ACCORDO
28 gennaio 2003
Collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Vista
la legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli articoli 11
e 15;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo;
Considerato che in data 2 luglio 1998 e' stato stipulato un accordo di
collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni (di seguito il Ministero)
e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorita),
in atto scaduto;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare con il presente accordo, anche alla
luce delle intervenute modifiche normative ed in attuazione del principio
di leale collaborazione, l'attivita' di ooperazione tra il Ministero e
l'Autorita', nelle materie di rispettiva competenza, lo svolgimento coordinato
sul territorio di funzioni rilevanti per il sistema integrato delle comunicazioni,
ed il necessario raccordo ai fini della partecipazione alle attivita'
comunicatrice e internazionali;
Tra il Ministero delle comunicazioni, nella persona del Ministro on. Maurizio
Gasparri, e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella persona
del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal Consiglio dell'Autorita';
Si stipula il presente accordo:
Art. 1
1. Il presente accordo regola la collaborazione tra il Ministero delle
comunicazioni e l'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni relativamente
allo svolgimento di attivita':
a) di competenza
dell'Autorita', che la stessa intende svolgere avvalendosi delle risorse
umane e strumentali degli organi centrali e periferici del Ministero;
b) di interesse comune, da svilupparsi congiuntamente, anche mediante
gli opportuni raccordi a livello territoriale, per definire soluzioni
atte al migliore espletamento dei rispettivi compiti istituzionali,
ivi compresa la realizzazione di attivita' di ricerca e studio, da svolgersi
eventualmente in basi a specifici accordi, l'attivita' di formazione
del personale, lo scambio di dati informativi o statistici e la partecipazione
a consessi comunitari e internazionali.
2. Ferme
restando le rispettive competenze, il Ministero, prima di ogni riunione
del Comitato delle Comunicazioni (Bruxelles) e l'Autorita', prima delle
riunioni del Comitato di contatto (Bruxelles) e del Comitato permanente
sulla televisione transfrontaliera (Strasburgo), promuovono un incontro
preparatorio, aperto, se del caso, alla partecipazione degli operatori
e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di discutere
i temi all'ordine del giorno, in vista delle posizioni da esprimere,
cosi' da assicurare una efficace e coordinata partecipazione dell'Italia
ai predetti consessi internazionali. Analoga procedura si segue in occasione
di riunioni di comitati o gruppi di lavoro ove siano coinvolte materie
di interesse comune.
3. Il Ministero e l'Autorita' definiscono altresi' di comuneaccordo
ogni altra iniziativa ai fini di una proficua collaborazione in occasione
della partecipazione dalle attivita' comunitarie e internazionali.
Art.
2
1. Con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, lettera a), l'Autorita'
richiede, secondo la procedura indicata all'art. 3, la collaborazione
del Ministero in relazione ai procedimenti connessi
all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
In tal caso, l'attivita' e' prestata a titolo oneroso.
Art. 3
1. L'Autorita' formula richiesta scritta relativamente alle attivita'
di cui chiede al Ministero l'espletamento.
2. Il Ministero, previa verifica della compatibilita' con lo svolgimento
delle sue attivita' istituzionali, individua le risorse umane necessarie
e gli eventuali costi da sostenere per le attivita' per le quali e' richiesta
la collaborazione, in base ai criteri stabiliti dai decreti del Ministro
del tesoro, 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, e n. 273 del 22 novembre
1995 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, e ne da' comunicazione
all'Autorita'.
3. L'espletamento da parte del Ministero delle attivita' per le quali
e' richiesta la collaborazione e' condizionato all'approvazione, da parte
dell'Autorita', dei relativi oneri, secondo quanto previsto dalle proprie
disposizioni regolamentari.
Art. 4
1. Il Ministero trasmette all'Autorita', relativamente ad ogni trimestre
solare, il riepilogo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita'
richieste da quest'ultima, calcolati sulla base dei criteri stabiliti
ai sensi dell'art. 3, comma 3.
2 L'Autorita', verificata le regolarita' della documentazione, entro sessanta
giorni dal ricevimento della medesima, provvede agli adempimenti volti
alla corresponsione delle somme dovute all'entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 5
1. E' istituito, su designazione del Ministro e del Presidente dell'Autorita',
un comitato permanente, composto di due rappresentanti ciascuno del Ministero
e dell'Autorita', con il compito di risolvere, di comune intesa, eventuali
problemi sorti in sede di applicazione del presente accordo e di valutare
questioni attinenti l'eventuale coordinamento in materie di interesse
comune che coinvolgono le rispettive competenze anche con riferimento
ai compiti degli organi operanti sul territorio.
2. Tale comitato permanente ha altresi' il compito di proporre iniziative
comuni, anche di carattere organizzativo, aventi ad oggetto le materie
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
3. Il comitato si riunisce a richiesta di una delle parti ed e' coordinato,
alternativamente, dai componenti a tal fine designati dal Ministro e dal
presidente dell'Autorita'.
Art. 6
1. Al presente accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si applicano i principi del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
Art. 7
1. Il presente
accordo ha durata di un anno dalla sottoscrizione ed e' rinnovato automaticamente
alla scadenza.
Roma, 28 gennaio 2002
Il Ministro
delle comunicazioni
Gasparri
Il presidente dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
Cheli
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