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Oggetto: correzione schede tecniche impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.
In merito alle numerose incongruenze riscontrate nei dati riportati dalle schede tecniche presentate ex art. 32 l. 223/90 nonchè alle richieste di correzione di errori materiali sovente formulate dalle emittenti radiofoniche e televisive, si precisa che il procedimento di rettifica può essere avviato solo alle seguenti condizioni:
che la rettifica venga proposta nella stessa forma con cui è stato compilato l' atto errato e quindi con presentazione di scheda tecnica redatta sul modello di cui al D.M. 13/12/84 (G.U. n. 346 del 18/12/84) asseverata a norma di legge;
che tale documentazione venga accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 4 l. 15/68 integrata dal D.P.R. 403/98 dove sia dichiarato sotto la propria responsabilità dal titolare dell' emittente che gli impianti per i quali si richiede la correzione della scheda hanno sempre funzionato con le modalità della richiesta rettifica.
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