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Decreto legislativo n. 29 del
3 febbraio 1993,
integrato con le modifiche apportate dai decreti legislativi n. 470
del 10 novembre 1993 e n. 546 del 23 dicembre 1993
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' art. 97, comma
1, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella
dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea,
anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella
del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie,
gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali e le amministrazioni, le aziende
e gli enti del servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono, altresì,
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2
(Fonti)
1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di
legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti
di organizzazione.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli
interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono
indirizzate.
2- bis. Nelle materie non soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali
norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo,
cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente
in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto
collettivo.
3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono
regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo
i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo
49, comma 2.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti:
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato,
il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia,
a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione
e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con
decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'articolo
2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti
che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità
ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33
della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio
1989, n. 168, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Articolo 3
(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità dei
dirigenti)
1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente
o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro
ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della
dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria
l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti
della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di
altra amministrazione pubblica, previo nulla osta della amministrazione
di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può
essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità
per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali,
da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi.
Articolo 4
(Potere di organizzazione)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione
degli uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza e
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie
soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei
contratti collettivi, esse operano con i poteri del privato datore di
lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla
gestione dei rapporti di lavoro.
2. Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei
rapporti individuali di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma
2, nonché gli atti relativi al conseguente rapporto in atto non
sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti
e degli altri organi di controllo esterno.
3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di programmazione
e di organizzazione, adottati nelle materie di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Sono altresì soggetti a controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, i provvedimenti amministrativi emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento
di funzioni ed incarichi di dirigente generale e gli atti che il Presidente
del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo.
Articolo 5
(Criteri di organizzazione)
1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra
funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere
di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della
segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione
ai cittadini, e, per ciascun provvedimento, attribuzione ad un unico ufficio
della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e
di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con quelli
del lavoro privato;
e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il
risultato dell'attività lavorativa;
f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione
delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale
e di mobilità del personale all'interno di ciascuna amministrazione
nonché tra amministrazioni ed enti diversi.
Articolo 6
(Individuazione di uffici e piante organiche)
1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento
governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con
il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad
altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta
con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del
dirigente generale competente.
2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui
al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante
organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed
è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero
del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione
alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri
finanziari, si provvede con legge.
4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli
affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle
normative di settore, in quanto compatibili.
5. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale
non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto.
6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università
di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad
eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici
e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università,
dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso
dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti
devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Articolo 7
(Gestione delle risorse umane)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento
e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione
degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività
di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento
del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo 8
(Selezione del personale)
1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del
personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti
criteri fondamentali:
a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento;
b) unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità
pur se di amministrazioni ed enti diversi;
c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;
d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre
la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure,
comprese quelle di preselezione.
Articolo 9
( Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché
la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella
evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate
in base alla compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti
di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle
aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché
negli enti di cui all'articolo 73, comma 5, è soggetto a limiti
compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 10
(Partecipazione sindacale)
1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali
sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro e, su loro richiesta, nei casi previsti
dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie,
ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità
del dirigente nelle stesse materie.
2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine
tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero
entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali
termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO I
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Articolo 11
(Trasparenza delle amministrazioni pubbliche)
1. L'organismo di cui all'articolo 2. comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del
procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), i modelli
e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni
pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto
legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 gennaio 1991 n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici
di cui all'articolo 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale
alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di
cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Articolo 12
(Ufficio relazioni con il pubblico)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria
struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo
31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto
con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito
delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale
con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture,
le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione
di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato,
per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie
competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di
servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di
prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non
si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
CAPO II
DIRIGENZA
SEZIONE I
QUALIFICHE, UFFICI DIRIGENZIALI ED ATTRIBUZIONI
Articolo 13
(Amministrazioni destinatarie)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Le altre pubbliche amministrazioni
- fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni - previa modifica,
ove necessario, dei rispettivi ordinamenti, adeguano alle disposizioni
del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono entro due
mesi, al Dipartimento della funzione pubblica le deliberazioni, le disposizioni
e i provvedimenti adottati in attuazione del comma 1. Il Dipartimento
ne cura la raccolta e la pubblicazione.
3. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti ai principi del presente capo.
Articolo 14
(Indirizzo politico-amministrativo)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A
tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione
del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità
ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota
parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie,
riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità
dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali
allo stesso assegnati.
2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione
da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità
ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da
comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo 15
(Qualifiche dirigenziali nonché di dirigente generale)
1. Nelle amministrazioni pubbliche , anche ad ordinamento autonomo, la
dirigenza si articola nelle qualifiche di dirigente e, ove prevista da
specifiche disposizioni legislative statali, di dirigente generale, quest'ultima
articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni.
Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica
e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle forze armate.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché
negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della
Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del
dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato
livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
Articolo 16
(Funzioni di direzione dei dirigenti generali)
1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni
di cui all'articolo 3:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di
programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza
ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine
adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando
le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese
che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione
degli uffici, secondo i princìpi di cui al titolo I e le direttive
dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario
di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di
lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa
cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali
di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo
10;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione
dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto
di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'articolo
2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e
transigere;
g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati
in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione
e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti
di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'articolo 20, comma 5,
nei confronti dei dirigenti.
Articolo 17
(Funzioni di direzione del dirigente)
1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni
di cui all'articolo 3:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e
periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di
particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico- statistici
e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché
dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati
dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività
dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di
cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo
10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente
e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese
in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative
per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza,
nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili
dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta
di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria
competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri
agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione
di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera
a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato
agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione,
nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento
e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio
e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà
territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge
8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale
di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo
10.
Articolo 18
(Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti)
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto,
i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire
la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto
nazionale di statistica -ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri
per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure
informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti
dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".
Articolo 19
(Incarichi di funzioni dirigenziali)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e
per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene
conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare,
delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente
anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di
norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure
di cui ai commi 2 e 3.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale
sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente
del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione
interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di
funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale
generale.
3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono
conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale
competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata.
Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva
e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.
4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli
affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con
regolamento, ai sensi dell'articolo 6.
5. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Articolo 20
(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)
1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato
dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione
agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione
del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore
generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono
istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il
compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento
dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente,
anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento
del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono
esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito,
nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
di personale. Può essere utilizzato anche personale già
collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche
possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche
di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti
generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare
complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare,
anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite
con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono
richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici.
Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli
organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni
territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui
al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati
metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n.
344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992,
si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali
e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti
delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1deg. febbraio 1994.
E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici
già istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato,
di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti
generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento
di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio
dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale
e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro 6 mesi,
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400."
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione
finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il
collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente
perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per
le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro
ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti
di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi
amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione
non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.
In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei
confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto
- in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio,
anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione;
nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità
penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale
delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica
e prefettizia e delle Forze armate.
Articolo 21
(Nomina dei dirigenti generali)
1. Nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni
ed enti di cui all'articolo 15, comma 1, la nomina a dirigente generale
è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni
da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni
ed enti. La nomina può, altresì, essere disposta in favore
di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche
e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria,
dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.
2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere,
altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto
privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta.
A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni
in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché
il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo
di corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio
dei Ministri.
3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e
2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera
dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze
professionali.
Articolo 22
(Attribuzioni degli incarichi di direzione
in sede di prima applicazione del presente decreto)
1. Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi di direzione
degli uffici individuati ai sensi dell'articolo 31 sono conferiti, con
le procedure di cui all'articolo 19, entro un mese dalla emanazione del
decreto per l'individuazione degli uffici medesimi. Nello stesso termine
e con le medesime procedure sono assegnati gli incarichi di funzioni ispettive
e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali
ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503,
presso ciascuna amministrazione, ai quali non sia stata assegnata la direzione
di una unità organizzativa ovvero non siano stati conferiti incarichi
di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, sono collocati
in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità, che
saranno disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 23, comma 2.
Articolo 23
(Albo dei dirigenti)
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica un albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni
pubbliche, comprensivo del relativo curriculum, ai fini conoscitivi e
per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilità.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede a definire
le modalità di costituzione e di tenuta dell'albo di cui al comma
1.
Articolo 24
(Trattamento economico)
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite
e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti
dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti,
ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro.
2. Per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica
dirigenziale indicato all'articolo 2, comma 4, la retribuzione è
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo
1992, n. 216.
Articolo 25
(Norma transitoria)
1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate
ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della
qualifica di dirigente prevista dall'articolo 22. Nel nuovo ruolo il personale
dell'ex qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex qualifica
di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza.
2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche
dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati
i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano
salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni
normative di carattere transitorio.
3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali.
Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di dirigente
prevista dal presente capo compete il trattamento economico in atto previsto
per la qualifica di primo dirigente.
4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60
e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
e successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge
9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche
ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente
e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati
al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza
ad essi delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito
nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 45.
Articolo 26
(Norme per la dirigenza del servizio sanitario nazionale)
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo
diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente
alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario
nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero
in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente
alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello è inquadrato
nella qualifica di dirigente di cui all'articolo 15 del presente decreto,
articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area
dirigenziale di cui all'articolo 46, in due fasce economiche corrispondenti
al trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo
e undicesimo.
2- bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, è altresì
inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale
già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono
livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico
in godimento.
2- ter. Il personale di cui al comma 2- bis, in possesso dell'anzianità
di cinque anni nella posizione medesima, può partecipare a concorsi,
disciplinati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento
della fascia economica già corrispondente al decimo livello, in
relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia.
2- quater. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento
dei concorsi di cui al comma 2- ter.
2- quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli
articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in relazione alla
struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto
della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento
nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni,
a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più
elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere
disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle
attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo
dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo, per i quali non siano
iniziate le prove di esame, sono revocati.
Articolo 27
(Norma di richiamo)
1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento
è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante
personale dirigenziale.
2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove è
prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure
equivalenti, restano ferme le competenze attribuite a tali figure dalla
legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall'art.
15, comma 2.
3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali,
per la Corte dei Conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni
che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza,
rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente
della Corte dei Conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni
che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza
dei segretari generali dei predetti istituti.
SEZIONE II
ACCESSO ALLA DIRIGENZA E RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 28
(Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie,
e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica
di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca
e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole
amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso
la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche
dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente
tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo
delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera
direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli
ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i
casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere
altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente
in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo
di studio.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in
numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da
stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea
e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di
ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque
anni.
4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo
superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private. Al periodo di applicazione
sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a
concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita
ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso
finale, limitato ai soli posti messi a concorso.
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta
una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi
per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da
queste rimborsati alla Scuola superiore.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti,
per entrambe le modalità di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate
al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento,
al corso-concorso.
b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione
che indìce i concorsi per esame;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni;
e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma
5.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero
dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di
polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.
9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre
tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti
della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami
di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di
servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso
sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea,
provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od
ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti,
e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio
nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce
i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la
valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli
di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento
di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso
periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello
indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'articolo
1- bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.
Articolo 29
(Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione)
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di
formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX,
di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché
di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per
lo svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione
pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti
ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli
enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente
a qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei
dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione
sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata
al Parlamento.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo
pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente
di comprovata professionalità. Per progetti speciali può
stipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione
e ricerca.
3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione,
che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità
didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con
qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha
la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici
della Scuola.
4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo
previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico
capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo
consuntivo della Corte dei conti.
5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400:
a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro
composizione e competenze;
b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione
e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi
vigenti;
c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e
le modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;
d) il contingente di personale funzionale alle attività permanenti
di organizzazione;
e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale
docente correlato alla realizzazione dei programmi;
f) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2;
g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione
si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento
già esistenti.
6. E' abrogato art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 1992 n. 336. Sono altresì abrogate le
norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma
5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposizione relative alla
Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.
7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione,
non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento
dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano
ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei
nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente
capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica.
CAPO III
UFFICI, PIANTE ORGANICHE, MOBILITA' E ACCESSI
Articolo 30
(Individuazione di uffici, piante organiche; gestione delle risorse umane)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa
informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 45, comma
8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità
indicate all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo
5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso
la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento
del personale.
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede
periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'articolo
6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del
tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle
piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, così come modificate ed integrate dal decreto legislativo
19 luglio 1993, n. 247 e successive modificazioni, trovano applicazione
a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei
provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di
cui agli articoli 30 e 31 del medesimo decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e comunque a decorrere dal 30 giugno 1994.
Articolo 31
(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione
delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto)
1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione
provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche
professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e
soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto
a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici
e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5,
ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per
obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni
e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per
accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci
per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b).
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento
ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto, ed
in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione
e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità
scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva
delle unità di personale previste nelle predette tabelle.
2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art.
45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni
pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità
totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti
negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività
e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla
domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art.
45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi
di lavoro.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche
separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - e al ministero del Tesoro entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità
e nei limiti previsti dall'articolo 6, quanto alle amministrazioni statali,
comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo,
e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti
quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente
i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche, fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al
comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto legge
19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate
dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti
previsti dall'articolo 36, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dall'articolo
23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c)
è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti
alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere
disposte dai provveditorati agli studi fino al limite delle vacanze nelle
dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di
criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti
di chi ne fa richiesta.
Articolo 32
(Ricognizione delle vacanze di organico)
1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'articolo 1 e all'articolo
4, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza
del personale come definita all'articolo 31, comma 1, nonché le
conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti
i dipendenti appartenenti alle qualifiche ed ai profili professionali
che presentano esuberi.
2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che
presentino esubero sono assoggettati a mobilità con trasferimento
a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilità all'interno dello
stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma
1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica
e ad una professionalità che presenti esubero.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresì
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate
dal proprio personale con indicazione delle qualifiche, della sede di
servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia.
4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di
cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette.
5. La mobilità fra le singole regioni, i relativi enti strumentali
e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, è attuata
dalle regioni interessate nel rispetto delle disposizioni dei commi 1,
2 e 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e secondo la disciplina
stabilita dal successivo art. 35. Le singole regioni, anche per conto
dei rispettivi Enti strumentali e dipendenti, possono aderire alla mobilità
di livello nazionale sulla base di preventive intese con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le
regioni, in armonia con la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 35 disciplinano
la mobilità del proprio personale, anche in relazione alla delega
di funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle associazioni regionali
degli enti interessati.
6. Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'articolo
89 dello statuto della regione Trentino Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali
delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti
delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
7. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori,
tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca
e sperimentazione, nonché al personale delle istituzioni universitarie.
8. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16-bis del decreto
legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68.
Articolo 33
(Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani)
1. I comitati provinciali di cui all'articolo 17 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi
del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzione
del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici con indicazione dei
trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni
interessate.
2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono
progetti per una razionale redistribuzione del personale degli organi
decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli Enti pubblici nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione
dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica e informandone
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale
presso le amministrazioni interessate.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati
i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2.
4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati
a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.
Articolo 34
(Mobilità di ufficio e messa in disponibilità)
1. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto
ai sensi dell'articolo 32, comma 2, è collocato in disponibilità
ai sensi del titolo VI - Capo II del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 35
(Procedimento per l'attuazione della mobilità)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale
esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 10, nonché,
per quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive
intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della
mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità
e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio,
sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'articolo
5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio,
ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33;
c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i
nuovi accessi;
d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale
esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'articolo
10.
2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:
a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale
in esubero;
c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle
procedure di cui al presente comma.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie
di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento
a quelle di cui all'articolo 20, comma 10, presentano carattere di specialità
sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno
disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le modalità
per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio
sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della
sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali
si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici
del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento
di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari caratteristiche
del personale dell'università e degli enti pubblici di ricerca.
4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni,
i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione,
previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato
alla mobilità.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
mobilità.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto
dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio
avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico
del personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'articolo
6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.
7. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti
locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata,
ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria
e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni
pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori
interessati.
Articolo 36
(Assunzioni)
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per
corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalità richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti
negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per
le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche
professionalità;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento
formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I
della legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano
l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e
la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio
di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione,
ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 viene
reclutato il personale a tempo parziale, ferme restando le disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989,
n. 117, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127.
4. Salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, è fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo
determinato per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non
si applica al personale della scuola, delle istituzioni universitarie
e degli enti di ricerca e di sperimentazione, al personale militare e
a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle Forze di polizia e delle
agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, nonché al personale civile necessario per la formazione
del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per
le strutture sanitarie militari. Le assunzioni anche in forma di contratti
d'opera, effettuate in violazione del divieto, determinano responsabilità
personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte
e sono nulle di pieno diritto.
Articolo 37
(Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea)
1. I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea
possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche
che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero
non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini
di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza
tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione
al concorso e della nomina.
Articolo 38
(Concorsi unici)
1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni,
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali, e
loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed
enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano
mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, predisposte
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
stabilite ulteriori eccezioni al disposto del comma 1 e può essere
autorizzato lo svolgimento di concorsi da parte di singole amministrazioni.
3. Previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri relativi,
le amministrazioni non ricomprese nell'ambito di applicazione del comma
1 possono bandire concorsi unici.
Articolo 39
(Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 38, comma 1, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
le proprie necessità di personale per un biennio. La Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base di dette comunicazioni fissa, previa
informazione alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, il contingente di posti, definito per specifiche
professionalità e sedi di destinazione, da coprire mediante i vincitori
dei rispettivi concorsi unici.
2. A cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica sono banditi i concorsi unici ed avviate le relative
procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati.
3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le relative
graduatorie restano valide fino al loro esaurimento.
4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si può
procedere a preselezioni mediante il ricorso a prove psico-attitudinali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il personale
utilmente collocato nella graduatoria viene assegnato, nell'ordine, tenendo
conto delle domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine
di graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta,
le quali provvedono alle relative assunzioni.
Articolo 40
(Concorsi circoscrizionali)
1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale
possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalità
previste dall'articolo 41, per l'accesso alle varie professionalità,
salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.
2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove
di esame possono svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti
preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento
delle operazioni concorsuali.
Articolo 41
(Requisiti di accesso e modalità concorsuali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del
Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento
delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per
l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento
per le qualifiche previste da disposizioni di legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'articolo
42, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa
dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 1 restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione
all'impiego.
Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 1.
Articolo 42
(Assunzioni obbligatorie delle categorie protette
e tirocinio per portatori di handicap)
1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge
2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilità
della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite
e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento
del loro servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466,
tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della
funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle
commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per portatori di
handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico
presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi
di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Articolo 43
(Assunzione e sede di prima destinazione)
1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano
le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985,
n. 444.
2. Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti
dalla legge, il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette
anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando
o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica
posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco
ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica
posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta
espressamente.
Articolo 44
(Formazione e lavoro)
1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite
le qualifiche e le modalità di accesso all'impiego, di giovani
da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro.
2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare
le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi
corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto
a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella
misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
TITOLO III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
E RAPPRESENTATIVITà SINDACALE
Articolo 45
(Contratti collettivi)
1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa
si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione
di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi
secondo il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 ottobre 1992, n. 421.
2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della
pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base
di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'articolo 50, in rappresentanza
della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,
per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita
l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente
del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento
tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse
degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali.
5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in
modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva,
la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.
6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo
50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia
di cui all'articolo 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale,
dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale nell'ambito del comparto.
8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica,
da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza
delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e
da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte
sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite
dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia
autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale
rispettivamente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre
1989, n. 430.
9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con i contratti
collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 46
(Area di contrattazione per il personale dirigenziale)
1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'articolo 45, comma
3, è prevista una autonoma separata area di contrattazione per
il personale dirigenziale non compreso nell'articolo 2, comma 4.
2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma
1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50 per la parte pubblica,
e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e delle organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area
di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche
tipologie professionali.
3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del Ssn
è definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative
partecipano l'agenzia prevista dall'articolo 50, in rappresentanza della
parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 47
(Rappresentatività sindacale)
1. La maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni
e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo
tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni
sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore
e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'articolo
46, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata
fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'articolo
45, comma 8.
Articolo 48
(Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce
nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
della organizzazione del lavoro nelle amministrazione pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di
rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione
delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni
di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme
e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale
e organismi di gestione, comunque denominati.
Articolo 49
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito
dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione,
trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività
individuale; b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto
di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attività
particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per
la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo
di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici
accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale
non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si
prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,
limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore
del Ministero degli affari esteri.
Articolo 50
(Agenzia per la rappresentanza negoziale)
1. E' istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. L'Agenzia rappresenta, a livello nazionale, in sede
di contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni. Ha lo scopo
di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti
garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività,
con il minore onere per essa.
2. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è costituito da cinque componenti
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Uno di essi è designato
dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano e un altro dall'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia.
3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in
materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei
alla pubblica amministrazione e nominati ai sensi dell'articolo 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Non possono far parte del Comitato persone
che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici
o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto
nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il Comitato
dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al suo interno,
un presidente.
4. L'Agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali per il personale
dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle
province e dei comuni per il personale rispettivamente dipendente. L'intesa
delle regioni è espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il parere dei comuni
è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il
parere si intende favorevole, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
e quello delle province dall'Unione delle province d'Italia. L'Agenzia
deve motivare le decisioni assunte in difformità del parere reso
dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dalla Unione delle province
d'Italia.
5. Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri generali della disciplina
contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative; i
criteri di inquadramento; le disponibilità finanziarie totali,
con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa per retribuzioni; i
criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci
della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e
della gestione complessiva; gli "standards" di rendimento e
di risultato e i criteri per verificarli.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
possono avvalersi della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia
nella contrattazione collettiva.
7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva decentrata, dell'attività di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.
8. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, con decreto del
Presidente della Repubblica, è emanato, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, apposito regolamento
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400. Con tale
decreto è istituito un comitato di coordinamento i cui componenti
sono designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva
e sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo
della Corte dei conti.
9. L'Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più
di venticinque dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione
di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni statali,
regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili
nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma
8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico
e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico
di queste ultime. Dopo un biennio di attività dell'Agenzia, si
provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare
il contingente di personale.
Articolo 51
(Procedimento di contrattazione)
1. L'Agenzia di cui all'articolo 50, entro cinque giorni dalla conclusione
delle trattative, trasmette al Governo, ai fini della autorizzazione alla
sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali
di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti
l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli
oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione
complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa
alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi,
si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli
effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi
al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine
l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti
regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali,
espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo
della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la
compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione,
decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle
amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi
alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'articolo 45,
comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti.
L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo
preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve
essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi
i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni
pubbliche sono tenute a trasmettere all'Agenzia di cui all'articolo 50,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero del tesoro, copia dei contratti collettivi decentrati.
Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti
collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi,
impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite
dal contratto collettivo nazionale.
4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di
contratti collettivi che comportano, direttamente o indirettamente, anche
a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a
quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria
approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento
collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti
oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità
dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici
a regime.
Articolo 52
(Disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e verifica)
1. Il Ministero del tesoro, per gli aspetti di interesse regionale previa
intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,
quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica
indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di
quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei
rispettivi bilanci, le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del
bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire
nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli aspetti di interesse
regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili
per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al
personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti.
3. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti
la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo
la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto,
ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata
esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta,
da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi, al nucleo di valutazione
della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla
base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato,
dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
I compiti affidati dal presente comma al predetto nucleo di valutazione
sono sostitutivi dei compiti originariamente previsti dal citato articolo
10.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta
in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire
con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione,
per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento
ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi
oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con
i rispettivi bilanci.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni
ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa
dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita
non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
Articolo 53
(Interpretazione autentica dei contratti collettivi)
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi,
le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente
il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione
sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle
controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo
medesimo con il consenso delle parti interessate.
Articolo 54
(Aspettative e permessi sindacali)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione
delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato
tra il Presidente del Consiglio dei ministri, o un suo delegato, e le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con le amministrazioni
regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli
aspetti di interesse regionale.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto,
con riferimento a ciascun comparto ed ara di contrattazione collettiva,
della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni,
della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale
sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali
giornalieri.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni
e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla
rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo
47, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate.
Per la Provincia Autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978, n. 58.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la
disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano
attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma
1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di
aspettative e permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, restano in vigore
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono attualmente
i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni
pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma
3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti.
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica agli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,
del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato
a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali.
I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato
alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo
16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 55
(Disciplina del rapporto di lavoro)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
è disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2,
3 e 4.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle pubbliche amministrazioni
a prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 56
(Mansioni)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento
di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi
di lavoro.
2. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici
non prevalenti della qualifica superiore ovvero, occasionalmente e ove
possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente
inferiori, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa
cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione
del trattamento economico.
Articolo 57
(Attribuzione temporanea di mansioni superiori)
1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può
essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza
di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi
della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori
ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione
del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto
al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per
il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2, in deroga all'articolo 2103 del codice civile l'esercizio
temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione
definitiva delle stesse.
3. L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta, con le procedure
previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unità
organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione
di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la
responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso.
Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni
superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico,
contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle
predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura
dei posti vacanti.
4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni
soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'articolo
56, comma 2.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza
di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie
restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'articolo
2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito
dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla
data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di
ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli
30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994.
7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonché
l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470,
e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento
di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse.
Articolo 58
(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonché, per
i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117.
Restano ferme altresì, le disposizioni di cui agli articoli da
89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive
modificazioni, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, ed all'articolo 1, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 1992,
n. 510.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi,
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti
e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e
militari nonché agli avvocati e procuratori dello Stato sentiti,
per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi
è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o
da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano
da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da
società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa
o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti, secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità,
sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni,
disciplinata dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente
pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione
di appartenenza.
7. Sono, altresì, comunicati, in relazione a tali conferimenti
d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti,
sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.
8. Ciascuna amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti
che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato
con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.
9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e
7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovrà provvedersi entro
nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
Art. 58-bis
(Codice di comportamento)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, definisce un codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei
servizi che le dette amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri formula all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni direttive, ai
sensi dell'articolo 50 del presente decreto, perché il codice venga
recepito nei contratti, in allegato.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi
delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice
etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura
interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice è adottato
dall'organo di autogoverno.
Articolo 59
(Sanzioni disciplinari e responsabilità)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo per i
soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10, resta
ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità
civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo
2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la
tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni
possono essere definite dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su
segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta
l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare
e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero
verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale,
deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito
al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza
di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni
dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata
nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere
ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione,
entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche
per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale
di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la
sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione
vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione
e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni
sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti
dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune
accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione
richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo
in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione
dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano
l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico
collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità
di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei princìpi di
cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo
IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417.
Articolo 60
(Orario di servizio e orario di lavoro)
1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali
cinque anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi
generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza.
Sono fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedano orari
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle
delle istituzioni scolastiche.
2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale,
è funzionale all'orario di servizio.
Articolo 61
(Pari opportunità)
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando
il principio di cui alla lettera d) dell'articolo 8;
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità
di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale
alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le
modalità di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare
le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità,
sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
Articolo 62
(Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad
aziende o società private)
1. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento
di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche
nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende
municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme
di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse
società le funzioni esercitate da citati enti pubblici ed aziende.
TITOLO V
IL CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 63
(Finalità)
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci,
anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi,
con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi
finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici
definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del
personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale,
facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle
retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni
e gli enti interessati.
Articolo 64
(Rilevazione dei costi)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività
e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio
e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione
ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed
i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare
i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni
di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la
gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere
sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo
e coordinamento.
Articolo 65
(Controllo del costo del lavoro)
1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello
di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza,
e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate
derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo
e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro
elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto
tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle
amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di
ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale
dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale
delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di
cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui
le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione,
sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.
La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica
utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo
73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro
il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità
alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto
Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione
delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico,
avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche
a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine
a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per
la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi
di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con
altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese,
con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali
e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità
riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma
3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano
presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di
cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti
di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma
5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento
della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori
di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro,
cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di
comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale
comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato
svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane,
la conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di
imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni
vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla
verifica dei carichi di lavoro.
Articolo 66
(Interventi correttivi del costo del personale)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi
i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili,
per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per
le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, informato dall'amministrazione
competente, ne riferisce al Parlamento proponendo l'adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione
è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza
di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio,
ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del bilancio e della
programmazione economica ed al Ministero del tesoro. Ove tali decisioni
producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, i Ministri
del bilancio e della programmazione economica e del tesoro presentano,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte
costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità
giurisdizionali, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento
a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. I ministri del Bilancio e della programmazione economica e del Tesoro
provvedono, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste
pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali
divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo
comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
Articolo 67
(Commissario del Governo)
1. Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale.
Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni
degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli
attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui
all'articolo 65, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione
avviene tramite il Commissario del Governo.
TITOLO VI
GIURISDIZIONE
Articolo 68
(Giurisdizione)
1. Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle materie di cui ai
numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421. In ogni caso sono devolute al giudice ordinario in funzione
di giudice del lavoro le controversie, attinenti al rapporto di lavoro
in corso, in tema di:
a) periodo di prova;
b) diritti patrimoniali di natura retributiva;
c) diritti patrimoniali di natura indennitaria e risarcitoria;
d) progressioni e avanzamenti e mutamenti di qualifica o di livello;
e) applicazione dei criteri previsti dai contratti collettivi e dagli
atti di organizzazione dell'amministrazione in materia di ferie, riposi,
orario ordinario e straordinario, turni di lavoro e relativa distribuzione,
permessi e aspettative sindacali;
f) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro;
h) trasferimenti individuali e procedure di mobilità;
i) sanzioni disciplinari;
l) risoluzione del rapporto di lavoro;
m) previdenza ed assistenza, con esclusione della materia pensionistica
riservata alla Corte dei conti;
n) diritti sindacali, comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio
della libertà e dell'attività sindacale, nonché del
diritto di sciopero e violazioni di clausole concernenti i diritti e l'attività
del sindacato contenute nei contratti collettivi;
o) pari opportunità e discriminazione nei rapporti di lavoro.
2. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'articolo 2, commi
4 e 5.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal terzo anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque
non prima della fase transitoria di cui all'articolo 72. Durante tale
periodo resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo; detta
giurisdizione resta ferma altresì per le controversie pendenti
dinanzi al giudice amministrativo al termine della predetta fase transitoria.
4. Entro il 30 giugno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette
al Parlamento una relazione sull'andamento del contenzioso, evidenziando
le esigenze di riordino della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato
e ogni altra misura organizzativa eventualmente necessaria.
Articolo 69
(Tentativo di conciliazione delle controversie individuali)
1. La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie
di cui al comma 1 dell'articolo 68 è subordinata all'esperimento
di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione.
Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, le
parti promuovono il tentativo di conciliazione dinanzi a una commissione
di conciliazione istituita presso i comitati di cui all'articolo 33 del
presente decreto, nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione e
presta servizio il dipendente. La commissione è composta dal presidente
del comitato, o da un suo delegato, che la presiede, da quattro rappresentanti
effettivi e quattro supplenti delle amministrazioni interessate, indicati
dal presidente del comitato con criteri di rotazione, e da quattro rappresentanti
effettivi e quattro supplenti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale. Al procedimento
di conciliazione si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo
410 del codice di procedura civile.
2. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale.
Se la conciliazione riesce, il verbale è dichiarato esecutivo dal
pretore ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile.
3. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità
della domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa all'attore
un termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di
conciliazione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo 70
(Integrazione funzionale del Dipartimento della
funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato)
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
52, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato attraverso
l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi
presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati,
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di
verifica del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica, con
riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli
effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative
alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero
del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica
e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole
amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati
d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le
modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 71
(Aspettativa per mandato parlamentare)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati
in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare
per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga
indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza di appartenenza,
che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità
di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione
degli eletti; di questa le Camere ed i consigli regionali danno comunicazione
alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione
di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993.
5. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi
1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 72
(Norma transitoria)
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui
all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto
in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni
vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione,
per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto
dal presente decreto.
2. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale secondo quanto
previsto dal comma 1 in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari,
per quanto non espressamente modificato dall'articolo 59, continuano ad
applicarsi le disposizioni dei capi I e II del titolo VII del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le
norme che regolano le corrispondenti materie nelle amministrazioni pubbliche
in cui tale decreto non si applica.
3. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi
stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono
automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le
disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati
a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque
salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità
per ciascuna amministrazione o ente.
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia,
resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina
vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina
dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni
e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione
del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di
riferimento di esso.
Articolo 73
(Norma finale)
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le con il competenze in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano
comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in
materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo
e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le
norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione
o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può
iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine
professionale.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardanti i segretari comunali e provinciali,
e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento
della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge
7 marzo 1986, n. 65, nonché per i segretari comunali e provinciali
il trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti
dal presente decreto.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato
dai contratti collettivi previsti dal presente decreto.
5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174,
e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30
maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31
gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai
princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti
dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette amministrazioni
si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità
all'articolo 51, commi 1 e 2.
6. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di
adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture
amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di
cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.
Articolo 74
(Norme abrogate)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto
ed in particolare le seguenti norme:
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo,
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che riguardano l'accesso
alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione `la disciplina
dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e articolo 51,
comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente
alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della
legge 11 luglio 1980, n. 312;
articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 8 luglio 1988, n. 254;
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533,
fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312; articolo 6- bis del decreto
legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 1993, n. 67;
i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre
1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359.
2. Nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali non trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con quelle del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a
123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono abrogati gli
articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e 51, commi 9 e 10, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tutte le restanti disposizioni
in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili
con le disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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