|
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 15 febbraio 2006
Individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni
per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
2003, n. 366.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 765;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni in ente
pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto
con il Ministro del tesoro 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita';
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica ed in particolare l'art. 43;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge
3 agosto 2001, n. 317, recante modifica al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia
di organizzazione del Governo;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 41, commi
1 e 2;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice
delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 24 settembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
le funzioni e la struttura organizzativa del
Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137 e in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni";
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
1. Le prestazioni di carattere scientifico e sperimentale, non rientranti
tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi
sono individuate come di seguito indicato:
a) rilascio di omologazioni per apparati e apparecchiature in regime obbligatorio,
anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre
1998, n. 507;
b) attestazione di conformita' sui ricevitori televisivi provenienti da
paesi extracomunitari;
c) rilascio di certificazioni di conformita' a norme di apparati e sistemi;
d) rilascio di certificazioni nell'ambito del TETRA MoU;
e)rilascio di certificazioni sulle stazioni radio base per telefonia mobile
in base all'accordo con i gestori;
f) effettuazione di valutazioni e prove per la sicurezza informatica di
prodotti e sistemi relativi a dati classificati (Ce.Va.);
g) effettuazione di verifiche e rilascio di certificazioni in materia
di qualita' dei servizi di omunicazione elettronica, anche con riferimento
all'accessibilita';
h) rilascio di rapporti di prova su apparati e sistemi;
i) svolgimento di attivita ed effettuazione di prestazioni in qualita'
di Organismo nazionale di certificazione per la sicurezza informatica
nel settore commerciale, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98;
l) prestazione di servizi in materia metrologica;
m) prestazione del servizio di sincronizzazione delle reti di comunicazione
elettronica per i gestori;
n) prestazioni di servizi correlati alla utilizzazione ed alla gestione
di banche dati concernenti numerazioni telefoniche fisse e mobili e domini
internet a favore di operatori, enti pubblici e
societa';
o) effettuazione di valutazioni di sistemi aziendali per la gestione della
qualita' finalizzate alla certificazione;
p) prestazione di consulenze tecniche;
q) effettuazione di studi, ricerche e sperimentazioni;
r) formazione tecnico-scientifica per il personale di altre amministrazioni
e per privati;
s) effettuazione di collaudi di materiali, apparati e sistemi;
t) certificazione di formazione informatica e effettuazione di esami a
personale di altre amministrazioni e utenti esterni;
u) prestazioni relative a compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e dei CORECOM come risultanti dal vigente accordo;
v) collaborazioni in materia di controllo dei livelli di campo elettromagnetico
ai fini dell'inquinamento di competenza delle ARPA;
z) ispezioni di controllo presso le strutture degli operatori di comunicazione
elettronica, finalizzate alla verifica delle loro capacita' di adempiere
agli obblighi sulle prestazioni obbligatorie,
ai sensi dell'art 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Art. 2.
1. Le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o
non espletate a garanzia di diritti fondamentali, non riconducibili a
quelle individuate nell'art. 1, eseguite dal Ministero delle
comunicazioni per conto terzi sono individuate come di seguito indicato:
a) collaudi e ispezioni alle stazioni radio a bordo delle navi;
b) assistenza ai concorsi pubblici per prevenire l'utilizzo di terminali
GSM;
c) effettuazione su richiesta dei concessionari di progetti tecnici di
compatibilizzazione tra impianti radioelettrici;
d) effettuazione di interventi su richiesta di operatori di comunicazione
elettronica in assenza di violazioni;
e) attivita' di istruttoria per il rilascio di nulla osta nonche' di vigilanza
e controllo concernenti gli impianti e le condutture di energia elettrica
ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
f) attivita' di disattivazione o suggellamento di impianti radioelettrici
effettuate nell'interesse del trasgressore.
Art. 3.
1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati,
per le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto effettuati
per loro conto dal Ministero delle comunicazioni,
sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:
a) spese per il personale impiegato: Euro 60,00 per ogni ora di lavoro;
b) spese per l'uso di apparecchiature impiegate nelle prove, espresse
in percentuale del costo iniziale dell'apparecchiatura per ogni ora di
utilizzo:
- strumentazione elettronica ed informatica e camere climatiche 0,80 per
mille;
- apparecchiature per prove meccaniche, per prove di sicurezza elettrica
e per analisi tecnologiche e chimico fisiche 0,60 per mille;
- campioni di riferimento 0,40 per mille;
c) spese per i materiali di consumo: rimborso del costo sostenuto per
l'acquisto del materiale utilizzato;
d) spese di missione per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio:
rimborso delle indennita' da corrispondere al personale sulla base della
normativa vigente;
e) spese generali: il 20% del totale delle voci precedenti.
2. Per quanto riguarda le lettere a) e b) del comma 1, nel caso che la
durata in ore della prestazione risulti pari ad un numero
frazionario, il corrispettivo e' pari all'importo orario moltiplicato
per il suddetto numero frazionario.
3 Qualora si tratti di prestazioni standard a carattere ripetitivo sono
adottati prezzi forfetari compilati sulla base degli elementi dei commi
1 e 2.
Art. 4.
1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati,
per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto effettuati
per loro conto dal Ministero delle comunicazioni,
sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:
a) quota oraria di surrogazione del personale: euro 24,34, applicata anche
alle frazioni di ora;
b) compensi spettanti al personale per missione: rimborso sulla base delle
diarie vigenti;
c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,128 per mille del costo
iniziale delle apparecchiature stesse;
d) quota d'uso degli automezzi di proprieta' del Ministero delle comunicazioni
(esclusa la quota di surrogazione per l'autista):
1) autovetture fino a 1.2 litri di cilindrata spesa fissa giornaliera
euro 11,36, spesa chilometrica euro 0,36;
2) autovetture da oltre 1.2 a 2.0 litri di cilindrata spesa fissa giornaliera
euro 11,36, spesa chilometrica euro 0,57;
3) veicoli da oltre 600 fino a 2000 kg spesa fissa giornaliera euro 18,08,
spesa chilometrica euro 0,91;
4) veicoli da oltre 2000 fino a 6000 kg spesa fissa giornaliera euro 26,67,
spesa chilometrica euro 1,34;
5) veicoli per uso speciale attrezzati per il controllo dello spettro
radioelettrico spesa fissa giornaliera:
- Euro 60 fino a 2000 kg;
- Euro 90,38 oltre 2000 kg;
spesa chilometrica:
- Euro 1,00 fino a 2000 kg;
- Euro 1,51 oltre 2000 kg;
6) per le vetture noleggiate dall'amministrazione il costo orario e' determinato
suddividendo il canone totale annuo corrisposto per duecentosessanta giorni
ed il risultante costo giornaliero per 6;
e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai
prezzi correnti di mercato;
f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.
Art. 5.
1. Una somma pari al 30% delle entrate provenienti dai compensi per le
prestazioni conto terzi individuate negli articoli 1 e 2 del presente
decreto e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale, incluso
quello di livello dirigenziale, in servizio presso il Ministero delle
comunicazioni.
2. Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Dalla medesima data e' abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni
24 settembre 2003, nonche' il decreto del Ministro
delle poste e telecomunicazioni 5 settembre 1995, citati nelle premesse,
ad eccezione che per i contratti in corso e fino alla loro naturale scadenza.
Roma, 15 febbraio 2006
Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 355
|