Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTO l'art. 5, comma 2, lettera e) della legge 23 agosto 1988 n. 400;
VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera b della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO l'articolo 103, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato", nel quale sono individuate le specifiche iniziative cui
destinare la quota del dieci per cento dei ricavi complessivamente devoluti allo
sviluppo delle opportunità legate alla nuova economia dell'informazione,
iniziative tra le quali rientrano i progetti per l'introduzione delle nuove
tecnologie e l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione;
VISTI gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
VISTO il DPCM 9 agosto 2001 relativo alla delega in materia di innovazione e
tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
VISTO l'art. 29, comma 7, della legge 18 dicembre 2001 n. 448 il quale
dispone che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce indirizzi
per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni e
definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e
di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché
assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione
ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15
novembre 2001 recante "Indirizzi per la predisposizione della direttiva
generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno
2002";
VISTA la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21
dicembre 2001 recante linee guida in materia di digitalizzazione delle pubbliche
amministrazioni;
CONSIDERATA la necessità di impartire direttive alle pubbliche
amministrazioni per lo sviluppo dello strumento dei servizi in linea ai
cittadini e alle imprese.
SU PROPOSTA del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
EMANA
la seguente direttiva per la conoscenza e l'uso del dominio internet ".gov.it"
e l'efficace interazione del portale nazionale "italia.gov.it" con le
pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali:
1. Premessa
Nel processo di continua trasformazione delle pubbliche amministrazioni
italiane, l'innovazione tecnologica rappresenta un fattore di sviluppo e di
razionalizzazione, oltre che di risparmio della spesa pubblica e, soprattutto,
di miglioramento dei servizi resi al cittadino-utente ed alle imprese.
Per consentire un cambiamento concreto ed effettivo è indispensabile, da un
lato, disporre di nuovi sistemi di servizio al cittadino ed alle imprese;
dall'altro, realizzare un'efficace azione di coordinamento, sia sul piano
amministrativo-organizzativo che su quello tecnico-informatico, anche mediante
l'adozione di direttive ed indirizzi in materia.
In questa prospettiva di cambiamento il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie ha reso attivo e registrato il dominio di secondo livello .gov.it. E'
stato altresì realizzato il portale nazionale per il cittadino ed analoga
iniziativa è in corso per le imprese.
L'obiettivo del dominio è quello di aggregare i siti ed i portali delle
Amministrazioni statali che già erogano e che erogheranno servizi istituzionali
con un adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei
servizi stessi.
La necessità di rendere omogenei i servizi offerti comporta che l'iscrizione al
dominio verrà condizionata ad alcuni criteri essenziali finalizzati ad
assicurare le caratteristiche predette. Analogamente il portale nazionale
consentirà agli utenti un agevole accesso ai servizi erogati dalla pubblica
amministrazione in modo omogeneo, aggregato e completo.
2. Caratteristiche generali dei siti
I siti facenti parte del dominio .gov.it hanno lo scopo di fornire
informazioni e servizi ai cittadini, alle imprese e alla stessa pubblica
amministrazione con la garanzia per
questi che le informazioni ed i servizi richiesti provengano direttamente
dall'Ente e abbiano le caratteristiche di qualità di seguito indicate. Tali
siti devono contenere informazioni e servizi chiaramente presentati, raggruppati
in modo organico per gli utenti e facilmente raggiungibili dalla pagina web
principale.
2.1 Definizione del nome di dominio
Le regole di definizione dei nomi di dominio attuali hanno impedito il
ricorso ad una uniforme denominazione dei siti.
I nomi di dominio di 3° livello da utilizzare nell'ambito del dominio .gov.it
dovranno essere il più possibile autoesplicativi e brevi; a tal fine è
opportuno non inserire nel nome il suffisso "ministero, ente,
dipartimento…" (es. innovazione.gov.it).
2.2 Accessibilità
La presentazione delle informazioni e dei servizi deve garantire l'utilizzo
universale, quindi tutti i siti devono essere conformi al livello A di
accessibilità previsto dal WAI del consorzio W3C, così come ribadito nella
comunicazione della Commissione Europea del 25 settembre 2001
("Accessibilità dei siti internet pubblici e loro contenuti"), e alla
circolare del 6 settembre 2001, n. AIPA/CR/32 "Criteri e strumenti per
migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a
persone disabili".
2.3 Usabilità
La rispondenza alle raccomandazioni WAI non assicura che il sito sia
"usabile".
L'usabilità implica che il sito sia facilmente navigabile, e strutturato in
modo tale da permettere al navigatore di reperire facilmente le informazioni
richieste. Ad esempio, la struttura deve prevedere una barra di navigazione
ripetuta in tutte le pagine interne del sito, e una intestazione in cui
evidenziare le principali voci di riferimento e facilitare la ricerca. La
presenza di un motore di ricerca nel caso di siti complessi e strutturati su un
numero rilevante di pagine è auspicabile. I formati dei testi devono permettere
la lettura attraverso i principali motori di ricerca, per quanto possibile anche
nelle versioni meno recenti.
2.4 L'efficacia
I contenuti dei siti devono essere esaustivi e aggiornati continuamente.
Devono essere chiari e affidabili e i servizi offerti in linea efficienti e in
grado di garantire il più possibile il completamento della pratica
amministrativa. Le amministrazioni destinatarie della direttiva devono operare
in modo da garantire che entro il 2005 tutti i servizi più importanti siano
offerti in formato elettronico. Le aspettative degli utenti devono essere
soddisfatte: i nuovi contenuti devono essere messi in evidenza in modo da essere
facilmente reperiti. Un minimo di informazioni relative alla struttura
organizzativa dell'amministrazione pubblica, alla sua composizione, nonché
riferimenti relativi alle persone responsabili dei diversi settori (indirizzo di
posta elettronica) devono essere previsti, nonché i comunicati stampa relativi
all'attività dell'amministrazione. Devono inoltre essere previsti spazi di
efficace interazione con i cittadini (ad esempio, i Forum di discussione, se
presenti, devono essere moderati). Questo peraltro non deve rappresentare il
contenuto principale del sito, che deve essere focalizzato sulla erogazione di
servizi all'utente.
2.5 Identificazione e controllo di accesso
I siti dovranno garantire il riconoscimento dell'utente e l'accesso ai
servizi mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi. La disponibilità di questa tipologia di identificazione e controllo di
accesso deve essere compatibile con la diffusione di questi strumenti ai
cittadini: pertanto in via transitoria è possibile conservare le modalità di
identificazione attualmente in uso.
Devono essere previsti meccanismi di accettazione delle dichiarazioni e delle
istanze inviate per via telematica (art. 9 del Decreto Legislativo 23 gennaio
2002, n. 10). A tal fine devono essere indicate le istanze e le dichiarazioni
che richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale, basata su di un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura e quelle per le
quali, non essendo necessaria la sottoscrizione, è sufficiente
l'identificazione dell'autore da parte del sistema informatico con l'uso della
carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
2.6 Privacy e Sicurezza
Al fine di proteggere e tutelare efficacemente le informazioni e i servizi in
linea dei siti è necessario applicare ad essi adeguate misure di tutela della
privacy e di sicurezza. I siti che offrono servizi interattivi e/o dispongono di
basi di dati personali (ad esempio, liste di indirizzi di posta elettronica
relativi a servizi informativi) devono essere conformi a quanto previsto dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ("Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali").
Inoltre, in base a quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 gennaio 2002 ("Sicurezza Informatica e delle
Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali"), i siti devono
beneficiare, in tempi brevi, di tutte le attività tecniche ed organizzative
necessarie al fine del raggiungimento della "base minima di sicurezza"
prevista dalla Direttiva. I siti che espongono servizi di particolare criticità
(ad esempio pagamenti in linea, scambi di dati sensibili, ecc.) devono garantire
ulteriori misure di sicurezza finalizzate alla protezione della rete,
dell'infrastruttura logica e fisica del sito.
2.7 Monitoraggio
Devono essere previsti sistemi o procedure di monitoraggio interno al fine di
valutare periodicamente l'utilizzo e l'efficienza dei servizi ed il grado di
soddisfazione degli utenti.
2.8 Sviluppi futuri
I siti governativi devono essere concepiti in modo da lasciare spazio a
future applicazioni tecnologiche quali la loro fruibilità attraverso altri
canali diversi dalla rete Internet. Le tecnologie senza cavo e la TV digitale
sono solo alcuni tra i canali di comunicazione ipotizzabili per l'accesso ai
servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.
3. Norme transitorie
Le amministrazioni che alla data di entrata in vigore della presente
Direttiva non risultino conformi a quanto da essa disposto, possono essere
ammesse nel dominio .gov.it a condizione che presentino al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie un piano tecnico ed organizzativo di adeguamento
contenente sufficienti informazioni per la valutazione dello stesso.
4. Modalita' di assegnazione del dominio
La modalità di assegnazione dei nomi nel dominio ".gov.it" è
analoga a quanto ad oggi avviene per la registrazione di nomi nel dominio
".it" o sotto la sua struttura geografica predefinita.
La procedura di registrazione prevede l'invio da parte del richiedente del nome
a dominio di una lettera di assunzione di responsabilità dell'uso del dominio
stesso. La lettera dovrà essere inviata al Dipartimento dell'Innovazione e
Tecnologie. Il Dipartimento effettuerà le dovute verifiche formali e tecniche
prima di effettuare la registrazione.
Ogni altra attività relativa alla gestione dei domini, come cambio di nome,
cessazione, riassegnazione, cambio di provider/mantainer, modifica della delega
ecc. dovrà essere tempestivamente comunicata con lettera al Dipartimento.
Ulteriori informazioni, dettagli e la modulistica
corrispondente sono disponibili sul sito del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie www.innovazione.gov.it
5. Il portale nazionale
Il portale nazionale "italia.gov.it" intende realizzare la sede
virtuale nella quale ciascuno possa trovare con facilità la risposta più
semplice e veloce possibile alle proprie esigenze di rapportarsi con la pubblica
amministrazione.
Le singole amministrazioni rimangono le uniche titolari e responsabili della
erogazione dei servizi e, anzi, trovano nel portale nazionale una ulteriore e più
ampia valorizzazione del proprio impegno di servizio agli utenti.
Affinché gli obiettivi del portale siano conseguiti appieno, sia in fase di
lancio sia nel prosieguo, è essenziale che vi sia un impegno continuo e
puntuale delle singole amministrazioni nel fornire in fase iniziale e mantenere
aggiornate nel tempo le
informazioni di propria competenza necessarie alla alimentazione delle diverse
sezioni del portale.
In particolare, le Amministrazioni e gli enti dovranno impegnarsi a fornire
tempestivamente tutti gli aggiornamenti alla situazione dei servizi in linea che
avranno validato alla data del 15 maggio, nonché tutti gli aggiornamenti alla
descrizione testuale dell'universo dei servizi erogati; inoltre dovranno
contribuire per le parti di rispettiva competenza alla alimentazione delle
sezioni tematiche che verranno via via attivate.
E' quindi necessario che i responsabili dei singoli siti e portali, meglio
specificati al successivo punto 7, siano tenuti al corretto adempimento di tali
impegni.
Perché tutto ciò si realizzi al meglio, nonché allo scopo di attivare una
comunicazione bidirezionale finalizzata a fornire alle amministrazioni supporto
e notizie utili all'azione di sviluppo della loro presenza in rete, è in fase
di costituzione a cura del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie una
redazione centrale del portale nazionale nonché l'infrastruttura e gli
standards di interazione fra tale redazione e le redazioni dei singoli siti o
portali verticali, con ciò realizzando un articolato sistema redazionale
virtuale in grado di assicurare una crescita più veloce, armonica ed efficace
dell'offerta di servizi pubblici in rete.
6. Adempimenti dell'amministrazione
Per la corretta realizzazione delle disposizioni contenute nella presente
direttiva è necessario quindi che le Amministrazioni pongano in essere una
serie di adempimenti. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sarà
tenuto a coordinare tali adempimenti ed a fornire il necessario supporto
collaborativo e tecnico alle Amministrazioni che lo richiedano. Infatti il
coordinamento delle iniziative - sia all'interno dell'amministrazione, sia tra
le diverse amministrazioni - costituisce, senza dubbio, un fattore critico di
successo del processo in atto.
E' necessario, pertanto, che ciascuna amministrazione individui strutture di
coordinamento esistenti o istituisca specifiche strutture o gruppi di lavoro cui
affidare l'attuazione della normativa indicata.
In particolare, l'attuazione dell'iniziativa presuppone che le amministrazioni,
oltre a predisporre le opportune risorse tecnologiche, avviino cambiamenti di
natura strutturale e organizzativa, che includano l'individuazione e la nomina
tra i dirigenti e i funzionari in organico di un responsabile in possesso di
idonei requisiti professionali o di professionalità tecnica, che controlli
l'esistenza continuativa dei
requisiti richiesti per la permanenza nel dominio .gov.it, e per la corretta e
tempestiva alimentazione del portale nazionale. Le Amministrazioni sono a tal
fine tenute a razionalizzare la struttura dei siti internet esistenti e, ove
occorra, a modificare i siti, per rendere omogenei gli stessi, in modo da
garantirne la migliore fruibilità agli utenti.
E' evidente come il raggiungimento dell'obiettivo dipenda innanzi tutto dalla
capacità di progettare in ciascuna amministrazione un vero e proprio programma
di interventi di natura organizzativa e tecnologica, correttamente dimensionato
alle effettive esigenze operative e che individui chiaramente responsabilità
unitarie sia sui contenuti che sugli aspetti tecnici.
La piena responsabilità e sensibilità da parte degli organi di vertice delle
amministrazioni è indispensabile per l'attuazione delle soluzioni che
incideranno anche professionalmente sul tessuto organizzativo.
A tal fine è necessario che, in sede di definizione di priorità e degli
obiettivi ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche si proceda da parte degli organi di
direzione politica ad attribuire alle sopra indicate strutture specifici
obiettivi finalizzati all'attuazione della presente direttiva.
7. Amministrazioni aventi diritto
La presente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni centrali
dello Stato ed agli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. La
direttiva intende rivolgersi ai siti di tutte le Amministrazioni statali e agli
enti pubblici nazionali che offrono servizi pubblici di tipo
informativo/conoscitivo e transazionale ai cittadini ed alle imprese. Per le
regioni e gli enti locali territoriali costituisce contributo alle
determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia. Può rappresentare
schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Va da ultimo segnalato che l'appartenenza al dominio.gov.it viene contrassegnata
da un logo, inserito nella pagina iniziale del sito, che rappresenta
graficamente lo stemma della Repubblica Italiana, connotando la natura
istituzionale del sito stesso.
Roma, 30 maggio 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri