LEGGE 3
maggio 2004, n.112
Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione
Pubblicata sul Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.104 del 5.5.2004
La Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Il Presidente
della Repubblica
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente
legge individua i principi generali che informano l'assetto
del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e
lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo
di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle
comunicazioni interpersonali e di massa, quali le
telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET
in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente
legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi
radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso
condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi
associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze
terrestri, via cavo e via satellite.
Art.
2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
- "programmi televisivi" e "programmi
radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei
contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e
destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente,
mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni
mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza
specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi
che radiofonici;
- "programmi-dati" i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi,
non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine
informative teletext e le pagine di dati;
- "operatore di rete" il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di
messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei
programmi agli utenti;
- "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la
responsabilità editoriale nella predisposizione dei
programmi televisivi o radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via
cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione
elettronica e che è legittimato a svolgere le attività
commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle
immagini o dei suoni e dei relativi dati;
- "fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato" il soggetto che
fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico
di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di
chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei
programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente
alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della
società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero
2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai
programmi;
- "accesso condizionato" ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al
servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale
autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
- "sistema integrato delle comunicazioni" il
settore economico che comprende le seguenti attività: stampa
quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica
anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione;
cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di
prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
- "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche
non informativa, della società concessionaria, secondo le
modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle
altre norme di riferimento;
- "ambito nazionale" l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata
all'ambito locale;
- "ambito locale" l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non
superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura
inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;
l'ambito è denominato "regionale" o
"provinciale" quando il bacino di esercizio
dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola
provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini;
l'espressione "ambito locale" riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in
ambito regionale o provinciale;
- "opere europee" le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione
europea;
2) di Stati terzi europei che siano
parti della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n.
327, purché le
opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in
uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e
il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in
uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di
tali Stati sia prevalente nel costo totale della
co-produzione e questa non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei,
realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con
produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione
europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi
europei con i quali la Comunità europea abbia concluso
accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere
siano realizzate principalmente con il contributo di autori o
lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Art.
3.
(Principi fondamentali)
1. Sono
principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia
della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di
ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di
frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e
l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose
e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio
culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e
locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in
particolare della dignità della persona, della promozione e
tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo
fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla
Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme
internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle
leggi statali e regionali.
Art.
4.
(Principi a garanzia degli utenti)
1. La
disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli
utenti, garantisce:
- l'accesso dell'utente, secondo criteri di non
discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di
contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e
locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in
condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle
opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei
soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel
sistema delle comunicazioni;
-
la trasmissione di programmi che rispettino i diritti
fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le
trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere
subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque
motivato o che, anche in relazione all'orario di
trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico
o morale dei minori, o che presentano scene di violenza
gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le
norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato
che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo
specifico e selettivo;
-
la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di
televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della
persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e
nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali,
non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute,
la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio
morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni
animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di
funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte
dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con
esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli
ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
-
la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino
la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di
contenuti nei confronti della trasmissione, siano
riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al
noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli
ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in
relazione alla natura dell'attività dello sponsor o
all'oggetto della trasmissione;
-
la trasmissione di apposita rettifica, quando
l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o
materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché
tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a
responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon
costume;
-
la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti
alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e
garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o
locale; la presente disposizione non si applica per la
diffusione via satellite;
-
la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in
differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad
oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita
lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare
rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con
disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi,
prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite
le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e
degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità umana, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale, in conformità alla
legislazione vigente in materia.
Art.
5.
(Principi a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza
del sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema
radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti
principi:
- tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei
mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità
e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il
mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i
criteri fissati nella presente legge, anche attraverso
soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima
trasparenza degli assetti societari;
-
previsione di differenti titoli abilitativi per lo
svolgimento delle attività di operatore di rete o di
fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, con la
previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di
operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta
l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con
distinto provvedimento in applicazione della deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001,
e successive modificazioni;
-
previsione di titoli abilitativi distinti per lo
svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via
cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto,
delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una
sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque
non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze
terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo
per eguali periodi;
-
previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle
attività di fornitura di cui alla lettera b),
rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale,
quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri,
stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra
di loro in rapporto di controllo o di collegamento non
possono essere, contemporaneamente, titolari di
autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito
nazionale e in ambito locale e che non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di
contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino
più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in
ambito locale;
-
obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di
trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a
società collegate e controllate, rendendo disponibili a
questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a
disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a
società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni
nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di
qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra
soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a
società controllanti, controllate o collegate e fornitori
indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque,
che gli operatori di rete cedano la propria capacità
trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi
e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria
responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di
contenuti non riconducibili a società collegate e
controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi
tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di
trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le
informazioni ottenute;
-
i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti
di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza
pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme
distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il
rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di
diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
-
obbligo di separazione contabile per le imprese operanti
nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica
digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei
corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle
infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio pubblico generale, la valutazione
dell'attività di installazione e gestione delle
infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti
o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la
verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di
pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in
ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un
sistema di contabilità se parata per ciascuna
autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito
televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria;
la presente disposizione non si applica alle emittenti
televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via
satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale
e agli operatori di rete in ambito locale;
-
diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi
di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e
informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;
-
previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
-
la titolarità di concessione o di autorizzazione per la
radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere
dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per
gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per
le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina
vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica.
2. All'articolo 8, comma 8, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 5 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per
cento".
Art.
6.
(Principi generali in materia di informazione e di
ulteriori compiti
di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L'attività
di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente
esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed
è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque,
garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti,
in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni,
comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali
radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in
ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni
di informazione e di propaganda elettorale e politica in
condizioni di parità di trattamento e di imparzialità,
nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni
ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche
capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo
spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva
l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei
programmi di informazione e di propaganda.
4.
La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti
e obblighi di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva
programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la
produzione di opere audiovisive europee realizzate da
produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la
crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la
lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità
nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5.
Il contributo pubblico percepito dalla società
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla
radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini
dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale
affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e
senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società
concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a
prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono
escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Art.
7.
(Principi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale)
1. L'emittenza
radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le
culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica,
culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva
tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un
terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione
del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla
diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre
concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione
televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito
locale e più di sei per bacini regionali anche non
limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito
provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2,
comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere,
indipendentemente dal numero delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non
superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero
arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o
autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute
all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data
di entrata in vigore della presente legge di proseguire
nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono
trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari
differenziati per non oltre un quarto delle ore di
trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree
territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è
rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente
all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di
contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive
locali e' consentito, anche ai predetti fini di trasmissione
di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di
diffondere i propri programmi attraverso più impianti di
messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non
interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine
necessari. Alle medesime è, altresì, con sentito di
utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per
le comunicazioni e i transiti di servizio, per la
trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura
e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per
i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di
telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori
canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di
radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale
che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge a trasmettere televendite per
oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono
soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto
dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n.
223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché
agli obblighi informativi previsti per le emittenti
televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di
contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono
definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità,
per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti
in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che
diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare
attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti
all'abuso della credulità popolare anche in considerazione
dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo
3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di
astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi
relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto,
enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie
e giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e
delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n.
223, le parole: "35 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "40 per cento".
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui
trasmissioni siano destinate unicamente al territorio
nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in
interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e
successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite
nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla
durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata
compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite
analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o
tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore
a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni
pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni
quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai
centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo
di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura
e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla
pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del
palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio
1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite
dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali". All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della
legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione" sono
sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti
radiotelevisive locali".
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti
alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono
alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero
qualsivoglia altro collegamento a distanza".
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti
pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa, devono risultare complessivamente
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario,
per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata
televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori
dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per
cento a favore dei giornali quotidiani e periodici
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle
spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri
relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche
economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per
l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi
sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati
regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della
comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi
mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli
obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente
all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della
sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I
e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni,
agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici
autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di
quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo
1, lettera c), del regolamento concernente la promozione
della distribuzione e della produzione di opere europee, di
cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si
impegnano a trasmettere programmi di informazione alle
condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge
n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 422 del 1993.
14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale"
sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale".
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per
cento".
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di
cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni, può comprendere anche la
diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese
radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo
174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato
dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica
o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la
data di entrata in vigore della presente legge la propria
posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione
a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni
amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a
50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo
qualora le sanzioni amministrative contestate siano di
importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni
amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta
giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a
5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali,
la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
8.
(Diffusioni interconnesse)
1.
All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.
223,
dopo le parole: "sei ore" sono inserite le
seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le dodici ore
per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di
trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti
autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno
quindici giorni".
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare,
durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità
locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna
emittente.
3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata
giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le
emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera
per le emittenti televisive".
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale che intendono interconnettere sulla base di
preventive intese, ovvero previa costituzione di un
consorzio, i propri impianti al fine di diffondere
contemporaneamente le medesime produzioni presentano
richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni,
che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che
il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si
intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti
locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano
presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un
tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio
nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di
emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto
o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati
membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno
ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In
caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o
con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un
tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito
per l'interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di
utilizzo parziale o totale della denominazione che
contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da
quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono
disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n.
223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente
carattere comunitario sempre che le stesse emittenti, durante
le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari
nei limiti previsti per le emittenti comunitarie.
L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude
il beneficio di cui al presente comma.
Art.
9.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti
radiotelevisivi)
1.
All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: "Ai
soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da
ordinanze di riduzione a conformità di impianti di
radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi
periferici del Ministero delle comunicazioni piani di
risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli
impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta
giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente
periodo, ridotte di un terzo".
Art.
10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo
restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme
contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma
10, della legge 6 agosto 1990, n.
223, le emittenti
televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei
minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e
minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni,
modifiche o adozione di nuovi documenti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro
delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della
Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997,
n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire,
anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1,
l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella
fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore
19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai
minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari,
alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione
commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere
osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti
sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una
competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per
prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di
manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi
pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo
15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione
per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,
anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo
Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera
b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi
comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive
modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste
dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223. Le
sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte
sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data
adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare
notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon
ascolto".
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei
minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le
procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi
1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990,
e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce
supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori mediante le proprie risorse strumentali e di
personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in
materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e
350.000 euro.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta
al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione
in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
relazione informativa sullo svolgimento delle attività di
sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
con particolare riferimento a quelle previste dal presente
articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o
osservazioni.
8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale,
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni".
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di
campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del
mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse
finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche
la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di
buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni
effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee,
previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile
1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche
o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e
programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da
parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di
trasmissione riservato a tali opere e programmi e'
determinato dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Art.
11.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva
europea)
1. I fornitori
di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la
diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo
quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti,
dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n.
122, e
riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del
loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze
terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a
manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità
oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite.
Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto
dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n.
9/1999.
Art.
12.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro
elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini
dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono
attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso
efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in
particolare a:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla
normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale,
provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della
normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente
alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede
internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza
assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino
interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o,
comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate
comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.
Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha
assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato,
avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a
regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi
provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione
dell'ingiunzione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e
aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su
tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme
copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità
con i principi della presente legge, e una riserva in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo
criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori
e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e
integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in
ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare
le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome
Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono
acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della
legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con
proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della
legislazione vigente, definisce i criteri generali per
l'installazione di reti di comunicazione elettronica,
garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle
amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità
di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di
proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in
cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di
installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e
di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio
regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture,
di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
Art.
13.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei
compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto
dei diritti fondamentali della persona nel settore delle
comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso
i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui
disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro
presidenti e componenti, e' demandata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel
settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati
personali e all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art.
14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni
dominanti
nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti
che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono
tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al
fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito
regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del
rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su
segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai
principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema
integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo
compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i
limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo
conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di
concorrenza all'interno del sistema, delle barriere
all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza
economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di
diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora
accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel
sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella
condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di
cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo,
segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o
il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In
caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità
provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di
concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di
cui al presente capo sono nulli.
5. All'articolo 2, comma 16,
primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole:
"dalla presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "nel sistema integrato delle
comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le
parole: ", ai fini della presente legge," sono
soppresse.
Art.
15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e
radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato
delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. All'atto
della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso
società qualificabili come controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che
consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei
programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito
nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni
dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema
integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.
249, non possono né direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o
collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della
citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al
20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato
delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto
dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale
anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni,
da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto
vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni
con soggetti pubblici a carattere continuativo e da
provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti
esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli
abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi
i prodotti librari e fonografici commercializzati in
allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere
nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per
il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere
cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del
pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso società controllate o
collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni,
come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per
cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono
conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi
superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai
criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito
nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del
31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese
editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali
quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989,
come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando
i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario
indicati nella legge 6 agosto 1990, n.
223, all'articolo 8
della medesima legge n. 223 del 1990, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 7, la parola: "messaggi" è sostituita
dalla seguente: "spot";
- al comma 9-bis, al primo
periodo, dopo le parole: "se comprende forme di
pubblicità" sono inserite le seguenti: "diverse
dagli spot pubblicitari" e le parole: "le forme di
pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente
comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli spot
pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola:
"offerte" è sostituita dalle seguenti:
"pubblicità diverse dagli spot pubblicitari".
8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Messaggi
pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I
messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione
pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi
gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono
considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive
modificazioni".
Capo III
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
Art.
16.
(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione)
1. Il Governo
è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto
legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di radiotelevisione, denominato
"testo unico della radiotelevisione", coordinandovi
le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni,
modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento
o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della
Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle
Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente
in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o
provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati
nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali,
della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché
dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle
radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali
delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti
abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per
l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti
disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del
paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia
delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni
per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente,
regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui
alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo
conto della potenzialità economica del soggetto richiedente,
della qualità della programmazione prevista e dei progetti
radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul
mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità
dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di
servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente,
con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo
professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il
titolare della licenza di operatore di rete televisiva in
tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto
una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività
di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere
almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco
di programmi televisivi numerici di cui alla licenza
rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli
specifici compiti di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella
rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti
in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e
di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi
di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un
adeguato servizio di informazione in ambito regionale o
provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa
intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici
contratti di servizio con la società concessionaria del
servizio pubblico generale di radiodiffusione per la
definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel
rispetto della libertà di iniziativa economica della società
concessionaria, anche con riguardo alla determinazione
dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi
fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza
in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati
dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto
dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e la tutela
dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2,
dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni", è trasmesso alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da
rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo
ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle
Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente,
entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative
statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data
di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE
RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
SPA
Art. 17.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo
svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio
stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti
di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e
di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio
pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico servizio della società
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e
della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla
formazione, alla promozione culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e
musicali riconosciute di alto livello artistico o
maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni
tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le
trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b),
in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di
maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e
radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le
modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei
gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli
regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie
locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose,
dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni
politici e culturali, delle associazioni nazionali del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e
degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne
facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la
distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi
all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione
della lingua, della cultura e dell'impresa italiane
attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione
delle più significative produzioni del panorama audiovisivo
nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano,
in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in
lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in
lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di
adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle
autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti
destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle
esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età
evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico
agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento
dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere
europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in
vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge
delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di
pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990,
n. 223;
p) l'articolazione della società concessionaria in una o più
sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la
regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di
Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone
portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo
4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui
alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture
e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e
di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in
regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione
all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico
servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle
comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del
contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida
sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo
dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il
servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo
svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di
attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione
di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività
correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al
migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e
concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di
fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
coperto dal canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di
assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo
del finanziamento pubblico, la società concessionaria
predispone il bilancio di esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del
canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per
la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di
contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente
giustificati e definendo con chiarezza i principi di
contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti
separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse
di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di
altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico
generale e per altre attività, i costi relativi devono
essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi
complessivi della società considerati includendo o
escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio,
entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al
Ministero delle comunicazioni.
2. La
contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta
a controllo da parte di una società di revisione nominata
dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte
all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per
le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
All'attività della società di revisione si applicano le
norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della
parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di
ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio
decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in
vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale
da consentire alla società concessionaria della fornitura
del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno
sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi
di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale
società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso
prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione
programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle
imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere
operata con riferimento anche all'articolazione territoriale
delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della
fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di
utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti
dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 19.
(Verifica dell'adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C
320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle
norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio
pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente
prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente
legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici
contratti di servizio conclusi con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche
dei parametri di qualità del servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto
inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o
su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto
nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste
stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al
rappresentante legale della società concessionaria, che ha
diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente
alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri
in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente
sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in
ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o
persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e
di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi
economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi
di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte
salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi
di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il
termine, comunque non superiore a trenta giorni, per
l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di
infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata
dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i
termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i
quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la
sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo
minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata
con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come
individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine
entro il quale il pagamento della sanzione deve essere
effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la
sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto
dei risultati del controllo ogni anno nella relazione
annuale.
Art.
20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto
non sia diversamente previsto dalla presente legge la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla
disciplina generale delle società per azioni, anche per
quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, composto da nove membri, è nominato
dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di
amministrazione della società, svolge anche funzioni di
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a
giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo
comma, della Costituzione o, comunque, persone di
riconosciuto prestigio e competenza professionale e di
notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte
in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della
cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori
dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri
del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri
sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione
è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e
diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di
lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da
pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non
meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo
2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve
contenere tutte le materie da trattare, che non possono
essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste
possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo
0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto
nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante
deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani
a diffusione nazionale, di cui due economici,
rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima
dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in
relazione al numero massimo di candidati della lista
presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze,
ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al
numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio
avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso
in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da
ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da
uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così
ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di
ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma
un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati
sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro
che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di
quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui
presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le
procedure di cui al presente comma si applicano anche
all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del
consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione
della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista
di candidati, indicando un numero massimo di candidati
proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo
Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata
presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali
di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, nelle assemblee della società concessionaria
convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che
comportino la revoca o la promozione di azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime
il voto in conformità alla deliberazione della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la
quota del 10 per cento del capitale della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei
rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della
formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri
eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due
membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio
di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace
dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni
o impedimento permanente del presidente o di uno o più
membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime
procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi
alla comunicazione formale delle dimissioni presso la
medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura
della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi
dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta
data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di
amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per
altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui
ai commi 7 e 9.
Art.
21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge è completata la fusione per incorporazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società
RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui
agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo
comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono
dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è
titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per
effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto
alla società incorporante, senza necessità di ulteriori
provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1,
la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale
di "RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il
consiglio di amministrazione della società incorporata
assume le funzioni di consiglio di amministrazione della
società risultante dalla fusione. Le disposizioni della
presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa si intenderanno riferite alla società risultante
dall'operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della
fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il
procedimento per l'alienazione della partecipazione dello
Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante
dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale
alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in
conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi
regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più
deliberazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità
di presentazione, le condizioni e gli altri elementi
dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al
presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti
all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un
anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima
di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi
di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla
concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo
affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita
nello statuto della società la clausola di limitazione del
possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per
cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i
soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre,
vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque
gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti
inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante
soggetti controllati, controllanti o collegati, di una
partecipazione complessiva superiore al limite di possesso
azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi
diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da
parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di
diritto inserite nello statuto della società, non sono
modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.
6.
Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7.
I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul
mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante
quota è destinata al finanziamento degli incentivi
all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo
25, comma 7.
Capo V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art.
22.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale,
valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di
gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela
dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione
di piani di frequenze e in materia di accesso alle
infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1,
comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art.
23.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni
televisive in tecnica digitale)
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti
esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei
requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale
terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche
attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già
diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni
fino alla completa conversione delle reti, nonché
richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le
trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale
può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti
in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono
consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività
televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le
acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in
tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive
che possono essere utilizzate per la sperimentazione di
trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi
interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto
dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano
legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù
di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di
cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una
copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o
del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete
televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione
contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le
disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto
dall'articolo 29 del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di
operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere
presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in
ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di
rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a
raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non
inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché
rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva
in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla
data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di
titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più
emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per
cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio
dell'attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei
programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli
impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in
vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della
riallocazione degli impianti che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in
attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15),
della legge 31 luglio 1997, n.
249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le
modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le
reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di
entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono
tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali
finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti possono essere convertiti alla
tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata
comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di
radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento
dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica
digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre
canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
regolamento concernente la diffusione via satellite di
programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si
applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative
alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione nel rispetto dei principi stabiliti
dall'articolo 25.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale)
1. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo
sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale,
adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le
associazioni maggiormente rappresentative delle imprese
radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un regolamento secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale
(T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la
previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un
equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la
presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione
sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente
operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, secondo
criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi
potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o
parte di esso, oggetto della vigente concessione per la
radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni in conformità al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in
tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in
esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale
e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in
relazione alla tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione
radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per
accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente
ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
2. Al fine di
agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB),
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle comunicazioni può
stabilire un programma con cui sono individuate specifiche
misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese radiofoniche e la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di
agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB)
si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi,
le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23.
4.
All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Uno stesso soggetto, esercente la
radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o
attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può
irradiare il segnale fino ad una copertura massima di
quindici milioni di abitanti".
Art.
25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione
alla trasmissione in tecnica digitale)
1. Ai fini
dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31
dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con
un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante
decoder o ricevitori digitali.
2. La società
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi
di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di
diffusione su frequenze terrestri con una copertura del
territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della
popolazione.
3. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004,
svolge un esame della complessiva offerta dei programmi
televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare
contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto
nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali
terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per
cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi
accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di
programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro
trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al
comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica nella quale dà conto
dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non
si siano verificate le predette condizioni, adotta i
provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto
con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più
bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più
comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del
segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio
2005 la completa conversione alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale la società concessionaria assicura, comunque, la
trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica
in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre
programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando
condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in
particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando
la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione
e la produzione di programmi con diffusione in ambito
nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno
il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici,
le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici
anche economici destinano singolarmente, per fini di
comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi
di comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti
della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo
21 della presente legge conseguita anche mediante cessione
dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e
alla locazione finanziaria necessari per favorire la
diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili
per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale,
in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi
trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al
presente comma può essere attuato ovvero modificato o
integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi
derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3,
conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai
commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione
del piano di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale, il limite al numero complessivo di
programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi
concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma
1, in ambito nazionale su frequenze terrestri
indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale.
I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono
concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una
copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del
rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i
programmi che costituiscono la replica simultanea di
programmi irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo
ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi
che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della
popolazione nazionale.
10. Per la società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica
digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione
prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, non
concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui
ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle
offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo
previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità
delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni
in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano
consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei
soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto
dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni
in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata
entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano
contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il
50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa
attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in
tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione
televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto
una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per
cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno
presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in
ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore
in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a
investire in infrastrutture entro cinque anni dal
conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un
milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione
oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino
di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro
per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini
di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno
suddetto sono comunque considerati gli importi per gli
investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n.
57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per
la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica
digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b),
continua ad applicarsi il regime della licenza individuale
per l'attività di operatore di rete.
13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie,
la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per
la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento
alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile
1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le
parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703";
b)
all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da:
"mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma.
Art.
26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma
Valle d'Aosta
e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo
restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla
presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche
competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale
e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del titolo V della parte seconda della
Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art.
27.
(Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono
continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di
entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché
relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32
della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in
ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità
del bacino d'utenza connesso all'impianto principale
regolarmente censito e munito di concessione, ancorché
oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di
concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non
siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da
descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra
indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti
legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o
comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10
W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di
montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del
mare.
Art.
28.
(Abrogazioni)
1. Sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975,
n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e
quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che
restano in vigore in quanto compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della
presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della
legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con
esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a
7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) articolo 4, comma
1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e)
legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e
dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo
20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6,
limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e
19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997,
n. 249;
g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre
1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5.
Art.
29.
(Entrata in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il
Guardasigilli: Castelli