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LEGGE 31
dicembre 2001, n. 463 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e
differimenti di termini, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 All'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comitato degli italiani all'estero". All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" è sostituita dalla seguente: "utilizzati". Dopo
l'articolo 3, è inserito il seguente: All'articolo
4: Dopo
l'articolo 5, e' inserito il seguente: All'articolo
7, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: Dopo
l'articolo 7, e' inserito il seguente: Dopo
l'articolo 8, sono inseriti i seguenti: ART. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative) - 1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002. ART. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata) - 1. Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo. ART. 8-quinquies. - (Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno) - 1. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, già previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002. ART. 8-sexies. - (Etichettatura di sfarinati e paste alimentari) - 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: "Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002". ART. 8-septies. - (Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997) - 1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002. ART. 8-octies. - (Minoranze linguistiche storiche) - 1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo. 2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo. ART. 8-nonies. - (Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica) - 1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa: a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie; b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria; c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri |
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