MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
CIRCOLARE 9
settembre 1996, n. GM 98727/4205DL/CR
Accesso ai documenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 222 del 21-9-1996)
Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo ed il diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, riguardante il regolamento
per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, della legge 29
gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dellAmministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del
Ministero;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il
decreto ministeriale 10 aprile 1996, n. 296, che ha adottato il regolamento in ordine ai
documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o
comunque rientranti nella disponibilità del Ministero stesso;
Riconosciuta
lopportunità di dettare le misure idonee a permettere lesercizio di accesso
ai predetti documenti;
Si dispone
quanto segue:
Art. 1.
O g
g e t t o
1. La
presente circolare è intesa a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero stesso.
Art. 2.
Uffici
competenti
1. Il
Ministero, ai fini della ricezione della richiesta di accesso, si avvale di appositi
uffici ovvero demanda tale attribuzione agli uffici competenti a formare latto o
detenerlo stabilmente.
2.
Competente a provvedere sulla richiesta di accesso, nel termine di trenta giorni dalla
richiesta, è lufficio che forma latto o che lo detiene stabilmente.
3.
Qualora latto sia provvisoriamente detenuto presso uffficio diverso da quello
indicato nel comma 2, il responsabile del procedimento chiede la restituzione
dellatto medesimo o di copia autentica dello stesso per consentire lesercizio
del diritto di accesso. Lufficio detentore dellatto è tenuto a provvedere
entro cinque giorni.
Art. 3.
Modalità
per laccesso
1. La
richiesta di accesso, da redigere di norma su un modulo appositamente predisposto dal
Ministero, deve essere presentata al competente ufficio, di cui allart. 2; può
essere inviata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio
per posta o di presentazione da parte di persona diversa dallinteressato, la firma
del richiedente deve essere autenticata secondo le disposizioni recate dalla legge 4
gennaio 1968, n. 15. la richiesta di accesso è esente dallimposta di bollo.
2.
Lidentificazione del richiedente è effettuata, da parte degli uffici competenti,
sia allatto della presentazione della richiesta, intesa ad ottenere copia di
documenti, sia al momento dellaccesso.
3. La
richiesta deve comprendere:
a)
le generalità del richiedente complete di indirizzo e, nellinteresse del
richiedente stesso, il numero di telefono;
b)
lindicazione del documento oggetto della richiesta e del procedimento in cui è
inserito; in caso di mancata conoscenza di essi, devono essere indicati gli elementi utili
allindividuazione;
c)
linteresse di cui si è portatori;
d)
la motivazione della richiesta;
e)
la motivazione delle modalità con cui si intende esercitare laccesso, specificando
se si tratta di visione, di estrazione di copia, eventualmente in bollo, o di entrambe;
f) la
data e la sottoscrizione;
g)
gli estremi del documento di riconoscimento.
4. I
tutori ed i curatori delle persone fisiche nonché i rappresentanti dei soggetti cui è
riconosciuto il diritto di accesso, per esercitare questultimo in nome degli
interessati, devono presentare i prescritti titoli.
5. Non
sono prese in considerazione richieste generiche che non consentono in alcun modo
lindividuazione del documento a cui si vuole accedere. Di ciò è data comunicazione
allinteressato entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione o di
ricezione della richiesta.
6. La
richiesta può riferirsi a più documenti, ovvero a documenti giacenti presso organi del
Ministero aventi sede diversa, purché gli atti riguardino il medesimo.
Art. 4.
Compiti
dellufficio accettante la richiesta
1.
Lufficio è tenuto alle seguenti incombenze:
a) dare
informazioni ai richiedenti sulle modalità di richiesta, sui costi relativi al
rilascio di copie (rimborso del costo di riproduzione, imposta di bollo, eventuali tasse
di spedizione);
b) accettare
le richieste di accesso e provvedere al protocollo delle stesse;
c) consegnare
agli interessati ricevuta, sulla quale devono essere indicati lufficio competente
allaccesso ed il periodo entro cui laccesso stesso potrà avvenire;
d)
inoltrare le richieste allufficio competente.
2.
Lufficio, sul registro di protocollo, indica la data di presentazione, il nome
dellinteressato, gli estremi del documento di riconoscimento, il tipo di documento
richiesto e lufficio competente allaccoglimento della richiesta.
3. Ove
manchi lufficio apposito, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono espletati
dallufficio competente a provvedere sulla richiesta di accesso.
Art. 5.
Accesso
mediante visione dei documenti depositati
1. Il
documento deve essere messo a disposizione in un giorno che sia il più vicino possibile
alla data di presentazione dellistanza di accesso, tenendo conto del tipo di
documento e del tempo occorrente nonché della difficoltà del suo reperimento, e comunque
non oltre il termine di trenta giorni.
2. La
visione deve aver luogo presso lufficio che ha formato il documento o che lo detiene
in forma stabile alla presenza di un incaricato dellamministrazione; della presa
visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dallinteressato.
3. In
caso di accesso a documenti su supporto informatico, al richiedente deve essere fornita
adeguata consulenza nelluso degli strumenti e delle procedure necessari per
lacquisizione delle informazioni.
4. In
relazione alle caratteristiche dei documenti ed alle particolari circostanze in cui si
verifica laccesso, il Ministero ha la facoltà di esibire copia dei documenti in
luogo degli originali.
5. Le
istanze di visione devono essere allegate dal funzionario competente al documento o alla
pratica.
6.
Trascorsi sessanta giorni dal momento in cui laccesso è consentito senza che
linteressato abbia preso visione del documento, il richiedente viene considerato
rinunciatario e per ottenere laccesso al documento deve presentare una nuova
richiesta.
7. Nei
casi di segretezza o di riservatezza di talune informazioni, sono selezionate le parti di
cui deve essere assicurata la disponibilità.
Art. 6.
Accesso
mediante estrazione di copia dei documenti
1. Le
copie devono essere predisposte dallufficio presso cui sono depositati i documenti.
Si può rilasciare copia anche degli allegati ai documenti, con lonere da parte del
richiedente di corrispondere i diritti aggiuntivi.
2. Il
Ministero ha facoltà di prorogare fino ad un massimo di trenta giorni il termine del
rilascio delle copie, di cui allart. 2, comma 2, in relazione a difficoltà tecniche
di riproduzione derivanti dal formato o dalla consistenza degli atti, dandone
comunicazione allinteressato.
3. Le
copie rimangono depositate presso lufficio competente per sessanta giorni dal
momento in cui laccesso è consentito. Qualora le copie non vengano ritirate entro
tale termine la pratica è archiviata ed il richiedente, per laccesso, deve
presentare una nuova richiesta.
4. La
consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per
ricevuta sottoscritta dal richiedente medesimo.
5.
Qualora linteressato chieda di ricevere attraverso la posta le fotocopie dei
documenti richiesti, queste ultime sono trasmesse, con tassa a carico del destinatario,
allufficio postale segnalato dal richiedente o a quello più vicino
allindirizzo indicato nella richiesta; lufficio, con avviso con tassa a carico
del destinatario, invita il medesimo a presentarsi presso lufficio stesso per il
ritiro dei documenti.
6. Nel
caso di documenti contenenti in parte informazioni segrete o non accessibili
allinteressato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Le
copie parziali, ove possibile, devono comprendere la prima e lultima pagina del
documento e le pagine omesse devono essere indicate.
7. Per
lautenticazione e per il rilascio delle copie si applicano le disposizioni di cui
allart. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 7
Rimborso
e bollo
1. Ai
sensi della circolare prot. UCA/27720/928/46 del 19 marzo 1993 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, linteressato è tenuto a versare un corrispettivo
dellimporto di lire 500 per il rilascio da uno a due copie, di lire mille da tre a
quattro copie e così di seguito, da assolvere mediante applicazione di marche da bollo
ordinarie che sono annullate con il datario a cura dellufficio.
2. Ai
sensi della circolare prot. UCA/27720/1749 del 28 febbraio 1994 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, qualora le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica,
linteressato è tenuto ad assolvere limposta di bollo mediante la
presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti;
lufficio ne cura lannullo con bollo a data.
3. Nel
caso in cui il rilascio di copia comporti luso di apparecchiature speciali o una
procedura di ricerca di particolare difficoltà ovvero richieda formati specifici su carta
speciale, la determinazione del corrispettivo, orientato comunque ai costi, è effettuato
dal Ministero, fermo restando lassolvimento a mezzo marche da bollo.
Art. 8.
Rifiuto,
limitazione, differimento
1. In
caso di mancato o incompleto accoglimento della richiesta di accesso, deve essere inviata
o consegnata allinteressato, nel termine di cui allart. 2, comma 2, una
risposta con lindicazione:
a)
dellufficio che ha trattato la pratica di accesso;
b) del
documento oggetto della richiesta;
c) dei
motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;
d) dei
termini per la presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Art. 9.
1.
Per quanto non previsto dalla presente circolare, si applicano le disposizioni recate
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352.
2. La
presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il
Ministro: MACCANICO
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