CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI TELEVENDITE E SPOT DI
TELEVENDITA DI BENI E SERVIZI DI ASTROLOGIA , DI CARTOMANZIA ED
ASSIMILABILI, DI SERVIZI RELATIVI AI PRONOSTICI CONCERNENTI IL
GIOCO DEL LOTTO, ENALOTTO, SUPERENALOTTO, TOTOCALCIO, TOTOGOL,
TOTIP, LOTTERIE E GIOCHI SIMILARI
I
sottoscrittori del presente Codice di autoregolamentazione
Premesso:
- che
l'esercizio dell'attività di diffusione di programmi televisivi,
realizzata con qualsiasi mezzo, ha carattere di preminente
interesse generale;
- che tra le forme di pubblicità previste dalla normativa
nazionale e comunitaria è disciplinata la televendita (compresi
gli spot di televendita) che consiste, come definita dalla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
n. 538/01/CONS del 26 luglio 2001, nell'offerta diretta trasmessa
al pubblico attraverso il mezzo televisivo, allo scopo di fornire,
dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni;
- che le imprese di radiodiffusione televisiva sono tenute al
rispetto di norme nazionali e comunitarie relative all'attività
di diffusione delle televendite, con particolare riguardo, per
gli aspetti di tutela dell'acquirente, a quelle contenute nei
decreti legislativi 15 gennaio 1992, n. 50 e 22 maggio 1999, n.
185;
- che la pubblicità dei servizi audiotex e videotex è
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1995, n.420, dal decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995,
n. 385, dal decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n.650, dal decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1996 e dal decreto del
Ministro delle comunicazioni 26 maggio 1998;
- che le televendite e gli spot di televendita relativi ai beni ed
ai servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, ai
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto,
enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip e lotterie ed
altri giochi similari necessitano invece di regole più
dettagliate per la tutela degli utenti televisivi/consumatori;
- che, in particolare, essi devono evitare qualsiasi forma di
sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura e
non devono esortare ad acquistare il servizio sfruttando
l'inesperienza, la credulità o la paura ;
- che i sottoscrittori oltre ad assicurare il pieno e scrupoloso
rispetto della normativa vigente in materia di televendite e in
particolare di quella relativa ai servizi sopracitati, intendono
sottoscrivere anche il presente codice di autoregolamentazione con
l'obiettivo di migliorare il livello di garanzia nei confronti
degli utenti televisivi/consumatori;
- che, atteso che anche la carta stampata effettua forme di
pubblicizzazione dei predetti servizi secondo le caratteristiche
del mezzo di diffusione, si auspica che anche le imprese editrici
di quotidiani e periodici provvedano a definire un proprio codice
di autoregolamentazione, ed in tal senso i sottoscrittori chiedono
al Governo di sollecitare tale definizione;
- tutto ciò premesso, i sottoscrittori
SI IMPEGNANO
al rispetto delle seguente regole:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1.
Oggetto del presente codice di autoregolamentazione sono le
televendite e gli spot di televendita di beni e servizi di
astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi
ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi
similari.
Art. 2
( Principi del Codice di autoregolamentazione)
1. Le trasmissioni di cui all'articolo 1 non devono contenere
dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli
utenti televisivi/consumatori, anche per mezzo di omissioni,
ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le
caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le
condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.
2. Le trasmissioni di cui all'articolo 1 devono evitare ogni forma
di sfruttamento della superstizione, della credulità o della
paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o
tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per
indecenza, volgarità o ripugnanza, non devono offendere o
sfruttare le convinzioni morali, religiose e civili dei cittadini, devono rispettare la dignità della persona umana e non devono
comportare discriminazioni di razza, religione, sesso o nazionalità.
3. Le trasmissioni di cui all'articolo 1, non devono inoltre:
- ingannare il pubblico sul contenuto dei servizi;
- creare timori o aspettative palesemente ingiustificate;
- effettuare previsioni sul futuro che causino timori o paure
all'utente, al fine di soggiogarlo psicologicamente;
- pregiudicare la libera autodeterminazione, anche economica,
degli utenti, in particolare di quelli psicologicamente
vulnerabili;
- contenere richieste di denaro o altra prestazione finalizzate a
risolvere problemi personali;
- trattare argomenti relativi alle malattie fisiche e mentali
degli utenti, ovvero descrivere trattamenti preventivi e curativi,
anche se del tutto innocui, influenzando il pubblico;
- arrecare pregiudizio morale, fisico od economico, anche
indirettamente, ai minori, mostrare minorenni in situazioni
scabrose, indecenti o pericolose ovvero rappresentare una
minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita.
4. Le trasmissioni di cui all'articolo 1 sono comunque riservate
ad un pubblico maggiorenne. Di ciò viene data segnalazione con
ogni mezzo acustico o visivo nel corso della trasmissione.
Art. 3
(Comitato di controllo)
1.
Il rispetto e l'applicazione del presente
Codice di Autoregolamentazione sono affidati ad un Comitato di
controllo di dodici membri nominati dal Ministro delle
comunicazioni di cui sei membri quali espressione dell'emittenza
televisiva, sulla base delle indicazioni formulate dalle
associazioni dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale
presenti nella Commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice e
dalla concessionaria del servizio pubblico, nonché da sei membri, tra cui il Presidente della Commissione per l'assetto del
sistema radiotelevisivo, quali espressioni del Ministero delle
comunicazioni, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli utenti e dei Corecom/Corerat,
sulla base delle indicazioni dei singoli organismi. Il Presidente
del Comitato è nominato tra i rappresentanti del Ministero delle
comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni .
2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero delle
comunicazioni. Il
Comitato può operare in sezioni di almeno quattro membri ciascuna
scelti in numero paritario tra i rappresentanti dell'emittenza e
delle Istituzioni. I membri di ciascuna sezione nominano tra di
loro un vicepresidente. Il Comitato si avvale di una segreteria
tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni. Il
Comitato può richiedere al Ministero delle comunicazioni le
dotazioni degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento
delle finalità del presente codice di autoregolamentazione.
3. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del
presente Codice di Autoregolamentazione a seguito di segnalazioni
che provengano allo stesso da parte di cittadini, associazioni od
imprese. È consentita la partecipazione al procedimento aperto
dal Comitato di controllo dei soggetti che hanno segnalato
l'infrazione. In ogni caso, questi saranno informati del suo esito
a cura dello stesso Comitato.
4. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice di
autoregolamentazione, il Comitato di controllo la segnala
all'Azienda interessata, invitandola a presentare eventuali
controdeduzioni entro quindici giorni. Per la valutazione della
documentazione prodotta il Comitato può avvalersi dell'opera di
esperti. Nei casi di urgenza ovvero di palese e grave violazione
delle regole del codice, il Comitato può adottare provvedimenti
d'urgenza provvisori nella forma dell'ammonizione o dell' invito
a sospendere le trasmissioni fino all'esito del procedimento.
5. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza (
responsabilità, gravità del
danno, modalità della violazione) ed emette una motivata e
pubblica decisione. Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono
essere prese all'unanimità; in caso contrario la decisione viene
demandata al Comitato in seduta plenaria, che delibera con il voto
della maggioranza dei membri presenti.
6. Quando la decisione stabilisce che la pubblicità o la
televendita esaminata non è conforme alle norme del presente
Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo dispone
che la parte o le parti interessate desistano dalla trasmissione
della stessa, nei termini indicati dalla medesima decisione. Il
Comitato di controllo deposita la decisione presso la Segreteria
che ne trasmette copia alle parti interessate, entro dieci giorni
dall'adozione della decisione stessa.
7. Nei casi più gravi ovvero di ripetute violazioni il Comitato
può imporre all'Azienda inadempiente di comunicare le decisioni
ai propri utenti.
8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al Ministro
delle comunicazioni, sulla attività di vigilanza svolta,
sull'applicazione del codice di autoregolamentazione, sui
risultati conseguiti e sul suo impatto sulle pubbliche
amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese.
Art. 4
( Diffusione del codice di autoregolamentazione)
1. I soggetti firmatari del presente Codice di
autoregolamentazione si impegnano a dare la più ampia diffusione
multimediale del Codice stesso anche nel corso dei propri
programmi.
|
inizio
pagina|