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VISTO l’art. 2, comma 4, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, che ha istituito la Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo; VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2001 con il quale é stata determinata la composizione della Commissione consultiva per l’assetto del sistema radiotelevisivo; VISTO il decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, con il quale la Commissione di cui al decreto ministeriale del 23 novembre 2001 é stata integrata nella sua composizione dal dr. Andrea Ambrogetti, esperto designato dalla Federazione tv Nazionali (FRT); RITENUTO di dover provvedere al funzionamento della Commissione disciplinando l’organizzazione della stessa secondo criteri di efficienza e trasparenza,
D E C R E T A E’ approvato, secondo le norme del presente decreto, il Regolamento della Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo.
Art. 1 COMPITI DELLA COMMISSIONE La Commissione opera quale organo consultivo del Ministro per i problemi attinenti all’assetto del sistema radiotelevisivo, con particolare riferimento ai testi normativi, ai piani ed agli altri atti generali e convenzionali, nonché alla fissazione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell’azione amministrativa nel settore radiotelevisivo. La Commissione, inoltre, può esprimere pareri, previa autorizzazione del Ministro, su richiesta dei Direttori generali del Ministero delle Comunicazioni. La Commissione può proporre al Ministro risoluzioni, studi e ricerche nelle materie di sua competenza e può, altresì, promuovere, dietro assenso del Ministro, iniziative pubbliche, quali comitati di studio e di ricerca, convegni, conferenze, seminari, con specifico riguardo alle tematiche radio-televisive.
Art. 2 RIUNIONE PLENARIA DELLA COMMISSIONE Il Presidente, dopo averne dato preventiva informativa al Ministro, convoca e presiede la riunione plenaria della Commissione. La data di convocazione della riunione, con apposito ordine del giorno, é fissata con almeno quindici giorni di anticipo, salvo casi di motivata urgenza. Il Presidente, ove lo ritenesse necessario, può integrare l’ordine del giorno all’inizio della riunione. Le deliberazioni della Commissione sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La riunione plenaria decide sugli argomenti che il Presidente o il Ministro sottopongono ai componenti la Commissione, nonché sui vari aspetti trattati dalle Sezioni. In riunione plenaria la Commissione può svolgere udienze conoscitive e si pronuncia sui testi normativi, nonché sugli atti generali e convenzionali relativi alle materie di propria competenza. Art. 3 ARTICOLAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione si articola in specifiche Sezioni, indicate con apposito decreto dal Presidente. Le Sezioni, suddivise per materie, hanno il compito di esaminare gli aspetti di carattere tecnico, giuridico, normativo e territoriale, a livello nazionale, regionale e locale, relativi all’emittenza radiofonica e televisiva. La designazione dei rispettivi Coordinatori di Sezione e dei singoli membri delle Sezioni é stabilita annualmente ed a rotazione dal Presidente della Commissione. Il Presidente, sentiti i Coordinatori di Sezione, convoca le Sezioni affidando loro le varie tematiche che dovranno essere elaborate entro i tempi prescritti dal Presidente stesso. Le conclusioni dei lavori, regolarmente verbalizzate, sono trasmesse al Presidente della Commissione e discusse in seduta plenaria. Il Presidente, anche su richiesta dei Coordinatori di Sezione, può affidare la trattazione di determinate materie a gruppi di lavoro congiunti tra le diverse Sezioni. Ai lavori delle Sezioni e dei gruppi di lavoro, su invito del Presidente o su richiesta dei Coordinatori di Sezione, possono partecipare, a titolo gratuito, consulenti ed esperti nelle materie trattate. Art. 4 SERVIZI E COLLABORAZIONI AL PRESIDENTE ED ALLA COMMISSIONE L’Amministrazione pone a disposizione del Presidente della Commissione le collaborazioni, i servizi e quant’altro necessario per lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue funzioni. Il Presidente dispone di una Segreteria, costituita da personale facente parte del Ministero delle Comunicazioni, coordinata da un Segretario. Gli uffici dell’Amministrazione, in particolare la direzione generale concessioni e autorizzazioni e gli uffici periferici del Ministero, su richiesta del Presidente, forniscono gli elementi e la documentazione occorrenti all’espletamento delle funzioni della Commissione. Ai fini dell’assolvimento dei compiti della Commissione previsti dalla legge, il Presidente potrà avvalersi di esperti, consulenti e collaboratori.
Art. 5 RELAZIONE ANNUALE Il Presidente, d’intesa con i Coordinatori delle Sezioni, predispone una relazione annuale circa l’attività svolta dalla Commissione.
Art. 6 NORME FINALI Le norme di attuazione del presente regolamento, saranno adottate dal Presidente, sentita la Commissione. Il Regolamento entra in vigore dalla data di sottoscrizione del presente decreto.
9 gennaio 2002
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