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Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" Omissis Articolo 1
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di
strumenti adeguati a: garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
(controllo di regolarità amministrativa e contabile); verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine
di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi
e risultati (controllo di gestione); valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della
dirigenza); valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi
ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali,
obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche,
fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto
n. 29": l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di
programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che
rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture
stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente
destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in
particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8; il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando
quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai
dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata; l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di
gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il
controllo di gestione medesimo; le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato; è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a
strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo
strategico. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto
dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e
contabile. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di
ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del
personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di
ricerca. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non
si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto
all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei
dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta
esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di
indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di
ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui
conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non
si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Omissis | inizio pagina | |