Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994
Principi sull'erogazione dei
servizi pubblici
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Visto l'art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23.08.1988, n.
400;
ritenuta l'opportunità di fissare i principi cui deve essere
progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, anche se
svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che
possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità
cui l'erogazione deve uniformarsi;
sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 1994;
emana la seguente direttiva:
Oggetto, ambito di applicazioni e definizioni
La presente direttiva dispone i principi cui deve essere uniformata
progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici.
Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici, anche
se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla
istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla
sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art.
1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia
elettrica, acqua e gas.
Ai principi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che
erogano servizi pubblici.
Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e
comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della
direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei
loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni
concedenti provvedono ad inserire i contenuti della presente direttiva
negli atti che disciplinano la concessione.
Gli enti erogatori dei servizi pubblici, ai fini della presente direttiva,
sono denominati "soggetti erogatori".
I. I principi fondamentali
1. Eguaglianza
1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio
di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti
tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono
essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio
può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua,
religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a
parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree
geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente
raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata
discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto
il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i
soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative
necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle
esigenze dei portatori di handicap.
2. Imparzialità
1. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri
comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività,
giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le
singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del
servizio e le norme erogatrici di settore.
3. Continuità
1. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità
stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua,
regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di
interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla
normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare
misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
4. Diritto di scelta
1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto
di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta
riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.
5. Partecipazione
1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio
pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla
corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei
confronti dei soggetti erogatori.
2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del
soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato
secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni;
formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetto
erogatori danno immediato riscontro al'utente circa le segnalazioni e le
proposte da esso formulate.
4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione
dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità
indicate nel titolo successivo.
6. Efficienza ed efficacia
1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire
l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee
al raggiungimento di tali obiettivi.
II. Gli strumenti
1. Adozione di standard
1. Entro tre mesi, i soggetti erogatori individuano i fattori da cui
dipende la qualità del servizio e, sulla base di essi, adottano e
pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto.
2. I soggetti erogatori definiscono standard generali e standard specifici
di qualità e quantità dei servizi. I primi rappresentano obiettivi di
qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese. I secondi
si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che
può direttamente verificarne il rispetto.
3. Gli standard sono accompagnati da una relazione illustrativa nella
quale si descrivono, tra l'altro, le modalità previste per il loro
conseguimento; i fattori principali esterni al soggetto erogatore e
indipendenti dal suo controllo che potrebbero incidere significativamente
sul conseguimento degli standard; i metodi di valutazione utilizzati per
fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle
valutazioni future. Nella relazione i soggetti erogatori determinano,
altresì, gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione dei
risultati conseguiti; forniscono una base di comparazione per raffrontare
i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti; descrivono
gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i valori
misurati.
4. Gli standard sono sottoposti a verifica con gli utenti in adunanze
pubbliche.
5. L'osservanza degli standard non può essere soggetta a condizioni. Essi
sono derogabili solo se i risultati sono più favorevoli agli utenti.
6. Gli standard sono periodicamente aggiornati, per adeguarli alle
esigenze dei servizi. Le nuove regole devono essere adottate e seguite
avendo cura di ridurre al minimo le conseguenze disagevoli per gli utenti.
7. I soggetti erogatori adottano ogni anno piani diretti a migliorare
progressivamente gli standard dei servizi.
2. Semplificazione delle procedure
1. Al fine di razionalizzare e rendere conoscibili gli atti relativi
alla disciplina e alla prestazione dei servizi pubblici, i soggetti
erogatori provvedono alla razionalizzazione, alla riduzione e alla
semplificazione delle procedure da essi adottate.
2. I soggetti erogatori sono tenuti a ridurre, per quanto possibile, gli
adempimenti richiesti agli utenti e forniscono gli opportuni chiarimenti
su di essi. Inoltre adottano, ove possibile, formulari uniformi e
provvedono alla semplificazione e all'informatizzazione dei sistemi di
prenotazione e delle forme di pagamento delle prestazioni.
3. Informazione degli utenti
1. I soggetti erogatori assicurano la piena informazione degli utenti
circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare:
a) rendono noto agli utenti, tramite appositi avvisi e opuscoli chiari e
facilmente leggibili, le condizioni economiche e tecniche per
l'effettuazione dei servizi;
b) Pubblicano gli esiti delle verifiche compiute, secondo le modalità di
cui al successivo paragrafo 5 di questo titolo, sul rispetto degli
standard;
c) Informano tempestivamente, anche mediante i mezzi di informazione, gli
utenti circa ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del
servizio;
d) curano la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti gli atti
che disciplinano l'erogazione dei servizi e regolano i rapporti con gli
utenti. Le modificazioni che si rendono successivamente
necessarie sono inserite nei testi esistenti e sono adeguatamente
divulgate;
e) predispongono appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione
di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verificano
periodicamente il buon funzionamento.
2. In ogni caso, devono essere assicurate, e periodicamente verificate, la
chiarezza e la comprensibilità dei testi, oltre che la loro accessibilità
al pubblico.
3. Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni circa le modalità
giuridiche e tecniche di espletamento dei servizi e ad accedere ai
registri e agli archivi, nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dai
regolamenti in vigore.
4. Gli utenti sono informati delle decisioni che li riguardano, delle loro
motivazioni e delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso
avverso di esse.
4. Rapporti con gli utenti
1. I soggetti erogatori e i loro dipendenti sono tenuti a trattare gli
utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti
e nell'adempimento degli obbliighi. I dipendenti sono tenuti, altresì, ad
indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia nelle
comunicazioni telefoniche.
2. I soggetti erogatori istituiscono, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'art. 7 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, appositi uffici volti a curare le
relazioni con il pubblico, presso i quali siano disponibili tutte le
informazioni utili agli utenti.
3. L'apertura degli uffici destinati ai rapporti con il pubblico deve
essere assicurata anche nelle ore pomeridiane.
4. Le procedure interne degli uffici non devono restringere le condizioni
di esercizio dei diritti degli utenti.
5. Dovere di valutazione della qualità dei servizi
1. Per valutare la qualità del servizio reso, specie in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse, i soggetti erogatori
svolgono apposite verifiche sulla qualità e l'efficacia dei servizi
prestati, in conformità ai criteri determinati dalla relazione che
accompagna gli standard, ai sensi del paragrafo 1, comma 3, di questo
titolo.
2. Entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti erogatori
predispongono una relazione sui risultati conseguiti nel precedente
esercizio, sottoponendola al Comitato di cui al titolo successivo, e danno
ad essa adeguata pubblicità. La relazione dovrà, tra l'altro, analizzare
i risultati conseguiti in rapporto agli standard stabiliti per l'esercizio
in questione; definire gli standard per l'esercizio in corso in rapporto
anche ai risultati conseguiti nell'esercizio oggetto di relazione;
descrivere le ragioni dell'eventuale inosservanza degli standard e i
rimedi predisposti; indicare i criteri direttivi cui il soggetto erogatore
si atterrà nella redazione dei piani di miglioramento progressivo degli
standard, previsti dal comma 7, paragrafo 1 di questo titolo.
3. La relazione predisposta entro il 31 marzo 1995 dovrà includere i
risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio 1994, quella seguente
dovrà includere i risultati effettivamente conseguiti negli esercizi 1994
e 1995, mentre tutte le relazioni successive dovranno includere i
risultati effettivamente conseguiti nei tre esercizi precedenti.
4. I soggetti erogatori, al fine di acquisire periodicamente la
valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso, ai sensi del
paragrafo 5, comma 4, del titolo I, predispongono apposite schede a
lettura ottica, e ne curano l'invio agli utenti; indicono riunioni
pubbliche con la partecipazione degli utenti di una determinata zona o di
una determinata unità di erogazione del servizio; effettuano, a campione,
interviste con gli utenti, anche immediatamente dopo l'erogazione di un
singolo servizio.
5. I risultati delle verifiche effettuate sono pubblicati in una apposita
sezione della relazione di cui al precedente comma 2 e di essi i soggetti
erogatori tengono conto per identificare le misure idonee ad accrescere
l'efficienza dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi di pubblico
interesse.
6. Rimborso
1. I soggetti erogatori assicurano agli utenti forme di rimborso nei
casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per
qualità e tempestività, agli standard pubblicati.
2. Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile,
per complessità, onerosità o durata, l'esercizio del diritto
dell'utente. Esse sono soggette alla vigilanza del Comitato di cui al
titolo successivo.
3. Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti, i soggetti erogatori si
rivalgono nei confronti del dipendente al quale è imputabile, per dolo o
per grave negligenza, il mancato rispetto degli standard.
III. La tutela
1. Procedure di reclamo
1. I soggetti erogatori prevedono procedure di reclamo dell'utente
circa la violazione dei principi sanciti nella presente direttiva e danno
ad esse piena pubblicità.
2. Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice
comprensione e facile utilizzazione; svolgersi in tempi rapidi,
predeterminati dai soggetti erogatori; assicurare un'indagine completa e
imparziale circa le irregolarità denunciate e garantire all'utente
un'informazione periodica circa lo stato di avanzamento dell'indagine
stessa; prevedere una risposta completa all'utente e forme di ristoro
adeguate, ivi compreso il rimborso di cui al paragrafo 5 del precedente
titolo, per il pregiudizio da questi subito per l'inosservanza dei
principi della presente direttiva; consentire ai soggetti erogatori di
tener conto delle doglianze degli utenti al fine del miglioramento della
qualità del servizio. Le procedure di reclamo sono soggette alla
vigilanza del Comitato di cui al paragrafo successivo. Ai fini indicati, i
soggetti erogatori si uniformano alle disposizioni dei commi successivi.
3. Ciascun soggetto erogatore istituisce, ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6
del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, un ufficio interno di
controllo, denominato ai sensi della presente direttiva
"ufficio". Lo stesso obbligo si estende a ciascuna delle
articolazioni territoriali dell'ente, dotate di autonomia nelle
determinazioni delle condizioni di erogazione del servizio. L'ufficio
esercita le funzioni di valutazione dei risultati conseguiti dal soggetto
erogatore, ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 29 del
1993 e successive modificazioni. Esso, inoltre, riceve i reclami
presentati dall'utente circa la violazione dei principi sanciti nella
presente direttiva.
4. Il reclamo può essere presentato dall'utente in via orale, per
iscritto, via fax o telefonicamente. Nella predisposizione del reclamo,
l'utente può avvalersi dell'assistenza degli uffici per le relazioni con
il pubblico di cui al paragrafo 4, comma 2, del precedente titolo.
5. Al momento della presentazione del reclamo, l'ufficio comunica
all'utente il nominativo del dipendente responsabile dell'indagine, i
tempi previsti per l'espletamento della stessa, i mezzi dei quali dispone
nel caso di risposta sfavorevole.
6. L'ufficio riferisce all'utente con la massima celerità, e comunque non
oltre trenta giorni dalla presentazione del reclamo, circa gli
accertamenti compiuti, indicando altresì i termini entro i quali il
soggetto erogatore provvederà alla rimozione delle irregolarità
riscontrate o al ristoro del pregiudizio arrecato. Trascorsi quindici
giorni, l'ufficio informa comunque l'utente circa lo stato di avanzamento
dell'indagine.
7. L'ufficio riferisce semestralmente al Comitato di cui al paragrafo
successivo sulla quantità e il tipo di reclami ricevuti e sul seguito
dato ad essi dal soggetto erogatore. Dei reclami ricevuti il soggetto
erogatore tiene conto nell'adozione dei piani di miglioramento progressivo
degli standard, di cui al paragrafo 1, comma 7, del precedente titolo.
2. Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei Servizi
Pubblici
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi e delle procedure di
cui ai paragrafi precedenti, è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - , un
comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi pubblici, di
seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto da tre esperti di riconosciuta indipendenza e
di notoria esperienza nel settore dei servizi pubblici.
3. Ai fini indicati nel comma 1, e fatte salve le competenze attribuite
dalla legge a distinti organismi, il Comitato:
a) richiede ai soggetti erogatori atti e documenti, convoca riunioni con
gli amministratori e con i dirigenti degli stessi;
b) valuta l'idoneità degli standard di qualità del servizio adottati dai
soggetti erogatori a realizzare i principi stabiliti nella direttiva e
indica, se del caso, le correzioni da apportare. Nella fase di prima
attuazione propone ai soggetti erogatori un calendario degli adempimenti,
eventualmente differenziato per settore, zone geografiche, tipo di
prestazioni;
c) vigila sull'osservanza degli standard, e segnala ai soggetti erogatori
le eventuali difformità riscontrate. Nei casi di mancata ottemperanza, il
Comitato può proporre al Ministero competente l'adozione delle misure
sanzionatorie adeguate;
d) valuta l'adeguatezza delle procedure di reclamo e delle misure di
ristoro previste nel caso di pregiudizio recato all'utente dalla mancata
osservanza della direttiva;
e) promuove l'adozione delle misure dirette alla semplificazione dei
rapporti tra i soggetti erogatori e gli utenti;
f) promuove l'adozione delle misure dirette ad assicurare la possibilità
di scelta dell'utente;
g) acquisisce dati e informazioni sul gradimento degli utenti. A tale
scopo, verifica i sistemi di rilevazione del gradimento apprestati da
ciascun soggetto ai sensi del paragrafo 5 del titolo precedente e ne
acquisisce gli esiti;
h) determina le procedure attraverso le quali gli utenti sono consultati
in ordine agli standard relativi ai singoli servizi e al rispetto di tali
standard da parte degli enti erogatori;
i) propone annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'attribuzione di attestati di qualità ai soggetti che si siano distinti
quanto ad efficienza del servizio reso, qualità degli standard,
osservanza degli stessi, gradimento degli utenti;
l) controlla l'esattezza, la completezza e la comprensibilità delle
comunicazioni che i soggetti di erogazione del servizio rendono al
pubblico;
m) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro;
n) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le misure
regolamentari e legislative idonee a migliorare la protezione dei diritti
degli utenti.
4. Per l'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato può avvalersi del
supporto tecnico degli uffici competenti dalle Presidenza del Consiglio,
del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero della Pubblica
Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, del Ministero della Sanità, del Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, del Ministero dell'Interno del Ministero dei Trasporti
e della Navigazione.
3. Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.
1. Per i servizi erogati da pubbliche amministrazioni, l'inosservanza
dei principi della presente direttiva è valutata ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste a
carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti
dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, così come modificati, rispettivamente, dall'art. 6 del
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e
comunque erogati da soggetti non pubblici, l'inosservanza dei principi
della presente direttiva costituisce inadempimento degli obblighi assunti
contrattualmente dai soggetti erogatori.
IV. Impegni del Governo
Il Governo si impegna ad adottare tutte le misure legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie a dare piena effettività ai
principi contenuti nella presente direttiva.
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