LEGGE 10 Dicembre 1975, N.693
Ristrutturazione del Consiglio Superiore Tecnico
delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione.
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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art.1
Denominazione
Il Consiglio Superiore Tecnico delle Telecomunicazioni, istituito
con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n.433, ratificato
con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1953, n.83, assume la denominazione di
"Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e
dell'Automazione".
Art.2
Attribuzioni
Il Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni
e dell'Automazione, deve essere sentito:
- sui progetti di piani regolatori per i servizi di telecomunicazione e
relative modifiche;
- sul progetto di piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
e relative modifiche;
- sui progetti di piani regolatori dei servizi postali e relative
modifiche;
- sui programmi, annuali e pluriennali di sviluppo, potenziamento,
meccanizzazione ed automazione dei servizi, predisposti dalle Aziende dipendenti dal
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dai Concessionari dei servizi di
telecomunicazione ad uso pubblico;
- sui Piani tecnici esecutivi predisposti dai Concessionari dei servizi
di telecomunicazione ad uso pubblico, in attuazione dei programmi di cui alla precedente
lettera b), nonché sui progetti di lavori e forniture di particolare entità o che
comportino l'introduzione di nuove tecniche, redatti dai Concessionari medesimi;
- sui Programmi e Piani di sviluppo e di automazione degli impianti e
dei servizi di Telecomunicazioni predisposti da Amministrazioni statali e da Enti
pubblici;
- sugli schemi di Convenzioni e Accordi con Governi ed Organizzazioni
estere, o Enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi di
Telecomunicazioni;
- sugli schemi di convenzioni relative a concessioni di servizi di
Telecomunicazioni ad uso pubblico;
- sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di Capitolati tecnici
generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e la omologazione
di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dalle Aziende
postelegrafoniche o nei servizi di Telecomunicazioni gestiti da Amministrazioni statali e
da Enti pubblici;
- sui progetti di lavori, di forniture, di meccanizzazione e di
automazione relativi ai servizi gestiti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni, per i quali sia obbligatorio il parere del Consiglio di
Amministrazione;
- sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei
programmi di ricerca e di perimentazione relativi ai servizi di Telecomunicazioni gestiti
dalle Aziende postelegrafoniche e per il coordinamento di detti programmi con quelli
predisposti dai Concessionari di servizi di Telecomunicazioni ad uso pubblico;
- sui programmi di istruzione professionale di categorie di personale
delle Aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, per le quali
non sia previsto lo svolgimento di corsi a cura della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro per le Poste e le
Telecomunicazioni indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo
sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di Telecomunicazioni.
Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia
deferito dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e può pronunziarsi sulle
questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che
le Amministrazioni dello Stato sottopongono al suo esame.
Art.3
Ordinamento
Il Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle
Telecomunicazioni e dell'Automazione si divide in tre Sezioni, ciascuna competente
nelle seguenti materie:
Sezione 1^:
Piani Regolatori; Programmi e Piani di sviluppo dei Servizi; Piani
esecutivi; Convenzioni ed Accordi Internazionali; Convenzioni per la Concessione dei
servizi ad uso pubblico;
Sezione 2^:
Capitolati e Norme Tecniche; Progetti di lavori e forniture;
meccanizzazione ed automazione; Costruzioni edili ed impianti tecnologici;
Sezione 3^:
Ricerche e sperimentazioni; Istruzione professionale.
Il Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni
e dell'Automazione esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi
componenti per l'esame di questioni di massima o di particolare importanza ovvero a mezzo
delle Sezioni negli altri casi.
Per l'esame delle materie che possono interessare la Difesa e la
Sicurezza dello Stato nonché delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad
accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio è sostituito da quello
di apposita Giunta, costituita con le stesse modalità previste dal successivo articolo 6
per le Sezioni.
Art.4
Composizione
Il C.S.T.P.T.A. è composto da:
- il Direttore Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni; il
Direttore dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici; il Direttore dell'Istituto
Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- quattro Dirigenti Generali dell'Amministrazione delle Poste e delle
Telecomunicazioni, dei quali uno esperto in materia di costruzioni ed impianti
tecnologici;
- quattro Dirigenti Generali tecnici dell'Azienda di Stato per i
Servizi Telefonici;
- due esperti di scienza delle costruzioni;
- nove esperti nel campo postale e delle telecomunicazioni o nelle
discipline statistiche ed economiche, due dei quali prescelti tra i docenti universitari
ordinari;
- un magistrato del Consiglio di Stato;
- un magistrato della Corte dei Conti;
- tre tecnici designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative;
- tre rappresentanti del Ministero della Difesa;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti;
- un rappresentante del Ministero dell'Interno;
- un rappresentante del Ministero dei LL.PP.;
- tre rappresentanti del Ministero delle Partecipazioni Statali;
- un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato;
- un rappresentante del Ministro per il Coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;
- due esperti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di riconosciuta
competenza nel settore delle telecomunicazioni, e dell'automazione.
I membri del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle
Telecomunicazioni e dell'Automazione non possono farsi rappresentare.
Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni può chiamare a
partecipare ai lavori del Consiglio, come membri straordinari, non più di due esperti
nelle singole materie in discussione. Essi partecipano alle riunioni solo qualora si
discuta delle materie di loro competenza.
Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni dovrà inoltre, su
problemi di investimenti a carattere regionale, sentire la Regione interessata. Il parere
di quest'ultima dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta.
Art.5
Nomina del Presidente e dei Membri
Il Presidente ed i Membri del Consiglio sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Poste e delle
Telecomunicazioni.
Non può essere nominato Presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero
delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Il presidente ed i Membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i Membri del
Consiglio possono essere sostituiti con le modalità di cui al primo comma.
Art.6
Composizione delle Sezioni
Con decreto del Ministro per le Poste e per le Telecomunicazioni
sono designati anno per anno, i Presidenti ed i Membri per le Sezioni.
Ogni Sezione è composta da almeno nove e da non più di quindici Membri, compreso il
Presidente.
I Membri del Consiglio non possono far parte di più di due Sezioni.
I Membri indicati alla lettera a) del precedente art.4 possono assistere anche ai lavori
delle Sezioni delle quali non facciano parte.
Qualora sia nominato Presidente di Sezione uno dei Membri di cui alla lettera b) del
precedente art.4, il medesimo è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico,
ai sensi dell'art.58 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n.3.
Con decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni sono nominati il Segretario
dell'Adunanza Generale del Consiglio da scegliere tra i Dirigenti delle Aziende
postelegrafoniche, ed i Segretari delle Sezioni, da scegliere tra il personale delle
carriere direttive delle Aziende medesime con la qualifica inferiore a quella di Primo
Dirigente.
Art.7
Attribuzioni del Presidente e dei Presidenti delle Sezioni e della Giunta.
Il Presidente del Consiglio:
- convoca e presiede l'Adunanza Generale;
- assegna le questioni all' Adunanza Generale, alle singole Sezioni o
alla Giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente art.3;
- designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'Adunanza
Generale;
- può richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due
Sezioni, assumendo la Presidenza della riunione convocata allo scopo;
- può investire l'Adunanza Generale, sentiti i Presidenti delle
Sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola Sezione;
- può invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli
Uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame;
- può proporre al Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni di
chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio gli esperti di cui al penultimo comma del
precedente art.4.
I Presidenti delle Sezioni:
- convocano e presiedono le riunioni della Sezione;
- coordinano l'attività ed i lavori della Sezione;
- designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame
della Sezione;
- possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli Uffici
istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni demandate alla Sezione.
Il Presidente della Giunta esercita le stesse attribuzioni dei
Presidenti delle Sezioni.
Art.8
Deliberazioni
Le riunioni dell'Adunanza Generale e delle Sezioni del Consiglio non
hanno carattere pubblico.
Per la validità delle anzidette riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà
più uno dei Membri, compreso il Presidente.
Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti e, in caso di
parità, prevale il voto di chi presiede.
I Membri straordinari di cui al penultimo comma dell'art.4 non hanno diritto al voto.
Art.9
Poteri del Ministro
Il Ministro per le Poste e per le Telecomunicazioni, ha facoltà:
- di convocare, in qualsiasi momento, l'Adunanza Generale o una sezione
del Consiglio;
- di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi
in Adunanza Generale;
- di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti
materie di particolare interesse.
Art.10
Segreteria
Presso il Consiglio è istituito un Ufficio di Segreteria, composto
dal Segretario dell'Adunanza Generale, che lo dirige, dai Segretari delle Sezioni e della
Giunta e dal personale occorrente, scelti tra i dipendenti delle Aziende
postelegrafoniche; il numero e le qualifiche delle unità da applicare al predetto Ufficio
sono stabiliti con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro per il Tesoro.
Art.11
Indennità
Ai componenti del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle
Telecomunicazioni e dell'Automazione ed al Personale addetto alla relativa Segreteria
competono le indennità previste dall'Art.7 della Legge 12 marzo 1968, n.325, salvo quanto
previsto dall'Art.50 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748.
Al Presidente ed ai Membri del Consiglio che non rivestono la
qualifica di dipendente statale, spetta, per le missioni compiute in dipendenza della loro
carica, il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati dello Stato con la
qualifica di Dirigente Generale.
Art.12
Funzionamento
Le norme per il funzionamento del Consiglio sono stabilite con
Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.
Art.13
È abrogato il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
6 marzo 1948, n.433, ratificato con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1953, n.83.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana.
È fatto
obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 dicembre 1975
Leone
Moro - Orlando - Gui - Forlani
Colombo - Bisaglia - Pedini
Visto, il Guardasigilli: Reale
LEGGE 26 gennaio 1989, n.27
Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre
1984, n.893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle
telecomunicazioni.
......omissis.......
Art.1, comma 3:
L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni fa parte di
diritto del Consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni e del
Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.
......omissis......
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