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| D.M. del 01.4.1977 recante norme
per il funzionamento del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle
Telecomunicazioni e dell'Automazione. (controllore n.004365 del 20.4.1977) registrato alla Corte dei Conti al n.16 f.114 del 10.5.1977 IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI - Vista la legge 10 dicembre 1975, n.693, concernente la ristrutturazione del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione; - considerata la necessità di emanare le norme per il funzionamento del predetto Consesso; - sentito il Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione; - sentito il Consiglio di Amministrazione delle Poste e
delle Telecomunicazioni; DECRETA Art.1 Il Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione dà parere in Adunanza Generale, in Adunanza congiunta di due Sezioni, in Adunanza di Sezione ed in Adunanza dell'apposita Giunta per le questioni attinenti alla difesa ed alla sicurezza dello Stato, secondo le rispettive competenze fissate dalla Legge 10 dicembre 1975, n.693 ed in base all'assegnazione disposta dal suo Presidente. Art.2 Le richieste di parere sono rivolte dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni al Consiglio sulla base di relazioni documentate, predisposte dalle Aziende Postelegrafoniche o dalle altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali memorie o documenti di terzi interessati possono
essere presi in esame dal Consiglio soltanto se pervengono ad esso tramite il Ministro per
le Poste e le Telecomunicazioni. Art.3 Le adunanze del Consiglio, generale, congiunta di due sezioni, di sezione e della giunta sono convocate dai rispettivi Presidenti che possono invitare a parteciparvi i membri straordinari di cui al penultimo comma dell'art.4 della legge 10 dicembre 1975, n.693, quando devono trattarsi questioni rientranti nelle materie per le quali essi sono stati nominati esperti. Il Segretario dell'Adunanza Generale provvede alla convocazione secondo le disposizioni ricevute dal Ministro, nel caso in cui il Ministro stesso si avvalga della facoltà conferitagli dall'art.9 della legge 10 dicembre 1975, n.693. L'ordine del giorno delle anzidette adunanze deve essere trasmesso ai rispettivi membri ed a quelli indicati nell'art.4, lettera a) della legge 10 dicembre 1975, n.693, almeno sette giorni prima delle riunioni, salvo che non ricorrano particolari motivi di urgenza. Le questioni concernenti gli investimenti a carattere
regionale possono essere iscritte all'ordine del giorno solo dopo che si sia pronunciata
la Regione interessata, o sia decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art.4 della
legge 10 dicembre 1975, n.693. Art.4 A norma dell'art.7 della legge 10 dicembre 1975, n.693, i relatori sono designati: - per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale o di due sezioni congiunte, dal Presidente del Consiglio; - per le questioni deferite all'esame delle singole sezioni o della giunta, dai rispettivi Presidenti. Il compito di riferire sulle singole questioni può essere affidato ad una commissione relatrice. Nel caso in cui il relatore sia impossibilitato ad
intervenire alla riunione deve darne tempestiva comunicazione al Presidente che gli ha
affidato l'incarico, il quale, se vi è urgenza, può nominare anche verbalmente un nuovo
relatore. Art.5 I relatori, qualora lo rilevino necessario ed
indispensabile per arrivare alla formulazione della pronuncia, possono chiedere al
Presidente che ha loro affidato l'incarico l'autorizzazione ad effettuare eventuali
sopralluoghi e l'integrazione, da parte degli Organi competenti, della documentazione. Art.6 I membri del Consiglio debbono astenersi dal prendere parte
alle deliberazioni nei casi previsti dall'art.290 del regio decreto 4 febbraio 1915,
n.148. Art.7 Il relatore predispone, per le questioni sulle quali è stato chiamato a riferire, lo schema del parere che deve formare oggetto delle deliberazioni del Consiglio. Ciascun parere, che costituisce parte integrante del verbale, di cui al successivo art.8, deve contenere un breve riassunto della questione su cui si è chiesta la pronuncia, il dispositivo del parere e la motivazione che sta a base dello stesso. Nel caso in cui la Commissione incaricata di riferire, come
previsto al secondo comma dell'art.4, non sia unanime nelle conclusioni da proporre, il
componente o i componenti della commissione che si trovano in minoranza hanno diritto di
presentare una propria relazione contestualmente allo schema di parere predisposto dal
relatore. Art.8 I Segretari redigono per ogni riunione un verbale che deve contenere i nomi dei presenti, l'enunciazione delle questioni proposte, un riassunto dei singoli interventi dei membri nella discussione finale, nonché le deliberazioni adottate. I Consiglieri che, intervenendo nella discussione di una
determinata questione, ritenessero opportuno fare inserire nel verbale il loro intervento
per esteso anziché per riassunto, dovranno consegnare al Segretario, terminatane la
lettura, il testo dell'intervento. Il verbale della riunione è approvato nella seduta
immediatamente successiva, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è vistato
dal Presidente del Consiglio . Art.9 E' in facoltà del Presidente dell'adunanza di far
assistere ai lavori anche personale addetto all'ufficio di Segreteria. Art.10 Le proposte di indagini tecnico-economiche previste dall'art.2 della legge 10 dicembre 1975, n.693, sono formulate dal Consiglio in Adunanza Generale, in Adunanza congiunta ed in Adunanza di Sezione o di Giunta. Ove non siano formulate in Adunanza Generale, le proposte sono trasmesse al Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni con il parere motivato del Presidente del Consiglio. Il Ministro, nell'accogliere la proposta, autorizza se del
caso, ad avvalersi della collaborazione di organismi qualificati, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente. Art.11 Il Segretario dell'Adunanza Generale ha la direzione di tutto il servizio di segreteria ed amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio; in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Segretario di sezione più anziano in grado. In caso di assenza od impedimento il Segretario di sezione
è sostituito da altro Segretario di sezione designato dal Segretario dell'Adunanza
Generale. Art.12 Alla Segreteria del Consiglio, oltre alle mansioni proprie degli uffici di Segreteria, compete di: 1) Tenere un registro di protocollo generale ed un distinto registro per gli affari riservati, nei quali sono annotate tutte le pratiche trasmesse dal Ministro al Consiglio con l'indicazione del numero d'ordine e dell'oggetto di ciascuna di esse, della data della nota di trasmissione, della sezione cui la pratica è stata assegnata, del nome del relatore o dei relatori e della data dell'invio del parere e degli atti al Ministero. Analogo registro di protocollo è tenuto per le questioni trattate da ciascuna sezione. 2) Trattare e conservare la documentazione relativa alle questioni di competenza della giunta con le particolari procedure seguite dagli altri uffici dell'Amministrazione per le stesse materie. 3) Tenere un repertorio generale cronologico delle questioni trattate ed uno in cui le stesse questioni sono classificate per materie ed argomenti. 4) Accertare la completezza della documentazione relativa a ciascuna questione da sottoporre al Consiglio e richiedere al Ministero, quando non ritenga di farlo a termini del precedente art.5 il relatore, i documenti mancanti e tutti gli altri ritenuti necessari dal relatore stesso. 5) Verificare se sull'argomento concernente ciascuna questione esistano precedenti o pareri e, in caso affermativo, trasmettere al relatore anche i relativi atti. 6) Spedire, secondo le disposizioni dei Presidenti, gli ordini del giorno delle riunioni e le relazioni delle questioni che devono essere trattate. 7) Spedire per conoscenza, anche ai Membri delle sezioni non convocate, copia del solo ordine del giorno. 8) Trasmettere al Ministro, alla fine di ciascuna seduta, l'elenco dei membri presenti alla riunione ed un breve sunto delle deliberazioni adottate, redatto dal Segretario e vistato dal Presidente della riunione. 9) Trasmettere al Ministero le copie, autenticate dal Segretario, dei pareri emessi nelle singole adunanze. 10) Conservare, riuniti con i verbali in distinti fascicoli, gli originali dei pareri emessi dal Consiglio. 11) Conservare, in fascicoli distinti per riunioni, gli originali delle relazioni complete di documentazioni nonché gli appunti e stenoscritti utilizzati per la compilazione del verbale. 12) Espletare gli adempimenti amministrativi connessi
all'attività svolta dai membri del Consiglio in tale qualità. Roma, lì 1 Aprile 1977 IL MINISTRO F.to Vittorino Colombo
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