Modifica del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002 con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 447 recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato;

Riconosciuta la necessità di modificare il piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di adeguarlo ai più recenti sviluppi nel campo delle applicazioni Wireless-LAN;

Sentito il Consiglio Superiore Tecnico delle poste e telecomunicazioni;

Sentiti gli organismi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 233;

Udito il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. espresso in data 23 dicembre 2002:

Decreta:

Art. 1

a) L’allegato “NOTE” al vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze è così modificato:

· la nota 158 è sostituita dalla seguente:

158 In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)07 frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo per usi civili da reti locali mediante apparati a corto raggio per la trasmissione di dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (R-LAN) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali utilizzazioni non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi presenti in tabella, né possono pretendere protezione da tali utilizzazioni. Tali applicazioni, relativamente all’uso privato, rientrano negli scopi di cui al dPR 5 ottobre 2001, n. 447, articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b). Per quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso sarà disciplinato con un’apposita regolamentazione.

· La nota 184 è sostituita dalla seguente:

184 In accordo con la decisione ERC/DEC/(99)23 della CEPT, frequenze della banda 5.150-5.350 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo per usi civili da apparati a corto raggio per la trasmissione dati ad alta velocità all'interno di edifici (sistemi HIPERLAN) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Nel loro esercizio tali sistemi non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, né possono pretendere protezione da tali utilizzazioni. Tali applicazioni, relativamente all’uso privato, rientrano negli scopi di cui al dPR 5 ottobre 2001, n. 447, articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b). Per quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso sarà disciplinato con un’apposita regolamentazione.

La nota 190A è sostituita dalla seguente:

190A In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(99)23 la banda di frequenze 5.470-5.725 MHz può essere impiegata, ad uso collettivo, per usi civili, da apparati a corto raggio per la trasmissione dati ad alta velocità (sistemi HIPERLAN) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Nel loro esercizio tali sistemi non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, né possono pretendere protezione da tali utilizzazioni.

Inoltre l’impiego delle HIPERLAN può essere autorizzato soltanto se sono garantite le seguenti prestazioni:

a) il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di mitigazione di almeno 3 dB;

b) la selezione dinamica della frequenza associata con il meccanismo di scelta del canale deve assicurare una distribuzione uniforme del carico sui 255 MHz della banda in questione.

Tali applicazioni, relativamente all’uso privato, rientrano negli scopi di cui al dPR 5 ottobre 2001, n. 447, articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b). Per quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso sarà disciplinato con un’apposita regolamentazione.

b) errata corrige:

L’allegato “TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE” è così modificato nelle colonne “UTILIZZAZIONI” e “NORMATIVA INTERNAZIONALE”:

· gamma di frequenze 436-438 MHz:

BANDA DI FREQUENZE
MHz
SERVIZIO
GESTORE
UTILIZZAZIONI
NORMATIVA INTERNAZIONALE
436,0000 -
438,0000
FISSO
81 101A
Ministero comunicazioni Reti fisse ad uso privato -telemetria
- Ponti radio monocanali e sistemi rurali multiaccesso per collegamento di abbonato

 
  Radioamatore via satellite Ministero comunicazioni    
Radiolocalizzazione Ministero difesa


. gamma di frequenze 446-450 MHz;

BANDA DI FREQUENZE
MHz
SERVIZIO
GESTORE
UTILIZZAZIONI
NORMATIVA INTERNAZIONALE
446,0000 -
448,0000

FISSO

81 101C 102

Ministero comunicazioni Reti fisse ad uso privato
-PMR 446
- Ponti Radio e sistemi rurale multi accesso per collegamento di abbonato
ERC/DEC/(98)25

ECC/DEC/(02)03

Radiolocalizzazione

102

Ministero difesa
448,0000 – 450,0000
FISSO

81 101C 102

Ministero comunicazioni Reti fisse ad uso privato
ECC/DEC/(02)03
Radiolocalizzazione

102

Ministero difesa

 

· gamma di frequenze 5460-5470 MHz:

BANDA DI FREQUENZE
MHz
SERVIZIO
GESTORE
UTILIZZAZIONI
NORMATIVA INTERNAZIONALE
5470,0000
- 5650,0000

RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA
190A 191

Ministero comunicazioni

Ministero difesa
   

RADIOLOCALIZZAZIONE

190A 191

Ministero difesa

 

Art. 2

Il testo di cui all’Art. 1 integra quello approvato con decreto ministeriale dell’8 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20.02.2003

Il Ministro