| AUTORITĀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE
22 settembre 1999
Disposizioni
in materia di licenze individuali. (Deliberazione n. 217/99)
pubblicata sulla GU n. 247 del 20.10.99
L'AUTORITĀ PER
LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione del Consiglio del 22 settembre 1999;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autoritā per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
comunicazioni", ed in particolare l'art. 6, comma 9;
Vista la direttiva n. 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una
disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali
nel settore dei servizi di telecomunicazione;
Visto il decreto ministeriale 25
novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea al governo italiano in
data 15 luglio 1998 per non corretto recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale
della direttiva n. 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997;
Viste le osservazioni formulate in data 24 settembre 1998 dal Governo italiano in risposta
ai rilievi della Commissione europea;
Visto il successivo parere motivato della Commissione europea indirizzato alla Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 169 del trattato CE in data 8 febbraio 1999;
Vista la lettera del Ministero delle comunicazioni in data 23 aprile 1999, con la quale
l'Autoritā per le garanzie nelle comunicazioni veniva invitata ad assumere le opportune
iniziative intese a modificare le disposizioni non conformi alla direttiva n. 97/13/CE;
Considerato che il decreto ministeriale 25 novembre 1997
individua, all'art. 4, comma 1, gli obblighi del titolare di una licenza individuale
prevedendo, tra gli altri, alla lettera r), quello di: "contribuire allo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di
telecomunicazioni secondo gli impegni che saranno indicati nel capitolato d'oneri
associato alla licenza"; che il medesimo decreto, al punto 4, lettera e), degli
allegati A (domanda di licenza individuale per l'offerta al pubblico di servizi di
telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali), B (domanda di licenza
individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al
pubblico) e D (domanda di licenza individuale per le applicazioni ad uso pubblico della
tecnologia DECT), prevede che la domanda di licenza da parte degli operatori debba
contenere l'indicazione del programma di investimenti in ricerca e sviluppo;
Considerato che l'art. 9 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 dispone che "la
societā all'atto del rilascio della licenza individuale č tenuta a consegnare originale
di fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi gravanti sulla
societā medesima in forza della domanda e delle disposizioni del presente decreto";
che all'allegato G del decreto ministeriale citato sono stabiliti i criteri di escussione
e di calcolo dell'ammontare della garanzia bancaria (performance bond);
Considerato che l'allegato ("Eventuali condizioni delle autorizzazioni") alla
direttiva n. 97/13/CE non prevede condizioni relative ad un contributo alla ricerca
scientifica e alla formazione; che, in particolare, gli articoli 3, paragrafo 2, e 8,
paragrafo 1, della direttiva citata stabiliscono che le condizioni per il rilascio delle
autorizzazioni e delle licenze individuali possono essere soltanto quelle
indicate nell'allegato della direttiva e debbono essere obiettivamente giustificate,
tenuto conto del servizio in questione, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti;
Considerato che la
Commissione europea rileva che, con l'imporre a qualsiasi nuova impresa che si affaccia
sul mercato di contribuire alla ricerca scientifica e tecnica, l'Italia non abbia
ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della
direttiva n. 97/13/CE, in combinato disposto con l'allegato alla direttiva medesima;
Considerato che la Commissione europea rileva che il meccanismo relativo al performance
bond, previsto dal decreto citato non č compatibile con il diritto comunitario, in quanto
si configura come condizione aggiuntiva imposta a tutti gli operatori cui č stata
rilasciata una licenza per reti pubbliche di telecomunicazioni, e non rientra nell'elenco
tassativo degli obblighi di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della
direttiva n. 97/13/CE, in combinato disposto con l'allegato alla direttiva; e che tale
elemento si traduce, per le nuove imprese, in un ingiustificato costo addizionale di
entrata sul mercato;
Ritenuta pertanto
l'opportunitā di adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 a
quanto disposto dalla direttiva n. 97/13/CE, relativamente agli obblighi di svolgimento di
attivitā di ricerca scientifica e di sviluppo e di prestazione di una fidejussione
bancaria specifica (performance bond), a garanzia dell'adempimento degli obblighi oggetto
delle licenze, quali condizioni applicabili alle medesime, ferma restando la
necessitā che ogni soggetto licenziatario sia comunque tenuto al rispetto delle
condizioni e degli obblighi in forza della domanda di licenza e delle disposizioni
vigenti;
Udita la relazione
del commissario prof. Silvio Traversa ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autoritā;
Delibera:
Articolo unico
1. L'Autoritā
dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto ministeriale 25 novembre
1997 recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni"
art. 9 (Garanzie di
esecuzione);
lettera e), punto 4, degli allegati A, B e D;
allegato G;
art. 4, comma 1, lettera r).
2. I licenziatari sono comunque
tenuti al rispetto delle condizioni dichiarate nella domanda di licenza, la cui mancata
ottemperanza č sanzionata ai sensi della normativa vigente.
3. Il presente provvedimento č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino
ufficiale dell'Autoritā ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 22
settembre 1999
Il presidente: Cheli
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