Autorità per le
garanzie nelle Comunicazioni
Delibera n. 410/99
Regolamento relativo alla procedura di
autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Campo di applicazione)
Art. 3 (Licenze individuali)
Art. 4 (Procedura per il rilascio delle licenze)
Art. 5 (Standard)
Art. 6 (Oneri finanziari e contributi)
Art. 7 (Misure volte alla promozione della concorrenza)
Art. 8 (Disposizioni finali)
L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del
21 dicembre 1999 ed in particolare nella prosecuzione del 22 dicembre 1999;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.
249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto legge 1° maggio
1997, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n. 189, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni
mobili;
VISTO il piano di ripartizione delle
frequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 31 gennaio
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1983, Supplemento
ordinario n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle
comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera n. 217 del 22
settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999;
VISTO il provvedimento del Comitato
dei Ministri del 4 aprile 1998, recante "Misure per garantire condizioni di effettiva
concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
VISTO il decreto del Ministro delle
comunicazioni 23 aprile 1998, recante disposizioni in materia di interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10
giugno 1998;
VISTA la delibera n. 69/99 recante
"Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle
comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per
l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 16 giugno 1999;
VISTO il decreto del Ministro
dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana;
VISTA la direttiva 96/2/CE della
Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle
comunicazioni mobili e personali;
VISTA la direttiva 97/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in
materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di
telecomunicazioni;
VISTA la decisione 128/1999/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un
sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella
Comunità, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione da parte degli
Stati membri dell'Unione europea delle misure necessarie per consentire l'introduzione
coordinata e progressiva dei servizi di comunicazioni mobili di terza generazione sul loro
territorio entro il 1° gennaio 2002 al più tardi, con la previsione di un sistema di
abilitazioni per l'UMTS entro il 1° gennaio 2000;
VISTO l'accordo generale sul mercato
dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO),
in vigore dal febbraio 1998;
VISTO il regolamento delle
radiocomunicazioni che integra le disposizioni dell'atto costitutivo e della convenzione
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992
e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
VISTA la decisione della Conferenza
europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997
sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei
servizi mobili della terza generazione;
VISTA la decisione della CEPT n.
ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi
terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz,
2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;
CONSIDERATO quanto segue.
Il Parlamento europeo ed il
Consiglio dell'Unione europea intendono promuovere la rapida introduzione sul mercato
europeo, in maniera coordinata, di un sistema di comunicazioni mobili di terza
generazione, al fine di sviluppare un mercato di servizi innovativi, multimediali ed a
larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni Internet.
Lo schema di piano nazionale di
ripartizione delle frequenze prevede che per i sistemi di comunicazioni mobili di terza
generazione siano resi disponibili, entro il 1° gennaio 2002, 2x60 MHz nelle bande da
1920 MHz a 1980 MHz e da 2110 MHz a 2170 MHz (spettro simmetrico) e 35 MHz nelle bande da
1900 MHz a 1920 MHz e da 2010 MHz a 2025 MHz (spettro asimmetrico), anche in ottemperanza
alle decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della CEPT.
La famiglia di standard IMT-2000,
promossa dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, comprende, tra gli altri, lo
standard UMTS, definito dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute),
l'istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni.
Conformemente alla decisione CEPT n.
ERC/DEC/(99)25, del 29 novembre 1999, l'interfaccia radio denominata UTRA (UMTS
Terrestrial Radio Access) è conforme allo standard UMTS dell'ETSI, che comprende due
modalità operative, una di tipo FDD, nelle porzioni di spettro simmetrico, ed una di tipo
TDD, prevalentemente nelle porzioni di spettro asimmetrico.
L'UMTS, anche ai sensi dell'art.2
della decisione 128/1999/CE, si differenzia dai sistemi di seconda generazione, quale il
GSM, in termini di interfaccia radio, efficienza spettrale, servizi e capacità degli
stessi.
Le caratteristiche dei servizi di un
sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, in rapporto all'evoluzione
tecnologica, consistono in:
- capacità multimediali superiori a
quelle dei sistemi mobili di seconda generazione, con applicazioni a mobilità completa e
mobilità bassa in diversi ambienti geografici;
- accesso efficiente ad Internet,
Intranet ed ai servizi basati su protocolli Internet;
- trasmissioni vocali di elevata
qualità paragonabile a quella delle reti fisse;
- portabilità del servizio in ambienti
differenti (pubblico, privato, rete fissa, rete mobile);
- funzionamento in un ambiente
integrato tra reti mobili, terrestri e satellitari.
Ai sensi della normativa
comunitaria, in particolare le direttive 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
la direttiva 96/2/CE della Commissione, e della normativa nazionale, in particolare il
D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318, il numero delle licenze individuali può essere limitato
esclusivamente per provata insufficiente capacità dello spettro di frequenze, e tale
limitazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e
proporzionali.
La disponibilità limitata delle
bande di frequenza per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e la
necessità di garantire risorse spettrali sufficienti allo sviluppo della rete ed alla
qualità dei servizi comportano una limitazione al numero delle licenze rilasciabili.
Il sistema di comunicazioni mobili
di terza generazione costituisce un importante strumento per la realizzazione della
convergenza fra servizi di comunicazione mobile e applicazioni Internet, offrendo notevoli
opportunità di mercato per gestori di reti e fornitori di servizi e prodotti.
Il numero massimo di gestori di reti
di terza generazione costituisce un elemento la cui valutazione è funzione della
struttura della domanda, dell'effettiva disponibilità dello spettro frequenziale, dei
fattori che caratterizzano il mercato nazionale, dell'offerta adeguata di nuovi servizi,
dell'efficacia delle strategie di commercializzazione adottate e del costo e
dell'effettiva disponibilita', per gli utenti finali, di terminali mobili adatti alla
fruizione di servizi multimediali.
Anche alla luce dei risultati della
consultazione pubblica indetta dal Ministero delle comunicazioni e delle decisioni
adottate in altri Stati membri dell' Unione europea, per la prima fase di sviluppo dei
sistemi di terza generazione, un operatore che offra al pubblico servizi multimediali deve
poter disporre di almeno 2x10 MHz nello spettro simmetrico e 5 MHz in quello asimmetrico.
Tale assegnazione iniziale per ogni licenza assicura la presenza, allo stato, di cinque
gestori di sistemi mobili di terza generazione .
Sulla base del previsto schema di assegnazione, rimane disponibile una ulteriore porzione
di spettro simmetrico, che potrà essere oggetto di un successivo provvedimento di
assegnazione, all'esito di una valutazione circa l'effettivo sviluppo della concorrenza
nell'ambito dei sistemi mobili di terza generazione, dell'incremento della domanda dei
servizi ad essi collegati, e in considerazione di misure che promuovano l'utilizzo
efficiente delle risorse spettrali.
Una procedura di gara a mezzo
licitazione privata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
costituisce lo strumento più adeguato per l'assegnazione delle licenze, attese la
scarsità delle risorse frequenziali e le caratteristiche peculiari del sistema di terza
generazione. Tale procedura, costituita da due fasi, la prima di qualificazione, per la
selezione di candidati con adeguate credenziali tecniche, economiche e commerciali, e la
seconda di aggiudicazione, consente di contemperare gli obiettivi primari del rispetto dei
principi di equità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità con un uso
efficiente dello spettro frequenziale e la garanzia di una elevata qualificazione delle
imprese partecipanti alla gara.
Lo spettro costituisce una risorsa
scarsa, la cui valorizzazione contribuisce all'uso efficiente dello stesso. A tal fine, la
somma offerta per l'assegnazione delle frequenze costituisce uno dei criteri che
concorrono alla formazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Allo scopo di
garantire una remunerazione minima per la suddetta assegnazione risulta opportuno fissare
un valore tenendo conto di criteri di valutazione economica e nel rispetto dei principi di
proporzionalità, obiettività e non discriminazione, oltre che della necessità di
favorire lo sviluppo di servizi innovativi e di assicurare adeguate condizioni di
concorrenza nel mercato.
La decisione n.128/1999/CE del
Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 1998 rileva, fra l'altro, che risulta opportuno
anche tener conto degli effetti sociali della transizione alla società dell'informazione
senza fili e che lo sviluppo dell'UMTS e delle norme pertinenti dovrebbe essere coordinato
con le iniziative nei settori collegati, come, ad esempio, lo sviluppo della società
dell'informazione ed il sostegno alla formazione di nuove professionalità nelle
tecnologie legate ai sistemi mobili di terza generazione. Inoltre, nell'ambito del
processo di revisione del quadro regolamentare del settore delle telecomunicazioni
("Review 1999"), emerge l'orientamento comunitario di considerare l'opportunità
di destinare gli eventuali introiti, derivanti dagli importi corrisposti dagli
aggiudicatari a titolo di assegnazione di porzioni dello spettro elettromagnetico, ad
attività volte ad incrementare l'uso efficiente dello spettro stesso. L'Autorità ritiene
di condividere tale orientamento, al fine di allargare il mercato delle telecomunicazioni
ed in particolare quello legato alle comunicazioni mobili, alle applicazioni legate alla
rete Internet, alla convergenza ed ai servizi innovativi.
Nel rispetto dell' autonomia di ogni
impresa di sviluppare il servizio sul territorio secondo criteri di massima remunerazione
degli investimenti, un obbligo minimo di copertura ai titolari di licenza, sia in termini
temporali sia in termini geografici, garantisce, in modo graduale, una copertura uniforme
e il più possibile non discriminatoria delle diverse aree del paese.
Un obbligo di copertura dei
principali centri urbani, comune a tutti i licenziatari, a partire dai capoluoghi di
regione e successivamente esteso ai capoluoghi di provincia, contempera infatti l'
esigenza di assicurare un livello minimo di copertura della popolazione sul territorio con
le previsioni di mercato, in base alle quali nel periodo iniziale di introduzione del
servizio il bacino primario di utenza per i servizi mobili di terza generazione è
costituito dalle zone ad alta densità abitativa.
La promozione di una effettiva
concorrenza nel mercato richiede inoltre apposite misure regolamentari, trasparenti e di
durata limitata. Tali misure dovranno essere tali da offrire la possibilità agli
operatori nuovi entranti di ridurre l'incidenza delle diseguali condizioni di partenza e
favorire lo sviluppo del mercato dei servizi e dei prodotti che possono essere offerti al
pubblico per mezzo delle reti mobili di terza generazione. In particolare, risulta
necessario definire le condizioni di roaming fra reti di seconda e di terza
generazione anche tenendo conto dell'evoluzione degli standard. A tal fine dovrà
facilitarsi la condivisione di siti, impianti e infrastrutture così da garantire
condizioni ottimali dal punto di vista della promozione della concorrenza ed offrire il
massimo vantaggio per gli utenti, con un minimo impatto ambientale. Le misure dovranno
favorire la nascita di un mercato concorrenziale per servizi che potranno essere offerti
al pubblico sia dagli operatori mobili licenziatari sia da tutti gli altri soggetti
autorizzati, al fine di stimolare un' offerta sempre più ampia di servizi innovativi.
TENUTO conto dei risultati della
consultazione pubblica per l'introduzione in Italia del sistema di comunicazioni mobili di
terza generazione indetta dal Ministero delle comunicazioni;
TENUTO conto dei lavori del tavolo
tecnico congiunto Autorità - Ministero delle comunicazioni;
UDITA la relazione del Presidente
prof. Enzo Cheli e dei Commissari ing. Mario Lari e prof. Silvio Traversa;
DELIBERA
Art. 1
(Definizioni)
- Ai fini del presente provvedimento si
intende per:
- IMT-2000 (International Mobile
Telecommunications 2000): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, basato
sugli standard definiti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);
- UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione
appartenente alla famiglia IMT-2000 e basato sullo standard definito dall'ETSI (European
Telecommunications Standards Institute);
- FDD: sistema duplex a divisione di
frequenza (Frequency Division Duplex), un sistema di comunicazione in cui la parte in
trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenze
differenti;
- spettro simmetrico, due porzioni di
spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione
di tipo FDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1920 - 1980 MHz e
2110 - 2170 MHz sono utilizzabili in modo simmetrico FDD;
- TDD: sistema duplex a divisione di
tempo (Time Division Duplex), un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione
e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono separate
temporalmente;
- spettro asimmetrico, una o piu'
porzioni di spettro radioelettrico, tipicamente utilizzabili per sistemi di comunicazione
di tipo TDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1900 - 1920 MHz e
2010 - 2025 MHz sono utilizzabili in modo asimmetrico TDD;
- Sono applicabili le definizioni di
cui all'art. 1 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 2
(Campo di applicazione)
- Il presente provvedimento stabilisce,
ai sensi dell'art. 3, comma 1, della decisione n. 128/1999/CE, le condizioni e la
procedura per l'assegnazione in Italia di licenze individuali nazionali per i sistemi di
comunicazioni mobili terrestri di terza generazione, nel rispetto dei principi di
obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
- La licenza individuale nazionale
consente l'installazione e l'esercizio di reti per l'offerta al pubblico dei servizi di
terza generazione sull'intero territorio.
Art. 3
(Licenze individuali)
- In relazione alla attuale
disponibilità dello spettro di frequenze di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed f),
saranno rilasciate fino a cinque licenze individuali, con assegnazione iniziale, per
ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in 2x10 MHz nello spettro
simmetrico ed in 5 MHz nello spettro asimmetrico.
- Una ulteriore porzione dello spettro
attribuito ai sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione è riservata, nella
misura di 10 MHz nella parte asimmetrica, per l'espletamento di servizi ad uso privato da
disciplinare con separato provvedimento.
- La banda di frequenza assegnata a
ciascuno degli aggiudicatari e' resa disponibile a partire dal 1° gennaio 2002.
- Le licenze individuali sono
rilasciate dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione della
licitazione di cui all' art. 4, comma 1.
- La durata delle licenze oggetto del
presente provvedimento è fissata in 15 anni a partire dal 1° gennaio 2002, con
possibilità di rinnovo.
- Ai titolari di licenza sono imposti,
indipendentemente dagli obblighi volontariamente assunti nell'offerta presentata, obblighi
di copertura dei capoluoghi di regione entro 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e dei
capoluoghi di provincia entro ulteriori 30 mesi.
Art. 4
(Procedura per il rilascio delle licenze)
- Le licenze di cui al presente
provvedimento sono assegnate tramite procedura di licitazione, ai sensi dell'art. 6, comma
13, lettera c), del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
- La procedura di gara è costituita da
due fasi, una di qualificazione ed una di aggiudicazione.
- La fase di qualificazione è svolta
sulla base di requisiti che verranno definiti nel bando di gara.
- La valutazione delle offerte sarà
effettuata sulla base dei criteri che verranno stabiliti dall'Autorità con successivo
provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione,
salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 e al
decreto ministeriale 25 novembre 1997.
- Tra i criteri per la valutazione
delle offerte di cui al comma 1 può essere previsto l'importo offerto relativo
all'assegnazione delle frequenze, sulla base di un valore minimo stabilito dall'Autorità,
con successivo provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
deliberazione.
- I valori ponderali per la valutazione
delle offerte, sulla base dei criteri di cui al comma 4, saranno resi noti nel bando di
gara.
Art. 5
(Standard)
- Ciascun titolare di licenza
individuale è tenuto ad installare ed esercitare un sistema di comunicazioni mobili di
terza generazione secondo lo standard scelto della famiglia IMT-2000.
- Almeno una delle licenze assegnate
deve riguardare l'installazione e l'esercizio di un sistema di comunicazioni mobili di
terza generazione conforme allo standard UMTS.
- I partecipanti alla gara sono tenuti
a dichiarare, nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1, quale standard della famiglia
IMT-2000 intendono adottare.
- Qualora, nell'offerta di cui all'art.
4, comma 1, nessun soggetto abbia manifestato l'intenzione di adottare lo standard UMTS,
la licenza relativa all'ultima porzione dello spettro non viene assegnata ed è rilasciata
con successiva procedura riservata ai sistemi che adottano lo standard UMTS.
- Qualora i concorrenti collocati ai
primi cinque posti della graduatoria finale abbiano manifestato l'intenzione di adottare
standard della famiglia IMT-2000 diversi dallo standard UMTS, si procederà al rilascio
della quinta licenza al primo concorrente utilmente collocato in graduatoria con
un'offerta legata all'uso dello standard UMTS.
Art. 6
(Oneri finanziari e contributi)
1. La scansione temporale per il
versamento dell'importo offerto di cui all'art. 4, comma 5, nonché le eventuali misure di
garanzia di natura finanziaria che dovranno fornire i concorrenti risultati vincitori
nella procedura di aggiudicazione, sono rese note nel bando di gara.
2. I titolari di licenza individuale
di cui al presente provvedimento sono tenuti al versamento dei contributi previsti dalla
normativa vigente.
Art. 7
(Misure volte alla promozione della concorrenza)
- L'Autorità stabilisce misure volte a
promuovere una concorrenza effettiva nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni
mobili entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Tali
misure prevedono, tra l'altro, obblighi di roaming e relative condizioni
economiche, condivisione di impianti ed infrastrutture, collocazione dei siti, rapporti
fra gestori di reti e fornitori di servizi.
- I criteri per l'assegnazione di
ulteriori 2x10 MHz nella parte di spettro simmetrica sono fissati dall'Autorità
nell'ambito delle misure di cui al comma 1, allo scopo di favorire un effettivo sviluppo
della concorrenza.
Art. 8
(Disposizioni finali)
- L'Autorità si riserva di adeguare il
contenuto del presente provvedimento ad eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo
delle radiocomunicazioni della CEPT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni sulla definizione dell'interfaccia radio dell'IMT-2000.
- I titolari delle licenze di cui al
presente provvedimento devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare
interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati, e sono
tenuti al rispetto dei limiti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, così
come previsto dalla normativa vigente.
- I titolari delle licenze di cui al
presente provvedimento possono espletare, prima della data di offerta al pubblico dei
servizi, attività di sperimentazione. Gli stessi, previo accordo con gli operatori di
reti di seconda generazione, possono effettuare prove di interconnessione di reti e di roaming
.
La presente delibera è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale
dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Napoli, 22 dicembre 1999
| Il Presidente |
Il Commissario relatore |
Il segretario degli Organi
collegiali |
| Enzo Cheli |
Mario Lari |
Mario Belati |
|