Il Ministro
delle Comunicazioni
Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n.487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, recante trasformazione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1995, n. 166, che ha approvato il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto 4 settembre 1996, n. 537, che ha approvato il regolamento recante norme
per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente
l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 25, che, fino
all'entrata in funzione dell'Autorità, demanda le funzioni attribuite a quest'ultima al
Ministero delle comunicazioni, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, che ha approvato il regolamento per l'attuazione di direttive
comunitario nel settore delle telecomunicazioni;
Considerato che, fino alla riorganizzazione del Ministero
delle comunicazioni prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 31 luglio 1997, n.
249, connessa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, restano
validi il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, ed il decreto 4
settembre 1996, n. 537, per ciò che attiene all'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e di livello dirigenziale ed alla determinazione delle competenze
proprie del Ministero delle comunicazioni;
Ravvisata l'opportunità di individuare, anche per
connessione con finalità ricognitorie, nell'ambito delle disposizioni recate dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, e dal decreto 4 settembre 1996, n.
537, le competenze proprie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni devolute
temporaneamente al Ministero delle comunicazioni sino all'entrata in funzione
dell'Autorità stessa nonchè gli uffici di livello dirigenziale generale e di livello
dirigenziale del Dicastero chiamati a svolgere i compiti in questione;
Ritenuta l'estrema urgenza di provvedere alla ricognizione
di cui sopra in attesa dell'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma
23, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
DECRETA:
Art.1
(Ambito)
- Il presente decreto, ferme restando le competenze
istituzionali del Ministero delle comunicazioni regolate dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, e dal decreto
ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, ha lo scopo di individuare i compiti propri
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che devono essere temporaneamente
espletati dal Ministero delle comunicazioni fino all'entrata in funzione della medesima
Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
- Il presente decreto, oltre a quanto indicato nel comma 1,
provvede ad individuare i compiti assegnati direttamente al Ministero delle comunicazioni
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, nonchè gli uffici preposti all'espletamento dei compiti stessi.
Art. 2
(Relazione)
- Nell'ambito delle competenze da espletare transitoriamente
ai sensi della legge n. 249 del 1997, il Ministro delle comunicazioni presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione al Parlamento, la
relazione sull'attività svolta dal Dicastero in attesa dell'entrata in funzione
dell'Autorità.
Art. 3
(Direzione generale concessioni e autorizzazioni)
- Nell'ambito delle competenze assegnate direttamente al
Ministero delle comunicazioni:
elabora il regolamento per la disciplina dei servizi
radiotelevisivi via cavo (legge 249, art. 3, comma 11);
- provvede a rilasciare le autorizzazioni per l'installazione
e l'esercizio di impianti e ripetitori privati destinati alla trasmissione simultanea dei
programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale (legge 249, art. 3,
comma 16);
- la divisione sesta della medesima direzione generale
provvede alla assegnazione di frequenze ai ripetitori di cui alla lettera a) (legge 249,
art. 3, comma 16);
- la divisione settima della ripetuta direzione generale cura
la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della proposta di costituzione
del comitato dei Ministri in caso di gara per il conseguimento di licenze individuali
riguardanti i servizi di telecomunicazioni (d.P.R. 318, art. 6, comma 13, lettera c).
Art. 4
(Direzione generale concessioni e autorizzazioni)
- Nell'ambito delle competenze da espletare transitoriamente a
cura del Ministero ai sensi della legge n. 249 del 1997 e del d.P.R. n. 318 del 1997:
- la divisione seconda della direzione generale concessioni e
autorizzazioni svolge le seguenti attività:
- cura la tenuta del registro degli operatori dei servizi di
telecomunicazioni (legge 249, art. 1, comma 6, lettera a, punto 5; d.P.R. 318, art. 6,
comma 24);
- la divisione quinta della direzione generale concessioni e
autorizzazioni svolge le seguenti attività:) esamina le richieste presentate da operatori
di comunicazione destinatari di concessioni, autorizzazioni e licenze per l'utilizzazione
della piattaforma unica per trasmissioni digitali e provvede alla relativa vigilanza
(legge 249, art. 2, comma 19);
- cura gli adempimenti inerenti le autorizzazioni ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 (legge 249, art. 4, comma 1; d.P.R. 318, art. 6,
comma 3);
- cura gli adempimenti inerenti le autorizzazioni generali per
la fornitura di servizi di telecomunicazioni (legge 249, art. 4, comma 1; d.P.R. 318, art.
6, commi 1, 2, 3 e 4);
- rilascia le licenze per l'installazione delle reti di
telecomunicazioni via cavo o che utilizzano frequenze terrestri (legge 249, art. 4, comma
1);
- rilascia le autorizzazioni per l 'installazione di stazioni
terrestri per i servizi via satellite (legge 249, art. 4, comma 1);
- rilascia autorizzazioni per la fornitura di servizi di
comunicazioni via satellite (legge 249, art. 4, comma 1);
- cura tutti gli adempimenti riguardanti le licenze
individuali per l'esercizio delle reti di telecomunicazioni e per la fornitura di servizi
di telecomunicazioni (legge 249, art. 4, comma 1; d.P.R. 318, art. 6, commi 7, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 22; d.P.R. 318, art. 19, commi 1, 4; d.P.R. 318, art. 22, comma 1,
lettera e);
- rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi
mobili in standard DCS 1800 (legge 249, art. 4, comma 1; d.P.R. 318, art. 20, comma 1);
- rilascia le licenze individuali per l'utilizzazione dello
standard DECT (legge 249, art. 4, comma 1; d.P.R. 318, art. 20, comma 2);
- rilascia le autorizzazioni generali per servizi di
telecomunicazioni interattivi multimediali riguardanti anche prodotti audiovisivi (legge
249, art. 4, comma 1);
- conferma le vigenti concessioni alle società concessionarie
di servizi pubblici di telecomunicazioni (legge 249, art. 4, comma 7);
- autorizza la sperimentazione del servizio di telefonia
vocale (legge 249, art. 4, comma 8; d.P.R. 318, art. 2, comma 3, articolo 22, comma 1,
lettera n);
- individua i soggetti a carico dei quali porre gli obblighi
relativi alla cura di interessi pubblici nazionali (legge 249, art. 5, comma 5);
- riceve le dichiarazioni relative all'offerta al pubblico di
servizi di telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103
(d.P.R. 318, art. 6, comma 3, e articolo 22, comma 1, lettera f);
- consente la cessione a terzi di autorizzazioni generali e di
licenze individuali (d.P.R. 318, art. 6, comma 28);
- dispone per la fissazione e pubblicazione delle date di
introduzione di servizi e prestazioni supplementari (d.P.R. 318, art. 10, comma 4);
- riceve l'informativa circa la sospensione del servizio
(d.P.R. 318, art. 14, comma 2, lett. b);
- riceve le informazioni sulle modifiche delle offerte di
servizi esistenti (d.P.R. 318, art. 16, comma 1, lett. d);
- determina il preavviso per la cessazione o la modifica di
offerta dei servizi (d.P.R. 318, art. 16, comma 3);
- stabilisce che siano messi a disposizione apparecchi
telefonici pubblici a pagamento (d.P.R. 318, art. 17, comma 4);
- consente l'abbinamento di tecnologie, accertando le garanzie
per la concorrenza (d.P.R. 318, art. 20, comma 3);
- autorizza la sperimentazione delle applicazioni in
tecnologia DECT (d.P.R. 318, art. 20, comma 6);
- riceve dal gestore della rete fissa notizie di ordine
amministrativo circa la competenza a determinare le condizioni economiche in caso di
comunicazioni fra rete fissa e rete mobile D.C.S. 1800 (d.P.R., art. 21, comma 6);
- la divisione quarta della medesima direzione generale svolge
le seguenti attività:
- impartisce indirizzi sulle modalità di interruzione dei
servizi (legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 10:
- decide i ricorsi per le interruzioni del servizio (legge
249, art. 1, comma 6, lettera a, punto 10);
- istruisce i piani tecnici per le licenze di installazione di
esercizio delle reti (legge 249, art. 4, comma 1);
- istruisce i piani tecnici per le licenze di servizi di
telecomunicazioni (legge 249, art. 4, comma 1);
- istruisce, per gli aspetti tecnici, le domande di
autorizzazione all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni via satellite ed assegna
le relative frequenze (legge 249, art. 4, comma 1);
- dispone controlli affinché sia consentito l'accesso al
numero necessario di punti di interconnessione (d.P.R. 318, art. 4, comma 3);
- fissa i casi di limitazione alle richieste di
interconnessione (d.P.R. 318, art. 4, comma 4);
- esprime consenso al diniego di interconnessione (d.P.R. 318,
art. 4, comma 5);
- svolge attività di compatibilizzazione per l'eliminazione
delle interferenze tra reti che utilizzano frequenze radio e altri sistemi (d.P.R. 318,
art. 6, comma 19);
- richiede le misure necessarie per garantire il mantenimento
della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni, esamina il piano relativo
ed accerta l'operato dell'organismo di telecomunicazioni (d.P.R. 318, art. 12, comma 1,
lett. a);
- richiede le misure necessarie a garantire il mantenimento
dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni (d.P.R. 318, art. 12, comma 1,
lett.b);
- detta disposizioni circa l'accesso alle infrastrutture
esistenti (d.P.R . 318, art. 13, comma 3);
- detta disposizioni in materia di uso comune delle strutture
e decide sulle relative controversie (d.P.R. 318, art. 13, comma 4);
- assegna le frequenze per i collegamenti in ponte radio
riguardanti i servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali (d.P.R. 318, art. 20,
comma 4);
- riceve dal gestore della rete fissa notizie di ordine
tecnico circa la competenza a determinare le condizioni economiche in caso di
comunicazioni tra rete fissa e rete mobile DCS 1800 (d.P.R. 318, art. 21, comma 6);
- vigila e controlla, per gli aspetti tecnici, il rispetto
degli obblighi da parte dei concessionari e dei fornitori di servizi di telecomunicazioni
(l. 481/1995, art. 2, comma 12, lettere m) e n), articolo 2, comma 20, lettera b);
c) la divisione quinta della medesima
direzione generale svolge le seguenti attività:
- elabora il regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e di televendite (legge 249, art. 1, comma 6, lett. b, punto 5);
- esprime parere sui provvedimenti a carico di operatori del
settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del
mercato (legge 249, art. 1, comma 6, lett. c, punto 11);
- autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che
esercitano attività radiotelevisiva (legge 249, art. 1, comma 6, lett. c, punto 13);
- autorizza i concessionari radiotelevisivi a trasmettere
simultaneamente su altri mezzi trasmissivi (legge 249, art. 2, comma 13);
- elabora il regolamento per il rilascio delle concessioni
radiotelevisive private (legge 249, art. 3, comma 2);
- fissa il termine per la trasmissione di programmi
esclusivamente via satellite o via cavo (legge 249, art. 3, comma 7);
- fissa il termine per l'istituzione dell'emittente senza
risorse pubblicitarie da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
(legge 249, art. 3, comma 9);
- elabora il regolamento per la diffusione radiotelevisiva via
satellite (legge 249, art. 3, comma 10);
- elabora il regolamento per le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri (legge 249, art. 3, comma 11);
- conferma la vigente concessione alla società del servizio
pubblico radiotelevisivo (legge 249, art. 4, comma 7);
d) la divisione sesta della medesima direzione generale
svolge le seguenti attività:
- dispone la cessazione dell'uso delle frequenze non
indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino (legge 249, art. 3,
comma 8);
- assegna le frequenze rese disponibili (legge 249, art. 3,
commi 8 e 11);
- individua le frequenze libere (legge 249, art. 3, comma 11);
e) la divisione settima della medesima direzione generale
cura la predisposizione delle gare e dei relativi disciplinari per l'espletamento di
specifici servizi di telecomunicazioni (legge 249, art. 4, commi 1 e 2; d.P.R. 318, art.
6, comma 13, lett. a, b e c);
f) la divisione ottava della medesima direzione generale
svolge le seguenti attività:
- vigila sulla conformità dei servizi e dei prodotti alle
prescrizioni di legge (legge 249, art. 1, comma 6, lett. b, punto 1);
- vigila sulle modalità di distribuzione dei prodotti,
inclusa la pubblicità (legge 249, art. 1, comma 6, lett. b, punto 3);
- vigila ed effettua i controlli amministrativi
sull'osservanza degli obblighi dei titolari di concessioni ed autorizzazioni
radiotelevisive (legge 249, art. 1, comma 6, lettera b, punti 10 e 14);
- applica le sanzioni previste per l'emittenza privata
dall'art. 31 di competenza del Ministero delle comunicazioni (legge 249, art. 1, comma 6,
lett. b, punto 14);
- accetta la mancata osservanza da parte della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo degli indirizzi formulati dalla commissione
parlamentare di vigilanza e chiede alla concessionaria l'applicazione dei procedimenti
disciplinari previsti nel contratto di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili
(legge 249, art. 1, comma 6, lett. c, punto 10);
- adotta le sanzioni previste dalla legge n. 249/1997,
articolo 1, commi 30, 31 e 32;
- vigila che sia rispettato il principio di non
discriminazione da parte degli organi di telecomunicazioni nell'uso della rete fissa per
fornire servizi in concorrenza (d.P.R. 318, art. 2, comma 12);
- verifica che l'elenco degli abbonati al servizio di
telefonia vocale sia reso disponibile agli utenti (d.P.R. 318, comma 1, lettera a);
- vigila sull'effettuazione della pubblicazione delle
informazioni circa le condizioni di accesso alle reti ed ai servizi (d.P.R. 318, art. 19,
comma 5);
- applica le sanzioni previste per i concessionari di servizi
di telecomunicazioni (l. 481/1995, art. 2, comma 20, lett. b);
- la divisione nona della medesima direzione generale tratta
il contenzioso derivante dalle attività espletate dalle altre divisioni ai sensi del
presente articolo.
Art. 5
(Direzione generale pianificazione e gestione delle frequenze)
- Nell'ambito delle competenze assegnate direttamente al
Ministero delle comunicazioni, la divisione seconda della direzione generale
pianificazione e gestione delle frequenze collabora con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai fini della predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle
frequenze radiotelevisive (legge 249, art. 1, comma 6, lettera a, punto 2).
Art. 6
(Direzione generale pianificazione e gestione delle frequenze)
- Nell'ambito delle competenze da espletare transitoriamente a
cura del Ministero ai sensi della leggen. 249 del 1997 e del d.P.R. n. 318 del 1997:
- la divisione prima della direzione generale pianificazione e
gestione delle frequenze svolge le seguenti attività:
- coordinamento con il Ministero della difesa per le bande di
frequenza in compartecipazione (legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 2);
- elaborazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni con riferimento ai piani di numerazione nazionale delle reti e dei
servizi di telecomunicazione (legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 13; d.P.R. n.
318, articolo 11, commi 1-2-4-5-6-7, art. 22, comma 1, lettera l);
- la divisione seconda della medesima direzione generale
elabora i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiotelevisive (legge 249, art.
1, comma 6, lettera a, punto 2, e articolo 3, comma 2).
Art. 7
(Direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi)
- Nell'ambito delle competenze assegnate direttamente al
Ministero delle comunicazioni:
- la divisione seconda della direzione generale
regolamentazione e qualità dei servizi propone la revisione del contenuto del servizio
universale (d.P.R. 318, art. 3, comma 2);
- la divisione quarta della medesima direzione generale svolge
le seguenti attività:
- propone la modifica dell'articolo 4 e dell'articolo 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di reti e servizi di telecomunicazioni e di
interconnessione, accesso e servizio universale (legge 249, art. 5, comma 6);
- provvede all'approvazione, di concerto con il Ministero di
grazia e giustizia, del listino proposto dall'organismo di telecomunicazioni contenente le
remunerazioni relative alle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle
competenti autorità giudiziarie (d.P.R. 318, art. 7, comma 13).
Art. 8
(Direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi)
- Nell'ambito delle competenze da espletare transitoriamente a
cura del Ministero ai sensi della legge n. 249 del 1997 e del d.P.R. n. 318 del 1997:
- la divisione seconda della direzione generale
regolamentazione e qualità dei servizi svolge le seguenti attività:
- definisce criteri obiettivi e trasparenti per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni (legge 249,
art, 1, comma 6, lett.a, punto 7);
- regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazione (legge 249, art, 1, comma 6, lett. a, punto 8);
- dirime le controversie in tema di interconnessione dei
sistemi nazionali di telecomunicazioni (legge 249, art, 1, comma 6, lett. a. punto9);
- promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di
telecomunicazioni con quelli di altri paesi (legge 249, art, 1, comma 6, lett. a, punto
12);
- garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la
predisposizione di specifici regolamenti (legge 249, art, 1, comma 6, lett, c, punto 2);
- adotta le disposizioni attuative del regolamento sui criteri
e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni (legge 249, art: 1,
comma 6, lett. c, punto 5);
- vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma
cui possono partecipare la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione, tra loro
congiuntamente, per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni
codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo
anche con operatori di comunicazioni destinatari di concessione, autorizzazione o licenza
(legge 249, art. 2, comma 19);
- predispone un regolamento per definire i criteri di
installazione delle reti dorsali ed altro regolamento per disciplinare l'installazione di
reti su beni pubblici (legge 249, art. 4, comma 3);
- individua gli organismi aventi notevole forza di mercato e
ne da comunicazione alla Commissione europea (d.p.r. 318, art. 1, comma 1, lett. a m);
- assicura l'interconnessione aperta delle reti pubbliche ai
fini dell'interoperabilità dei servizi (d.p.r. 318, art. 4, comma 1, art, 12, comma 1,
lett. c);
- provvede alla pubblicazione delle informazioni relative:
- agli accordi di interconnessione tra gli organismi;
- alla condizioni relative alle aree di contenuto degli accordi;
- ai contributi dovuti per le licenze;
- alle nuove prestazioni supplementari;
- ai contributi dovuti per la numerazione;
- alle condizioni basate sulle esigenze fondamentali;
- ai provvedimenti presi in materia di conciliazione delle controversie; (d.p.r. 318, art,
4, comma 6 e comma 7 lett. b, art. 19, comma 3, lett. b);
- riceve notizie degli accordi di interconnessione avvenuti e
può richiedere informazioni sul loro contenuto ed, eventualmente , può proporre la loro
modifica (d.p.r. 318, art, 4, comma 7, lett. c e articolo 17);
- può fissare le condizioni degli accordi di interconnessione
ed, eventualmente, altre atte a garantire una concorrenza effettiva (d.p.r. 318, art. 4,
comi 14 e 16);
- fissa le condizioni di accesso alla rete pubblica (d.p.r.
318, art. 5 commi 2, 3, 4, e 5);
- fissa il termine di preavviso concernente le variazioni
delle condizioni economiche di offerta dei servizi (d.p.r. 318, art. 7, comma 12);
- provvede affinchè vengono fissate e pubblicate le date
relative alla introduzione di nuovi servixi e prestazioni supplementari (d.p.r. 318, art,.
10, comma 4);
- può intervenire d'ufficio o su richiesta di una delle parti
in materia di interconnessione (d.p.r. 318, art. 18, comma 3, lett. a);
- provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio
delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per
l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone previa
comunicazione alla Commissione europea (d.p.r. 318, art. 19, comma 1);
b) la divisione terza della medesima direzione generale
svolge le seguenti attività:
- emana direttive sui livelli generali di qualità dei servizi
e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio contenente
l'applicazione di standard minimi per ogni comparto di attività (legge 249, art. 1, comma
6, lett. b, punto 3);
- vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e può
emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori e reti fisse e mibili e operatori che svolgono attività di
rivendita di servizi di telecomunizazione (legge 249, art, 1, comma 6, lett. b, punto 3);
- può effettuare o disporre controlli in materia di qualità
dei servizi (d.p.r. 318, art, 10, comma 6, lett. b, punto 3);
- determina l'importo del contributo per la numerazione,
comprese le modalità e le condizioni di pagamento (d.p.r. 318, art. 10, e allegato H,
nota 2);
- rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi
internazionali in materia di numerazione (d.p.r. 318, art. 11, comma 5);
c) la divisione quarta della medesima direzione generale
svolge le seguenti attività:
- emana direttive sui livelli generali di qualità dei servizi
e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio contenente
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività (legge 249, art. 1, comma
6, lett. b, punto 2);
- vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e può
emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fissee mobili e operatori che svolgono attività di
rivendita di servizi di telecomunicazione (legge 249, art. 1, lett. b, punto3);
- può effettuare o disporre controlli in materia di qualità
dei servizi (d.p.r. 318, art. 10, comma 1, e allegato H, nota 2);
- determina l'importo del contributo per la numerazione,
comprese le modalità e le condizioni di pagamento (d.p.r. 318, art. 11, comma 3);
- rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi
internazionali in materia di numerazione (d.p.r. 318, art. 11 comma 5);
d) la divisione quarta della medesima direzione generale
svolge le seguenti attività:
- regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazioni (legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 8);
- definisce, con riferimento alle tariffe massime, i criteri
per l'interconnessione e per l'accesso (legge 249, art. 1, comma 6, lett.a, punto 7);
- individua l'ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi di
servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo
(legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 1);
- esprime, entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti riguardanti operatpri del settore
delle comunicazioni, predisposti dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato
(legge 249, art. 1, comma 6, lett. c, punto 11);
- controlla tramite una società di revisione la contabilità
separata, cui sono tenuti gli operatori qualora il fatturato superi un determinato
ammontare prestabilito (legge 249, art. 4, comma 4);
- esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i
provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettvia concorrenza in materia di
tariffe/prezzi del servizio di telefonia vocale (legge 249, art. 4, comma 9);
- fissa le procedure per il finanziamento degli obblighi del
servizio universale (legge 249, art. 5, comma 2, d.p.r. 318, art. 3, comma 129;
- incarica un soggetto indipendente per la verifica del
calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale (d.p.r. 318, art. 3, comma
10);
- acquisisce la relazione predisposta dal soggetto pubblico
indipendente contenente i dati relativi al calcolo del costo netto del servizio
universale, provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico e li approva (d.p.r.
318, art. 3, comma 10);
- applica un meccanismo di ripartizione del costo netto degli
obblighi del servizio universale e può emanare ulteriori prescrizioni per assicurare lo
sviluppo della ricerca scientifica e della formazione (d.p.r. 318, art. 3, commi 10, 11, e
art. 22, comma 1);
- può richiedere agli organismi aventi notevole forza di
mercato dimostrazione che le condizioni economiche applicate sono effettivamente orientate
ai costi ( d.p.r. 318, art. 4, comma 7, lett.d);
- stabilisce, entro il 1° gennaio e previa consultazione con
gli organismi di telecomunicazioni interessati, le scadenze pe l'introduzione di una nuova
metodologia per la determinazione delle condizioni economiche e a tal fine fissa il tassa
di remunerazione del capitale investito (d.p.r. 318, art. 4, comma 7, lett. d,);
- riceve dagli organismi aventi notevole forza di mercato nel
settore delle reti fisse e delle linee affittate il listino di interconnessione di
riferimento e può imporre, nei casi giustificati, la modifica dello stesso (d.p.r. 318,
art. 4, comma 9);
- fissa con apposito provvedimento la misura del contributo
richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale e la rende
pubblica (d.p.r. 318, art. 6, comma 5);
- fissa con apposito provvedimento la misura del contributo
richiesto alle imprese per la procedura relativa alle licenze individuali e la rende
pubblica (d.p.r. 318, art. 6, comma 20);
- determina la misura dei contributi per l'utilizzazione di
risorse scarse (d.p.r. 318, art. 6, comma 21);
- provvede ad eliminare lo squilibrio risultante dalla
struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il !° gennaio 1998, anche su
proposta di Telecom Italia, entro il 31 dicembre 1999 (d.p.r. 318, art. 7, commi 2 e 3);
- istituisce, qualora il riequilibrio tariffario non sia stato
completato entro il 1° gennaio 1998, entro 90 giorni dalla predetta data, un meccanismo
atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso con gli organismi di telecomunicazione
che si interconnettono con la rete fissa di Telecom Italia (il meccanismo non può essere
applicato oltre il 1° gennaio 2000) (d.p.r. 318, art. 7, comma 4);
- acquisice la relazione del soggetto indipendente incaricato
del controllo del calcolo del deficit sull'accesso ( d.p.r. 318, art. 7, comma 7);
- applca il meccanismo di ripartizione del deficit
sull'accesso (d.p.r. 318, art. 7, comma 8);
- stabilisce, nel procedere alla revisione delle disposizioni
vigenti, previa consultazione con gli organismi interessati, ed entro il 1° gennaio 1999,
le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa delle chiamate
fisso/mobile (d.p.r. 318, art. 7, comma 9);
- consente regimi di riduzione delle condizioni economiche per
elevati volumi di traffico ed approva condizioni economiche speciali (d.p.r. 318, art. 7,
comma 11);
- detta specifiche direttiva in materia di sistemi di calcolo
dei costi (d.p.r. 318, art. 8, comma 3);
- può richiedere agli organismi di telecomunicazioni una
descrizione o informazioni specifiche sul loro sistema di contabilità dei costi (d.p.r.
318, art. 8, comma 4);
- riceve dal soggetto incaricato della verifica
dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi una relazione annuale (d.p.r. 318,
art. 8, comma 4);
- verifica che l'organismo di telecomunicazioni abbia attuato
la separazione contabile (d.p.r. 318, art. 9, comma 1);
- riceve dagli organismi di telecomunicazioni dati relativi
agli aspetti economici finanziari della gestione (d.p.r. 318, art. 9. comma 4);
- può pubblicare i dati economici e finanziari degli
organismi (d.p.r. 318, art. 9, comma 4);
- incarica un soggetto indipendente per la verifica del
sistema di separazione contabile degli organismi e da esso riceve annualmente una
relazione di conformità (d.p.r. 318, art. 9, comma 5);
- provvede alla pubblicazione di una relazione annuale che
riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi
dovuti dalle parti interessate (d.p.r. 318, art. 19, comma 3, lett. a);
e) la divisione quinta della medesima direzione generale
svolge le seguenti attività:
- predispone un regolamento in materia di ricorsi avverso le
interruzioni del servizio (legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 10);
- interviene nelle controversie tra i gestori e gli utenti
(legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 14);
- detta disposizioni circa le procedure di soluzione
giurisdizionale delle controversie (legge 249, art. 1, comma 11);
- stabilisce le procedure di conciliazione delle controversie
tra organismi in sede nazionale (d.p.r. 318, art. 18, comma 1);
- attua la procedura di conciliazione nel caso in cui uno
degli organismi appartenga ad un altro Stato membro, ed eventualmente, si coordina con le
autorità di altri Stati (d.p.r. 318, art. 18, commi 2 e 79.
Art. 9
(Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione)
Nell'ambito delle competenze assegnate
direttamente al Ministero delle comunicazioni:
- L'Istituto provvede:
- a svolgere l'attività per le ricerche e gli studi in
materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei
servizi multimediali (legge 249, art. 1, comma 6, lett. c, punto 3);
- a curare gli adempimenti concernenti il funzionamento del
forum permanente per le comunicazioni (legge 249, art. 1, comma 24);
- a curare gli adempimenti comunque connessi e concernenti il
funzionamento della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione (d.p.r. 318,
art. 11, comma 4);
- l'Ufficio V (reti traffico e commutazione) del medesimo
Istituto verifica la conformità delle schede telefoniche e delle relative apparecchiature
di rete alle norme ETSI/CEN/CENELEC (d.p.r. 318, art. 17,comma 6);
Art. 10
Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione)
- Nell'ambito delle competenze da espletare transitoriamente a
cura del Ministero ai sensi della legge n. 249 del 1997 e del d.p.r. 318 del 1997:
- l'Istituto provvede:
- alla promozione di ricerche e di studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi
multimediali (legge 249, art. 1, comma 6, lett. c, punto 3);
- agli adempimenti concernenti l'istituzione ed il
funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 23, comma 2, del d.p.r. 19 settembre
1997, n.318;
- l'Ufficio I dell'Istituto (radiocomunicazioni e televisione)
svolge le seguenti attività:
- concorre alla definizione delle misure di sicurezza per
l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche (legge 249, art. 1, comma 6, lettera
a, punto 3);
- determina gli standard per i decodificatori (legge 249, art.
1, comma 6, lettera a, punto4);
- l'Ufficio II dell'Istituto (ponti radio e satelliti) svolge
le seguenti attività:
- concorre alla elaborazione dei piani di assegnazione delle
frequenze (legge 249, art. 1, comma 6, lettera a, punto 2);
- vigila sulla costituzione e gestione della piattaforma unica
per le attività satellitari (legge 249, art,. 2, comma 19);
- l'Ufficio III dell'Istituto (sistemi di trasmissione su
supporti fisici) vigila sulla costituzione e gestione della piattaforma per le attività
di trasmissione via cavo (legge 249, art. 2, comma 19);
- l'Ufficio IV dell'Istituto (terminali e servizi) svolge le
seguenti attività:
- determina i criteri di definizione dei piani di numerazione
nazionale dei servizi (legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 13);
- promuove l'introduzione graduale di apparecchi telefonici
pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative
norme ETSI,/CEN/CENELEC (d.p.r. 318, art. 17, comma 5);
- l'Ufficio V dell'Istituto (reti, traffico e commutazione)
svolge le seguenti attività:
- determina i criteri di definizione dei piani di numerazione
nazionale delle reti (legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 13);
- coadiuva gli organismi interessati alla vigilanza sulla
costituzione e sulla gestione della piattaforma per la trasmissione digitale da satellite
e via cavo (d.p.r. 318, art. 2, comma 19);
- assegna numeri o serie di numeri su richiesta degli
operatori autorizzati, previa corresponsione di un apposito contributo (d.p.r. 318, art.
11, comma 3);
- l'Ufficio VI dell'Istituto (energia e compatibilità
elettromagnetica) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana
(legge 249, art.1, comma 6, lett. a, punto 15);
- l'Ufficio VII dell'Istituto (informatica e telematica)
favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazione
(legge 249, art. 1, comma 6, lett.b, punto 15);
- l'Ufficio VIII dell'Istituto (metrologia e componenti)
determina i criteri di qualità tecnica per le direttive da emanare sui livelli di
qualità dei servizi (legge 249, art. 1, comma 6, lett.b, punto 2, d.p.r. 318, art. 22,
comma 1, lett.i).
Art. 11
(Ispettorati territoriali)
- Nell'ambito delle competenze da espletare transitoriamente a
cura del Ministero ai sensi della legge n. 249 del 1997, gli ispettorati territoriali
verificano che non siano superati i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana (legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 15);
Il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale
del Ministero delle comunicazioni.
Roma, lì 24 ottobre 1997
Il Ministro
A. Maccanico
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