|
|
L'AUTORITÀ NELLA sua riunione del Consiglio del 16 marzo 1999; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'art. 1; VISTA la direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE, ed in particolare il capitolo III; VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con allegato, sottoscritta a Strasburgo il 5 maggio 1989, ed in particolare l'art. 10 della Convenzione; VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122 recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, e in particolare l'art. 2 in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee; UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
Articolo unico 1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, il seguente regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. 2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Napoli, 16 marzo 1999 IL PRESIDENTE ALLEGATO
A REGOLAMENTO CONCERNENTE
LA PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI OPERE EUROPEE Art. 1 Ai fini del presente regolamento s'intendono per: a) "opere europee", le opere originarie:
b) "emittenti", le persone fisiche o giuridiche che hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi via cavo o via etere, nonché via satellite, in forma codificata e non codificata; c) "canale tematico", canale che dedica almeno il 70% della programmazione ad un tema specifico. d) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; e) "Legge", la legge 30 aprile 1998, n. 122.
Art. 2 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, ciascuna emittente televisiva nazionale riserva alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione previsto dall'art. 2, comma 1 della Legge. La stessa quota di riserva deve essere rispettata anche nella fascia oraria di maggiore ascolto. Per fascia oraria di maggiore ascolto si intende quella compresa fra le ore 18.30 e le ore 22.30. 2. In attuazione del principio stabilito dall'art. 2 della Legge, che riserva di norma alle opere europee quote di programmazione, nell'ambito delle problematiche tecniche ed oggettive derivanti dal loro rispetto, l'Autorità verifica il rispetto dei limiti di cui al comma precedente tenendo conto, anche allo scopo di salvaguardare il progressivo sviluppo dei soggetti che operano nel settore radiotelevisivo, dell'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna emittente, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità della rete, con particolare riferimento alla fascia oraria di maggiore ascolto. 3. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate dalle emittenti. Nel caso di oscillazioni superiori al sette per cento su base annuale, l'Autorità, nell'ambito della propria verifica valuta tali motivazioni rispetto ai termini attuativi del presente comma. 4. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di riserva a favore delle opere europee viene determinata sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo un limite minimo del 20 per cento per ciascuno di essi. La quota di riserva sulla programmazione complessiva di cui al presente comma deve essere calcolata come percentuale della somma delle ore di programmazione di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi. 5. Concorrono al raggiungimento della quota di riserva tutte le tipologie di opere europee; non è richiesto il raggiungimento della quota nell'ambito di ciascuna tipologia.
Art. 3 1. Ai fini dell'individuazione della figura del produttore indipendente, il criterio della destinazione del 90% delle proprie produzioni ad una sola emittente per un periodo di tre anni potrà essere utilizzato decorsi tre anni dall'anno di entrata in vigore della Legge. Detta quota dovrà essere verificata con riferimento alla medesima emittente ed al numero delle produzioni in ciascuno dei tre anni precedenti. 2. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della Legge i produttori indipendenti saranno individuati tenendo conto esclusivamente del criterio del controllo e del collegamento a soggetti destinatari di concessione di cui all'art. 2 della Legge. Entro lo stesso termine, l'Autorità definisce per i produttori indipendenti i criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali di cui all'art. 2, comma 4. 3. L'Autorità, in base ai criteri di cui sopra e tenuto altresì conto delle dinamiche di mercato, provvederà a raccogliere le informazioni necessarie al fine della definizione di un elenco degli operatori di comunicazione in possesso dei requisiti richiesti. Detto elenco verrà aggiornato su base annua. 4. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione, coproduzione anche con emittenti televisive, realizzazione anche per conto terzi, di opere audiovisive di qualunque genere complete o di parti di esse.
Art. 4 1. Per programmi audiovisivi alla cui produzione e acquisto deve essere destinata la quota degli introiti netti annui di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana derivanti da pubblicità di cui all'art. 2, comma 5, della Legge si intendono i programmi ricompresi nella nozione di opere europee. 2. I film a cui viene destinato il 40% della quota di investimento suddetta comprendono i film per le sale cinematografiche, i film per la Tv in una o più parti (fino ad un massimo di duecento minuti). Detta percentuale è da imputare alla quota minima di investimento prevista dalla Legge. 3. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di investimento prevista dall'art. 2, comma 5, della Legge deve essere calcolata sul totale degli introiti pubblicitari netti annui riferiti al complesso dei canali che si trovino in tale situazione. 4. La quota di investimento va determinata riguardo agli investimenti effettuati o direttamente dalla emittente televisiva o da società controllanti la stessa o da società controllate, direttamente o indirettamente.
Art. 5 1. I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento così come definiti nel presente regolamento.
Art. 6 1. A seguito della disposizione abrogativa contenuta nell'art. 2, comma 7, della Legge e in ottemperanza al principio stabilito dall'art. 7 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, lo sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche avviene esclusivamente nel rispetto dei periodi eventualmente concordati tra l'emittente ed i titolari dei diritti.
Art. 7 1. L'Autorità verifica su base annua l'osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente attraverso un monitoraggio dei programmi. 2. Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 5, della Legge, le emittenti autocertificano su base annua i propri proventi di cui allo stesso articolo e la percentuale investita effettivamente in produzioni audiovisive. 3. All'esito di una verifica, compiuta dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge, e sulla base della constatazione del mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, l'Autorità irroga ai soggetti responsabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. | inizio pagina | |