|
L'Autorità
NELLA riunione di Consiglio del 28 marzo 2001;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi
di fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4
dicembre 1997;
VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 1998, recante "Applicazione del regime di
fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul
servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente
concorrenziale";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10
giugno 1998.
VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva
97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività
giornalistica";
UDITA la relazione del Prof. Silvio Traversa, relatore ai
sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
-
L’Autorità adotta, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. a), n. 9 e
comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell’art. 18 del d.P.R.
19 settembre 1997, n. 318, il regolamento concernente la risoluzione
delle controversie tra organismi di telecomunicazioni.
- Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato
nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante
ed essenziale.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 28 marzo 2001
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
| Silvio Traversa |
Enzo Cheli |
| IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI |
Mario Belati |
Allegato A Regolamento concernente la risoluzione
delle controversie tra organismi di telecomunicazioni
Art.1 Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- "legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- "Commissione", la Commissione per le infrastrutture e le reti;
- "Dipartimento", il Dipartimento garanzie e contenzioso
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi
comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti
diritti, anche speciali ed esclusivi, per l’installazione e la
fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso,
per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, compreso
qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici
e televisivi;
- "utenti", i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli
organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico;
- "rete di telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che
permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete
definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
-
"servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura
consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento
di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque
servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa
la diffusione circolare dei programmi radiofonici e
televisivi.
-
Al presente regolamento sono altresì applicabili le disposizioni di
cui all’art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
Capo I - Interconnessione e accesso speciale alla
rete
Art. 2 Intervento dell’Autorità
- In tema di interconnessione, l’Autorità può intervenire d’ufficio in
qualsiasi momento ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti:
- per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo
di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più
parti devono rispettare, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 318/1997;
- per fissare le scadenze entro cui devono essere concluse le
trattative dell’accordo di interconnessione e deve darsi attuazione al
medesimo, nei casi previsti dall’art. 7, comma 1, del d.m. 23 aprile
1998;
-
in via eccezionale, per esigere modificazioni degli accordi di
interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato dalla esigenza
di garantire una effettiva concorrenza e l’interoperabilità dei
servizi a beneficio degli utenti.
- In tema di accesso speciale alla rete, l’Autorità può intervenire:
- su istanza dell’organismo di telecomunicazioni che, avendo
presentato domanda di accesso, prima di ricevere risposta alla propria
richiesta specifica, intenda sottoporre all’Autorità la questione
relativa alla sussistenza di condizioni che possano giustificare la
limitazione o il rifiuto dell’accesso;
- d’ufficio, in qualsiasi momento, ed è tenuta a farlo se richiesta
da una delle parti, nell’interesse di tutti gli utenti, per far sì che
i contratti siano conclusi e applicati efficientemente e
tempestivamente, siano conformi ai requisiti essenziali e garantiscano
il mantenimento della qualità per l’intero ciclo di attività;
-
d’ufficio, in qualsiasi momento, ed è tenuta a farlo se richiesta
da una delle parti, ove ciò sia giustificato dall’esigenza di
garantire una effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi,
per definire condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli per
entrambe le parti e per garantire il massimo beneficio a tutti gli
utenti, nonché, ove ciò sia giustificato dalle medesime esigenze, per
apportare modifiche alle disposizioni degli accordi già
conclusi.
-
Per l’espletamento dell’intervento si segue la procedura di cui agli
articoli 4, 5 e 6, in quanto applicabili.
Art. 3 Controversie
-
Ogni controversia relativa all’interconnessione è sottoposta
all’Autorità, che definisce il contenzioso ai sensi dell’art.3, comma 7,
del d.m. 23 aprile 1998 e, nell’ipotesi in cui sia respinta una
richiesta di interconnessione, decide ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
d.m. 23 aprile 1998.
-
Quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall’inizio della
negoziazione dell’accordo di interconnessione e permangano divergenze
tra gli organismi di telecomunicazioni che comportino la mancata
conclusione dell’accordo, le parti, separatamente, sono tenute a
trasmettere lo schema di accordo e le altre informazioni di cui
all’art.3, comma 4, del d.m. 23 aprile 1998 al Dipartimento, il quale
adotta una decisione motivata entro novanta giorni.
Art. 4 Disposizioni procedurali
- Nelle ipotesi previste dagli articoli 2 e 3, le parti presentano al
Dipartimento istanza nella quale devono essere indicati i seguenti
elementi, relativi ad entrambe:
- la ragione o denominazione sociale e l’indirizzo dell’impresa;
- la natura dell’attività dell’impresa;
- il nominativo, l’indirizzo, il numero di telefono e di
telefax della persona cui rivolgersi;
-
il nome e l’indirizzo del rappresentante.
- Alla predetta istanza ciascuna parte deve allegare la documentazione
necessaria a evidenziare i punti su cui sussistono divergenze e a
ricostruire analiticamente:
- la natura della controversia, la materia di cui trattasi e le
disposizioni normative rilevanti;
-
le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della
propria posizione e quelle addotte dalla controparte, ove
conosciute.
-
L’istanza è sottoscritta dal legale rappresentante o da persona
munita di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ed è inviata al Dipartimento a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano contro
rilascio di ricevuta.
- Il Dipartimento notifica agli interessati l’apertura formale della
procedura, indicando:
- la data di convocazione delle parti per la comparizione, ferma
restando l’applicazione dell’art. 3, comma 8, del d.m. 23 aprile 1998;
- l’oggetto della procedura;
- l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Qualora la procedura sia disposta su istanza di parte, il
Dipartimento, verificata l’ammissibilità e la sussistenza dei requisiti
formali di cui ai precedenti commi, provvede alla notifica nel termine
di dieci giorni dalla ricezione della predetta istanza.
-
Tra la notifica dell’apertura formale della procedura e l’udienza di
comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a venti
giorni.
-
Le parti, fino a cinque giorni prima della comparizione di cui
all’art. 5, possono prendere visione ed estrarre copia degli atti,
presentare memorie, produrre documenti; in caso di intervento su istanza
di parte, l’organismo di telecomunicazioni che dimostri di non aver
avuto conoscenza della documentazione presentata dalla parte istante,
può chiedere al Dipartimento la fissazione di un termine ulteriore.
-
Nel caso d’intervento di ufficio, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 4 e seguenti del presente articolo.
Art.5 Comparizione delle parti
-
Le parti compaiono dinanzi al Dipartimento a mezzo dei loro
rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita
a norma dell’art.4, comma 3.
-
Le parti sono ammesse a illustrare oralmente le rispettive posizioni,
anche a mezzo di consulenti e possono farsi assistere da avvocati.
-
Il Dipartimento, ove ne ravvisi l’opportunità, può chiedere alle
parti, previa sospensione della procedura, integrazioni delle
informazioni e della documentazione già in atti, con esplicita
avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di
comunicazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell’articolo 1, commi
29 e 30 della legge.
-
In ipotesi di particolare complessità della controversia, il
Dipartimento può convocare nuovamente le parti che hanno facoltà di
depositare memorie scritte, non oltre cinque giorni prima della data
fissata per la successiva convocazione.
Art.6 Provvedimenti della
Commissione
-
Ferma restando l’applicazione delle norme di cui al d.P.R. n.
318/1997 e al d.m. 23 aprile 1998, il Dipartimento elabora e notifica
alle parti una proposta di accordo, anche secondo i criteri di cui
all’art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 318/1997.
-
In caso di adesione delle parti, dello schema di accordo è redatto
verbale, sottoscritto dalle parti e dal Direttore del Dipartimento, o da
un suo delegato, il quale certifica l’autografia delle
sottoscrizioni.
-
In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 9, comma 3 e il verbale è trasmesso alla Commissione, che
definisce la controversia con atto vincolante.
-
In ogni caso la Commissione, qualora gli organismi di
telecomunicazioni non abbiano interconnesso le loro strutture, può
adottare un provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 18, comma 6,
d.P.R. n. 318/1997 e del d.m. 23 aprile 1998, nel rispetto del principio
di proporzionalità e nell’interesse degli utenti, fissa le condizioni
dell’interconnessione e impone agli organismi interessati di
interconnettere le loro strutture al fine di proteggere gli interessi
pubblici.
Capo II - Conciliazione e deferimento delle controversie
all’Autorità
Sezione I
Art.7 Tentativo obbligatorio di conciliazione
-
L’organismo di telecomunicazioni che lamenti la violazione, da parte
di un altro organismo di telecomunicazioni, di un suo diritto o
interesse protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme che
disciplinano la materia delle comunicazioni attribuita per legge alla
competenza dell’Autorità, è tenuto ad esperire un tentativo di
conciliazione, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge, presentando
apposita istanza.
-
La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi
all’Autorità sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che
riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del
procedimento di conciliazione.
-
Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non
sia stato espletato il tentativo di conciliazione, da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità.
-
L’Autorità può, con successivo provvedimento, definire le
controversie oggetto della procedura di conciliazione. Le disposizioni
di cui al Capo II si applicano, in quanto compatibili, alla risoluzione
delle controversie di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 318/1997 e all’art.
2 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
Art.8 Procedura
-
Al fine di promuovere il tentativo di conciliazione, si deve
presentare istanza al Dipartimento, sottoscritta e compilata ai sensi
dell’art. 4.
-
Il Dipartimento, verificata l’ammissibilità della domanda e la
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, notifica alle parti, entro
cinque giorni dal ricevimento della istanza, la fissazione della data
dell’udienza, convocata al fine di esperire il tentativo di
conciliazione.
-
In udienza, le parti compaiono a mezzo dei loro rappresentanti legali
o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell’art. 4,
comma 3, idonea a conciliare o transigere la controversia,
possono farsi assistere da avvocati e consulenti; sono invitate ad
esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto
e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile, e a
comunicare le eventuali modificazioni degli elementi essenziali della
controversia.
-
In qualsiasi fase della procedura, può essere proposta alle parti una
soluzione conciliativa.
-
Su richiesta anche di una sola delle parti o su proposta del
Dipartimento, può essere fissata un’ulteriore udienza, fermo restando il
rispetto del termine di cui all’art. 7, comma 2.
Art. 9 Esito della conciliazione
-
Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si
indicano i punti in contestazione e si prende atto dell’accordo,
specificandone l’oggetto.
-
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal Direttore
del Dipartimento, o da un suo delegato, che certifica l’autografia delle
sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.
-
Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non
si raggiunge l’accordo su tutti o parte dei punti controversi, il
Direttore del Dipartimento chiude la procedura e redige un verbale in
cui annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di
conciliazione e constata che le parti non hanno raggiunto un accordo,
specificando i punti rimasti controversi e le ragioni del mancato
accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione,
anche parziale, sulla quale concordano ed in tal caso si applica il
comma 2.
Sezione II
Art.10 Deferimento all’Autorità della risoluzione della
controversia
-
Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o
per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti
di comune accordo possono deferire alla Commissione la risoluzione della
controversia, con istanza sottoscritta dai rispettivi legali
rappresentanti e da depositare presso il Dipartimento. La Commissione,
valutato l’oggetto e la natura della controversia, può delegare al
Dipartimento la sua risoluzione.
-
Oltre agli elementi di cui all’art. 4, l’istanza deve contenere
l’indicazione degli estremi del verbale di mancata conciliazione o di
soluzione parziale della controversia.
-
Qualora le richieste di modificazioni contrattuali attengano alle
condizioni economiche dell’accordo, nell’istanza dovranno essere altresì
indicate le eccezionali ragioni invocate a tutela di un’effettiva
concorrenza e dell’esigenza di garanzia della interoperabilità dei
servizi a beneficio degli utenti.
Art.11 Procedura
-
L’istanza viene inoltrata al Dipartimento e la fissazione della data
dell'udienza per la discussione della controversia avviene entro cinque
giorni dal deposito della stessa ed è notificata alle parti a cura del
Dipartimento.
-
L'udienza di discussione si tiene innanzi alla Commissione, salvo il
caso in cui la stessa abbia delegato la risoluzione della controversia
al Dipartimento.
-
Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui al comma 2,
hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti, oltre
che di presentare memorie e depositare documenti.
-
Le parti compaiono all'udienza di discussione a mezzo dei loro
rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita
ai sensi dell'art.4, comma 3.
-
Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni
e possono farsi assistere da avvocati.
Art.12 Perizie e consultazione di
esperti
- L’atto con il quale sono disposte dal Dipartimento perizie e
consultazioni di esperti, nonché i risultati definitivi delle stesse,
sono comunicati alle parti.
Art.13 Decisione
- Entro dieci giorni dall’udienza di discussione è adottata una
decisione motivata, che è comunicata alle parti e pubblicata nel
Bollettino ufficiale dell’Autorità.
| inizio pagina | |