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Delibera n. 25/01/CIR
L'AUTORITÀ
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SGU |
Urbano |
SGT |
Regionale |
Costi accessori |
Accessib. |
Note |
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UK |
15.986 |
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23.833 |
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3.168 IN + 113 porta + flusso |
OLO/ISP |
Previste misure restrittive a livello SGT fino al 31/1/03 - Non è previsto trabocco |
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Olanda |
- |
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29.136 |
2.256 porta + flusso |
OLO/ISP |
Solo linee per clienti ISDN e limitatamente a 2000 porte |
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Francia |
15.600 |
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30.000 |
3.268 porta + flusso (4150 porta reg. + flusso) |
OLO |
Prezzi relativi al’OIR 2002 – vi è un'altra offerta a livello SGU a 21,000 Euro/anno ed una temporanea a livello regionale di 38.000 Euro/anno che includono il trabocco |
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Spagna |
15.913 |
17.076 |
19.528 |
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4.110 porta + flusso |
OLO |
E' un'interconessione a capacità con la possibilità di includere anche il traffico voce (ad altri prezzi) - può essere utilizzata anche a livello di canale a 64kbps, vi sono vincoli di dimensionamento automatico, il contratto è minimo 2 anni, è possibile prevedere il reinstradamento con offerta aggiuntiva |
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Germania |
29.450 |
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primario ISDN |
ISP/OLO |
E’ un’offerta wholesale verso OLO/ISP. |
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Portogallo |
240 * utente |
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300 * utente |
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primario ISDN (a valori wholesale) |
ISP/OLO |
E’ un’offerta wholesale verso OLO/ISP. |
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Irlanda |
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In fase di valutazione |
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Belgio |
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In fase di valutazione |
Il quadro normativo di riferimento
Telecom Italia, in quanto operatore notificato alla Comunità europea come avente notevole forza di mercato nel mercato dei sistemi di telefonia fissa e nel mercato dell’interconnessione, pubblica un’offerta di interconnessione di riferimento ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e dell’articolo 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.
Al fine di garantire lo sviluppo di condizioni concorrenziali, Telecom Italia è tenuta a rispettare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il principio di non discriminazione, obiettività e trasparenza delle condizioni economiche.
Dette condizioni devono essere basate sui costi effettivi, incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti.
L’art. 9, comma 4 del DM 23/4/98 prevede che nel valutare le condizioni economiche l'Autorità può considerare, tra l’altro, il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche ed i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni, calcolate anche sulla base della parità del potere di acquisto. Il successivo comma 5 prevede che, al fine di garantire l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'Autorità può imporre la modifica delle relative condizioni economiche di offerta.
L’articolo 4 della direttiva europea n. 97/33/CE prescrive agli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato l’obbligo specifico di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso. Sulla base di tale dato normativo le autorità nazionali di regolazione hanno potuto imporre agli operatori con rilevante potere di mercato di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla propria rete presentate dagli altri operatori a condizioni economiche regolamentate per un periodo di tempo determinato. A questi ultimi, nella fase di avvio della propria attività e nelle more della realizzazione di una propria rete, la normativa comunitaria e nazionale riconosce il diritto di utilizzare l’infrastruttura dell’operatore dominante per offrire – in concorrenza con quest’ultimo – servizi e prestazioni all’utente finale.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, inoltre, si stabilisce che l’offerta di interconnessione di riferimento, comprensiva di una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, dei termini e delle condizioni relative, venga elaborata in funzione delle esigenze di mercato. Inoltre, in base allo stesso articolo, l’Autorità nazionale ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all’offerta di interconnessione di riferimento anche con efficacia retroattiva.
Nella normativa nazionale, ai sensi dell’articolo 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, l'Autorità dispone del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell’offerta di interconnessione di riferimento.
Ad oggi l’offerta di interconnessione di riferimento include i servizi di raccolta del traffico da parte dell’operatore d’accesso valorizzati in funzione dei reali consumi da parte dell’operatore interconnesso; tale soluzione ha consentito di ridurre eventuali barriere all’ingresso per i nuovi operatori, permettendo la formulazione di offerte alternative a quelle di Telecom Italia.
L’emergere di nuove esigenze di mercato ha portato gli operatori di telecomunicazione a formulare nuove tipologie di offerta che, allontanandosi dalla logica a consumo, prevedano formule di commercializzazione forfetarie. La stessa Telecom Italia, rilevando le nuove esigenze, ha più volte proposto, seppur in via sperimentale, offerte rivolte agli Internet Service Provider (di seguito ISP) strutturate in maniera tale da garantire agli stessi una base certa e prevedibile di costi del traffico terminato sui propri apparati.
L’Autorità, rilevando questa mutazione dello scenario di mercato congiuntamente alle nuove opportunità offerte dall’introduzione di una numerazione specifica per i servizi Internet operata con la delibera n. 6/00/CIR, già nella sua delibera n. 10/00/CIR ha affermato che l’introduzione della numerazione in decade 7 per i servizi di accesso ad Internet, permettendo l’identificazione del traffico "Internet" rispetto a quello di fonia, avrebbe permesso "lo sviluppo di specifiche modalità di instradamento" nonché di "nuove modalità di pricing dei servizi di interconnessione (ad es. soluzioni di tipo "forfettario", ovvero con condizioni economiche indipendenti dalla quantità di traffico interconnesso)". L’obiettivo delle nuove condizioni di interconnessione è quello di "garantire lo sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso ai servizi Internet di tutti gli operatori da parte della clientela finale, tenendo anche in considerazione la posizione dominante detenuta da Telecom Italia nel mercato delle infrastrutture di accesso".
Valutazione regolamentare relativa al servizio di raccolta forfetario
Alla luce dell’esigenza, descritta nei paragrafi precedenti, di rendere sostenibili modalità di accesso ad Internet forfetarie, nonché di stimolare nuovi modelli di offerta da parte di tutti gli operatori per l’accesso ad Internet, l’Autorità ritiene opportuno prevedere nell’ambito dei servizi di interconnessione offerti dall’operatore d’accesso notificato, Telecom Italia, una modalità di raccolta forfetaria del traffico indirizzato a punti di accesso alla rete Internet.
Dalle considerazioni in termini di mercato, esposte precedentemente, è emerso, infatti, che un’offerta forfetaria a livello di interconnessione tra Telecom Italia ed OLO di terminazione sosterrebbe lo sviluppo del mercato Internet in un regime di equa competizione.
Nell’ambito della valorizzazione delle tariffe di interconnessione, la modalità forfetaria prevede di associare un canone di accesso fisso ad una determinata capacità di rete resa disponibile da Telecom Italia all’OLO.
Per definire correttamente il nuovo servizio di interconnessione a capacità, nel corso dell’istruttoria sono state approfondite una serie di problematiche di ordine tecnico e commerciale riconducibili alla definizione della modalità di discriminazione del traffico di interconnessione forfetario e minutario, all’esame degli impatti sulla rete di Telecom Italia ed alla necessità di flessibilità di utilizzo delle risorse di rete.
Definizione della modalità di discriminazione del traffico di interconnessione
La modalità di raccolta forfetaria, essendo legata al traffico Internet, è associata alle numerazioni in decade 7, a tal fine introdotte dalla delibera n. 6/00/CIR.
Si ritiene che il nuovo servizio di interconnessione debba consentire la discriminazione del traffico associato a modalità di offerta forfetarie sin dalla fase di accesso alla rete, permettendo eventualmente di differenziare le modalità di instradamento ed i controlli di qualità applicati a tale traffico rispetto a quelli relativi al traffico associato ad offerte a consumo. La necessità di una differente gestione tecnica del traffico forfetario è giustificata dal fatto che esso, come sarà ripreso nei punti relativi ai problemi di ordine tecnico, ha una caratterizzazione statistica ed un impatto sui sistemi di rete differenti rispetto al traffico valorizzato a consumo.
La gestione separata delle due tipologie di traffico è ritenuta dunque una misura di massima tutela degli interessi dei consumatori che sottoscrivono contratti relativi a modalità di accesso forfetarie, con determinati livelli di qualità di servizio e sostenendo preventivamente i costi relativi all’utilizzo dell’accesso.
Problemi di ordine tecnico
Come risulta da alcuni studi in materia svolti in alcuni paesi
europei, con l'introduzione di modalità di commercializzazione
forfetarie del traffico Internet si modificano le caratteristiche
statistiche del traffico, evidenziando un importante fenomeno:
gli utenti sono portati a mantenere la connessione sempre attiva
("always on") anche durante i momenti di non utilizzo
del servizio. L’interconnessione forfetaria potrebbe, dunque,
generare dei carichi nella rete commutata superiori a quelli per
la quale è stata progettata e dimensionata.
In particolare tale uso improprio delle risorse di rete commutata
può portare a problemi di dimensionamento su tre livelli:
rete di accesso di Telecom Italia;
punto di interconnessione tra Telecom Italia e OLO;
capacità di porte modem dell’ISP.
Relativamente al livello a), è stato rilevato che il verificarsi di condizioni di congestione è funzione dell’attuale grado di saturazione dei circuiti trasmissivi interni alla rete di accesso. L’impatto reale sarà, certamente, funzione dell’effettivo grado di diffusione di offerte di accesso forfetarie e dell’introduzione di vincoli di tutela e controllo da parte dell’ISP in termini, ad esempio, di tempo massimo di utilizzo per singolo utente, ora di disponibilità del servizio. Ad oggi non essendo tali offerte diffuse sul mercato, non sono disponibili statistiche utili a valutare l’impatto in termini di dimensionamento e di conseguenza gli eventuali investimenti che si rendano necessari per sostenere il traffico forfetario.
Relativamente ai livelli b) e c) è chiaro che sia interesse tanto dell’operatore di accesso quanto dell’OLO e dell’ISP introdurre meccanismi per il controllo delle connessioni attive non utilizzate, al fine di massimizzare l’efficienza di sfruttamento delle reti. La gestione dei parametri di controllo viene, quindi, ad essere lasciata all’OLO ed all’ISP, in quanto parte essenziale della qualità del servizio di accesso ad Internet offerto. A tali controlli si affiancano quelli operati dall’operatore d’accesso per una verifica ex post del corretto utilizzo della rete da parte dell’operatore di terminazione, al fine di garantire il mantenimento dell’integrità della rete.
A tal fine è possibile definire dei "test a soglia" su alcuni parametri caratteristici della rete, in grado di segnalare il sopraggiungere di eventuali situazioni di congestione. Il riscontro immediato delle situazioni di congestione consente di controllarne la causa e la frequenza al fine di determinare un eventuale adeguamento delle risorse in interconnessione.
I problemi di congestione sono riscontrabili in misura maggiore al crescere degli elementi di rete interessati dal traffico Internet. In altri termini, per limitare l’impatto sugli altri servizi ed in particolare del servizio di fonia, sarebbe opportuno estrarre il traffico Internet in interconnessione al livello più vicino alla sua origine (livello SGU).
E’ altresì vero che garantire l’interconnessione forfetaria solo a livello SGU rischierebbe di penalizzare gli operatori più piccoli che, non avendo capacità d’investimento adeguate, si vedrebbero costretti ad abbandonare questa tipologia di offerta ovvero ad essere relegati alla sola copertura di alcune aree territoriali. Si ritiene, dunque, necessario rendere disponibile il servizio di raccolta forfetaria anche a livello di singolo SGT.
Per rispondere ad entrambe le esigenze manifestate è opportuno prevedere, in aggiunta ai precedenti, un ulteriore livello di interconnessione per la raccolta del traffico Internet, intermedio tra SGU e singolo SGT, e corrispondente ad esempio ad un punto di raccolta distrettuale per i distretti serviti da più di un SGU. Tale soluzione ha il vantaggio di richiedere un investimento di interconnessione contenuto agli OLO e di estrarre il traffico Internet in un punto relativamente vicino all’origine della chiamata.
Flessibilità di utilizzo delle risorse di rete
L’interconnessione forfetaria può essere fornita da Telecom Italia agli OLO su canali di interconnessione dedicati, predisposti per l’accesso alle numerazioni in decade "7".
In considerazione del carattere innovativo delle offerte basate su modelli commerciali forfetari e della velocità di evoluzione delle offerte di accesso ad Internet, si ritiene che la fornitura dei collegamenti forfetari si debba basare su contratti con un elevato grado di flessibilità nella fornitura, nella dismissione, e nella rinegoziazione delle condizioni economiche, maggiore rispetto a quello dei contratti stipulati per il traffico fonia.
In prospettiva potrebbe essere resa disponibile l’attivazione di fasci di interconnessione in maniera molto semplificata ("bandwidth on demand") e comunque su richiesta dell’operatore interconnesso, ad esempio attivando dei fasci a 2 Mbps all’interno di un collegamento a 155 Mbps installato tra gli operatori interconnessi.
L’interconnessione forfetaria prevede da un lato dei costi fissi molto più alti per l’OLO rispetto all’interconnessione minutaria, in quanto si paga il traffico anche se i circuiti non vengono di fatto utilizzati, dall’altro presenta notevoli difficoltà nel dimensionamento delle risorse di interconnessione, a causa dei dati incerti sulle statistiche di traffico ad essi associate. Si ritiene pertanto, opportuno prevedere dei meccanismi di tutela dell’utente finale che, in situazioni di congestione dei circuiti di interconnessione, prevedano il trabocco del traffico su altri fasci di interconnessione, con conseguente valorizzazione a consumo.
Affinché si instauri un corretto regime di concorrenza sui servizi forfetari, in considerazione anche di quanto disposto dall’articolo 31, comma 5, del dPR 77/01, l’Autorità ritiene opportuno prevedere un periodo adeguato di preavviso al pubblico delle nuove condizioni economiche d’offerta. Durante detto periodo gli OLO hanno l’opportunità di portare a termine i negoziati per i contratti forfetari e la conseguente configurazione e predisposizione delle reti.
Benefici e garanzie di qualità agli utenti finali
Con il crescere della spinta competitiva nel mercato dell’accesso ad Internet, determinata anche dal diffondersi di nuove formule commerciali di offerta stante la struttura dei costi di interconnessione forfetaria, si ravvisa la necessità di rendere più chiare e trasparenti le condizioni di offerta a tutela dei consumatori finali.
Un problema molto spesso rilevato è, ad esempio, che l’utente è portato a confondere una tipologia di accesso con tariffa forfetaria con la fornitura di un accesso ad Internet dedicato e permanente.
Si ritiene, pertanto, utile introdurre una disciplina per le condizioni di offerta dei servizi di accesso ad Internet basati su modalità forfetarie o semiforfetarie, che definisca in maniera chiara le caratteristiche del servizio incluse quelle tecniche, i limiti ed i vantaggi e le potenzialità della connessione. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che le condizioni di offerta comprendano come dato essenziale le principali caratteristiche dei servizi quali:
rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell’accesso (numero di utenti / numero di modem);
banda media nazionale ed internazionale riservata sul backbone dell’ISP per ciascun modem;
eventuali limitazioni sulla disponibilità del servizio o il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo, in particolare se finalizzate al controllo del fenomeno delle congestioni di rete;
eventuale SLA sul tasso di disponibilità del servizio.
Tali caratteristiche dovranno essere specificate dagli ISP nell’ambito delle campagne promozionali delle offerte commerciali in termini chiari.
UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Articolo 1
Integrazione dell’Offerta di Interconnessione di Riferimento
Telecom Italia integra l’offerta di Interconnessione di Riferimento con il servizio di raccolta del traffico Internet a condizioni economiche forfetarie.
Articolo 2
Condizioni dell’offerta di raccolta su base forfetaria
Il servizio di interconnessione di raccolta su base forfetaria è introdotto a livello di SGU ed a livello di singolo SGT.
Telecom Italia propone un ulteriore livello di interconnessione assimilabile al livello SGU distrettuale per il servizio di raccolta sia a consumo sia su base forfetaria del traffico rivolto a numerazioni in decade 7.
I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono condivisibili per l’instradamento di tutto il traffico decade 7 gestito con il modello di raccolta, anche quello a consumo.
In caso di saturazione delle risorse di interconnessione forfetaria disponibili su un autocommutatore, il servizio di raccolta forfetario prevede la gestione del trabocco del traffico su canali di interconnessione a consumo.
Il traffico di trabocco è valorizzato secondo i prezzi del servizio di raccolta a consumo per l’accesso a numerazioni in decade 7 indicati nell’Offerta di Interconnessione di Riferimento in vigore.
I canali di interconnessione utilizzati per il traffico di trabocco sono condivisibili con il traffico del servizio di raccolta a consumo per le numerazioni in decade 7, e sono soggetti alle medesime verifiche di qualità e dimensionamento di cui al successivo comma 10.
Le condizioni economiche del servizio di raccolta forfetaria sono basate sui principi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione.
Nelle condizioni di offerta, Telecom Italia indica le modalità di discriminazione del traffico ed i parametri utilizzati per il controllo dell’integrità, del corretto funzionamento e del dimensionamento della rete.
Nel rispetto delle disposizioni della presente delibera e delle condizioni di offerta di Telecom Italia, nonché di quanto in merito previsto dai singoli contratti di interconnessione, l’operatore interconnesso può scegliere di trasformare i circuiti di raccolta esistenti da tariffazione a consumo, per traffico voce o decade 7, a forfetaria e viceversa, senza oneri o penalità.
Il processo di richiesta ed attivazione dei circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria garantisce tempi minimi di attivazione ed un elevato grado di flessibilità, con particolare riferimento al caso di disponibilità da parte dell’operatore interconnesso di risorse trasmissive non completamente utilizzate.
L'Autorità, nella valutazione delle condizioni di offerta del servizio di raccolta forfetario, tiene conto anche delle condizioni di offerta approvate dalle Autorità di regolamentazione nazionali in altri Stati membri per servizi analoghi.
Articolo 3
Disposizioni transitorie
Durante i primi sei mesi di servizio, Telecom Italia effettua una campagna di misure volta a verificare eventuali situazioni critiche di funzionamento sulla propria rete ed i valori dei livelli di soglia definiti per la verifica dei parametri di qualità della rete di cui al precedente articolo 2, comma 8.
Alla luce dei risultati della campagna di misura di cui al precedente comma, l’Autorità valuta l’opportunità di richiedere a Telecom Italia una revisione dell’offerta di raccolta forfetaria.
Articolo 4
Condizioni di offerta e regime di pubblicità
I soggetti che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet basati su modalità di interconnessione forfetaria, evidenziano nelle condizioni di offerta almeno i seguenti indicatori qualitativi minimi:
rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell’accesso (numero utenti /numero di modem);
banda media, nazionale ed internazionale, riservata sul backbone dell’ISP per ciascun modem;
limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo.
Gli indicatori di qualità di cui al comma 1, inclusi i relativi valori, sono inseriti nei contratti e nell’ambito delle campagne promozionali delle offerte commerciali in termini chiari.
Alle condizioni di offerta di cui al precedente comma 1, è data ampia diffusione al pubblico, anche mediante l’inserzione nei siti Internet.
Articolo 5
Disposizioni finali
Telecom Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pubblica all’interno dell’Offerta di Interconnessione di Riferimento relativa all’anno 2001, le condizioni tecniche ed economiche per il servizio di raccolta forfetario secondo le indicazioni del presente provvedimento.
Telecom Italia è tenuta ad implementare e rendere operativa la nuova modalità di interconnessione entro novanta giorni dall’approvazione dell’offerta di cui al precedente comma 1.
Telecom Italia potrà proporre offerte di traffico retail sia agli ISP sia agli utenti finali basate su modelli forfetari, solo trascorsi sessanta giorni dalla data di effettiva disponibilità ed operatività della nuova modalità di interconnessione per gli operatori licenziatari.
L’Autorità si riserva di rivedere le disposizioni contenute nel presente provvedimento alla luce dell’evoluzione delle condizioni di mercato.
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 20 dicembre 2001
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
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Vincenzo Monaci |
Enzo Cheli |
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IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE |
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reggente Alessandro Della Gatta |
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