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Autorità per le garanzie nella
comunicazioni
Deliberazione n.286/99 28 ottobre 1929. L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta del Consiglio del 28 ottobre 1999; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n, 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 19 settembre 1996, recante «Tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS)); Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche nazionali»; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche internazionali»; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante «Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico»; Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998, n. 85/98, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999; Vista la propria delibera del 16 marzo 1999, n. lO/99, recante «Condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1999; Vista la propria delibera del 25 giugno 1999, n. 101/99, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999; Vista la propria delibera del 28 luglio 1999, n. 170/99, recante «Introduzione della tariffa a tempo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999; Considerata l'opportunità di un primo intervento di semplificazione regolamentare al fine di adeguare la normativa vigente al nuovo sistema di tariffazione a tempo introdotto dalla suddetta deliberano 170/99; Udita la relazione al Consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda ai sensi dell'arto 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità; Delibera: Art.1. 1. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche nazionali» è modificato come segue: a) all'art. 2: 1) al comma 2, l'espressione «condizioni tariffarie» è sostituita dalla seguente: «condizioni economiche»; b) all'art.5: 1) il testo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Alle comunicazioni teleselettive (urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali) da impianto di abbonato si applicano i prezzi definiti secondo i criteri stabiliti nella delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo".»; 2) il testo del comma 2 è sostituito dal seguente: «L'addebito relativo ai consumi rilevati e relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.»;3) il testo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In sede di emissione delle bollette, i consumi rilevati per periodi mensili sono considerati cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione»;c) all'art. 6: L 'espressione «condizioni tariffarie» è sostituita dalla seguente: «condizioni economiche»; d) l'art. 7 è soppresso; e) all'art. 8 è aggiunto il seguente comma: «7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si intendono aggiornate alla luce del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", e delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni numeri 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale" 101 !99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali" e 170/99 del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa ~ tempo".»; f) il testo dell'art. 10 è sostituito dal seguente: «Alle comunicazioni interurbane da impianto di abbonato si applicano i prezzi definiti secondo i criteri stabiliti dalla delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 de1.- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo".». Art.2. 1. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche internazionali» è modificato come segue: a) all'art. 1: 1) il testo del comma 1 è sostituito dal seguente: «1 prezzi delle conversazioni internazionali da impianto di abbonato sono stabilite secondo i principi definiti nella delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Introduzione della tariffa a tempo".»; 2) il testo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le comunicazioni in teleselezione si applica un prezzo determinato sulla base dei consumi rilevati secondo le modalità previste per il traffico nazionale.»; h) all'art. 3: 1) il testo del comma 4 è sostituito dal seguente:" «L'addebito relativo ai consumi rilevati avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.»;2) il testo del comma 5 è sostituito dal seguente: «In sede di emissione delle bollette, i consumi rilevati per periodi mensili sono considerati cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.». Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Napoli, 28 ottobre 1999 Il presidente: CHELI |
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