NELLA sua riunione di Consiglio del 1°
giugno 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249
recante istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo;
VISTO il D.M. 28 febbraio 1997,
concernente l’adeguamento delle tariffe telefoniche nazionalie
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 55, del 7 marzo 1997;
VISTO il D.M. 8 maggio 1997, n. 197,
recante regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni
di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997;
VISTO il DPR 19 settembre 1997, n. 318,
regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante misure per la stabilizzazione delle finanza pubblica, ed
in particolare l'art. 59, comma 51;
VISTA la direttiva 98/10/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998
sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP)
alla telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
VISTO il D.M. 10 marzo 1998 in materia
di finanziamento del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 14 maggio 1998;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109 recante definizioni di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
VISTA la propria delibera n. 85/98 del
22 dicembre 1998 recantecondizioni economiche di offerta del servizio
di telefonia vocale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 5 gennaio 1999;
VISTA la propria delibera n. 101/99 del
24 giugno 1999 recante condizioni economiche di offerta del servizio
di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi
concorrenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del
5 luglio 1999;
VISTA la propria delibera n. 171/99 del
28 luglio 1999 recante regolamentazione e controllo dei prezzi dei
servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1°
agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18
agosto 1999;
VISTA la delibera della Commissione per
le infrastrutture e le reti n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 in materia
di applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del
servizio universale;
VISTO il decreto legislativo 3 maggio
2000, n. 130 recante disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate;
SENTITA la società Telecom Italia
S.p.A. in data 28 gennaio 2000;
SENTITE le rappresentanze sindacali
CGIL, UIL, CISL e CISAL in data 17 febbraio 2000;
SENTITE le associazioni dei consumatori
Adiconsum, Adusbef, Arco, Comitato Consumatori Altroconsumo,
Assoutenti, Lega Consumatori Acli, Unione Nazionale Consumatori e Adoc
in data 28 febbraio 2000;
VISTE le memorie presentate dalle
società Telecom Italia S.p.A., Infostrada S.p.A., Telecom Italia
Mobile S.p.A. e Omnitel Pronto Italia S.p.A.;
VISTA la documentazione presentata
dalle associazioni dei consumatori Adiconsum, Lega Consumatori Acli,
Assoutenti, Comitato Consumatori Altroconsumo, Aduc Lucca e Arco
Abruzzo;
VISTA la documentazione presentata
dalla rappresentanza sindacale CISAL;
VISTA la segnalazione dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato relativa alla disabilitazione
della funzione di Carrier Selection per l’utenza con
condizioni tariffarie agevolate, pervenuta in data 22 febbraio 2000;
VISTA la "Relazione
economico-regolamentare per la determinazione di condizioni economiche
agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie
di clientela" predisposta dall’ufficio istruttorio per il
Consiglio del 1 giugno 2000;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario
Dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell’articolo 32
del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Il contesto normativo di
riferimento
L’Autorità, ai sensi della normativa
nazionale e comunitaria, ha avviato, con delibera n. 101/99 del 24
giugno 1999, punto III, comma 2, l’istruttoria finalizzata
all’individuazione di determinate categorie di clientela che,
versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale,
appaiono meritevoli di un intervento finalizzato a garantire
l’accesso al servizio di telefonia vocale a condizioni economiche
agevolate.
La normativa nazionale, ed in
particolare il DPR 19 settembre 1997, n. 318, art. 7, comma 11, ha
disposto che l’Autorità possa consentirecondizioni economiche
ridotte in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e
possa approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di
servizi destinati agli utenti che li utilizzano in misura ridotta o a
particolari categorie di clientela rilevanti sotto il profilo della
tutela sociale.
I primi interventi di agevolazione
tariffaria per particolari categorie di utenze, previsti dal D.M. 28
febbraio 1997, art. 6 e dalla Delibera dell’Autorità n. 85/98,
titolo V, hanno riguardato le c.d. "utenze residenziali a basso
traffico economico". In particolare, l’Autorità, nella
delibera 85/98, ha disposto l’applicazione delle condizioni
agevolate indicate ai soli clienti il cui traffico fosse svolto sulla
rete di Telecom Italia(Titolo V, punto 1), prevedendo "l’esonero
dall’aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di
sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione,
appartenenti a famiglie monoreddito" (Titolo V, punto 2).
Per quanto attiene il meccanismo di
finanziamento del sistema di agevolazioni individuato nella presente
delibera, il principale riferimento normativo è costituito, al
livello comunitario, dalla direttiva 98/10/CE, art. 3 (in corso di
recepimento nell’ordinamento nazionale) e, al livello nazionale, dal
DPR n. 318/97, art. 3, che ha previsto l’inclusione della "fornitura
di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni
speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze
sociali" tra i servizi oggetto del servizio universale.
Infine, il meccanismo di accesso al
sistema delle agevolazioni individuato dalla presente delibera, è
regolato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 il quale,
nell’ambito della definizione delle modalità per l’accesso
all’intero sistema nazionale delle agevolazioni sociali ha previsto,
all’art 1, comma 3-bis, che "le autorità e le
amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l’indicatore
della situazione economica equivalente calcolato dall’INPS ai sensi
del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni
agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".
2. L’analisi istruttoria
2.1 Il percorso istruttorio
A seguito dell’avvio del procedimento
istruttorio di cui alla delibera n. 101/99, l’Autorità ha
affrontato le seguenti principali problematiche:
- individuazione delle categorie da
agevolare;
- tipologia dell’agevolazione;
- meccanismo di finanziamento
dell'onere derivante dall'agevolazione;
- meccanismo di accesso
all'agevolazione da parte dei soggetti aventi diritto.
Rispetto alle problematiche indicate,
l’Autorità ha acquisito le posizioni espresse dalle società
Telecom Italia S.p.A., Infostrada S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A.
e Omnitel Pronto Italia S.p.A., dalle parti sociali e dalle
associazioni dei consumatori.
Nell’ambito dello svolgimento del
procedimento istruttorio, l'Autorità si è inoltre avvalsa del
supporto del Centro Europa Ricerche S.r.l, società di consulenza
specializzata su tematiche di economia pubblica, cui è stato
principalmente richiesto di analizzare i diversi sistemi per la
misurazione delle condizioni economiche dell’utenza, al fine di
selezionare le categorie di clientela da agevolare, nonché di
misurare l’impatto economico delle agevolazioni tariffarie
individuate.
Sul piano internazionale, l’Autorità
ha condotto un ampio confronto con riferimento al tema delle
agevolazione tariffarie per determinate fasce sociali, al fine di
tenere conto delle esperienze maturate nei principali paesi europei
(Gran Bretagna, Francia e Germania).
Le posizioni espresse dai diversi
soggetti sono riassunte – assieme ad altre risultanze istruttorie -
nella "Relazione economico-regolamentare per la determinazione di
condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a
particolari categorie di clientela".
2.2 La segnalazione
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
In data 22 febbraio 2000 è pervenuta
all'Autorità una segnalazione dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) "in materia di
disabilitazione della funzione di Carrier Selection per
l’utenza con condizioni tariffarie agevolate" nella quale l’AGCM
segnala di aver ricevuto numerose denunce da parte di soggetti che
lamentano l’impossibilità, per le utenze c.d. "a basso
traffico", di accedere ad operatori alternativi a Telecom Italia.
La questione sollevata, già all’esame dell’Autorità fin
dall’adozione della delibera n 85/98, trova risoluzione
nell’adozione del sistema di accesso alle agevolazioni indicato
nella presente delibera che, costituendo l’unico sistema valido per
accedere alle condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia vocale, determina l’abolizione del punto 1, titolo V,
della delibera n. 85/98.
3. La valutazione regolamentare
Come indicato in precedenza, con la
presente delibera l’Autorità ha voluto individuare quelle categorie
di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio
economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento di
agevolazione in relazione alle condizioni economiche di fruizione del
servizio di telefonia vocale.
Al fine dell’identificazione delle
categorie da agevolare, l’Autorità ha ritenuto opportuno ricorrere
ad un indicatore misto, che incrociasse l’aspetto qualitativo
(appartenenza a determinate categorie sociali) all’aspetto
quantitativo (indicatore del livello della situazione economica),
quale strumento per selezionare i soggetti ammessi ad agevolazione.
Per quanto riguarda l’aspetto
qualitativo, si sono individuate quattro categorie sociali da
ammettere ad agevolazione:
- i nuclei familiari al cui interno vi
sia un percettore di pensione di invalidità civile;
- i nuclei familiari al cui interno vi
sia un percettore di pensione sociale;
- i nuclei familiari al cui interno vi
sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
- i nuclei familiari in cui il
capofamiglia risulti disoccupato.
Appartengono al nucleo familiare i
componenti indicati all’art 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130.
Per quanto riguarda l’aspetto
quantitativo, è stato individuato, come parametro economico di
selezione, l’indicatore della situazione economica equivalente. In
particolare, l’Autorità ha stabilito come soglia di accesso alle
agevolazioni tariffarie, in base al reddito familiare equivalente
(criterio ISEE), il limite di Lire 13.000.000 annuo [pari a Euro
6.713,93], calcolato secondo le indicazioni contenute nel decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130, art. 2 e tabelle 1 e 2.
Per quanto riguarda il funzionamento
del meccanismo di accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto
stabilito dal decreto legislativo n. 130/00, (in particolare gli artt.
4 e 5), al fine di garantire la predisposizione di unsistema coerente
con il quadro normativo di riferimento ivi delineato e di
armonizzazione delle procedure per la richiesta di tutte le
prestazioni sociali agevolate nazionali, in un’ottica di tutela del
consumatore.