NELLA sua riunione di Consiglio del 12 giugno 2000, in
particolare nella prosecuzione del 14 giugno 2000;
VISTA la legge
31 luglio 1997, n. 249, che istituisce lAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
"Regolamento per lattuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni";
VISTO il decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il
recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio
1996 che modifica la direttiva
90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;
VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di
licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;
VISTO il decreto
del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio
delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n.
217/99 del 22 settembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20
ottobre 1999;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri
previsto dallart. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n.318, per l'aggiudicazione di licenze individuali per
l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile
1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno
1998;
VISTA la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 1998 sullintroduzione coordinata di un sistema di
comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;
VISTA la propria delibera
n. 410/99 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di
autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione" (di seguito Regolamento), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000;
VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che
approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n.
45 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
VISTA la segnalazione dellAutorità garante della
concorrenza e del mercato in data 8 maggio 2000 in merito alle procedure per il rilascio
delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;
VISTO il verbale della riunione del Comitato dei Ministri
in data 9 maggio 2000 che, tenendo conto della segnalazione dell'Autorità della
concorrenza e del mercato ed esercitando i propri poteri di coordinamento della procedura
di gara e di definizione del peso da attribuire agli elementi rilevanti ai fini
dell'aggiudicazione, evidenzia il rilievo decisivo da attribuire, nell'ambito dei predetti
elementi, al "prezzo";
VISTA la nota del 12 giugno 2000 del Dipartimento degli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale, in
esito all'ulteriore attività istruttoria effettuata dal gruppo tecnico interministeriale
operante a supporto del Comitato dei Ministri anche con l'ausilio dei valutatori, sono
esplicitate le implicazioni della citata deliberazione 9 maggio 2000 del Comitato dei
Ministri medesimo quanto alle modalità della licitazione al fine di garantire detto
rilievo all'elemento prezzo;
RITENUTO di condividere le conclusioni del menzionato
comitato tecnico ed in particolare "quanto al d.m. 25 novembre 1997, recante
disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle
telecomunicazioni, non sembra che sia necessario apportarvi particolari modificazioni.
Detto decreto allart. 8 rinvia infatti ladozione dei criteri di aggiudicazione
della licitazione alle disposizioni relative alle singole procedure di licitazione ivi
compresi gli eventuali obblighi di copertura ai fini dell avvio commerciale del
servizio";
VISTE le considerazioni svolte nella nota del 12 giugno
2000 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del richiamo ivi contenuto alle indicazioni fornite dal Comitato
dei Ministri, in qualità di organo coordinatore dellintera procedura di gara, in
base alle quali il sistema di aggiudicazione che meglio si attaglia alle suddette
indicazioni, risulta essere il meccanismo della "licitazione al miglior prezzo tra
offerte accettabili secondo i parametri qualitativi minimi fissati nel bando e nel
disciplinare di gara";
RITENUTO che la somma offerta costituisce un elemento di
selezione trasparente, proporzionato e non discriminatorio, che depura la procedura di
aggiudicazione di significativi elementi discrezionali di valutazione che non si ritiene
opportuno applicare nel caso si specie, stante il carattere innovativo del sistema di
comunicazioni di terza generazione;
RITENUTO quindi la necessità di apportare variazioni alla
delibera n. 410/99, al fine di conformare la stessa alla caratteristiche della gara quale
meccanismo concorsuale qualificato come licitazione, in cui laggiudicazione viene
effettuata sulla base della somma offerta, fatta salva la verifica della sussistenza dei
requisiti di idoneità sotto il profilo tecnico e commerciale;
UDITE le relazioni del Presidente e del Commissario Prof.
Silvio Traversa;