LAUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 18 luglio 2000, in
particolare nella prosecuzione del 19 luglio 2000;
VISTA la legge
31 luglio 1997, n. 249, concernente listituzione dellAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo
al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di
licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 per
lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e
successive modificazioni e integrazioni
VISTA la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del
17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni;
VISTO il decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con
il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui allarticolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di
concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativa alla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
VISTO il decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante lattuazione della direttiva
94/46/CE, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, nella parte relativa alla
determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;
VISTA la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei
servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità, così come estesa con
decisione 1215/00/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 maggio 2000;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 28 marzo 1997, relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni
per servizi via satellite;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25
novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni, così come modificato con la propria delibera n. 217 del
22 settembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1999, n.247;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 22
gennaio 1998, riguardante la modificazione del decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 28 marzo 1997 relativo alla determinazione dei contributi e dei
canoni per servizi via satellite;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 5
febbraio 1998, relativo alla determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali
e le licenze individuali concernenti lofferta al pubblico di servizi di
telecomunicazioni;
VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle
disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza
dellItalia alle Comunità europee, ed in particolare larticolo 25;
VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998 n 171, recante
"Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni, in attuazione della Direttiva 97/66/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio e in tema di attività giornalistica";
VISTA la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
VISTA la decisione ERC/DEC (00) 03, 27 marzo 2000, relativa
all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari,
cosiddetti "Satellite Interactive Terminals" (SIT);
VISTA la decisione ERC/DEC (00) 04, 27 marzo 2000, relativa
all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari,
cosiddetti "Satellite User Terminals" (SUT);
VISTA la decisione ERC/DEC (00) 05, 27 marzo 2000, relativa
all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari,
cosiddetti "Very Small Aperture Terminal" (VSAT);
VISTA la decisione ERC/DEC (99) 26, 29 novembre 1999,
relativa allesenzione dal rilascio di licenza individuale per terminali solo
riceventi via satellite, cosiddetti "Receive Only Earth Station"(ROES);
VISTA la comunicazione della Commissione europea
"Verso un quadro nuovo per linfrastruttura delle telecomunicazioni e i servizi
correlati Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni" (COM (1999)
539);
VISTO il documento di lavoro della Commissione europea in
materia di autorizzazione delle reti e servizi di comunicazioni del 27 aprile 2000;
VISTA la propria delibera n. 410 del 22 dicembre 1999,
"Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio di licenze
individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2000, n. 10, così come modificata dalla
propria delibera n. 367 del 14 giugno 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
26 giugno 2000, n. 147 ;
VISTA la propria delibera n. 388 del 21 giugno 2000,
"Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza
generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2000, n.149;
VISTO quanto disposto dallarticolo 6, comma 30, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo il quale
"le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11
febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per lesercizio dei servizi ivi
liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente
regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione";
CONSIDERATA la necessità di adeguare le predette
condizioni di esercizio dei servizi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di
comunicazioni, uniformandone i diversi contenuti;
CONSIDERATA lopportunità di adeguare il quadro
normativo dei servizi via satellite allevoluzione tecnologica e alla normativa
comunitaria del settore, con particolare riferimento alle decisioni del Comitato europeo
delle radio comunicazioni (ERC), che prevedono una sostanziale semplificazione delle
procedure di autorizzazione per le stazioni terrene di modeste dimensioni, quali i
terminali dutente di una rete di comunicazione via satellite;
CONSIDERATO che la costante evoluzione dellofferta di
servizi di telecomunicazioni su tutte le reti rende necessaria una normativa adeguata a
tale evoluzione tecnologica e commerciale;
CONSIDERATO che la categoria generale dei servizi di
telecomunicazioni si riferisce a numerose tipologie di servizi, quali la trasmissione dati
a commutazione di pacchetto e di circuito - nella quale rientrano, ad esempio, i servizi
Internet, offerti su reti fisse e mobili, e i servizi a valore aggiunto, che si avvalgono
di collegamenti diretti della rete pubblica nonché la semplice rivendita di
capacità e la telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;
CONSIDERATO che è richiesta una licenza individuale nel
caso di imposizione di "obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole
forza di mercato per quanto riguarda lofferta su tutto il territorio nazionale, di
linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni", ai sensi dellart.
6, comma 6, lett. f), del D.P.R. 318/97;
CONSIDERATO che, nelle more delladozione di una
specifica disciplina in materia di contributi, in ottemperanza a quanto disposto a livello
comunitario, si applicano i vigenti decreti ministeriali che determinano i contributi a
carico dei soggetti licenziatari e autorizzati;
CONSIDERATI i risultati della consultazione pubblica, di
cui allavviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2000, n.
48, ai sensi della delibera n. 278/99;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
- Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- "regolamento", il provvedimento per
lattuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- "Autorità", lAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni istituita dallarticolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997,
n. 249;
- "autorizzazione generale", unautorizzazione
che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da
una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice
denuncia di inizio attività ovvero mediante lapplicazione dellistituto del
silenzio-assenso;
- "licenza individuale", unautorizzazione
rilasciata dallAutorità ad una impresa per il conferimento di diritti specifici
ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a
quelli dellautorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di
cui trattasi in assenza di previo provvedimento dellAutorità;
- "gruppo chiuso di utenti", una pluralità di
soggetti che risultino legati fra loro da uno stabile interesse professionale comune, tale
da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto
interesse;
- "servizi di rete via satellite", servizi che
consistono nellimpianto ed esercizio di reti di stazioni terrene e/o terminali per
collegamenti via satellite al fine di realizzare radiocomunicazioni con il segmento
spaziale;
- "servizi di comunicazione via satellite", i
servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete
via satellite;
- "VSAT" (Very Small Aperture Terminal) terminale
satellitare bidirezionale (ricevente e trasmittente) per le trasmissioni dati, video e
voce (a esclusione dei terminali portatili per la telefonia vocale );
- "ROES" (Receive Only Earth Station), terminale per
ricezione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC(99)26;
- "SNG" (Satellite News Gathering), servizio
espletato mediante una stazione terrena trasportabile utilizzata a titolo temporaneo per
effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di
programmi;
- "S-PCS" (Satellite Personal Communication
Services), servizi di comunicazione personale via satellite, compresa la telefonia vocale,
offerti al pubblico;
- "banda protetta", la banda 14.0 -14.25 GHz
(collegamento ascendente via satellite) e 12.5 12.75 GHz (collegamento discendente
via satellite), nonché la banda19,7 GHz - 20,2 GHz (collegamento discendente via
satellite) e 29,5 GHz - 30 GHz (collegamento ascendente via satellite);
- "SIT" (Satellite Interactive Terminal) terminale
per ricetrasmissione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 03;
- "SUT" (Satellite User Terminal) terminale per
ricetrasmissione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 04;
- "servizio di trasmissione di dati a commutazione di
pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in
partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica, che consente ad ogni
utente di utilizzare lattrezzatura collegata al suo punto terminale di rete per
comunicare con un altro punto terminale;
- "semplice rivendita di capacità", la fornitura al
pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la
commutazione, il trattamento, larchiviazione di dati o la conversione di protocollo
sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza
e a destinazione della rete pubblica commutata;
- Ai fini del presente provvedimento si applicano le
definizioni di cui allart. 1, comma 1, del regolamento.
Articolo 2
Oggetto ed ambito di applicazione
- La presente disciplina si applica:
- ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico, ai
sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 22, lett. e) e f) del regolamento, diversi dalla
telefonia vocale e dallinstallazione e dalla fornitura di reti pubbliche di
telecomunicazioni, comprese quelle basate sullimpiego di radiofrequenze;
- ai servizi via satellite espletati nellambito
della banda protetta.
- Tutti gli altri servizi via satellite, inclusi i servizi
S-PCS, restano assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.
55, fino ad un successivo provvedimento ovvero alla modifica del D.M. 25 novembre 1997,
relativo alla procedura di rilascio delle licenze individuali.
- La presente delibera stabilisce le condizioni di
autorizzazione generale sulla base dellarticolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
regolamento, e individua all'art. 3, comma 2, i casi in cui un soggetto che intenda
offrire un servizio di telecomunicazioni sulla base di una autorizzazione generale possa
avviare il servizio stesso contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
- Le domande di autorizzazione relative ai servizi diversi da
quelli di cui al successivo art. 3, comma 2, si intendono accolte ai sensi
dellart. 20 della legge 2 agosto 1990, n.241, qualora l'Autorità non comunichi un
provvedimento negativo motivato entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione.
Articolo 3
Regime di autorizzazione generale
- Il soggetto, che intenda offrire uno dei servizi individuati
dalla presente delibera, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio
economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti allOrganizzazione mondiale
del commercio (OMC), o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, nei settori
disciplinati dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione
derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare allAutorità una
dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità
alle condizioni di cui allarticolo 5.
Tale
dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:
- nellallegato A,
nel caso in cui il soggetto intenda offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni
mediante lutilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche;
- nellallegato B,
nel caso in cui il soggetto intenda espletare un servizio di comunicazione via satellite
tramite lutilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;
- nellallegato C,
nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di comunicazione via satellite SNG;
- nellallegato D,
nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite tramite
lutilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;
- nellallegato E,
nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite di tipo SNG;
- I soggetti che intendano offrire al pubblico i seguenti
servizi di telecomunicazioni possono avviare il servizio contestualmente alla
presentazione della dichiarazione, ai sensi dellart. 22, comma 1, lett. f) del
regolamento:
- trasmissione dati a commutazione di pacchetto e/o di
circuito;
- semplice rivendita di capacità;
- telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;
- servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG;
- servizi di comunicazione via satellite espletati tramite
lutilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;
- Gli operatori autorizzati sono obbligati alliscrizione
al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto
allart. 22 del d.m. 28 dicembre 1995, sino allistituzione presso
lAutorità del registro unico degli operatori di comunicazione, previsto
dallarticolo 1, comma 6, lett. a), n. 5), della legge 249/97.
Articolo 4
Disposizioni sanzionatorie - conciliazione e risoluzione delle controversie
- In caso di inosservanza delle condizioni previste per le
autorizzazioni generali si applicano le disposizioni di cui allarticolo 6, comma 4,
del regolamento e allarticolo 25 della legge n. 128 del 24 aprile 1998.
- Le procedure di conciliazione e risoluzione delle
controversie sono disciplinate dallart. 18 del regolamento.
Articolo 5
Condizioni per le autorizzazioni generali
- I soggetti che offrono al pubblico i servizi di
telecomunicazioni di cui allarticolo 2, comma 1, devono soddisfare i seguenti
obblighi, ove applicabili in funzione della tipologia del servizio richiesto:
- il rispetto delle esigenze fondamentali, ai sensi
dellarticolo 12 del regolamento riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete,
il mantenimento dellintegrità della rete, linteroperabilità dei servizi
nonché la protezione dei dati;
- il rispetto della vigente normativa in materia di tutela
della salute pubblica e dellambiente, ai sensi dellarticolo 2, comma 1,
lettera f), del regolamento;
- la fornitura delle informazioni necessarie per verificare
lottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;
- luso effettivo della capacità di numerazione;
- lutilizzo di apparati di rete e di apparecchiature
terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di
omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza
elettrica;
- il pagamento dei contributi di cui allarticolo 7;
- la fornitura di fatture dettagliate e documentate;
- la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del
servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla
disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;
- listituzione di una procedura per la trattazione dei
reclami;
- la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;
- la collaborazione tempestiva alle competenti Autorità
giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle comunicazioni e le necessarie
prestazioni a fronte di richieste di documentazione e di intercettazioni legali, anche
mediante sistemi informatici e telematici, secondo quanto previsto dalla Risoluzione del
Consiglio dellUnione Europea del 17 gennaio 1995 sullintercettazione legale
delle comunicazioni citata in premessa, dal regolamento, dallarticolo 266 bis
c.p.p., nonché da successive disposizioni in materia.
- I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni al
pubblico in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, compresi fax,
elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare
agli obblighi di cui al comma 1, sono tenuti a:
- consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno
uso di detti terminali per l'invio di posta elettronica;
- indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi
ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dellapparecchiatura
terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma
della tassazione;
- curare la pulizia e la manutenzione ed indicare
leventuale situazione di "fuoriservizio" dellapparecchiatura
terminale;
- rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.
- I soggetti autorizzati che offrono servizi di comunicazioni
via satellite tramite lutilizzo di terminali di tipo SIT o SUT, o VSAT con
caratteristiche conformi alle Decisioni ERC/DEC/(00) 03, ERC/DEC/(00) 04, ERC/DEC/(00) 05,
devono garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 per tutti i terminali
installati sul territorio nazionale. A tal fine curano la tenuta di un registro contenente
almeno le seguenti informazioni:
- generalità del cliente presso il quale il terminale è
installato
- ubicazione del terminale
- nome del costruttore
- modello e numero di serie del terminale
Articolo 6
Documentazione a corredo della dichiarazione
- Il soggetto richiedente deve allegare alla dichiarazione la
seguente documentazione:
- se avente sede in ambito nazionale:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria artigianato e agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252;
- certificato da cui risulti che gli amministratori che
rappresentano legalmente la società o il titolare dellimpresa non sono stati
condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono
sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
- se avente sede in uno dei Paesi dello Spazio economico
europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti allOrganizzazione mondiale del
commercio o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:
- certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di
commercio, industria artigianato e agricoltura contenente le seguenti informazioni:
denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede
legale, componenti il Consiglio damministrazione, oggetto sociale;
- certificato equipollente a quello di cui al precedente punto
b) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il
titolare dellimpresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non
colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di
prevenzione;
Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più
autorizzazioni in conformità al presente provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui
al comma 1, può presentare una nuova dichiarazione facendo riferimento alla
documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità, salvo integrazioni
giustificate da eventuali mutamenti nel frattempo intervenuti.
Ove vengano presentate da uno stesso richiedente più
domande di autorizzazione, la documentazione di cui alle lett. a) e b) può essere
prodotta in originale unico.
I soggetti che intendono offrire servizi di comunicazioni
via satellite, oltre a produrre la documentazione di cui al presente comma, sono tenuti a
indicare, per limpiego delle stazioni satellitari, gli estremi del titolo
abilitativo al servizio di rete rilasciato dall'autorità competente del Paese in cui tale
titolo è stato rilasciato.
- I soggetti che intendono offrire servizi di rete via
satellite mediante terminali VSAT, ovvero SIT e SUT, operanti nelle bande protette, oltre
a produrre la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti a presentare:
- copia dell'atto di accordo intervenuto o autorizzazione
delloperatore di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al
segmento spaziale e di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;
- le informazioni di cui allallegato F.
- Nel caso di servizi di rete via satellite di tipo SNG i
soggetti interessati sono tenuti, oltre a produrre la documentazione di cui al comma 1, a
presentare:
- copia dell'atto di accordo intervenuto con loperatore
di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e
di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;
- le informazioni di cui allallegato G.
- In ogni caso i soggetti che hanno presentato la
dichiarazione di cui allarticolo 3, comma 1, sono tenuti a comunicare entro 30
giorni allAutorità qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella
dichiarazione stessa e nella relativa documentazione allegata.
Articolo 7
Contributi
- Il contributo per listruttoria si applica ai soli
servizi il cui avvio è subordinato al principio del silenzio-assenso, trascorse quattro
settimane dalla presentazione dell'istanza.
- I terminali esclusivamente riceventi via satellite non sono
soggetti al pagamento del canone di cui allart. 4, comma 1, del d.m. 28 marzo 1997.
Articolo 8
Validità e cessione delle autorizzazioni generali
- Le autorizzazioni generali di cui allarticolo 3 hanno
validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili, previa nuova dichiarazione
presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
- Le autorizzazioni generali possono essere cedute a terzi
soltanto previo assenso dell'Autorità, in applicazione dellart. 6, comma 28, del
regolamento.
Articolo 9
Controlli e verifiche
- LAutorità procederà allattuazione di controlli
periodici per la verifica del rispetto, da parte di operatori e fornitori di servizi,
degli obblighi di cui al presente provvedimento.
- LAutorità effettua controlli e verifiche, anche
avvalendosi degli organi territoriali del Ministero delle comunicazioni,
sullespletamento dei servizi autorizzati; gli operatori sono tenuti a consentire
laccesso ai loro locali dei funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni
mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.
- A richiesta dellAutorità, gli operatori sono tenuti a
fornire tutte le informazioni rilevanti per lo studio dellevoluzione
tecnico-economica del settore.
Articolo 10
Norme finali
- Le dichiarazioni presentate e le autorizzazioni già
rilasciate sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e del decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, continuano ad essere valide, sino alla loro naturale
scadenza.
- I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla
base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente
provvedimento entro 120 giorni dalla sua emanazione, ai sensi dellart. 6 comma
30 del regolamento.
La presente delibera è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale
dell'Autorità .
Napoli, 19 luglio 2000
| IL COMMISSARIO REALATORE |
IL PRESIDENTE |
| Silvio Traversa |
Enzo Cheli |
| IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI |
|
| Mario Belati |
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