Ministero delle Comunicazioni - Normativa

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Delibera n. 4/CIR/99
Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori
(Service Provider Portability)


L’AUTORITÀ

Nella seduta del Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), nn. 7 e 8 della suddetta legge;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1990 recante "Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 ed, in particolare, l’art.15 riguardante i piani di numerazione nazionali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recante "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"e, in particolare, l'articolo 11, comma 8;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 Aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di interconessione nel settore delle comunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n.171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in tema di attività giornalistica";

Vista la Direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 1 /CIR/99 del 29 luglio 1999, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la relazione del Presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni;

Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata all’autorità dal Presidente della commissione;

Considerato che la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1999, ha anticipato al 1° gennaio 2000 la data per l’introduzione del servizio di Portabilità del numero, già prevista dall’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 per il 1° gennaio 2001;

Considerato che l'evasione delle richieste nel periodo transitorio deve tenere debito conto della necessità prioritaria di garantire la sicurezza e l'integrità dei sistemi informativi e gestionali di rete in termini di misure preventive e piani di contingenza per il problema informatico dell'anno 2000 (cd. "Millenium Bug");

Considerato che l'Autorità vigilerà sull'attuazione del presente provvedimento nel periodo transitorio anche in relazione all'attuazione delle deliberazioni concernenti la carrier preselection e l'accesso disaggregato alla rete locale;

Rilevato che :

  1. la regolamentazione del servizio di Portabilità, per numerazione geografiche e non geografiche, è limitata alla portabilità definita con riferimento al fornitore del servizio (Service Provider Portability), restando escluse - per ora - le portabilità con riferimento alla località (Local Portability) e al servizio (Service Portability);
  2. la soluzione tecnica di immediata implementazione adottata per poter offrire il servizio dal 1° gennaio 2000 è quella di "Onward Routing" e che comunque l'Autorità entro il 29 dicembre 2000 può stabilire una soluzione basata su rete intelligente;
  3. la banca dati centralizzata necessaria per la soluzione tecnica basata su rete intelligente viene comunque costituita nel periodo transitorio della portabilità per la gestione dei numeri portati ed è affidata transitoriamente al Ministero delle Comunicazioni; la sua costituzione, tuttavia, non potrà condizionare l’offerta della Service Provider Portability;
  4. risultano fissati i principi essenziali per la definizione degli accordi tra gli Operatori;

Considerato che i criteri di ripartizione dei costi devono essere ispirati a principi di equità, proporzionalità e non discriminazione;

Considerato che tali criteri devono altresì promuovere la concorrenza fra gli operatori, stimolare soluzioni tecniche e gestionali innovative al fine di garantire un mercato delle telecomunicazioni dinamicamente efficiente;

Considerato altresì che i criteri di ripartizione dei costi devono dar luogo a meccanismi praticabili, di trasparente implementazione e di facile controllo da parte dell’Autorità e del mercato;

Considerato che l’obbligo di fornire la portabilità del numero agli utenti della rete telefonica fissa si applica a tutti gli operatori e che di tale obbligo si deve tenere conto nella ripartizione dei costi;

Considerato che il meccanismo di ripartizione dei costi e che la determinazione delle tariffe di interconnessione relative alla prestazione di portabilità devono tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall’operatore notificato;

Considerato che eventuali addebiti per il consumatore devono rimanere nella misura della convenienza economica;

Considerato che l’operatore notificato come avente significativa forza di mercato deve integrare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento, in relazione alla prestazione di portabilità del numero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera con le stesse modalità previste dal D.M. 23 aprile 1998;

Considerato che l’Autorità può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all’offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, dall’articolo 4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dagli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del D.M. 23 aprile 1998;

Considerato che l'attività istruttoria dell'Autorità concernente la portabilità del numero proseguirà in relazione all'introduzione di tale servizio nell'ambito dei sistemi di comunicazione mobili e personali a prescindere dall'organismo che ne fornisce il servizio;

Udita, nella riunione della Commissione del 1° dicembre 1999, la relazione del commissario Ing. Mario Lari sui risultati dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

  1. È approvata la disciplina concernente la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability), riportata nell'allegato A alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa.
  2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 dicembre 1999

Il Commissario relatore Il Presidente
Mario Lari Enzo Cheli
Il segretario della Commissione
Adriano Soi

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