Nella seduta del
Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 dicembre 1999;
Vista la legge 31
luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo;
Visto, in particolare,
l'articolo 1, comma 6, lett. a), nn. 7 e 8 della suddetta legge;
Visto il decreto
ministeriale del 6 aprile 1990 recante "Approvazione del piano
regolatore nazionale delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 90 del 18 aprile 1990 ed, in particolare, l’art.15 riguardante i
piani di numerazione nazionali;
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recante "Recepimento della direttiva
90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Visto il decreto
ministeriale 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione
per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";
Visto il decreto
ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante "Regolamento di servizio
concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante
"Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni"e, in particolare, l'articolo 11, comma
8;
Visto il decreto
ministeriale 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio
nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n.284 del 5 dicembre 1997;
Visto il decreto
ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio
delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997;
Visto il decreto
ministeriale 23 Aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di interconessione
nel settore delle comunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del
10 giugno 1998;
Visto il decreto
legislativo 13 maggio 1998, n.171, recante "Disposizioni in materia
di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in
attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
ed in tema di attività giornalistica";
Vista la Direttiva
n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre
1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità
del numero di operatore e la preselezione del vettore;
Vista la propria
delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche
di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio
1999;
Vista la propria
delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche
di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione
di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;
Vista la propria
delibera n. 1 /CIR/99 del 29 luglio 1999, recante "Piano di numerazione
nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del
18 agosto 1999;
Vista la relazione
del Presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione
delle comunicazioni;
Viste le posizioni
degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata
all’autorità dal Presidente della commissione;
Considerato che
la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24
settembre 1999, ha anticipato al 1° gennaio 2000 la data per l’introduzione
del servizio di Portabilità del numero, già prevista dall’art.
11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
1997 per il 1° gennaio 2001;
Considerato che
l'evasione delle richieste nel periodo transitorio deve tenere debito
conto della necessità prioritaria di garantire la sicurezza e
l'integrità dei sistemi informativi e gestionali di rete in termini
di misure preventive e piani di contingenza per il problema informatico
dell'anno 2000 (cd. "Millenium Bug");
Considerato che
l'Autorità vigilerà sull'attuazione del presente provvedimento
nel periodo transitorio anche in relazione all'attuazione delle deliberazioni
concernenti la carrier preselection e l'accesso disaggregato alla rete
locale;
Rilevato che :
- la regolamentazione
del servizio di Portabilità, per numerazione geografiche e
non geografiche, è limitata alla portabilità definita
con riferimento al fornitore del servizio (Service Provider Portability),
restando escluse - per ora - le portabilità con riferimento
alla località (Local Portability) e al servizio (Service Portability);
- la soluzione
tecnica di immediata implementazione adottata per poter offrire il
servizio dal 1° gennaio 2000 è quella di "Onward Routing"
e che comunque l'Autorità entro il 29 dicembre 2000 può
stabilire una soluzione basata su rete intelligente;
- la banca dati
centralizzata necessaria per la soluzione tecnica basata su rete intelligente
viene comunque costituita nel periodo transitorio della portabilità
per la gestione dei numeri portati ed è affidata transitoriamente
al Ministero delle Comunicazioni; la sua costituzione, tuttavia, non
potrà condizionare l’offerta della Service Provider Portability;
- risultano fissati
i principi essenziali per la definizione degli accordi tra gli Operatori;
Considerato che
i criteri di ripartizione dei costi devono essere ispirati a principi
di equità, proporzionalità e non discriminazione;
Considerato che
tali criteri devono altresì promuovere la concorrenza fra gli
operatori, stimolare soluzioni tecniche e gestionali innovative al fine
di garantire un mercato delle telecomunicazioni dinamicamente efficiente;
Considerato altresì
che i criteri di ripartizione dei costi devono dar luogo a meccanismi
praticabili, di trasparente implementazione e di facile controllo da
parte dell’Autorità e del mercato;
Considerato che
l’obbligo di fornire la portabilità del numero agli utenti della
rete telefonica fissa si applica a tutti gli operatori e che di tale
obbligo si deve tenere conto nella ripartizione dei costi;
Considerato che
il meccanismo di ripartizione dei costi e che la determinazione delle
tariffe di interconnessione relative alla prestazione di portabilità
devono tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall’operatore
notificato;
Considerato che
eventuali addebiti per il consumatore devono rimanere nella misura della
convenienza economica;
Considerato che
l’operatore notificato come avente significativa forza di mercato deve
integrare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento,
in relazione alla prestazione di portabilità del numero, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera
con le stesse modalità previste dal D.M. 23 aprile 1998;
Considerato che
l’Autorità può imporre, ove ciò sia giustificato,
modifiche all’offerta di interconnessione di riferimento, anche con
efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafo
3, della direttiva 97/33/CE, dall’articolo 4, comma 9, del decreto Presidente
della Repubblica n. 318 del 1997 e dagli articoli 14, comma 8, e 15,
comma 2, del D.M. 23 aprile 1998;
Considerato che
l'attività istruttoria dell'Autorità concernente la portabilità
del numero proseguirà in relazione all'introduzione di tale servizio
nell'ambito dei sistemi di comunicazione mobili e personali a prescindere
dall'organismo che ne fornisce il servizio;
Udita, nella riunione
della Commissione del 1° dicembre 1999, la relazione del commissario
Ing. Mario Lari sui risultati dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 32
del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;