LAUTORITÀ
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le
reti del giorno 8 giugno 2000;
VISTA la legge
31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dellAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n.
13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la determinazione dei criteri di
definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazioni;
VISTO il regolamento per lattuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
VISTO in particolare, larticolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, concernente la definizione, da
parte dellAutorità, dei piani e delle procedure di numerazione;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare,
larticolo 1, comma 3 bis, concernente gli accordi stipulati
dallAutorità con il Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di funzioni di
propria competenza;
VISTO il piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del
18 aprile 1990 e, in particolare, larticolo 15, relativo ai piani di numerazione
nazionali, lettera a);
VISTO il decreto ministeriale 1 luglio 1997, concernente
"Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 175 del 29 luglio 1997;
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente
"Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato
sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.284
del 5 dicembre 1997;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni";
VISTO il "Regolamento recante determinazione delle
caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui
allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103"
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 240 del 13
ottobre 1995;
VISTO il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n.385,
concernente il "Regolamento recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi
audiotex e videotex";
VISTO la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il
"Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";
VISTA la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il
"Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";
VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente
listituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle
telecomunicazioni;
VISTO il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente
la "Disciplina delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n.67 del 21 marzo 1998;
RITENUTA la necessità di aggiornare ed integrare la
disciplina di cui ai decreti ministeriali l luglio 1997 e 27 febbraio 1998 al fine di
adeguarla ai mutamenti intervenuti nel settore nazionale delle telecomunicazioni;
VISTA la relazione del Presidente della Commissione per la
normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei
lavori della Commissione stessa;
VISTA la posizione degli operatori partecipanti alla
Commissione di numerazione inviata all'Autorità dal Presidente della Commissione;
CONSIDERATA la necessita' di provvedere all'aggiornamento
del piano approvato con la delibera n. 1/CIR/99, anche a seguito dell'attività di
monitoraggio effettuata in relazione alla sua rispondenza all'evolversi delle esigenze del
mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente
allocazione;
CONSIDERATO che la nuova disciplina della numerazione
aggiorna le precedenti disposizioni in materia con particolare riguardo alla:
- modalità di assegnazione della numerazione per Internet con
attribuzione di parte della decade 7 a tale scopo;
- modalità di assegnazione della numerazione per servizi non
geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei
codici 899 e 892 e possibilità per l'Operatore assegnatario di definire tariffe diverse
in relazione allo specifico valore del servizio offerto, fermo restando lo svolgimento del
servizio sulla base di un codice di condotta presentato dagli operatori ed approvato
dall'Autorità;
- modalità di assegnazione di numerazione per servizi
interattivi in fonia, già prevista dal decreto ministeriale 27 febbraio 1998;
CONSIDERATO che nellambito della revisione delle
procedure per le autorizzazioni generali e le licenze individuali potranno essere
riesaminate anche le condizioni del rilascio dei relativi provvedimenti per gli Internet
Service Provider (ISP);
CONSIDERATO che lintroduzione di una numerazione
specifica per laccesso ad Internet consente linstradamento differenziato di
tale traffico, salvaguardando le attuali modalità di accesso, rispetto al normale
traffico di telefonia vocale e permette di garantire agli utilizzatori una maggiore
trasparenza in relazione allimmediata riconoscibilità del servizio richiesto;
UDITA nella riunione della Commissione del 9 maggio 2000 la
relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dellistruttoria, ai sensi
dellarticolo 32 del regolamento concernente lorganizzazione ed il
funzionamento dellAutorità;
VISTA la decisione assunta nella medesima riunione della
Commissione in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;
UDITA la relazione conclusiva;
DELIBERA
- È approvato il piano di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni, e relativa disciplina attuativa, che costituisce parte integrante della
presente delibera.
- Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato
ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla
disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.
- La presente delibera sostituisce la 1/CIR/99 ed è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
ufficiale dellAutorità.
Roma, 8 giugno 2000
| Il Commissario Relatore |
Il Presidente |
| Mario Lari |
Enzo Cheli |
| Il segretario della Commissione |
|
| Adriano Soi |
|
Articolo 1 (Definizioni)
- Ai fini del presente disciplinare si definiscono:
- Codice: la parte significativa del numero, ai
fini dellindividuazione del servizio.
- Numerazione per servizi geografici: la
numerazione che nella successione delle cifre contiene informazioni relative alla
effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione
è attribuita da parte delloperatore del servizio. Attualmente la numerazione per
servizi geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e
personali.
- Numerazione per servizi non geografici: la
numerazione che nella successione delle cifre non contiene informazioni relative alla
effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione
è attribuita da parte delloperatore del servizio, a prescindere dalla tecnologia
utilizzata. Esempi di numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per
servizi a tariffa speciale quali laddebito al chiamato, laddebito ripartito
ecc. Attualmente la numerazione per servizi non geografici non contempla la numerazione
per servizi di comunicazioni mobili e personali.
- Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e
personali: la numerazione che nella successione delle cifre individua una rete
di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio.
- Numerazione per servizi interni di rete: la
numerazione dedicata ai servizi esclusivamente significativi allinterno della rete
di un operatore e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi,
salvo diversa disciplina stabilita dallAutorità. Esempi di servizi interni di rete
sono lattivazione e disattivazione dei servizi supplementari, linterrogazione
relativa al profilo di servizio di un accesso ecc.
- Numerazione per servizi di addebito al chiamato: la
numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo della
chiamata al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne laccessibilità.
- Numerazione per servizi di tariffa premio: la
numerazione dedicata ai servizi di informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a
valore aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa che viene ripartita tra gli
operatori di telecomunicazioni, che concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori
di tali servizi. Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.
- Numerazione per servizi di addebito ripartito: la
numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo della chiamata è
ripartito tra chiamante e chiamato secondo ripartizioni preordinate e stabilite a priori.
Le categorie tariffarie al chiamante sono articolate come di seguito descritto:
- Ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon
fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;
- Ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a
buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al
chiamato la restante parte.
Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.
- Codice di accesso a rete privata virtuale: permette
di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una
rete privata.
- Numerazione per servizi di numero unico: la
numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero
indipendente dalla destinazione. Il chiamante è informato del costo della chiamata.
- Numerazione per servizi non geografici a tariffazione
specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi informativi ed
innovativi per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa
comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche. La numerazione
viene assegnata alloperatore sulla cui rete sono attestate le piattaforme
informative per la gestione e lofferta dei servizi. Il chiamante è informato del
costo della chiamata.
- Numerazione per servizi di numero personale: la
numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero
indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le
destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico. Il chiamante è informato del
costo della chiamata.
- Numerazione per servizi interattivi in fonia: la
numerazione che permette l'offerta di servizi interattivi con l'apertura del canale fonico
senza dare contestualmente corso all'addebito al cliente sino all'effettiva fornitura del
servizio richiesto.
- Numerazione per i servizi internet: numerazione
dedicata ad impieghi connessi ad Internet, quale ad esempio, "servizi di
accesso" ad Internet Service Provider.
Articolo 2 (Piano di numerazione per servizi)
- Il nuovo piano di numerazione nazionale organizzato per
servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato si attua gradualmente entro
il 30 settembre 2001:
| 0 |
Numerazione per servizi geografici |
| 1 |
Numerazione per servizi speciali nazionali |
| 2 |
Riservato per esigenze future |
| 3 |
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e
personali |
| 4 |
Numerazione per servizi interni di rete |
| 5 |
Riservato per esigenze future |
| 6 |
Riservato per esigenze future |
| 7 |
Numerazione per servizi Internet |
| 8 |
Numerazione per servizi non geografici a tariffazione
speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato e di addebito
ripartito) |
| 9 |
Riservato per esigenze future |
- Le numerazioni definite da tale struttura di piano di
numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa.
- Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela
del consumatore, lutilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere
lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità degli
stessi.
- Dal 1° agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di
comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad
esempio "called party number", "calling party number" e
"connected number") possono contenere la prima cifra "0".
- Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di
comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad
esempio "called party number", "calling party number" e
"connected number") contengono sempre la prima cifra "0".
- Dal 1 marzo 2001 i servizi di comunicazione mobili e
personali possono essere selezionati anche omettendo la cifra "0" in testa, come
previsto dal comma 1.
- Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante
per i servizi di comunicazioni mobili e personali è la modalità di selezione con la
cifra "3" in testa, come prevista dal comma 1.
- Le prime cifre "2", "5", "9"
ed "1" quest'ultima con esclusione degli utilizzi relativi ai servizi speciali
nazionali vengono rese disponibili a partire dal 30 settembre 2001.
Articolo 3 (Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione)
- Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari
di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonché i
titolari di concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984,
n. 523 e successive integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1994.
- Si definiscono nazionali, ai soli fini
dellassegnazione delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella
domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale,
con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di
utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale
superiore a 10 milioni di abitanti.
- Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma
precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima.
- Tutte le risorse di numerazione assegnate
dallAutorità comportano la corresponsione da parte dellassegnatario dei
contributi previsti nei relativi decreti.
Articolo 4 (Procedure generali per lassegnazione delle risorse di numerazione)
- La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta da
soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per lottenimento di una licenza
individuale.
- Il richiedente in sede di domanda per lassegnazione
delle risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del richiedente;
- riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria
alla sperimentazione;
- utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
- area locale ove applicabile;
- eventuali codici o blocchi preferiti;
- numero di blocchi o codici richiesti;
- data di attivazione.
- I termini temporali per lassegnazione delle risorse di
numerazione vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di
numerazione.
- Con data di attivazione di una risorsa di numerazione è da
intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o
sistemi della rete delloperatore richiedente.
- La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire
entro 12 mesi dalla data di assegnazione.
- In caso di carenza di numerazione l'Autorità verifica
l'effettivo utilizzo della numerazione assegnata e provvede eventualmente alla
dichiarazione delle risorse non utilizzate quali disponibili.
- Lassegnazione provvisoria di risorse di numerazione
può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione.
Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse
risorse rimangono assegnate anche durante il periodo necessario allottenimento della
licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della
scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
- Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti
stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in Allegato A:
- disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di
assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;
- assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un
operatore;
- assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio
sperimentale o per prove, ove applicabile;
- revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa
disponibile dopo un periodo di latenza
- riservato - risorsa non utilizzabile
- LAutorità assegna le risorse di numerazione in base
alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla
preferenza espressa.
- Le risorse di numerazione vengono revocate
dallAutorità nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario della
cessazione del servizio o in caso di revoca del titolo.
- Le risorse di numerazione possono essere revocate
dallAutorità nel caso di modifica dei termini del titolo.
- LAutorità, sentita la parte interessata, può
provvedere alla revoca dellassegnazione delle risorse non utilizzate.
- La risorsa passa quindi nello stato di revocato e
loperatore rende disponibile la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica
dellatto di revoca.
- Una risorsa diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per
ciascuna risorsa. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta
sufficiente dal nuovo richiedente.
- LAutorità mantiene lelenco aggiornato dello
stato delle risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori.
- Lutilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per
servizi interni di rete, da comunicare allAutorità con almeno 30 giorni di anticipo
rispetto alla data di attivazione, non è subordinato a preventiva assegnazione.
Articolo 5 (Numerazione per servizi geografici)
- Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per
servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici,
chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione
del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata
sulla distanza e per lassegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono
comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale
"Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25
novembre 1997.
- La norma di riferimento per le numerazioni per servizi
geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.
- Il piano di numerazione nazionale relativamente alle
numerazioni geografiche è attualmente organizzato in aree locali come definito nel
decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente "la suddivisione del territorio
nazionale per il servizio telefonico".
- Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate
agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.
- Le numerazioni con prima cifra pari ad "1", dopo
lindicativo distrettuale, sono disponibili dal 29 dicembre 2000.
- Il richiedente nella richiesta di assegnazione può
esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
- La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel
Piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione
successiva verso 11 cifre.
- In allegato A del decreto ministeriale 25 novembre 1997,
recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" sono
elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.
- Nella tabella B.1, dellallegato B del presente
decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.
- Lassegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione. Allo scopo di accelerare
lassegnazione, la richiesta può essere inoltrata anche su apposito supporto
informatico stabilito dallAutorità.
- Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi
geografici ha una durata massima di tre mesi.
Articolo 6 (Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali)
- Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e
personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a
tre cifre.
- Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di
comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:
3XY UUUUUU(U) X,Y=0¸ 9
- Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli
indicativi "3XY" non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano
regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990; fanno eccezione gli indicativi sulla
decade 3, di cui alla tavola B.1 dellallegato B al presente decreto ed il codice
"369"; sono riservati agli operatori mobili gli indicativi di numerazione
geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3;
- Le assegnazioni di indicativi "3XY" sono
preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità
delloperatore in seconda cifra "X".
- Il richiedente nella richiesta di assegnazione può
esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
- La lunghezza massima del numero significativo nazionale è
di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.
- Per chiamate entranti in Italia dallestero la
lunghezza massima del numero è di 15 cifre.
- Lassegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di
comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di trentasei mesi.
Articolo 7 (Carrier selection nella modalità easy access)
- La carrier selection nella modalità easy access è la
prestazione che permette di accedere a qualsiasi fornitore interconnesso. I servizi
fruibili tramite carrier selection sono disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/97, dalla delibera dellAutorità n. 101/99, dalla presente
delibera e successive modificazioni relative ai servizi commutati.
- Si parla di easy access quando la selezione
delloperatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in
testa al numero nazionale o internazionale.
- Operando in modalità easy access, lutente fa
precedere al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero
internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso
delloperatore prescelto (codice di carrier selection).
- Il numero massimo di cifre selezionate dallutente nel
caso di carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22
cifre.
- I codici di carrier selection hanno la struttura descritta
di seguito:
10XY(Z)
in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di
carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano loperatore a cui il codice è
stato attribuito.
Codici a 4 cifre
10XY con X, Y = 2 ¸ 8
per un totale di 49 combinazioni disponibili
Codici a 5 cifre
10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ¸ 9 e Z = 0 ¸
9
per un totale di 240 combinazioni disponibili
Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X =
0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 ¸ 9 per X = 2 ¸ 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 ¸ 9 che rimangono
disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la base,
qualora se ne rendesse opportuna lintroduzione, per codici a lunghezza maggiore.
- Un soggetto avente titolo può richiedere fino a due codici,
il secondo dei quali a lunghezza massima; questultimo verrà utilizzato con le
medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.
- Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque
codici in ordine di preferenza.
- In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso
tipo lAutorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici
indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste
per lutilizzo provvisorio.
- Lassegnazione del codice di carrier selection
contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata
nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.
- Lassegnazione relativa ad una richiesta successiva al
rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Lutilizzo provvisorio di un codice di carrier
selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare
contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può
essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo
stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di
rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli
contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante
il periodo necessario allottenimento della licenza individuale purché la domanda di
licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla
sperimentazione.
- Il periodo di latenza per i codici di carrier selection ha
una durata massima di dodici mesi.
Articolo 8 (Accesso da remoto ai servizi interni di rete delloperatore di
carrier selection)
- Laccesso ai servizi interni di rete di un operatore,
così come definiti allart.1, connessi al servizio di carrier selection può essere
effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore, mediante lutilizzo del codice
di selezione delloperatore, definito allart.7, assegnato alloperatore
medesimo.
- I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di
seguito riportata dopo il codice 10XY(Z):
4U
U con U = 0÷9
la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei
cifre, "4" iniziale compreso.
- Per servizi connessi al servizio di carrier selection si
intendono tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio
e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano quindi, non
esaustivamente, servizi di customer care specializzati, informazioni sui consumi, accesso
facilitato ad altri servizi forniti dalloperatore.
- Luso del codice per laccesso da remoto ai
servizi interni di rete delloperatore di carrier selection è subordinato
all'avvenuta comunicazione allAutorità.
Articolo 9 (Carrier selection nella modalità equal access)
- La prestazione di carrier selection nella modalità di equal
access viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle
modalità e limiti previsti dalla delibera 3/CIR/99 e successive modificazioni. La
preselezione è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un operatore di
transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di default)
diverso da quello scelto dalloperatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso
instradamento previsto per il primo codice di Easy Access.
- È comunque possibile la scelta su base chiamata di un
operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto
in testa al numero nazionale e internazionale.
- Tutti i titolari di licenza individuale e i
concessionari per lofferta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto
ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente
nella licenza e nella concessione stessa.
Articolo 10 (Codici per servizi di assistenza clienti "customer care")
- Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai
clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza delloperatore
medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per
permettere leventuale accesso anche da reti di altri operatori.
- I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la
struttura descritta di seguito:
codici brevi a 3
cifre
119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173,
177
181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195
codici a 4, 5, 6 e 7 cifre
1331, 1400, 192X, 194X con X=2¸ 9
1920XY, 1921XY con X,Y=0¸ 9
16488, 1723535
- Con riferimento ai codici 194X con X=0, 1, rimangono non
utilizzati 2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la
base, qualora se ne rendesse opportuna lintroduzione, per codici a lunghezza
maggiore.
- Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a
tre cifre, che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto
degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più licenze viene
assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza
maggiore.
- Gli operatori titolari di licenza per servizi di
comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un
codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.
- Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di
fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un
totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che
viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto
degli oneri indicati nella licenza stessa.
- Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di
fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene
rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli
oneri indicati nella licenza stessa.
- Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre,
che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto
degli oneri indicati nella licenza stessa.
- Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di
assegnazione della licenza individuale o nellautorizzazione sperimentale alla prova
tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.
- LAutorità assegna, di norma, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta i codici di assistenza clienti (customer care) ed
in ordine alle preferenze espresse.
- In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso
tipo lAutorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici
indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle
preferenze espresse per lutilizzo provvisorio.
- Il periodo di latenza per i codici di customer care ha una
durata massima di dodici mesi.
Articolo 11 (Codici per servizi di emergenza)
- I codici per i servizi di emergenza sono univoci e
consentono allutenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il
chiamante.
- Gli operatori possono decidere di accedere
direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione
con altri operatori che ne offrono laccesso.
- I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti
di seguito:
| Codice |
Denominazione Servizio |
|
| 112 |
Carabinieri Pronto Intervento |
Ministero della Difesa |
| 113 |
Soccorso pubblico di emergenza |
Ministero dellInterno |
| 115 |
Vigili del fuoco Pronto
Intervento |
Ministero dellInterno |
| 118 |
Emergenza sanitaria |
Ministero della Sanità |
- LAutorità può stabilire nuovi codici per i servizi
di emergenza e modificare o eliminare gli esistenti.
Articolo 12 (Codici per servizi di pubblica utilità)
- I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono
univoci e consentono allutenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere
per il chiamante.
- Il codice viene richiesto all'Autorità dall'Amministrazione
pubblica incaricata del controllo sul soggetto che fornisce il servizio, che in ogni caso
non deve essere offerto da più soggetti in concorrenza tra loro, previo il riconoscimento
della pubblica utilità del servizio, da parte dell'Organo competente.
- Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al
servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri
operatori che ne offrono laccesso.
- I codici per i servizi definiti di pubblica utilità
attualmente assegnati sono descritti di seguito:
| Codice |
Denominazione Servizio |
|
| 117 |
Guardia di finanza |
Ministero delle Finanze |
| 1530 |
Codice per Capitaneria di Porto
Assistenza in mare Numero Blu |
Ministero dei Trasporti |
| 1515 |
Servizio Antincendi Boschivo del
Corpo Forestale dello Stato |
Ministero dellInterno |
| 1518 |
Servizio informazioni CISS |
Ministero dei Lavori Pubblici |
- LAutorità può stabilire nuovi codici per i servizi
definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.
Articolo 13 (Numerazione per servizi di addebito al chiamato)
- I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi
di addebito al chiamato.
- Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la
struttura descritta di seguito:
800
UUUUUU con U=0¸ 9
803 UUU con U=0¸ 9
- Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul
codice 800 vengono assegnate agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento
numeri contigui da 00 a 99.
- Il richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di
numerazione per servizi di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 può esprimere
le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
- Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul
codice 803 vengono assegnate agli operatori su base singolo numero per la propria
clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli
operatori.
- Lassegnazione è, di norma, effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di
addebito al chiamato ha una durata massima di dodici mesi.
- Le numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere
raggiunte anche mediante la selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e 162.
- Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al
chiamato sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione del codice 800.
- I codici 167 e 162, sbarrati allutenza dal 1°
dicembre 1999, sono nuovamente utilizzabili dall8 gennaio 2001 per altre esigenze
.
Articolo 14 (Numerazione per servizi di tariffa premi)
- I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei
servizi di tariffa premio.
- La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa
premio è la seguente:
144 A UUUUU con
A,U=0¸ 9
166 A UUUUU con A,U=0¸ 9
- La prima cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa
al chiamante. LAutorità definisce le fasce di costo corrispondenti.
- Le numerazioni per servizi di tariffa premio vengono
assegnati agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da
00 a 99.
- Il richiedente nella richiesta di assegnazione può
esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
- Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la
quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
- Lassegnazione è di norma effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di
tariffa premio ha una durata massima di dodici mesi.
Articolo 15 (Numerazione per i servizi di addebito ripartito)
- Oltre al codice 147, i codici [84X] vengono utilizzati per
identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.
- La struttura e le categorie tariffarie al chiamante
per i servizi di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di seguito
riportato.
Prima categoria quota fissa
| 147 |
0UUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 147 |
X0UUUU |
X diverso da 0 e 8 |
U=0¸ 9 |
| 840 |
UUUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 841 |
UUU |
U=0¸ 9 |
|
Seconda categoria quota variabile minutaria
| 147 |
8UUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 147 |
X8UUUU |
X diverso da 0 e 8 |
U=0¸ 9 |
| 848 |
XY |
|
|
| 848 |
UUUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 847 |
UUU |
U=0¸ 9 |
|
LAutorità definisce altre eventuali categorie sul
codice 84Y (con Y=2, 3, 5, 9,).
- Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono
assegnate agli operatori su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda della
categoria tariffaria per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da
allegare alla richiesta degli operatori.
- Il richiedente in sede di domanda per lassegnazione di
queste risorse di numerazione può esprimere una preferenza.
- Lassegnazione è di norma effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Il periodo di latenza per queste risorse di numerazione ha
una durata massima di dodici mesi.
- Dalla data di pubblicazione della presente delibera le
numerazioni assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche mediante la selezione
dei codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.
- Il codice 147 viene sbarrato allutenza dal 1°
dicembre 2000. Lo stesso è nuovamente utilizzabile per altri servizi dal 1° aprile 2001.
- Le numerazioni assegnate per i servizi di addebito ripartito
sul codice 147 migreranno con la seguente modalità:
| 147 |
0UUUUU verso 840 |
0UUUUU |
| 147 |
xouuuu verso 840x0uuuu |
con x diverso da 0 e 8 |
| 147 |
8UUUUU verso 848 8UUUUU |
|
| 147 |
x8uuuu verso 848x8 uuuu |
con x diverso da 0 e 8 |
- A partire dalla data di pubblicazione della presente
delibera non sono assegnate numerazioni sul codice 147.
- Dalla stessa data tutte le numerazioni che si renderanno
disponibili con la migrazione sui codici 840 e 848 e che non risulteranno assegnate agli
operatori sono assegnate per blocchi da cento numeri contigui da 00 a 99 sui codici 840 e
848 a seconda della categoria tariffaria. Dal 1° dicembre 2000 gli utenti dei servizi di
addebito ripartito sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei codici 840
e 848.
Articolo 16 (Codici di accesso a rete privata virtuale)
- La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale
è la seguente:
1482, 149X con
X=4,5,6,7,8,9
149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9
149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0 ¸ 9
dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano
loperatore gestore della rete privata virtuale.
- Il richiedente nella richiesta di assegnazione può
esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
- Lassegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Un codice diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.
Articolo 17 (Numerazione per servizi di numero unico)
- Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi
di numero unico.
- La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico
è la seguente:
199 X UUUUU con
X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0¸ 9
199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2 ¸ 9 ,
e U=0¸ 9
199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0 ¸ 9 U=0
¸ 9
dove le X, XY e XYZ identificano univocamente
loperatore.
- Il richiedente nella richiesta di assegnazione può
esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
- Lassegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Un codice diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.
Articolo 18 (Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica)
- I codici 899 e 892 identificano la categoria specifica dei
servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante.
- La struttura delle numerazioni per servizi non geografici a
tariffazione specifica è la seguente:
899
UUUUUU con U=0¸ 9
892 UUU con U=0¸ 9
- Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione
specifica sul codice 899 vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a
99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la
medesima tariffa.
- Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione
specifica sul codice 892 vengono assegnate su base singolo numero. Loperatore
assegnatario può definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun numero.
- Il richiedente può esprimere nella domanda di assegnazione
le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
- A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un
soggetto avente titolo, lassegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi non
geografici a tariffazione specifica ha una durata massima di dodici mesi.
- Lassegnazione delle numerazioni e lofferta dei
relativi servizi sono soggette all'approvazione da parte dell'Autorità di un apposito
codice di autodisciplina redatto da parte dell'operatore richiedente.
- Le condizioni per laccesso da parte degli utenti sono
definite sulla base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute
nellofferta di interconnessione di riferimento anche sulla base dei principi
indicati nella delibera 1/00/CIR e successive modificazioni.
Articolo 19 (Numerazione per servizi di numero personale)
- I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei
servizi di numero personale.
- La struttura delle numerazioni per servizi di numero
personale è la seguente:
178X UUUUUU
con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0¸ 9
178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2¸ 9 e U=0¸ 9
178XYZUUUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0,9 e U=0¸ 9
dove le X, XY, XYZ identificano univocamente
loperatore.
- Il richiedente nella domanda di assegnazione può
esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
- A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un
soggetto avente titolo, lassegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Un codice diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.
Articolo 20 (Numerazione per servizi interattivi in fonia)
- I codici 163 e 164 identificano in modo non esclusivo
servizi interattivi in fonia.
- La struttura delle numerazioni 163, 164 è la seguente:
163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9
164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9
163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a
9
- Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la
quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
- L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Un numero diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di dodici mesi. Il
periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Articolo 21 (Numerazione per servizi Internet)
- Nell'ambito del nuovo piano di numerazione organizzato per
servizi sulla base della prima cifra del numero, la prima cifra 7 viene utilizzata, in
modo non esclusivo, per la numerazione per servizi Internet. I singoli servizi legati
all'ambito Internet vengono definiti sulla base delle cifre successive.
- I codici 70X identificano in modo non esclusivo la categoria
specifica dei servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad Internet
ed in particolare l'accesso agli Internet Service Provider, detti nel seguito ISP.
Oltre a quelli definiti nel presente articolo, i rimanenti codici 70X sono riservati per
altre categorie di servizi Internet.
- Le numerazioni di cui al comma 2 hanno la struttura
descritta di seguito:
700 UUUUUUU con U=0¸ 9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con chiamata
gratuita, con possibilità di attivazione per singoli distretti.
701 UUUUUUU con U=0¸ 9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al
chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione
per singoli distretti.
La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso.
702 UUUUUUU con U=0¸ 9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al
chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione
per singoli distretti.
La fatturazione della chiamata viene svolta dall'operatore
a cui è attestato l'ISP e con cui il cliente ha in essere un rapporto contrattuale o
forma giuridica equivalente.
709 UUUUUUU con U=0¸ 9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con tariffazione
specifica, con possibilità di attivazione per singoli distretti.
La fatturazione relativa ai servizi viene svolta
dall'operatore/ISP con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o
forma giuridica equivalente.
- Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra
operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in
funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono
contenute, laddove applicabili, nellofferta di interconnessione di riferimento.
- Le numerazioni per accesso ad Internet vengono assegnate
agli operatori di cui allart. 3 della presente delibera per blocchi di cento numeri
contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso
centinaio devono avere la medesima tariffa.
- L'operatore, nella richiesta di numerazione di cui al comma
3, può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni.
- L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi
Internet ha una durata massima di dodici mesi.
Articolo 22 (Identificativi dei punti di segnalazione)
- La rete di segnalazione è strutturata su due livelli
funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura
rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di
segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di
amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello
nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di
amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International Signalling
Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling Point Codes).
- La struttura dei codici dei punti di segnalazione
internazionali è definita nella raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di codici dei
punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network Code) sono amministrati
dallUIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla
Autorità. LAutorità richiede allUIT i gruppi di codici assicurando una
disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono
notificati allUIT.
- I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono
codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I
gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati
dallAutorità.
- Nella richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare
limpianto e la relativa ubicazione.
- I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati
fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.
- La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione
con un determinato impianto e' soggetta a comunicazione all'Autorità, fermo restando
quanto previsto al comma 5.
- Lassegnazione relativa ad una richiesta successiva al
rilascio della licenza individuale è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta di assegnazione.
- Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione
nazionale ha una durata massima di tre mesi.
Articolo 23 (Numerazione per altri servizi)
- Sono disponibili, presso lAutorità, informazioni
sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente
articolato.
- Nel caso di richieste di risorse di numerazione non
descritte nel presente articolato, il richiedente presenta allAutorità una proposta
di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.
- Il richiedente nella richiesta di assegnazione può
esprimere le sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste.
- Lassegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
Allegato A
Relazioni fra stati delle risorse di numerazione
Le risorse di numerazione possono assumere uno degli stati
descritti in tabella A.1.
In Figura A.1 viene descritto il diagramma che illustra le
relazioni tra i diversi stati e in tabella A.2 le relative transizioni.
Tabella A.1 - Stati delle risorse di numerazione
| STATO |
Durata max. |
Descrizione risorsa |
| Disponibile |
Indeterminata |
Disponibile per assegnazione o
assegnazione provvisoria ove applicabile |
| Assegnato |
Come la licenza o altro titolo |
Assegnata in via definitiva |
| Assegnato Provvisoriamente |
Specificata per ciascuna risorsa |
Assegnata per esercizio
sperimentale o per prove ove applicabile |
| Revocato |
Specificata per ciascuna risorsa |
Risorsa in latenza |
| Riservato |
Indeterminata |
Risorsa non utilizzabile |
Figura A.1 - Diagramma di relazione tra gli stati delle
risorse di numerazione

Tabella A.2 - Transizione tra gli stati delle risorse di
numerazione
| Transizione |
Causa |
| A |
- domanda di licenza o altro titolo
- domanda di assegnazione
|
| B |
- domanda di autorizzazione sperimentale
- domanda per prova
|
| C |
|
| D |
- domanda di licenza o altro titolo
|
| E |
- cessazione servizio
- modifica termini licenza o altro titolo
- mancato utilizzo
|
| F |
- cessazione servizio o prova
- modifica dei termini della autorizzazione
- mancato utilizzo
|
| G |
|
Allegato B
Tabella B.1 - Cifre ABC relative a indicativi geografici riservati per utilizzi futuri
| 186 |
449 |
579 |
822 |
| 188 |
466 |
581 |
826 |
| 325 |
482 |
582 |
834 |
| 326 |
484 |
723 |
926 |
| 378 |
526 |
762 |
936 |
| 420 |
531 |
770 |
977 |
| 430 |
567 |
772 |
986 |
| 443 |
576 |
788 |
|
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