Ministero delle Comunicazioni - Normativa

Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni

Deliberazione 9 giugno 1999

Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri  e modalità per l'assegnazione delle frequenze

 

L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni

nella sua riunione di Consiglio dell'8 giugno 1999 ed in particolare nella prosecuzione del 9 giugno 1999;
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali e visto, in particolare, il suo ottavo "considerando" secondo il quale "qualora uno Stato membro assegni o abbia già assegnato licenze DCS 1800, la concessione di licenze nuove o supplementari a gestori GSM o DCS 1800 esistenti può avvenire solo a condizioni che garantiscano una effettiva concorrenza";
Visto l'art. 2, comma 4, della citata direttiva 96/2/CE secondo il quale "gli Stati membri adottano, ove necessario, misure intese ad assicurare" il rilascio di licenze per la gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1800 "tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati;"
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 sulla disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione e visto, in particolare, il suo art. 10, comma 2, in base al quale "uno Stato membro che intenda limitare il numero di licenze individuali concesse" "tiene nel debito conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;"
Visto l'art. 6, comma 15, lettera e), del decreto del Presidente 1997, n. 318, che recepisce la direttiva 97/13/CE ed in particolare il suo art. 10, comma 2, sopra citato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  4 aprile 1998 recante "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", ed , in particolare l'art. 5, comma 2, ove si stabilisce che "agli eventuali nuovi gestori aggiudicatari" delle licenze per frequenze della banda 1800 MHz e 900 MHz resesi disponibili "sono assicurate condizioni analoghe a quelle previste per l'aggiudicatario della gara" indetta con bando del Ministero delle comunicazioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni n. 78, del 3 aprile 1998, "tenuto conto dell'evoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa";
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con legge 1° luglio 1997, n. 189, che consente di riallocare le frequenze in banda 900 MHz che si renderanno ulteriormente disponibili;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1997 contenente "Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze" ed in particolare l'art. 4, in fine, ove si prevede la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate per il servizio radiomobile pubblico analogico;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, contenente "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, contenente "Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;"
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999 sulla "Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318";
Vista la propria deliberazione 22 marzo 1999, n. 20/99 sul "Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800", nella quale l'Autorità ha deliberato che "ai fini dell'espletamento della gara per l'assegnazione di licenze per il servizio radiomobile pubblico in standard GSM (DCS) 1800, il numero di licenze immediatamente rilasciabili è limitato ad una unità;
Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 sul territorio nazionale, della durata di 15 anni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, foglio inserzioni n. 121 del 26 maggio 1999;
Visto l'art. 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visti l'art. 6 e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Considerata la necessità di offrire, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, già citato, all'aggiudicatario della gara di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, fogli inserzioni n. 121 del 26 maggio 1999, "condizioni analoghe" a quelle offerte all'aggiudicatario della precedente gara per la licenza del servizio radiomobile pubblico, tenuto conto dell'evoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa;
Considerato peraltro che talune condizioni non sono oggettivamente riproducibili;
Considerato in particolare che non è possibile concedere, come in occasione della precedente gara per la licenza del servizio radiomobile pubblico, un termine di favore per l'inizio in esclusiva del proprio servizio, in quanto tutti gli attuali gestori di servizi radiomobili pubblici hanno iniziato la fornitura di servizi in tecnologia GSM (DCS) 1800;
Considerato inoltre che, per le medesime ragioni, non è possibile condizionare la fornitura di servizi in tecnologia GSM (DCS) 1800 da parte degli attuali gestori all'adempimento di specifici  obblighi corrispondenti a quelli imposti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, già citato;
Considerato che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 10 settembre 1998, n, 381, già citato, imponendo limiti alla emissione di radiofrequenze al fine di tutelare la salute umana possono influire significativamente sulla possibilità di installare ed esercire impianti radioelettrici e che conseguentemente il concreto esplicamento del servizio radiomobile pubblico, soprattutto nelle aree ad alta intensità di traffico radiomobile, ne può risultare fortemente influenzato;
Considerato altresì che il rapido avvio commerciale del nuovo gestore si riflette in maniera significativa sullo sviluppo della concorrenza e, conseguentemente, sui benefici che potranno essere tratti da tutti gli utenti;
Considerata la necessità di evitare ritardi nell'utilizzo di risorse scarse ed al contempo garantire il mantenimento dei livelli di qualità dei servizi attualmente erogati, anche a fronte dell'atteso incremento dell'utenza in particolare nelle zone ad alta densità di traffico e prossime alla saturazione dell'uso delle frequenze;
Considerato il lavoro svolto dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni in materia di portabilità del numero tra reti di radiomobili;
Sentiti gli operatori T.I.M., O.P.I. e Wind in merito alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, già citato, e preso atto delle giustificazioni tecniche ed economiche in merito alla effettiva possibilità di attivazione del servizio di portabilità del numero nei termini dallo stesso previsti;
Considerato che la portabilità del numero costituisce un servizio rilevante e vantaggioso per i consumatori e che le procedure commerciali, nonchè le prestazioni qualitative sono elementi di cui l'Autorità intende tener conto al fine di garantire condizioni efficienti ed economiche per i consumatori;
Considerato che l'Autorità, sia ai fini di incentivazione della concorrenza sia di tutela dei consumatori, h avviato un'analisi specifica atta a definire le condizioni procedurali, tecniche ed economiche tali da garantire l'offerta sul mercato di un servizio di portabilità del numero qualitativamente avanzato;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999;
Vista la decisione assunta nella riunione del 18 maggio 1999 dal Comitato dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999, sopra citato;
Visto lo schema delle misure di concorrenza e dei criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze predisposto dai valutatori selezionati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999, sopra citato;
Ritenuta la necessità di adottare misure intese a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali di cui alle premesse nonchè criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze;
Ritenuto di dover successivamente definire l'introduzione di meccanismi di mercato per l'assegnazione delle licenze UMTS al fine di monitorare il grado di conoscenza e di incentivare l'efficienza nell'impiego delle frequenze radioelettriche;
Udita la relazione del prof. Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria nella riunione de 1° giugno 1999;
Vista la decisione assunta nella riunione del 1° giugno 1999, nella quale è stato approvato lo schema del presente provvedimento;
Sentiti gli operatori T.I.M., O.P.I. e Wind in data 7 giugno 1999;
Sentite la direzione generale IV per la concorrenza e la direzione generale XIII per le telecomunicazioni della commissione della Unione europea in data 8 giugno 1999;
Sentito il Ministero delle comunicazioni in data 9 giugno 1999 in ordine ai criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze;
Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 9 giugno 1999;
Udita la relazione del prof. silvio Traversa sugli ulteriori risultati istruttori;

Delibera:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:
a)  "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni designata ed operante in forza della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b)  "aggiudicatario": il soggetto aggiudicatario della licitazione per il rilascio della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;
c)  "servizio radomobile pubblico GSM": il servizio radiomobile pubblico numerico in tecnologia GSM 900 e GSM (DCS) 1800.

Art. 2
Assegnazione delle frequenze

1. Le frequenze resesi disponibili per la gara in corso di espletamento sono assegnate nei limiti di quanto richiesto dall'aggiudicatario della medesima per l'assolvimento degli impegni assunti nell'offerta presentata che saranno recepiti nella licenza individuale, conformemente alla deliberazione dell'Autorità del 22 marzo 1999, n. 20/99, fermo restando quanto previsto nell'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.
2. L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere l'indennizzo previsto dal decreto ministreriale 25 marzo 1998, n. 113, per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.


Art. 3
Copertura

1. All'aggiudicatario non sono imposti obblighi di copertura del territorio nazionale tranne quelli che saranno volontariamente assunti nella offerta presentata. Tali obblighi  saranno recepiti nella licenza individuale.


Art. 4
Roaming nazionale

1.  L'aggiudicatario ha diritto al roaming nazionale sulle reti GSM e DCS degli attuali concessionari e licenziatari del servizio radiomobile pubblico, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, alle seguenti condizioni e con i seguenti termini di durata:
a)  fino a diciotto mesi dall'avvio commerciale del servizio, da comunicarsi all'Autorità. Sono esclusi dal computo dei predetti diciotto mesi gli eventuali periodi di sperimentazione da svolgersi in conformità all'art. 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1997;
b)  nelle aree all'interno delle quali è stata prevista la fornitura diretta del servizio da parte dell'aggiudicatario, il termine di diciotto mesi di cui alla lettera a) è ridotto a non oltre tre mesi dal termine indicato nel piano di copertura incluso nell'offerta di gara e recepito nella licenza individuale.

2.  Il diritto di cui al primo comma riguarda tutti i servizi offerti dall'aggiudicatario, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento e a valore aggiunto, purché offerti anche dai concessionari e licenziatari del servizio radiomobile pubblico GSM, o, se diversi da questi ultimi, sempreché siano tecnicamente compatibili.

3.  Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, ciascun concessionario del servizio radiomobile pubblico GSM ha l'obbligo di fornire , su richiesta dell'aggiudicatario e, per i termini di durata di cui al precedente comma 1, lettera a), e b), il servizio di roaming nazionale all'aggiudicatario stesso sulla base di condizioni che dal punto di vista tecnico non devono essere più restrittive rispetto ai vigenti accordi di roaming tra gli attuali operatori del servizio radiomoble pubblico e che dal punto di vista economico devono prevedere prezzi orientati ai costi. In ogni caso le condizioni devono essere ispirate ai principi di non discriminazione e trasparenza e finalizzate a consentire  l'immediata operatività del servizio da parte dell'aggiudicatario.

4.  Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico GSM rilasciata a seguito dell'espletamento della licitazione indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1998, è tenuto a fornire, su richiesta dell'aggiudicatario, il servizio di roaming nazionale nelle aree per le quali effettua una fornitura diretta del servizio. In tal caso le condizioni di fornitura sono stabilite da accordi commerciali fra le parti che, dal punto di vista tecnico, non devono essere più restrittivi rispetto ai vigenti accordi di roaming tra gli attuali operatori del servizio radiomobile pubblico e, in ogni caso, devono essere ispirati ai principi di non discriminazione e trasparenza.

5.  Le condizioni di roaming prevedono l'obbligo dei gestori delle reti mobili di garantire ogni forma di tutela dell'utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6.  Nel caso in cui l'aggiudicatario rilevi che le condizioni offertegli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, il roaming è comunque fornito alle condizioni stabilite dal concessionario o dal licenziatario del servizio pubblico GSM, salva la facoltà per l'aggiudicatario di adire l'Autorità. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioi di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa.

7.  Fatto salvo il disposto del comma 4, in caso di contestazione da parte dell'aggiudicatario delle condizioni economiche e tecniche praticate per il roaming nazionale da un concessionario o dal licenziatario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest'ultimo ha l'onere di provare all'Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai costi e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive.

8.  Ai fini della decisione dell'Autorità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i concessionari ed i licenziatari del servizio radiomobile pubblico GSM sono obbligati alla trasmissione alla stessa dei dati tecnico-economici sui quali si basano le condizioni del roaming nazionale, nonchè di ogni altra informazione richiesta.

9.  Qualora l'Autorità imponga modificazioni alle condizioni predisposte dai concessionari o dal licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM, la stessa dispone, se del caso, la restituzione all'aggiudicatario delle eventuali somme non dovute già percepite dal concessionario o dal licenziatario, maggiorate dell'interesse legale  relativo al periodo intercorrente fra la data della percezione e quella della restituzione.

10.  Decorsi i termini di cui al comma 1, i concessionari e il licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM sono tenuti, per i successivi diciotto mesi e su richieste dell'aggiudicatario, a stipulare accordi di roaming nazionale con l'aggiudicatario, relativi alle aree non servite direttamente da quet'ultimo. Tali accordi devono essere basati su condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.


Art. 5
Interconnessione

1.  Gli accordi di interconnessione tra l'aggiudicatario e gli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono stipulati in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa.


Art. 6
Condivisione di impianti, siti, apparati e infrastrutture

1.  L'aggiudicatario ha, nei confronti dei concessionari e del licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM e del servizio radiomobile pubblico analogico, il diritto di ottenere, nonchè l'obbligo di concedere, la condivisione di impianti e siti utilizzati per servizi radiomobili pubblici. I prezzi praticati pr le predette condivisioni devono essere orientati ai costi e le relative richieste devono essere avanzate entro il 31 dicembre 2001. Gli accordi di condivisione, salvo diversa intesa fra le parti, non possono avere scadenza anteriore al 31 dicembre 2005.

2.  Nel caso in cui gli accordi di condivisione non siano conclusi entro quarantacinque giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all'Autorità in base alle procedure stabilite dall'art. 4, commi 6,7,8 e 9 del presente provvedimento, nonchè dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, in quanto applicabile, e previa acquisizione, da parte dell'Autorità, della documentazione tecnica dettagliata relativa alla collocazione goegrafica ed alle caratteristiche degli impianti.

3.  Rimangono in ogni caso ferme, nei confronti dei gestori di reti pubbliche di telecomunicazioni, le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

4.  Resta ferma la facoltà per i gestori dei servizi radiomobili pubblici, di stipulare accordi di uso congiunto di apparati, infrastrutture e segmenti di rete e di fornitura dei relativi servizi, in base ad accordi commerciali, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.


Art. 7
Obblighi di comunicazione e sperimentazione

1.  Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, i concessionari ed il licenziatario del servizio radiomobile pubblico sono tenuti a comunicare all'Autorità le condizioni tecniche ed economiche che intendono offrire all'aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 4, 5 e 6, primo e secondo comma.

2.  Tali condizioni possono essere rese note dall'Autorità ai soggetti ammessi alla gara indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni n. 121 del 26 maggio 1999, ai fini della predisposizione della propria offerta.

3.  I concessionari ed il licenziatario del servizio radiomobile pubblico, a partire dalla data di cui al comma 1, devono consentire ai soggetti ammessi alla gara indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - foglio inserzioni - n. 121 del 26 maggio 1999, di effettuare, per un periodo non inferiore a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche di campo e prove tecniche concordate fra le parti.


Art. 8
Assegnazione di ulteriori frequenze 1800 MHz

1.  I criteri per l'assegnazione ai concessionari e al licenziatario che le richiedano delle ulteriori frequenze nella banda 1800 MHz, richiamate nell'ottavo considerando della delibera  dell'Autorità  20/99, elencati nell'art. 3, comma 2, del provvedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, citato in premessa, sono applicati tenendo, tra l'altro, conto di:

a)  traffico in roaming nazionale sviluppato fino al 31 dicembre 2001 in aree locali in cui il richiedente offre tale servizio a seguito di contratti successivi alla data della presente delibera e relative condizioni economiche;
b)  numero di canali radio installati nelle aree locali oggetto di contratti di roaming nazionale e di roaming con condivisione delle frequenze, di cui al successivo art. 9, stipulati dalla data della presente delibera e fino al 31 dicembre 2001, condizioni economiche, clausole di aggiornamento e durata dei contratti;
c)  numero di siti propri in cui il richiedente ha consentito la effettiva condivisione di spazi e inpianti con altri operatori;
d)  numero di stazioni radio base in cui il richiedente ha consentito la effettiva condivisione di segmenti della rete di accesso con altri operatori e volume dei servizi di accesso e trasporto corrispondentemente forniti;
e)  condizioni economiche relative alla terminazione di chiamate provenienti da altre reti fisse e mobili e dirette alla rete del richiedente e relative clausole di adeguamento temporale.

2.  L'Autorità, con successivo provvedimento, determina entro il 31 dicembre 1999 i valori ponderali da attribuire a ciascuno dei fattori indicati al comma 1, nonchè quelli da attribuire ai criteri di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998.

Art. 9
Accordi di roaming con condivisione delle frequenze

1. Al fine di evitare ritardi nell'utilizzo di risorse scarse, di consentire una rapida disponibilità del servizio a favore dell'utenza, e, al contempo, garantire il mantenimento dei livelli di qualità dei servizi attualmente erogati - anche per l'atteso incremento dell'utenza, in particolare nelle zone ad alta densità di traffico e prossime alla saturazione dell'uso delle frequenze - nei casi di motivate esigenze di copertura l'aggiudicatario può stipulare con gli altri concessionari ed il licenziatario accordi di roaming con condivisione delle frequenze, a fronte di accordi di roaming nazionale, di condivisione di impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Tali accordi devono comunque prevedere:

a) le aree oggetto dell'accordo;
b) le condizioni tecniche, non più restrittive di quelle relative al roaming nazionale di cui all'art. 4;
c) gli elementi elencati dalla lettera a) alla lettera h) dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa;
d) ove necessario, le informazioni sulla formazione professionale del personale adibito alla gestione tecnica dell'accordo, nei limiti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.                                                      

2. Il numero dei canali radio utilizzabili sul territorio nazionale dall'aggiudicatario ai predetti fini è limitato ad un terzo dei canali radio totali utilizzati nelle stazioni radio base che l'aggiudicatario provvede direttamente ad installare. Nei primi tre anni di commercializzazione del servizio radiomobile pubblico si fa riferimento, a tal fine, al numero dei canali radio pianificati per la installazione diretta al termine del terzo anno di commercializzazione.

3. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere comunicati all'Autorità.

4. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1.


Art. 10
Procedure per l'assegnazione di frequenze 900 MHz

1.  A partire dal 1° gennaio 2000 l'Autorità accerta periodicamente le esigenze del sistema GSM su banda di frequenza 900 MHz e conseguentemente stabilisce la progressiva riduzione delle frequenze attualmente utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 giugno 1997, citato in premessa, e ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2.  In tale procedura l'Autorità tiene conto, fra l'altro, delle esigenze di tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, L'Autorità, con la stessa procedura, determina, nel rispetto della vigente normativa, i criteri per l'assegnazione delle frequenze progressivamente liberate, ivi comprese quelle eventualmente liberate , ivi comprese quelle eventualmente liberate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, citato in premessa.

Art. 11
Separazione contabile

1.  L'aggiudicatario, nonché i soggetti che esercitano su di esso una posizione di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, sono tenuti al rispetto dei criteri di separazione contabile di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2.  L'aggiudicatario è tenuto a specificare, in allegato al bilancio dell'esercizio 1999, tutti gli apporti e contributi effettuati in suo favore, sotto qualsiasi forma, anche prima del rilascio della licenza, da parte di soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni.


Art. 12
Altre misure

1.  Fino all'attivazione del servizio di portabilità del numero, previsto all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, le cui modalità sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento, i gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti, a richiesta dell'utente anche attraverso altro gestore, a fornire gratuitamente, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, servizi di avviso automatico relativi al nuovo numero utilizzato dagli utenti, anche in caso di interruzione di rapporto contrattuale e passaggio ad altro gestore.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, indicato in premessa, la licenza che verrà rilasciata a seguito della gara in corso di espletamento, non costituisce titolo per lo svolgimento del servizio su tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service). L'aggiudicatario può richiedere separata licenza per l'utilizzo del sistema DECT per applicazioni mobili.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente:  Cheli

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