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Autorità
per le garanzie nelle Comunicazioni Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze
L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni nella sua riunione di Consiglio dell'8 giugno 1999 ed in
particolare nella prosecuzione del 9 giugno 1999; Delibera: 1. Ai fini della presente delibera si
intendono per: Art. 2 1. Le frequenze resesi disponibili per la gara
in corso di espletamento sono assegnate nei limiti di quanto richiesto dall'aggiudicatario
della medesima per l'assolvimento degli impegni assunti nell'offerta presentata che
saranno recepiti nella licenza individuale, conformemente alla deliberazione
dell'Autorità del 22 marzo 1999, n. 20/99, fermo restando quanto previsto nell'art. 3 del
decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.
1. All'aggiudicatario non sono imposti obblighi di copertura del territorio nazionale tranne quelli che saranno volontariamente assunti nella offerta presentata. Tali obblighi saranno recepiti nella licenza individuale.
1. L'aggiudicatario ha diritto al
roaming nazionale sulle reti GSM e DCS degli attuali concessionari e licenziatari del
servizio radiomobile pubblico, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, alle
seguenti condizioni e con i seguenti termini di durata: 2. Il diritto di cui al primo comma riguarda tutti i servizi offerti dall'aggiudicatario, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento e a valore aggiunto, purché offerti anche dai concessionari e licenziatari del servizio radiomobile pubblico GSM, o, se diversi da questi ultimi, sempreché siano tecnicamente compatibili. 3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, ciascun concessionario del servizio radiomobile pubblico GSM ha l'obbligo di fornire , su richiesta dell'aggiudicatario e, per i termini di durata di cui al precedente comma 1, lettera a), e b), il servizio di roaming nazionale all'aggiudicatario stesso sulla base di condizioni che dal punto di vista tecnico non devono essere più restrittive rispetto ai vigenti accordi di roaming tra gli attuali operatori del servizio radiomoble pubblico e che dal punto di vista economico devono prevedere prezzi orientati ai costi. In ogni caso le condizioni devono essere ispirate ai principi di non discriminazione e trasparenza e finalizzate a consentire l'immediata operatività del servizio da parte dell'aggiudicatario. 4. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico GSM rilasciata a seguito dell'espletamento della licitazione indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1998, è tenuto a fornire, su richiesta dell'aggiudicatario, il servizio di roaming nazionale nelle aree per le quali effettua una fornitura diretta del servizio. In tal caso le condizioni di fornitura sono stabilite da accordi commerciali fra le parti che, dal punto di vista tecnico, non devono essere più restrittivi rispetto ai vigenti accordi di roaming tra gli attuali operatori del servizio radiomobile pubblico e, in ogni caso, devono essere ispirati ai principi di non discriminazione e trasparenza. 5. Le condizioni di roaming prevedono l'obbligo dei gestori delle reti mobili di garantire ogni forma di tutela dell'utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 6. Nel caso in cui l'aggiudicatario rilevi che le condizioni offertegli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, il roaming è comunque fornito alle condizioni stabilite dal concessionario o dal licenziatario del servizio pubblico GSM, salva la facoltà per l'aggiudicatario di adire l'Autorità. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioi di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa. 7. Fatto salvo il disposto del comma 4, in caso di contestazione da parte dell'aggiudicatario delle condizioni economiche e tecniche praticate per il roaming nazionale da un concessionario o dal licenziatario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest'ultimo ha l'onere di provare all'Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai costi e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive. 8. Ai fini della decisione dell'Autorità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i concessionari ed i licenziatari del servizio radiomobile pubblico GSM sono obbligati alla trasmissione alla stessa dei dati tecnico-economici sui quali si basano le condizioni del roaming nazionale, nonchè di ogni altra informazione richiesta. 9. Qualora l'Autorità imponga modificazioni alle condizioni predisposte dai concessionari o dal licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM, la stessa dispone, se del caso, la restituzione all'aggiudicatario delle eventuali somme non dovute già percepite dal concessionario o dal licenziatario, maggiorate dell'interesse legale relativo al periodo intercorrente fra la data della percezione e quella della restituzione. 10. Decorsi i termini di cui al comma 1, i concessionari e il licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM sono tenuti, per i successivi diciotto mesi e su richieste dell'aggiudicatario, a stipulare accordi di roaming nazionale con l'aggiudicatario, relativi alle aree non servite direttamente da quet'ultimo. Tali accordi devono essere basati su condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
1. Gli accordi di interconnessione tra l'aggiudicatario e gli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono stipulati in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa.
1. L'aggiudicatario ha, nei confronti dei concessionari e del licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM e del servizio radiomobile pubblico analogico, il diritto di ottenere, nonchè l'obbligo di concedere, la condivisione di impianti e siti utilizzati per servizi radiomobili pubblici. I prezzi praticati pr le predette condivisioni devono essere orientati ai costi e le relative richieste devono essere avanzate entro il 31 dicembre 2001. Gli accordi di condivisione, salvo diversa intesa fra le parti, non possono avere scadenza anteriore al 31 dicembre 2005. 2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione non siano conclusi entro quarantacinque giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all'Autorità in base alle procedure stabilite dall'art. 4, commi 6,7,8 e 9 del presente provvedimento, nonchè dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, in quanto applicabile, e previa acquisizione, da parte dell'Autorità, della documentazione tecnica dettagliata relativa alla collocazione goegrafica ed alle caratteristiche degli impianti. 3. Rimangono in ogni caso ferme, nei confronti dei gestori di reti pubbliche di telecomunicazioni, le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. 4. Resta ferma la facoltà per i gestori dei servizi radiomobili pubblici, di stipulare accordi di uso congiunto di apparati, infrastrutture e segmenti di rete e di fornitura dei relativi servizi, in base ad accordi commerciali, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, i concessionari ed il licenziatario del servizio radiomobile pubblico sono tenuti a comunicare all'Autorità le condizioni tecniche ed economiche che intendono offrire all'aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 4, 5 e 6, primo e secondo comma. 2. Tali condizioni possono essere rese note dall'Autorità ai soggetti ammessi alla gara indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni n. 121 del 26 maggio 1999, ai fini della predisposizione della propria offerta. 3. I concessionari ed il licenziatario del servizio radiomobile pubblico, a partire dalla data di cui al comma 1, devono consentire ai soggetti ammessi alla gara indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - foglio inserzioni - n. 121 del 26 maggio 1999, di effettuare, per un periodo non inferiore a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche di campo e prove tecniche concordate fra le parti.
1. I criteri per l'assegnazione ai concessionari e al licenziatario che le richiedano delle ulteriori frequenze nella banda 1800 MHz, richiamate nell'ottavo considerando della delibera dell'Autorità 20/99, elencati nell'art. 3, comma 2, del provvedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, citato in premessa, sono applicati tenendo, tra l'altro, conto di: a) traffico in roaming nazionale
sviluppato fino al 31 dicembre 2001 in aree locali in cui il richiedente offre tale
servizio a seguito di contratti successivi alla data della presente delibera e relative
condizioni economiche; 2. L'Autorità, con
successivo provvedimento, determina entro il 31 dicembre 1999 i valori ponderali da
attribuire a ciascuno dei fattori indicati al comma 1, nonchè quelli da attribuire ai
criteri di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 aprile 1998. Art. 9 1. Al fine di evitare ritardi nell'utilizzo di risorse scarse, di consentire una rapida disponibilità del servizio a favore dell'utenza, e, al contempo, garantire il mantenimento dei livelli di qualità dei servizi attualmente erogati - anche per l'atteso incremento dell'utenza, in particolare nelle zone ad alta densità di traffico e prossime alla saturazione dell'uso delle frequenze - nei casi di motivate esigenze di copertura l'aggiudicatario può stipulare con gli altri concessionari ed il licenziatario accordi di roaming con condivisione delle frequenze, a fronte di accordi di roaming nazionale, di condivisione di impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Tali accordi devono comunque prevedere: a) le aree oggetto dell'accordo; 2. Il numero dei canali radio utilizzabili sul territorio nazionale dall'aggiudicatario ai predetti fini è limitato ad un terzo dei canali radio totali utilizzati nelle stazioni radio base che l'aggiudicatario provvede direttamente ad installare. Nei primi tre anni di commercializzazione del servizio radiomobile pubblico si fa riferimento, a tal fine, al numero dei canali radio pianificati per la installazione diretta al termine del terzo anno di commercializzazione. 3. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere comunicati all'Autorità. 4. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1.
1. A partire dal 1° gennaio 2000 l'Autorità accerta periodicamente le esigenze del sistema GSM su banda di frequenza 900 MHz e conseguentemente stabilisce la progressiva riduzione delle frequenze attualmente utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 giugno 1997, citato in premessa, e ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. 2. In tale procedura l'Autorità tiene conto, fra l'altro, delle esigenze di tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, L'Autorità, con la stessa procedura, determina, nel rispetto della vigente normativa, i criteri per l'assegnazione delle frequenze progressivamente liberate, ivi comprese quelle eventualmente liberate , ivi comprese quelle eventualmente liberate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, citato in premessa. Art. 11 1. L'aggiudicatario, nonché i soggetti che esercitano su di esso una posizione di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, sono tenuti al rispetto dei criteri di separazione contabile di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. 2. L'aggiudicatario è tenuto a specificare, in allegato al bilancio dell'esercizio 1999, tutti gli apporti e contributi effettuati in suo favore, sotto qualsiasi forma, anche prima del rilascio della licenza, da parte di soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni.
1. Fino all'attivazione del servizio di portabilità del numero, previsto all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, le cui modalità sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento, i gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti, a richiesta dell'utente anche attraverso altro gestore, a fornire gratuitamente, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, servizi di avviso automatico relativi al nuovo numero utilizzato dagli utenti, anche in caso di interruzione di rapporto contrattuale e passaggio ad altro gestore. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, indicato in premessa, la licenza che verrà rilasciata a seguito della gara in corso di espletamento, non costituisce titolo per lo svolgimento del servizio su tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service). L'aggiudicatario può richiedere separata licenza per l'utilizzo del sistema DECT per applicazioni mobili. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità. Roma, 9 giugno 1999 Il Presidente: Cheli |