Ministero delle Comunicazioni - Normativa



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI e AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni
e  l'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni
(pubblicato sulla G.U. n.59 del 12.3.1999)

 

Premesso che:
         l'art.1, comma1, della legge 31 luglio 1997, n.249, ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;
         l'art.1, comma 25, della legge citata ha assegnato al Ministero delle comunicazioni il compito di svolgere le funzioni attribuite all'autorità, salvo quelle proprie del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, fino all'entrata in funzione dell'Autorità medesima;
         l'Autorità, ai sensi dell'art.1, comma 9, della legge n. 249, ha adottato,  in data 16 giugno 1998, i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale (in Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998);
         ai sensi del comma 13, dell'art.1, della stessa legge l'autorità può chiedere la collaborazione degli organi del Ministero delle Comunicazioni;
         considerata l'esigenza di assicurare un ordinato passaggio delle funzioni dal ministero all'autorità, predisponendo rimedi atti ad evitare possibili soluzioni di continuità nell'espletamento dei compiti connessi alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni ed all'ordinato svolgimento dei servizi di radiodiffusione;
         preso atto delle perduranti necessità dovute ai tempi di completamento dell'iter procedimentale relativo al reperimento del personale dell'autorità mediante selezioni, concorsi e comandi e della conseguente esigenza di graduare nel tempo tale passaggio di funzioni come stabilito nell'art.37, del regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Autorità;
        ritenuto che tale gradualità possa essere realizzata distinguendo tra competenze che possono essere esercitate autonomamente dall'autorità fin dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all'art.1, comma 9, della richiamata legge istitutiva; competenze che l'autorità sarà in grado di esercitare collaborando con le strutture centrali e periferiche del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 13, della stessa legge, in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione del personale e dei concorsi pubblici, nella misura in cui essa si riveli necessaria;
        ravvisata, pertanto, l'esigenza di definire ulteriormente il disciplinare l'attività di collaborazione sino al 30 giugno 1999;
        ritenuto che, allo scopo, possano essere applicate le disposizioni degli articoli 11 e 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
        considerata la necessità di prorogare l'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie  nelle comunicazioni del 2 luglio 1998;
        tra il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro protempore on. Salvatore Cardinale, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorità:

Si conviene quanto segue: 

Art. 1.
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all'art. 1 comma 9, della legge n. 249/1997, sono esercitate dall'Autorità, le funzioni relative a:

  1. elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze; verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e adozione dei provvedimenti conseguenti nel settore radiotelevisivo;
  2. implementazione delle misure di effettiva concorrenza e ricollocazione delle frequenze nel settore del radiomobile;
  3. regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di interconnessione da parte degli operatori, nel rispetto di criteri obiettivi e non discriminatori, anche con riferimento alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione. Risoluzione delle controversie in materia di interconnessione. Promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;
  4. determinazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le condizioni e le tariffe dei servizi di telecomunicazioni;
  5. emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica dei costi delle singole prestazioni da parte di operatori di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato. Individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;
  6. determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e in relazione all'evoluzione del mercato, dei criteri di definizione di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;
  7. emanazione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l'indicazione di standard minimi;
  8. assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studio dell'evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione;
  9. attivazione delle istruttorie, sviluppo delle procedure ed adozione delle conseguenti decisioni in materia di autorizzazioni e licenze;
  10. istruttorie ed applicazione dei regimi sanzionatori, anche relativamente a funzioni assegnate e trasferite in attuazione di norme diverse dalla legge n. 249/1997.

Art. 3.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle attività proprie e di procedimenti comunque connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente o delle altre funzioni alla stessa assegnate o trasferite in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e della ulteriore normativa emanata in materia, può continuare a richiedere la collaborazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilità delle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero e compatibilmente con gli adempimenti del Ministero stesso inerenti alle competenze istituzionali, ferma restando, all'Autorità, la competenza e la responsabilità dei processi decisionali e dei conseguenti provvedimenti, anche nei confronti dei terzi.

Art. 4.

  1. L'Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attività da espletare (raccolta di dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni altra attività ritenuta utile.
  2. Il Ministro, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al presidente dell'Autorità.
  3. L'Autorità definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione dei procedimenti dandone, a tal fine, se del caso, notizia od informazione, anche sintetica, o per estratto, mediante pubblicazione.

Art. 5.

  1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore e collabora funzionalmente con l'Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente art. 4.
  2. Il personale del Ministero, se necessario, può essere inviato in missione presso gli uffici dell'Autorità o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

Art. 6

  1. Il Ministero continua a trasmettere all'Autorità relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività richieste dall'Autorità sulla base dei decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995.
  2. L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima provvede al versamento della somma dovuta all'entrata del bilancio dello Stato

Art. 7

Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.

Art. 8.

Per le funzioni relative alle materie diverse da quelle e indicate dall'art. 2 o rispetto alle quali non venga attivata la procedura di collaborazione di cui all'art. 3, permane, fino all'espletamento delle selezioni del personale e dei concorsi pubblici, di cui alla legge n. 249/1997, l'esercizio in supplenza del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 25, della stessa legge.


Art. 9

La proroga dell'accordo del 2 luglio 1998, come modificato dal presente, ha efficacia fino al 30 giugno 1999.

Art. 10

Le controversie in materia di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Roma, 15 febbraio 1999
                                                                                           Il Ministro delle Comunicazioni
                                                                                                            Cardinale

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
                      Cheli

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