| Premesso
che:
l'art.1, comma1, della legge 31 luglio
1997, n.249, ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;
l'art.1, comma 25, della legge citata ha
assegnato al Ministero delle comunicazioni il compito di svolgere le funzioni attribuite
all'autorità, salvo quelle proprie del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, fino
all'entrata in funzione dell'Autorità medesima;
l'Autorità, ai sensi dell'art.1, comma
9, della legge n. 249, ha adottato, in data 16 giugno 1998, i regolamenti
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione
delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale (in Gazzetta
Ufficiale 22 luglio 1998);
ai sensi del comma 13, dell'art.1, della
stessa legge l'autorità può chiedere la collaborazione degli organi del Ministero delle
Comunicazioni;
considerata l'esigenza di assicurare un
ordinato passaggio delle funzioni dal ministero all'autorità, predisponendo rimedi atti
ad evitare possibili soluzioni di continuità nell'espletamento dei compiti connessi alla
liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni ed all'ordinato
svolgimento dei servizi
di radiodiffusione;
preso atto delle perduranti necessità
dovute ai tempi di completamento dell'iter procedimentale relativo al reperimento del
personale dell'autorità mediante selezioni, concorsi e comandi e della conseguente
esigenza di graduare nel tempo tale passaggio di funzioni come stabilito nell'art.37, del
regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Autorità;
ritenuto che tale gradualità possa essere
realizzata distinguendo tra competenze che possono essere esercitate autonomamente
dall'autorità fin dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all'art.1, comma 9,
della richiamata legge istitutiva; competenze che l'autorità sarà in grado di esercitare
collaborando con le strutture centrali e periferiche del Ministero ai sensi dell'art. 1,
comma 13, della stessa legge, in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione del
personale e dei concorsi pubblici, nella misura in cui essa si riveli necessaria;
ravvisata, pertanto, l'esigenza di definire
ulteriormente il disciplinare l'attività di collaborazione sino al 30 giugno 1999;
ritenuto che, allo scopo, possano essere
applicate le disposizioni degli articoli 11 e 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
considerata la necessità di prorogare
l'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni del 2 luglio 1998;
tra il Ministero delle comunicazioni, in
persona del Ministro protempore on. Salvatore Cardinale, e l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal
consiglio dell'Autorità:
Si conviene quanto segue:
Art. 1.
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione dei regolamenti di
cui all'art. 1 comma 9, della legge n. 249/1997, sono esercitate dall'Autorità, le
funzioni relative a:
- elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze;
verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e adozione dei provvedimenti
conseguenti nel settore radiotelevisivo;
- implementazione delle misure di effettiva concorrenza e
ricollocazione delle frequenze nel settore del radiomobile;
- regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di
interconnessione da parte degli operatori, nel rispetto di criteri obiettivi e non
discriminatori, anche con riferimento alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione. Risoluzione delle controversie in materia di interconnessione.
Promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di
altri paesi;
- determinazione e aggiornamento, in relazione all'andamento
del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per
determinare le condizioni e le tariffe dei servizi di telecomunicazioni;
- emanazione di direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica dei costi delle singole prestazioni da parte di operatori di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato. Individuazione dell'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di
determinazione e ripartizione del relativo costo;
- determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne
facciano richiesta e in relazione all'evoluzione del mercato, dei criteri di definizione
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;
- emanazione di direttive concernenti i livelli generali di
qualità dei servizi per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi
recante l'indicazione di standard minimi;
- assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni
dei servizi, studio dell'evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle
iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione;
- attivazione delle istruttorie, sviluppo delle procedure ed
adozione delle conseguenti decisioni in materia di autorizzazioni e licenze;
- istruttorie ed applicazione dei regimi sanzionatori, anche
relativamente a funzioni assegnate e trasferite in attuazione di norme diverse dalla legge
n. 249/1997.
Art. 3.
L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle attività proprie e di procedimenti
comunque connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente o delle
altre funzioni alla stessa assegnate o trasferite in attuazione della legge 14 novembre
1995, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e della ulteriore normativa emanata in materia,
può
continuare a richiedere la collaborazione delle strutture centrali e periferiche del
Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilità delle risorse organizzative,
umane e finanziarie del Ministero e compatibilmente con gli adempimenti del Ministero
stesso inerenti alle competenze istituzionali, ferma restando, all'Autorità, la
competenza e la responsabilità dei processi decisionali e dei conseguenti provvedimenti,
anche nei confronti dei terzi.
Art. 4.
- L'Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito
alle attività da espletare (raccolta di dati e di informazioni, istruttoria,
accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni
altra attività ritenuta utile.
- Il Ministro, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione
dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al presidente
dell'Autorità.
- L'Autorità definisce con gli organi del Ministero indicati
dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione dei procedimenti dandone,
a tal fine, se del caso, notizia od informazione, anche sintetica, o per estratto,
mediante pubblicazione.
Art. 5.
- Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo
di appartenenza, secondo la normativa in vigore e collabora funzionalmente con l'Autorità
ai fini di quanto previsto dal precedente art. 4.
- Il personale del Ministero, se necessario,
può essere
inviato in missione presso gli uffici dell'Autorità o presso altre sedi, fermo restando
quanto disposto dal comma 1.
Art. 6
- Il Ministero continua a trasmettere all'Autorità
relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per
l'espletamento delle attività richieste dall'Autorità sulla base dei decreti del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24
gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n.
98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995.
- L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione
entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima provvede al versamento della somma
dovuta all'entrata del bilancio dello Stato
Art. 7
Al presente accordo si applicano i principi
del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.
Art. 8.
Per le funzioni relative alle materie diverse
da quelle e indicate dall'art. 2 o rispetto alle quali non venga attivata la procedura di
collaborazione di cui all'art. 3, permane, fino all'espletamento delle selezioni del
personale e dei concorsi pubblici, di cui alla legge n. 249/1997, l'esercizio in supplenza
del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 25, della stessa legge.
Art. 9
La proroga dell'accordo del 2 luglio 1998, come modificato
dal presente, ha efficacia fino al 30 giugno 1999.
Art. 10
Le controversie in materia di esecuzione del presente
accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Roma, 15 febbraio 1999
Il Ministro delle Comunicazioni
Cardinale
Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Cheli
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