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Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni Delibera
n. 127/00/CONS |
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LAUTORITÀ
DELIBERA
Napoli, 1° marzo 2000
Allegato A alla delibera n 127/00/CONS Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intendono per: "Autorità", lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dallart. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249; "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249; "emittente nazionale", un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata; "emittente estera", un soggetto, avente la propria sede legale allestero, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata; "programmi ricevibili in Stati parti", i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che possano essere ricevuti sul territorio di uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; "programmi non ricevibili in Stati parti", i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che non possano essere ricevuti da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; "accesso condizionato", sistema tecnico in base al quale la ricezione in forma intelligibile di programmi televisivi sia subordinata allattivazione da parte dellutente di un meccanismo di decodifica del segnale dingresso; "up-link", segmento ascendente del collegamento terra-satellite.
1. Il presente regolamento è applicabile alle emittenti televisive nazionali o estere rispetto alle quali lItalia abbia giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 327. 2. In particolare, sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:
3. LAutorità, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e dei mercati, può, con proprio provvedimento, stabilire lapplicabilità del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti. 4. Il presente regolamento non si applica alle trasmissioni televisive a circuito chiuso, alle trasmissioni televisive punto-punto, alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le altre forme di trasmissione di programmi televisivi non destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico. 5. Il presente regolamento non si applica altresì ai soggetti che offrono alle emittenti televisive servizi di trattamento, ricezione e trasmissione, non finalizzati allalterazione della natura e del contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni.
Art. 3 1. La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui allart. 2, comma 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallAutorità, sulla base delle norme del presente regolamento. 2. Lautorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali. 3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al comma 2 nel caso che i rispettivi amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 4. Il Consiglio dellAutorità provvede entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui allAllegato 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
5. E fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare allAutorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli Allegati 1 e 2 , nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dellevento che ha dato luogo allobbligo di informativa. 6. Il termine di 60 giorni per lassunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora lAutorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui lAutorità delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra, lAutorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.
1. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente allUnione Europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute a richiedere lautorizzazione ai sensi del presente regolamento.
1. Le autorizzazioni di cui allart. 3 sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate. 2. La domanda di rinnovo della autorizzazione deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dallart. 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione. I documenti indicati allart. 3, comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni già fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione.
1. Lemittente richiedente lautorizzazione ai sensi dellart. 3 deve effettuare un versamento di Lit. 10.000.000 a favore dellAutorità a titolo di rimborso delle spese dellistruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione. 2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dellindice del costo della vita nei dodici mesi precedenti. LAutorità, con proprio provvedimento, può stabilire una diversa misura delladeguamento del contributo.
1. LAutorità dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui allart. 3 nei seguenti casi:
2. Le autorizzazioni di cui allart. 3 decadono automaticamente:
Capo III Art. 8 1. I soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la diffusione dei propri programmi, di apparecchiature di up-link per le quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione dallAutorità ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite sia fornitore di reti o di servizi di telecomunicazioni, si applicano i principi di separazione contabile di cui allarticolo 4, comma 4, della Legge e allarticolo 9 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica dellAutorità, inclusiva anche dei dati di cui allAllegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite.
1. I soggetti di cui allart. 2, comma 2, sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà loro trasmesso dallAutorità. 2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed allora di diffusione dei programmi registrati.
1. I legali rappresentanti dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dellart. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. In relazione al contenuto dei notiziari sono altresì responsabili i direttori degli stessi. 2. I soggetti di cui allart. 2, comma 2, lett. a) sono tenuti allosservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri. 3. I soggetti di cui allart. 2, comma 2, lett. b) sono tenuti ad adeguarsi ai principi di cui allart. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 327. LAutorità può, con proprio provvedimento, determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti.
1. I soggetti di cui allart. 2, comma 2, lett. a) e b) sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327. 2. I soggetti di cui allart. 2, comma 2, lett. a) e b), qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
1. I soggetti di cui allart. 2, comma 2, lett. a) e b) sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali, fatta eccezione per le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
1. Ai sensi dellart. 2, comma 9 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i soggetti di cui allart. 2, comma 2, lett. a) e b) riservano un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere audiovisive italiane e dellUnione Europea.
1. I soggetti di cui allart. 2, comma 2, che non diffondono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri. 2. I soggetti di cui allart. 2, comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23:00 e le 7:00.
Salvo quanto previsto dallart. 7, lAutorità, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, può adottare le sanzioni di cui allart. 1, commi 29, 30, 31 e 32, della Legge.
1. I soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in vigore della Legge, più reti televisive ad accesso condizionato in ambito nazionale, che hanno trasferito via satellite o via cavo le trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono autorizzati alla prosecuzione dellattività di diffusione esclusivamente via satellite sino al rilascio dellautorizzazione prevista dallart. 3, da richiedere entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del termine per ladozione del relativo provvedimento da parte dellAutorità. 2. Il comma 1 è applicabile anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in via sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata dallItalia.
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