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L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
26 giugno 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
VISTA la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica
e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva
accesso);
VISTA la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
(direttiva servizio universale);
VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, "Disciplina relativa alla fornitura
di servizi di accesso ad Internet";
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il
recepimento della direttiva 90/388/CE relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante
le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di
telecomunicazioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997,
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998,
"Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze
individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998 e
successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998,
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA la delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
VISTA la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni
in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2000;
VISTA la delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, "Regole per la fornitura
della portabilità del numero tra operatori (Service Provider
Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1999;
VISTA la delibera n. 6/00/CIR dell’8 giugno 2000, "Piano di numerazione
nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, "Regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001,
e successive modificazioni;
SENTITA in audizione la società Telecom Italia;
SENTITE in audizione le Associazioni degli Internet Service Provider
@IIP ed Assoprovider;
SENTITE in audizione, a seguito della nota del 21 maggio 2002, le società
Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Edisontel S.p.A., Fastweb S.p.A., Planetwork
S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO che la legge 8 aprile 2002, n. 59, "Disciplina relativa
alla fornitura di servizi di accesso ad Internet", all’articolo 1, comma
1, dispone che: "Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione
dati e accesso ad INTERNET (Internet service provider) ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420,
nonchè ai sensi della delibera dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2000, e delle successive delibere,
hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi
di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell’offerta
di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni
notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo
criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro il medesimo termine l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è tenuta ad aggiornare l’elenco degli operatori
aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad INTERNET
per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318." Tale disposizione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo
1 della citata legge, si applica "per ogni tipo di tariffa applicata
dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso
ad INTERNET" e "per il periodo di tre anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge";
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla citata legge,
il 18 aprile 2002 la Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità
ha avviato un procedimento volto ad individuare i criteri di applicazione
agli Internet Service Provider (ISP) delle condizioni economiche dell’Offerta
di Riferimento pubblicata dagli organismi di telecomunicazioni notificati
quali aventi significativo potere di mercato, allo stato la società
Telecom Italia. I criteri individuati saranno applicati anche alle condizioni
economiche praticate dagli organismi di telecomunicazioni riconosciuti
dall’Autorità quali aventi significativo potere di mercato sul
mercato dell'accesso ad Internet, al termine del procedimento avviato
in attuazione di quanto stabilito dalla seconda parte del comma 1, articolo
1 della legge n. 59/2002;
CONSIDERATO il nuovo quadro regolamentare di riferimento in materia
di comunicazioni elettroniche composto dalle direttive comunitarie approvate
il 7 marzo 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che dovranno
essere recepite da parte degli Stati membri entro il 24 luglio 2003;
CONSIDERATO che, alla luce della finalità delle attività
svolte dagli Internet Service Provider, questi ultimi, qualora interconnessi,
possono richiedere agli organismi di telecomunicazione servizi di originazione
del traffico ed offrire servizi di terminazione sulle proprie reti;
CONSIDERATO che l’operatore notificato negozia con gli Internet Service
Provider accordi di interconnessione inversa nel rispetto del principio
di non discriminazione, ossia applicando condizioni analoghe, in circostanze
similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi
simili;
CONSIDERATO che, per poter utilizzare i servizi di raccolta del traffico
in decade 7, i soggetti interconnessi alla rete dell’operatore di accesso
devono disporre delle numerazioni necessarie ad individuare il punto
di consegna delle chiamate;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla definizione delle modalità
di richiesta ed attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per
i servizi Internet e per l’instradamento del relativo traffico per gli
operatori autorizzati, che intendano utilizzare i servizi di raccolta
del traffico Internet;
CONSIDERATO che i codici identificativi degli operatori utili all’instradamento
del traffico sono attualmente espressi con tre cifre decimali;
RITENUTO opportuno rinviare il necessario approfondimento in merito
all’eventualità di ampliare la capacità di tali risorse,
in forza del numero degli Internet Service Provider che ne potrebbero
fare richiesta;
RITENUTO opportuno definire una procedura semplificata per l’attribuzione
dei suddetti diritti d’uso, con la previsione di condizioni nella misura
strettamente necessaria, in linea con la legge n. 59/2002;
RITENUTO che le attività istruttorie per l’attribuzione dei
diritti d’uso dei numeri debbano essere svolte nei tempi previsti dalla
normativa vigente;
RITENUTO di applicare a titolo di rimborso dei costi amministrativi
sostenuti per l'istruttoria i contributi previsti all’articolo 1 del
decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998;
RITENUTO che i diritti d’uso per le numerazioni per i servizi Internet
debbano avere una validità non superiore alla durata dell’autorizzazione
generale in base alla quale l’operatore stesso offre i propri servizi
al pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 59 dell’8 aprile
2002;
CONSIDERATO che i contributi annui per l'attribuzione di numerazione
sono definiti dall’articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni
del 5 febbraio 1998;
CONSIDERATO che gli Internet Service Provider, ai sensi della legge
n. 59/2002, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche del servizio
di fatturazione e rischio insolvenza per l’accesso ai propri servizi
da parte di abbonati dell’operatore notificato, incluso nell’Offerta
di riferimento;
CONSIDERATO che gli Internet Service Provider ritengono funzionale
alla propria attività l’utilizzo dell’offerta di circuiti parziali
e considerato che tale punto è stato oggetto di diversa interpretazione
da parte dell’operatore attualmente notificato;
RITENUTO, nelle more della revisione regolamentare dei servizi di linee
affittate, di condividere le argomentazioni espresse dagli ISP in materia;
CONSIDERATA la necessità di prevedere precise disposizioni finalizzate
alla tutela dell’integrità della rete pubblica ed alla trasparenza
e responsabilità del rapporto verso il cliente finale, stante
che con l’accesso diretto all’Offerta di interconnessione, gli Internet
Service Provider possono diventare titolari del rapporto contrattuale
con il cliente finale per il traffico di accesso ad Internet;
RITENUTO opportuno richiedere agli Internet Service Provider le necessarie
garanzie in termini di trasparenza e comunicazione nei confronti dei
clienti finali relative alle condizioni di offerta del servizio di accesso
ad Internet;
RITENUTO, alla luce della normativa vigente, che le numerazioni per
i servizi Internet, di cui all’articolo 21 della delibera n. 6/00/CIR,
possono essere utilizzate esclusivamente per la fornitura di servizi
di accesso ad Internet e che, pertanto, le relative offerte economiche
al pubblico, ai fini della trasparenza dell’offerta e della tutela del
consumatore, non possono comprendere nei costi del traffico telefonico
la vendita di servizi a valore aggiunto o beni;
RITENUTO opportuno introdurre una disciplina per le condizioni di offerta
dei servizi di accesso ad Internet, che definisca in maniera chiara
le caratteristiche del servizio incluse quelle tecniche, i limiti ed
i vantaggi e le potenzialità della connessione. In particolare,
si ritiene opportuno prevedere che le condizioni di offerta comprendano
come dato essenziale le principali caratteristiche dei servizi quali:
- riferimento dell’operatore titolare della numerazione;
- descrizione del contenuto dei servizi offerti e modalità
di fruizione;
- condizioni economiche applicate e modalità di fatturazione;
- rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell’accesso
(numero di utenti / numero di modem);
- banda media nazionale ed internazionale riservata sulla rete dell’ISP
per ciascun modem;
- eventuali limitazioni o regole sull’uso del servizio;
- livelli di servizio in termini di tempi di fornitura ed assistenza;
- disponibilità del servizio.
Tali caratteristiche dovranno essere specificate dagli operatori in
termini chiari ed in maniera diffusa ed inserite nelle carte dei servizi
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
CONSIDERATO che nell’ambito del procedimento gli Internet Service Provider
hanno manifestato l’esigenza di disporre nell’ambito dell’Offerta di
interconnessione di riferimento di un servizio di originazione del traffico
di accesso ad Internet raccolto su interfacce di interconnessione, attualmente
non previste;
RITENUTO opportuno esaminare l’introduzione di nuovi servizi nell’ambito
del procedimento di valutazione dell’Offerta di riferimento per l’anno
2002, stante la necessità di svolgere, tra l’altro, le opportune
verifiche di orientamento al costo e non discriminazione ai sensi della
normativa vigente;
UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
- "Regolamento", il provvedimento per l’attuazione delle direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- "operatore autorizzato", gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione
dati e accesso ad INTERNET (Internet service provider) ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420,
nonché ai sensi della delibera dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2000, e delle successive
delibere;
- "autorizzazione generale", un’autorizzazione che, indipendentemente
dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una
normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è
ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante
l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso;
- "operatore con significativo potere di mercato", organismo abilitato
a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale
avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea;
- "Offerta di riferimento", offerta pubblicata dagli operatori con significativo
potere di mercato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 comprendente la descrizione
delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione
delle esigenze di mercato, nonché i termini e le relative condizioni;
- "numerazioni per servizi Internet", numerazioni dedicate ad impieghi
connessi ad Internet, quali i "servizi di accesso" ad Internet Service
Provider, definite dall’articolo 21 della delibera n. 6/00/CIR e successive
modificazioni.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Articolo 2
(Condizioni generali)
1. Gli operatori autorizzati hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi
appartenenti alle categorie riportate nell’Allegato B del Regolamento,
l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione, con l'obiettivo di
offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.
2. Gli accordi di interconnessione, di cui al precedente comma, sono
stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare
riferimento a quanto previsto nel Regolamento e nel decreto ministeriale
del 23 aprile 1998, e secondo i criteri definiti nel presente provvedimento.
Articolo 3
(Condizioni di accesso all’offerta di riferimento)
1. Gli operatori autorizzati, al fine di fornire i servizi oggetto dell’autorizzazione,
possono accedere all’Offerta di riferimento, ivi inclusa l’offerta dei
circuiti parziali e dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza per
l’accesso da parte di abbonati dell’operatore con significativo potere
di mercato.
2. Gli operatori autorizzati, per usufruire dei servizi di interconnessione,
richiedono i diritti d’uso per le risorse di numerazione per i servizi
Internet e per l’instradamento del relativo traffico. Le modalità
di attribuzione di detti diritti d’uso sono riportate al successivo articolo
4.
Articolo 4
(Accesso alle numerazioni per servizi Internet)
1. La numerazione per servizi Internet, in conformità con il piano
di numerazione nazionale è utilizzabile esclusivamente per l’accesso
alla rete Internet. E’ fatto divieto di fornire prodotti e servizi per
il tramite dell’addebito all’utente del traffico svolto indirizzato a
dette numerazioni.
2. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente
provvedimento, attribuisce agli operatori autorizzati, che ne facciano
richiesta, i diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet e per
l’instradamento del relativo traffico.
3. La richiesta dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet
e per l’instradamento del relativo traffico può essere presentata
dai soggetti interessati anche in sede di domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione
generale, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS.
4. I diritti d’uso di cui al presente articolo non possono essere attribuiti
ai soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società
o il titolare dell’impresa siano stati condannati a pena detentiva per
delitto non colposo superiore ai sei mesi o siano sottoposti a misure
di sicurezza e di prevenzione.
5. L’operatore autorizzato, cui sono stati attribuiti i diritti d’uso
di cui al presente articolo, è tenuto a:
- negoziare l’interconnessione con gli organismi individuati nell’allegato
B al Regolamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del medesimo Regolamento;
- fornire, ove applicabile, le informazioni specifiche, previste dall’Autorità,
in ordine agli accordi di interconnessione, ai sensi dell’articolo 4,
comma 6, del Regolamento;
- l’uso efficiente ed effettivo della capacità di numerazione
assegnata;
- versare i contributi annui per l'attribuzione di numerazione, diversi
da quelli riguardanti la copertura delle spese relative alla fase istruttoria,
di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
- adottare e pubblicare, sulla base della direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, la carta dei servizi, ai
sensi dell’articolo 10, comma 5, del Regolamento;
- comunicare all’Autorità le caratteristiche tecniche relative
all’offerta al pubblico di nuovi servizi o prestazioni al fine di consentire
le verifiche necessarie alla definizione delle eventuali modifiche da
apportare, obbligatoriamente e senza indugio, sempre a cura dell’organismo
di telecomunicazioni, ai predetti servizi o prestazioni;
- rispettare la normativa vigente in materia di portabilità del
numero, ai sensi della delibera n. 4/CIR/99 e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. L’operatore autorizzato richiedente i diritti d’uso delle numerazioni
per servizi Internet ed instradamento del relativo traffico è tenuto
al pagamento dei contributi di istruttoria, in misura pari a quanto previsto
dall’articolo 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
7. La domanda di diritti d’uso di numerazioni deve contenere:
- dati relativi al soggetto richiedente: denominazione, identità
giuridica e sede legale, nonché i dati relativi al rappresentante
legale;
- estremi della richiesta dell’autorizzazione generale;
- specifiche numerazioni richieste;
- designazione del servizio per il quale è utilizzata la numerazione
richiesta, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura
del servizio tra cui i distretti in cui sono attivate le numerazioni;
- reti ed impianti da impiegare nell’espletamento dell’attività;
- l’impegno a versare il contributo previsto nel caso di utilizzo di
risorse scarse;
- l’impegno a rispettare gli obblighi di cui al precedente comma 5.
8. La domanda di diritti d’uso di numerazioni deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
- eventuali integrazioni o aggiornamenti alla documentazione presentata
in sede di domanda di autorizzazione generale;
- dichiarazione che gli amministratori che rappresentano legalmente
la società o il titolare dell’impresa non si trovino nelle condizioni
di cui al precedente comma 4;
- ricevute dei versamenti di cui al precedente comma 6;
- carta dei servizi di cui al precedente comma 5, lettera e).
9. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa
documentazione, che sia intervenuta successivamente all’attribuzione dei
diritti d’uso delle numerazioni per servizi Internet, deve essere comunicata,
entro trenta giorni dall’avvenuta variazione, al Ministero delle comunicazioni.
10. Le richieste di risorse di numerazione sono soddisfatte in base alla
data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile,
in base alla preferenza espressa, in conformità con quanto previsto
dal piano di numerazione vigente.
11. Il Ministero delle comunicazioni provvede a comunicare l’attribuzione
dei diritti d’uso delle numerazioni entro il termine conforme alla normativa
vigente. L’offerta di servizi basati sulle numerazioni oggetto della richiesta
non può essere avviata prima della comunicazione della decisione
in merito alla richiesta di diritti d’uso delle numerazioni per servizi
Internet, da parte del Ministero delle comunicazioni.
12. I diritti d’uso per le numerazioni per i servizi Internet sono attribuiti
per il periodo previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 8 aprile
2002, n. 59, e hanno validità comunque non superiore alla durata
dell’autorizzazione generale in base alla quale l’operatore stesso offre
i propri servizi al pubblico.
13. L’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi
Internet comporta per l’operatore autorizzato il rispetto della normativa
vigente in materia di numerazione e, in particolare, della delibera n.
6/00/CIR e successive modificazioni, nonché l’obbligo di iscrizione
nel "Registro degli Operatori di Comunicazione" (ROC) secondo le procedure
vigenti.
Articolo 5
(Condizioni di offerta e regime di pubblicità)
1. Gli operatori, che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet
in qualità di titolare della numerazione per servizi Internet,
evidenziano nelle condizioni di offerta almeno i seguenti indicatori di
qualità:
- riferimento dell’operatore titolare della numerazione;
- condizioni economiche applicate e modalità di fatturazione;
- rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell’accesso
(numero di utenti / numero di modem);
- banda media nazionale ed internazionale riservata sulla rete dell’ISP
per ciascun modem;
- eventuali limitazioni o regole sull’uso del servizio;
- livelli di servizio in termini di tempi di fornitura ed assistenza;
- disponibilità del servizio.
2. Agli indicatori di qualità di cui al comma 1, inclusi i relativi
valori, è data ampia diffusione al pubblico, anche mediante l’inserzione
nelle home page Internet dei servizi.
3. La pubblicità delle offerte dei servizi basati su numerazioni
per servizi Internet deve recare l’indicazione esplicita del prezzo praticato
per il traffico telefonico comprensivo della quota minutaria e delle eventuali
quote a transazione.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano per
il periodo di cui all’articolo l, comma 4, della legge 8 aprile 2002,
n. 59.
2. L’Autorità si riserva di rivedere le disposizioni del presente
provvedimento alla luce dell’evoluzione del piano di numerazione e delle
norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio
dei ministri ed al Ministero delle comunicazioni, notificato alla società
Telecom Italia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Roma, 26 giugno 2002
|
IL COMMISSARIO RELATORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
Silvio Traversa
|
Enzo Cheli
|
|
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
|
|
|
reggente Alessandro Della Gatta
|
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