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Relazione Illustrativa - 23 febbraio 2000
Modifica e integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva

1 – PREMESSA

2 – IL PIANO INTEGRATO
     2.1 – Criteri di elaborazione
     2.2 – Risultati
     2.3 – Siti di Piano e numero degli impianti
     2.4 – Gestione dinamica del piano

3 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE EMITTENTI

ALLEGATO A: Numero massimo di reti (emittenti) per ciascun bacino regionale e ciascun bacino provinciale

ALLEGATO B: Numero massimo di reti (emittenti) per ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale


1. PREMESSA

Con deliberazione 14 luglio 1999, n. 105, è stato approvato il Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze per la Radiodiffusione Televisiva, risultante dal Piano approvato con deliberazione del n. 68/98 del 30 ottobre 1998 (pianificazione di 1° livello) e relativa integrazione (pianificazione di 2° livello) operata in base alle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78.

Il decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel ravvisare la necessità di un’ulteriore integrazione del piano di assegnazione delle frequenze di cui sopra, ha apportato alcune innovazioni rispetto alla normativa precedente che incidono anche se in modo parziale sui criteri tecnici di elaborazione e sui risultati del piano approvato il 14 luglio 1999.

Tali innovazioni riguardano in particolare:

  1. la distinzione dei bacini locali in bacini regionali e bacini provinciali (modifica della lettera e, comma 6, dell’art. 2 della legge 249/97), i primi coincidenti di norma con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i secondi coincidenti di norma con il territorio delle province;

  2. determinazione del numero di emittenti (equivalente al numero delle reti) che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale;

  3. adozione di provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali, laddove l’orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze;

  4. graduatorie distinte per ciascun bacino regionale e provinciale per il rilascio delle concessioni;

  5. riserva del 20% alle emittenti televisive a carattere comunitario (non-profit) del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale.

Quanto sopra consente, per quanto necessario, di introdurre modifiche anche al piano già approvato anche per quanto si riferisce alle reti nazionali e regionali di 1° livello, in modo da poter raggiungere il risultato di attribuire risorse a quelle province che ne erano rimaste prive, modifiche che non erano permesse con le disposizioni legislative precedenti. Ovviamente tali modifiche dovranno mantenere il più possibile i valori di copertura del territorio e della popolazione servita raggiunti dalle reti nazionali e regionali con la pianificazione di 1° livello.

Sulla base delle citate nuove disposizioni e dei criteri che ne sono scaturiti, l’Autorità, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle Comunicazioni e sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private e la concessionaria del servizio pubblico, ha proceduto alla revisione del piano approvato il 14 luglio 1999, determinando il numero delle reti (emittenti) che possono operare in ciascun bacino regionale e provinciale.

Il nuovo piano, denominato in seguito "Piano Integrato", è costituito da un tabulato che comprende i risultati della pianificazione di 1° e 2° livello, modificati e integrati secondo le disposizioni del citato decreto legge.


2. IL PIANO INTEGRATO


2.1 Criteri di elaborazione

I criteri tecnici per l’elaborazione del presente piano sono sostanzialmente gli stessi di quelli seguiti nella pianificazione di 1° e 2° livello, integrati come segue:

  1. territorio nazionale suddiviso in bacini regionali e in bacini provinciali, i primi coincidenti di norma con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i secondi con il territorio delle province;

  2. mantenimento per quanto possibile dei siti comuni per gli impianti delle reti a copertura nazionale e regionale;

  3. allocazione degli impianti per le reti provinciali anche su siti diversi da quelli degli impianti delle reti regionali per una stessa regione.

  4. vincolo di non ridurre le coperture raggiunte con la pianificazione di 1° livello delle reti nazionali e regionali.


2.2 Risultati

Ai fini di una maggiore chiarezza di esposizione vengono separatamente indicati i risultati ottenuti per le reti in ambito provinciale e le variazioni apportate per le reti in ambito nazionale e regionale.

Per le reti in ambito provinciale i risultati possono essere così sintetizzati:

  1. percentuale del territorio coperto pari a circa il 51,5% (54,2% per il territorio al di sotto dei 1.800 m. di quota);

  2. percentuale di popolazione servita pari a circa il 76,4%. Questa percentuale non varia quando si considera il territorio al di sotto dei 1.800 m. di quota, dato che la popolazione ivi residente è percentualmente irrilevante rispetto al totale della popolazione italiana, e comunque, i centri abitati al di sopra di tale quota potranno essere serviti con impianti di ERP inferiore ai 200 W;

  3. copertura di tutti i capoluoghi di provincia (compresi i capoluoghi di regione) e 4.112 comuni con oltre 1.000 abitanti;

  4. 83 bacini coincidenti con il territorio di una sola provincia e 8 bacini coincidenti con il territorio di più province serviti ciascuno da 17 canali, con le eccezioni di 3 bacini serviti da 10 canali, 1 da 6 e 1 da 4. Il fatto che 8 bacini coprono ciascuno il territorio di più province porta necessariamente a fissare il numero dei bacini provinciali pari a 91 che non coincide con il numero delle province italiane pari a 103;

  5. il numero dei siti con risorse in frequenze per servire i bacini provinciali è pari a 308, di cui 14 con risorse di 2° livello solamente. La polarizzazione delle antenne di emissione in ciascun sito è la stessa per tutti gli impianti di 1° e 2° livello, consentendo la ricezione dei programmi nazionali e locali da parte degli utenti con la stessa antenna.

Rispetto alla precedente pianificazione di 2° livello si è ottenuto:

  • un incremento di circa l’8,5% del territorio e dell’11% della popolazione serviti;
  • la copertura anche delle 19 province precedentemente non servite;
  • un incremento di 25 siti con risorse in frequenze per i bacini provinciali.

Per quanto riguarda le reti in ambito nazionale e regionale si evidenzia che:

  1. la percentuale del territorio servito a livello nazionale risulta pari a circa l’82,8% (86,5% per il territorio al di sotto dei 1.800 m. di quota);
  2. la percentuale di popolazione servita è pari a circa il 95,7%;
  3. il numero dei siti con risorse in frequenze per le reti in ambito nazionale e regionale è pari a 466.

Rispetto al piano precedente, si è avuto:

  • un incremento di circa il 2,5% del territorio e dell’1% della popolazione serviti;
  • un decremento del numero dei siti pari a 21.

Per ottenere tali risultati è stato necessario introdurre inoltre le seguenti modifiche:

  • rivedere la distribuzione dei 3 raggruppamenti di 17 frequenze (A, B, C) su 18 dei 466 siti di cui al punto c) ed i valori di offset per altri 33, nonché, in casi molto limitati, la polarizzazione dell’emissione;
  • variare l’ERP assegnata per 35 dei 466 siti di cui sopra (aumentata per 9 siti e diminuita per 26);
  • riprogettare i diagrammi di antenna degli impianti di 12 siti.

Si segnala, inoltre, che in alcuni siti l’ERP e i diagrammi di antenna degli impianti di 2° livello sono risultati diversi da quelli degli impianti di 1° livello.

Le modifiche indicate hanno avuto come conseguenza un allentamento del vincolo della regionalizzazione per le 11 reti nazionali, nel senso che per alcune regioni della Pianura Padana, in particolare Lombardia ed Emilia Romagna, una parte del territorio di una regione è servita da siti ubicati nella regione limitrofa. Ciò non riguarda le 6 reti regionali (di 1° livello) che restano costituite da impianti allocati nei siti della stessa regione da servire.


2.3 Siti di Piano e numero degli impianti.

L’elaborazione del "Piano integrato" ha portato a determinare in 480 il numero totale dei siti necessari per consentire l’irradiazione dei programmi in ambito nazionale e locale (7 in meno del numero previsto dal piano precedente) e sui quali sono stati opportunamente allocati i tre raggruppamenti di 17 frequenze ciascuno A, B, C.

In particolare:

  1. su 294 dei suddetti siti sono allocate le risorse (34 frequenze) per l’irradiazione di programmi in ambito nazionale, regionale e provinciale;
  2. su 172 sono allocate le risorse (17 frequenze) per l’irradiazione di programmi solo in ambito nazionale e in ambito regionale;
  3. su 14 sono allocate le risorse (17 frequenze) per l’irradiazione di programmi solo in ambito provinciale.

Inoltre, su 23 dei siti di cui al punto a) è stato possibile allocare un terzo gruppo di 17 frequenze che servono solo parzialmente il territorio delle province di appartenenza.

E’ da far presente che nel Lazio, su indicazione della Regione, i siti di M. Cerella e di Segni sono stati sostituiti dai nuovi siti di Colle Anfagione e M. Traiano. Queste sostituzioni non hanno alterato le coperture del territorio e la popolazione servita con i vecchi siti.

Tutti i 480 siti, sono indicati, per regione, nel "Piano Integrato", con i capoluoghi di regione e di provincia e le località con oltre 1.000 abitanti serviti da ciascuno di essi.

Nella individuazione dei siti sui quali sono state allocate le risorse integrative di 2° livello si è tenuto conto anche dei vincoli fissati dal decreto ministeriale 381/98 per quanto riguarda i tetti dei campi elettromagnetici compatibili con la salute umana. A questo proposito le regioni e i comuni, nei loro piani territoriali, dovranno stabilire per i siti sui quali si installeranno gli impianti, i limiti delle relative aree in funzione della prevista potenza complessiva degli stessi.

Il numero complessivo degli impianti inseriti nel Piano Integrato è pari a 13.549, di cui 8.419 per l’emittenza locale. A tale numero si aggiungeranno i molti impianti con ERP inferiore ai 200 W (dell’ordine delle migliaia) necessari per la copertura di aree del territorio non realizzabile con impianti di piano e che dovranno con questi essere compatibilizzati. Tale operazione che viene denominata gestione dinamica del piano è illustrata nel successivo par. 2.4.


2.4 Gestione dinamica del Piano

Il Piano Integrato non esaurisce tutti i possibili impianti assegnabili in fase di concessione.

Le coperture da realizzare con le reti locali, desumibili nel pieno dettaglio solo quando saranno note le richieste di concessione, possono infatti necessitare di ulteriori impianti, in aggiunta a quelli pianificati, per le zone completamente esterne o anche parzialmente interne a quelle coperte con i siti di Piano.

Per questi ulteriori impianti, che andranno ovviamente a trovare collocazione su siti diversi da quelli di piano, i soggetti che richiedono la concessione dovranno indicarne le caratteristiche di ubicazione e di emissione desiderate.

In linea generale la totalità di tali impianti avrà una ERP inferiore a 200 W.

Per questi impianti si cercherà prioritariamente di soddisfare la relativa richiesta su siti ospitanti impianti equivalenti (per potenza e zona coperta) già dati in assegnazione alle emittenti nazionali.

Quando ciò non sia possibile, i dati forniti saranno confermati o modificati, dopo una verifica di compatibilità con gli impianti pianificati. Tale operazione di verifica può richiedere una attività di progettazione degli impianti, qualora non si possano confermare le richieste così come formulate. Questa progettazione potrà anche comportare un affinamento di quanto pianificato, in quella che può essere definita una "gestione dinamica del Piano".

Per i nuovi siti indicati dai soggetti richiedenti la concessione, deve essere cura dei soggetti stessi acquisire le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità locali (come da decreto ministeriale 16.7.75 – Regolamento di attuazione della legge 14.4.75 n. 103).

I siti con ERP inferiore ai 200W per la Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano necessari per realizzare le reti per le minoranze linguistiche riconosciute, sono stati già individuati all’atto della pianificazione di 1° livello. Per tali siti i parametri radioelettrici degli impianti saranno definiti attraverso l’anzidetta attività di progettazione sulla base delle richieste degli enti interessati.


3. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE EMITTENTI

Come già detto, la legge 5/2000, introducendo la distinzione dei bacini locali in regionali e provinciali, dispone anche che l’Autorità determini il numero di reti che può operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.

A tal fine si premette che:

  • per la determinazione del numero delle reti in ambito regionale si fa riferimento ai risultati della pianificazione di 1° livello, tenendo conto delle variazioni apportatevi dal nuovo Piano,

  • per la determinazione del numero delle reti in ambito provinciale il riferimento è dato dai risultati della pianificazione di 2° livello opportunamente integrati.

Quanto sopra ha come conseguenza che la copertura del territorio dei due tipi di bacini sono molto diversi, dato che in ciascuna regione il numero dei siti con risorse di 1° livello è superiore a quello di 2° livello, per cui il territorio coperto nell’ambito del relativo bacino regionale è sempre superiore al territorio coperto dall’insieme dei singoli bacini provinciali appartenenti alla stessa regione.

Inoltre, come è stato indicato nel par. 2.2, in 8 casi uno stesso sito serve più di una provincia, per cui il bacino provinciale coincide inevitabilmente con il territorio di più province. Questo fatto porta anche a fissare il numero dei bacini provinciali pari a 91 e non a 103.

Va segnalato che, nel quadro di ottimizzazione dell’uso delle risorse spettrali nel territorio, in aggiunta ai 91 bacini provinciali sono state individuate altre 23 "aree parziali di bacino provinciale" che si riferiscono a parti circoscritte del territorio delle rispettive province di appartenenza e non comprendono, comunque, il territorio del relativo capoluogo ad eccezione di Savona che è coperta dal sito di Crocetta.

Tali aree sono servite dai 23 siti sui quali è stato possibile allocare un terzo gruppo di 17 canali (v. par. 2.3).

Ove si ritenesse di assegnare concessioni per tali "aree parziali di bacino provinciale" sarebbe opportuno prevedere specifiche procedure semplificate per regolare le domande da parte dei soggetti interessati.

E’ da sottolineare che, nella determinazione del numero di reti, non si è tenuto conto della facoltà per ogni soggetto interessato di poter richiedere concessioni in più bacini. Pertanto quello che viene indicato in questa sede rappresenta il massimo numero di reti in ciascun bacino.

L’allegato A ne indica la distribuzione per ogni regione e provincia autonoma.

Qui di seguito si fornisce il totale del numero delle reti ripartite in regionali e provinciali:

N. reti in ambito regionale 126
N. reti in ambito provinciale: 1.502
N. Totale reti locali: 1.628

Alle 1.628 reti di cui sopra vanno aggiunte 391 reti che possono operare nelle aree parziali di bacino provinciale. La loro distribuzione per regione è riportata nell’allegato B.

Roma, 23.2.2000

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