DECRETO
28 maggio 2003
(pubblicato sulla G.U. n.
126 del 3.06.03)
Condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni generali per la
fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi
di telecomunicazioni
ALLEGATO
A
IL
MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la
legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'art.
41 recante norme di riassetto in materia di telecomunicazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 41 recante
norme in materia di tecnologie delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.447;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2003, recante modifica del Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 1° marzo 2003;
Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito l'Autorita) n. 467/00/Cons del 19 luglio 2000, «Disposizioni
in materia di autorizzazioni generali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la delibera dell'Autorità n. 236/01/Cons «Regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazioni»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001;
Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa alla armonizzazione
della fornitura dell'accesso Radio-LAN del pubblico alle reti e ai servizi
pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità del 20 marzo 2003,
che prevede la possibilità di un regime di autorizzazione generale per
la fornitura di tali servizi;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla citata raccomandazione,
non devono esistere discriminazioni tra i vari sistemi Radio-LAN e le
altre tecnologie che danno accesso alle reti e ai servizi di comunicazione
e che le condizioni di accesso alla
proprietà pubblica e privata da parte dei fornitori di servizi di accesso
Radio-LAN del pubblico sono subordinate alle norme in materia di concorrenza
stabilite dal trattato e, ove pertinente, alle disposizioni della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio quadro del 7 marzo 2002 (direttiva quadro);
Tenuto conto delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in materia di telecomunicazioni stabilite dalla normativa vigente;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 e considerato che
il regime dell'autorizzazione generale per la fornitura dell'accesso del
pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica
nella Comunità è conforme ai principi delle direttive medesime;
Considerato che ai sensi della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
ogniqualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze
dannose sia trascurabile, l'uso delle frequenze non deve essere subordinato
alla concessione di diritti
individuali d'uso;
Considerato che le applicazioni Radio-LAN utilizzano frequenze ad uso
collettivo che non hanno diritto a protezione e non debbono provocare
interferenze ad altri servizi e che, pertanto, l'uso delle relative frequenze
non va subordinato alla concessione di diritti
d'uso individuali;
Considerata l'opportunità di fissare le condizioni per il rilascio delle
autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN
alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in accordo con l'art. 1 del
citato decreto 20 febbraio 2003
modificativo del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle
more dell'adozione della normativa di recepimento delle citate direttive
europee prevista dall'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Sentiti gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni rappresentative
del settore in audizione congiunta con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni in data 17 aprile 2003;
Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nell'adunanza
n. 182 del 22 maggio 2003;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto si intendono per:
a) «Radio Local Area Network (di seguito denominate "Radio
LAN" o "R-LAN")»: un sistema di comunicazioni
in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio
secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande
di frequenza: 2.400,0-2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150-5.350
MHz, 5.470-5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz)»;
b) «access point»: strumento di accesso per un numero
variabile di utenti tra la rete Radio-LAN e la struttura di rete di telecomunicazioni;
c) «codici di abilitazione e identificazione»: codici
forniti dall'impresa autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente
e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access
point;
d) «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che
è ottenuta su semplice dichiarazione di inizio attività.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art.
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318.
Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente
provvedimento fissa le condizioni per il conseguimento dell'autorizzazione
generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN nella
banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, dell'accesso del pubblico alle reti
e ai servizi di telecomunicazioni, in locali aperti al pubblico o in aree
confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie
e marittime e centri commerciali.
2. Ai fini della limitazione delle interferenze dannose ad altri servizi
previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, gli access
point operanti nella banda 5.150-5.350 MHz possono essere installati all'interno
di edifici secondo le caratteristiche tecniche di cui alla nota 184 del
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze come modificato dal decreto
del Ministro delle comunicazioni 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003.
Art. 3
Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione generale
1. La fornitura
del servizio di cui all'art. 2 subordinata ad un'autorizzazione generale
secondo le condizioni di cui all'art. 6.
2. Il soggetto che intende fornire il servizio di cui all'art. 2, avente
sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo
(SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC), o in altri Paesi con
i quali vi siano accordi di reciprocità nel settore disciplinato dal
presente provvedimento, farà comunque salva ogni eventuale limitazione
derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero
delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», una
dichiarazione comprensiva di tutte le informazioni
necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'art.
6.
La predetta dichiarazione, che deve attenersi a quanto indicato nell'allegato
A) al presente decreto, costituisce denuncia di inizio attività e dà
titolo ad avviare il servizio
contestualmente alla sua presentazione.
3. Il soggetto richiedente allega alla dichiarazione la documentazione
di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della delibera dell'Autorità
n. 467/00/Cons. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più
autorizzazioni all'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni,
puo' presentare la dichiarazione facendo riferimento alla documentazione
già esibita, nei limiti della prevista validità.
4. I soggetti autorizzati sono obbligati all'iscrizione al registro degli
operatori di comunicazione, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a),
n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le disposizioni della
delibera dell'Autorità n. 236/0l/Cons e
successive modificazioni.
5. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente
articolo, comunicano entro trenta giorni al Ministero ogni variazione
delle informazioni contenute nella stessa e nella relativa documentazione
allegata.
Art. 4
Contributi
1. I diritti
amministrativi imposti ai soggetti autorizzati ad offrire il servizio
di cui all'art. 2 coprono esclusivamente i costi amministrativi sostenuti
per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione
generale.
2. La misura di tali contributi sarà fissata con apposito provvedimento
e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti.
Art. 5
Validità
e cessione dell'autorizzazione generale
1. L'autorizzazione
generale di cui all'art. 3 ha una durata non superiore a nove anni a decorrere
dalla data di notifica della dichiarazione di cui al medesimo articolo
ed è rinnovabile, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta
giorni di anticipo
rispetto alla scadenza.
2. La scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità
dell'autorizzazione generale.
3. L'autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza l'assenso
del Ministero volto a verificare la sussistenza dei requisiti in capo
all'impresa cessionaria, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione
medesima.
Art. 6
Condizioni dell'autorizzazione generale
1. Il soggetto
titolare dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le
applicazioni Radio-LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi
di telecomunicazioni, è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'utilizzazione
di apparecchiature conformi a quanto previsto dal decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b) la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento
dell'integrità
della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei
dati; a tal fine l'interconnessione tra reti Radio-LAN ammessa esclusivamente
attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni; è ammesso il collegamento
tra gli access point appartenenti alla medesima Radio-LAN limitatamente
all'ambito geografico locale definito all'art. 2, comma 1 e nel rispetto
delle caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale
di
ripartizione delle frequenze;
c) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare il rispetto
delle condizioni stabilite ed a fini statistici;
d) il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti
per le emissioni elettromagnetiche;
e) l'utilizzazione delle frequenze di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a) esclusivamente secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche
previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
con l'esclusione di utilizzo delle medesime per scopi di interconnessione;
f) l'assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste
dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), senza alcun diritto a protezione
dalle medesime utilizzazioni;
g) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse
quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla
disponibilità
del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;
h) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;
i) il pagamento dei contributi, ove previsti;
j) la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile
in funzione della tipologia del servizio offerto;
k) l'adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione
per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione
all'accesso alla rete tramite l'access point;
l) il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza
e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art.
7, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;
m) il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come
previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC;
n) il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in
materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie
in materia di tutela della effettiva
concorrenza.
2. In particolare
il soggetto di cui al comma 1 è tenuto al rispetto degli obblighi di
cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE ed alle successive modificazioni
di cui alla direttiva 2002/58/CE, quando recepita nell'ordinamento nazionale,
che disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza ed alla riservatezza
delle reti e dei servizi.
Art. 7
Controlli
e verifiche - Disposizioni sanzionatorie -
Conciliazione e risoluzione delle controversie
1. Il Ministero
e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono procedere
all'attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto delle
condizioni di cui al presente decreto.
2. In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni
generali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, e all'art. 25 della legge
24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 13 della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
3. Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono
disciplinate dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio
di fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN, dell'accesso del pubblico
alle reti e ai servizi di telecomunicazioni mediante l'impiego delle frequenze
2.400-2.483,5 MHz, cessano la sperimentazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto.
2. I titoli abilitativi di cui al presente decreto verranno adeguati alla
normativa comunitaria in corso di recepimento di cui alle premesse, in
materia di comunicazioni elettroniche.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 maggio 2003
Il Ministro: Gasparri
Allegato A
Il sottoscritto:
Cognome..................................................................................;
Nome.......................................................................................;
Luogo e data di nascita...............................................................;
Residenza e domicilio...................................................................;
Cittadinanza..............................................................................;
Societa/Ditta.............................................................................;
Nazionalità................................................................................;
Sede........................................................................................;
Codice fiscale e partita I.V.A......................................................
Dati del rappresentante legale:
Cognome e nome........................................................................;
Luogo e data di nascita...............................................................;
Residenza e domicilio...................................................................;
Codice fiscale.............................................................................
Dichiara:
di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni,
mediante utilizzo di frequenze collettive R-LAN operanti nelle bande a
2,4 e 5 GHz: (descrivere il servizio);
che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del ...................
Si impegna ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318:
a rispettare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente provvedimento,
ivi comprese le misure adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
a comunicare entro trenta giorni al Ministero ogni modifica al contenuto
della presente dichiarazione;
al pagamento dei contributi previsti;
ad ottemperare a tutte le norme adottate ai fini della sicurezza pubblica
o per l'adeguamento delle interfacce alla normativa nazionale o comunitaria.
Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di telecomunicazioni:
a) tipo e modello..............................................................................;
b) ubicate in...................................................................................,
e di adottare il seguente codice di identificazione e abilitazione:
....................................................................................
Descrive nel seguito i collegamenti alle reti pubbliche:
......................................................................
Data .......................
Firma ...............