Adeguamento
della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale
G.U. n. 45 del 24.02.03

A
(art. 1, comma 2-rfi. art.36 dPR 447/2001)
A1
(art. 1, comma 3)
Attestato
di autorizzazione generale classe A
Attestato
di autorizzazione generale classe B
Allegato
D (art. 3, comma 1) - Programma di esame
Allegato
E
Allegato
F
Allegato
H
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, recante
norme sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta
e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n.156, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra la costituzione
e la
convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT),
adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999,
n.25;
Vista la
raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante l'adeguamento delle prove d'esami
per il conseguimento della patente radioamatoriale armonizzata "HAREC";
Visto il
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante
"Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT";
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2000 n.64.
"Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della
conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia
di libera circolazione delle apparecchiature radio";
Visto il
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante "attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di radiocomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformità.";
Visto il
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002
che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n.300 nonché alla legge 23 agosto 1988, n.400 in
materia di organizzazione del Governo;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447
"Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali
e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso
privato" ed, in particolare, l'articolo 20;
Considerato che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali mediante
il
recepimento della raccomandazione CEPT TR61-02 allo scopo di adeguare
la normativa di settore a quella in vigore nei Paesi membri della CEPT
o non membri che attuano la medesima raccomandazione;
Ritenuto
necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale recata nel
citato dPR 5 ottobre 2001, n. 447, con le norme di carattere tecnico contenute
nel presente provvedimento.
Visto il
parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 180 del 29 gennaio 2003.
DECRETA
CAPO
I
ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione
1^
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo
1
(Validità autorizzazione generale - Rinnovo)
1. L' autorizzazione
generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione
di radioamatore di cui all'art. 34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità
fino a dieci anni.
2. La autorizzazione
di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato
territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato
territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al
modello A allegato al presente decreto.
3. Il rinnovo
dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione
o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente
decreto.
4. La modifica
del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella
dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori
che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle
corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere,
con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione
conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.
Articolo 2
(Patente)
1. E' recepita
la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione
della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione
di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized
Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02
".
3. Le patenti
di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al
comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del
superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso
gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del dPR n.1214/1966.
4. Ai cittadini
dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la
raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC",
classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore
a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso
di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il
titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale
il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda
di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia
della denuncia presentata alla autorità di pubblica sicurezza.
competente a riceverla;
b) n 2 fotografie formato tessera.
Articolo 3
(Esami)
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R
61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a) per
la patente di classe A:
a1) in
una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma
di cui all'allegato D al presente decreto;
a2) in
una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità
di
trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella
parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per
la patente di classe B;
b1) nella
prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle
prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli art.5, 6, e 7
del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la
parte applicabile.
3. Per la
prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo
della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato
deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare
regolare.
5. Gli elaborati
degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli
ispettorati territoriali.
6. I possessori
della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A
devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali
in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori
di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce
la
partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente
ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove
di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista
la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone
comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati
che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato
di cui allegato E.
Articolo 4
(Domande ammissione esami)
1. La domanda
di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di
operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere
fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile
ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia
avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati
territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami
che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Articolo
5
(Esoneri prove di esami)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
dPR n.
1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche,
gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di
uno dei seguenti titoli:
a) certificato
di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato
dal Ministero delle comunicazioni;
b) diploma
di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale
di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno
dei seguenti
titoli:
a) certificato
generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni;
b) laurea
in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o
equipollente;
c) diploma
di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un
istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati
al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola
prova scritta di cui all'art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio
della patente di classe B di cui all'art.2.
4. Possono
essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti
di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente
amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti
a quelli previsti in Italia.
Articolo
6
(Nominativo)
1. Il nominativo,
di cui all'art. 37 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447, è formato da
uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto),
seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
2. Il nominativo
di cui al comma 1 è assegnato :
a) alle
stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle
stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli artt.41 e
42 del dPRn.447/2001.
Articolo 7
(Acquisizione nominativo)
1. I titolari
di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata
debbono presentare domanda in bollo:
a) per
la classe A al Ministero delle comunicazioni - direzione generale
concessioni e autorizzazioni ;
b) per
la classe B all'ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni,
competente per territorio.
2. Gli organi
di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla
ricezione della relativa domanda.
Articolo 8
(Tirocinio)
1.
I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi
nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7
MHz con una
potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una
stazione di
radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale
di classe A in corso di validità il quale è responsabile
del corretto uso della stazione.
Articolo 9
(Ascolto)
1. I soggetti di cui all'art. 43 del dPR n. 447/2001, che intendono ottenere
un
attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda
in bollo conforme
all'allegato F, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una
sigla distintiva, da
apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme
al modello di cui all'allegato G.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di
solo ascolto-SWL (short
wave listener ) è formata da : "lettera I (Italia), numero
di protocollo, sigla della
provincia di appartenenza".
Articolo 10
(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate)
1.
L'autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 1, fermo restando il
disposto di
cui all'art. 41 del dPR n..447/2001, costituisce requisito per il conseguimento
senza
oneri, a mezzo della dichiarazione di cui all'allegato H, dell'autorizzazione
generale per
l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate al di fuori
del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero delle
comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta
salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto
autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento
della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art. 6, comma
2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma
1 devono
operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze al
servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per
le varie classi di
emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione
Internazionale
delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio
di stazioni
ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni
radioamatoriali, il
soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte dell'allegato D,
sono tenuti al
controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento
e,
all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse
nel caso di
disturbi ai servizi di telecomunicazione.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita
l'emissione continua
della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente
agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel
ricevitore ed interrompersi
automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione
dell'ultimo
segnale .
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti
i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore
a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche,
anche operanti su
bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici
che si
intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero
delle
comunicazioni il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni
e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare
nuova dichiarazione.
Sezione 2^
(NORME TECNICHE)
Articolo 11
(Bande di frequenza)
1. Le stazioni
del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti
servizi in Italia
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Articolo 12
(Norme d'esercizio)
1.
L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità
delle
norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni
contenute
nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona
diversa dal
titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi
la stazione sotto la
diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato
il nominativo della
stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore
italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni
estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con
le reti
pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di
conseguimento
delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate
in
linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione
dati devono
essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente
riconosciuti;è ammesso l'impiego del codice "Q" e delle
abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli
di dieci minuti nel
corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.
In caso di
trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente
deve essere
contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché
impiegare
segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non
hanno titolo a
ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto
e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.
Articolo 13
(Trasferimento di stazione)
1.
Nell'ambito del territorio dello Stato è consentito l'esercizio
temporaneo della
stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio,
senza
comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da
quello
indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata
al
competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo,
il titolare
dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo
ai sensi dell'art.
37 del dPR n. 447/2001.
Articolo 14
(Controllo sulle stazioni)
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere
in ogni
momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni
o
dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio
di
stazione di radioamatore, di cui all'art.34 del dPR 5 ottobre 2001, n.
447 deve
accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari
del Ministero
delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti
di pubblica
sicurezza.
Articolo
15
(Limiti di potenza)
1. Fatte
salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale
di
ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore
possono operare con
le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè
potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante
un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo
di modulazione:
- classe
A, fisso o mobile/portatile 500 W
- classe B, fisso o mobile/portatile 10 W.
Articolo 16
(Requisiti delle apparecchiature)
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di
radioamatore
acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti
tecnici previsti
dalla normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore,
ove
predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione
o potenze
diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, devono
comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui
all'art. 12.
Articolo
17
(Installazione di antenne)
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le
disposizioni di
cui all'art. 397 del dPR 29 marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti
norme di carattere
tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative
e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
CAPO
II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo
18
(Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale)
1. I documenti
attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto
dell'art.15, comma 3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono
il
valore di dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto presidenziale,
con
validità di dieci anni a decorrere:
a) dalla
data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i
documenti in essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate
entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta
sui
documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale,
prorogati nei sensi di cui
al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre
la
dichiarazione di cui al modello allegato A1.
Articolo 19
(Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01)
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in
autorizzazioni
generali per effetto dell'art.15, comma 1 del dPR 447/2001, e per le autorizzazioni
generali di classe A e di classe B individuate nell'art. 34, comma 1,
del menzionato
decreto presidenziale, conseguite anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'attestazione di rispondenza alla classe
1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR61-01 , di cui al decreto
ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può
essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.
Articolo 20
(Autorizzazioni generali speciali)
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano
strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione
di cui all'art. 42,
comma 1, lett. d) del d.P.R. 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle
associazioni per conto delle articolazioni locali.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, lì
.
IL MINISTRO
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