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"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale CAPO XVI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INNOVAZIONE Art.
103. 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa' dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e' determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati. 3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. 4. Il istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato "PC per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilita' del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'. 5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario i una o piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis. 6.
Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede
tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti
destinatari degli interventi, con priorita' verso forme associative e
consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative
comuni delle stesse, nonche' le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni.
Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale
di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui
allo stesso comma. Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio
e di promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori
permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni.
Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate,
nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di controllo
e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto
beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di
lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80
miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per
contributi in conto capitale. |
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