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Contratto di programma
tra il Ministero delle comunicazioni di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e le Poste italiane S.p.a.
Visto lo schema di
contratto di programma predisposto dal Consiglio di amministrazione della
società
per azioni Poste italiane;
Su conforme avviso del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71;
Vista la legge 14 novembre 1995, n.
481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di
pubblica
utilità;
Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile
1996, recante "linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
Vista la direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "linee guida per il
risanamento dell'ente Poste italiane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre
1997;
Vista la deliberazione CIPE del 18 dicembre 1997
"trasformazione in società per azioni dell'ente Poste italiane",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998;
Visto il decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE
concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualità del servizio;
Vista la deliberazione 2 febbraio
2000 del Ministero delle comunicazioni, in
qualità di autorità di
regolamentazione del settore,riguardantel'ambitodellariserva postale per il
mantenimento del servizio universale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000, notificata
alla Commissione europea tramite la rappresentanza permanente italiana presso l'Unione
europea;
Visto il decreto del Ministro delle
comunicazioni, in qualità di autorità di regolamentazione per il settore postale, 17 aprile 2000
concernente la conferma della concessione
del servizio postale
universale alla società Poste italiane S.p.a.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
102 del 4 maggio 2000;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
O g g e t t o
1.Il presente contratto ha per oggetto; la definizione dei rapporti tra Stato e
società sulla base delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
della deliberazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000, e dell'atto di concessione del
servizio universale
alla società.
Art. 2.
Validità temporale
1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2002 con
riferimento alla durata del piano d'impresa 1998-2002 deliberato dal
consiglio di amministrazione della società il 7 ottobre 1998. Esso è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti e in presenza
di una evoluzione dello scenario di riferimento, anche per effetto
del recepimento o in esecuzione di direttive dell'Unione europea
pertinenti alle materie oggetto del presente contratto che comportino
rilevanti scostamenti rispetto a quelli fissati nel contratto stesso
ovvero in caso di emanazione di provvedimenti normativi aventi
contenuto in tutto o in parte innovativo della materia oggetto di
disciplina.
2. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
Attività e servizi da svolgere
1. La società svolge le attività ed i servizi di cui ai
successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.
2. La società esercita tali attività e servizi alle condizioni
previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle
prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative
e regolamentari nonché dei regolamenti, delle direttive e delle
raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle
norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti
in materia.
3. La società è titolare dello svolgimento del servizio postale
universale ed è titolare altresì dei servizi riservati, concernenti
la raccolta, il trasporto, lo smistamento ed il recapito degli invii
di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna
espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe
pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello
di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il
peso degli oggetti sia inferiore a 350 g: la riserva è stata
delimitata con deliberazione dell'autorità di regolamentazione
2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
5 febbraio 2000, ed è soggetta alle variazioni sancite da successive
deliberazioni. Nei limiti indicati è da considerarsi riservato
l'intero mercato del recapito della corrispondenza anche se
proveniente tramite mezzi di telecomunicazione o elettronici. Sono
inoltre compresi nella sfera riservata gli invii raccomandati
utilizzati nelle procedure amministrative e giudiziarie. La pubblicità diretta per corrispondenza, indirizzata, relativamente ad
ogni campagna pubblicitaria, ad almeno 10.000 persone, è liberalizzata.
4. La società, in quanto fornitore del servizio universale,
assicura le seguenti prestazioni:
a) la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione
degli invii postali fino a due chilogrammi;
b) la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione
di singoli pacchi postali fino a venti chilogrammi;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii
assicurati.
5. Ai fini del presente contratto, per servizio universale, in
generale, si intende il complesso delle prestazioni atte a garantire
a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio secondo
i principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
6. La società, per quel che concerne i servizi oggetto di
concessione, fermo restando il disposto di cui all'art. 23, comma 5,
del decreto legislativo n. 261 del 1999, può svolgere attività
strumentali anche per il tramite di società partecipate, previe le
necessarie autorizzazioni e fermo restando che la società medesima
risponde direttamente degli obblighi derivanti dalla concessione.
7. La società svolge anche il servizio telegrafico nonché i
servizi di riscossione e pagamento previsti dall'art. 2, comma 2,
della legge n. 71 del 1994 e gli altri servizi finanziari
disciplinati da apposite disposizioni e convenzioni.
8. La società adegua la rete degli uffici postali tenendo conto
anche dei cambiamenti demografici e sociali. La società può
stipulare, al verificarsi di specifiche condizioni di squilibrio
economico-finanziario, contratti per l'affidamento di propri servizi
di sportello e di recapito, anche a tempo parziale, a soggetti
pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o
che intendono operare nelle zone interessate. I criteri generali per
procedere all'adeguamento suddetto, con particolare riguardo alla
verifica delle condizioni per intervenire, sono deliberati dalla società e comunicati al Ministero: deve essere garantita la
qualità
dei servizi affidati ed affermata, in ogni caso, la responsabilità
della società.
9. La società effettua in regime di concorrenza servizi di tipo
non universale e universale non riservato, privilegiando l'incremento
dei livelli qualitativi dei servizi universali e dando priorità a
quelli riservati.
Art. 4
Compiti ed obblighi della società
ed attribuzioni del Ministero
1. La società si impegna a porre gratuitamente a disposizione
del personale dell'autorità di regolamentazione la documentazione, i
mezzi ed il supporto di personale per le verifiche ritenute
necessarie all'espletamento dei compiti previsti dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 261 del 1999, relativamente alla società, e
consente, a tale scopo, l'accesso ai propri uffici.
2. La società aggiorna le condizioni generali dei servizi e
trasmette i relativi provvedimenti al Ministero per l'approvazione e
la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. La società è tenuta:
a) a fornire al Ministero dati e documentazione circa i
reclami, l'attività dei controlli interni e degli uffici di
relazione con il pubblico;
b) a dare informazioni chiare e complete agli utenti sulle
condizioni generali dei servizi;
c) a predisporre, entro due mesi dalla stipulazione del
contratto, la carta della qualità del servizio postale con
l'indicazione degli indennizzi in caso di disservizio.
4. Il Ministero effettua le verifiche e le ispezioni necessarie
per verificare l'andamento della gestione dei servizi ed il rispetto
degli obblighi del servizio universale ed espleta la vigilanza sugli
accordi inerenti alla posta transfrontaliera.
5. Il Ministero opera perché sia garantito il rispetto dell'area
dei servizi riservati.
6. Il Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 261 del 1999 ed al fine di contenere gli oneri del
recapito, si riserva la facoltà di impartire disposizioni in merito
alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni
appropriate anziché presso il domicilio di ciascun soggetto.
Art. 5
Obiettivi di risanamento ed interventi
1. La società si impegna a dare compiuta e tempestiva attuazione
ai progetti ed agli interventi programmati nel piano di impresa per
il riassetto ed il rilancio dell'azienda.
2. In particolare, nel settore dei servizi postali, la società è tenuta a raggiungere i seguenti obiettivi:
a) recupero della qualità, attraverso l'adeguamento dei
livelli del servizio, alle prestazioni rese dai gestori dei
principali Paesi europei, principalmente in termini di affidabilità
e rapidità;
b) ristrutturazione della rete del movimento postale,
attraverso la realizzazione di un sistema di logistica integrata che
preveda la riduzione e la riprogettazione dei centri di movimento con
il miglioramento dei meccanismi operativi (CAP, introduzione di un
nuovo codice di distribuzione DIST tracking & tracing e
containerizzazione) e l'adeguamento delle reti di trasporto;
c) introduzione di un sistema di gestione e controllo delle
fasi del processo operativo e dell'intero ciclo produttivo dei
principali prodotti per gestire le reti, le risorse e le attività
decisionali dei vari livelli di management.
3. La società indica in un elenco documentato, da trasmettere all'autorità di regolamentazione per il settore postale entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente contratto e da
aggiornare annualmente, i piccoli uffici postali periferici e le
strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscono
condizioni di equilibro economico, unitamente al piano degli
interventi per la razionalizzazione della loro gestione, il quale, in
ogni caso, deve assicurare una sostanziale, progressiva riduzione
delle relative perdite.
Art. 6.
Obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti
1. Si dà atto che per l'anno 1999 la società si è impegnata, sulla base del piano d'impresa, a conseguire i seguenti
obiettivi di qualità:
| Posta ordinaria e
raccomandata |
J+3 80% |
|
"
"
" |
J+4 90% |
|
"
"
" |
J+5 99% |
|
Corriere prioritario con destinazione urbana |
J+1 80% |
|
"
"
" |
J+2 90% |
|
"
"
" |
J+3 99% |
|
Corriere prioritario con destinazione extraurbana |
J+2 85% |
|
"
"
" |
J+3 95% |
|
"
"
" |
J+4 99% |
|
Pacchi
ordinari |
J+5 75% |
2. In riferimento a quanto previsto
dai decreti del Ministro delle comunicazioni 24
maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno
1999) e 27 gennaio 2000 (Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2000), la società si
impegna a conseguire, entro il 31 dicembre 2001, gli
obiettivi di qualità indicati nel piano di
impresa ed entro il 31 dicembre 2002
quelli concordati con il presente contratto,
secondo la scansione di cui al prospetto che segue:
Posta ordinaria e posta raccomandata
J+3 85% entro il 2000
J+3 90% entro il 2001
J+3 90% entro il 2002
J+4 95% entro il 2000
J+4 97% entro il 2001
J+4 97% entro il 2002
J+5 99% entro il 2000
J+5 99% entro il 2001
J+5 99% entro il 2002 |
Posta prioritaria con destinazione urbana
J+1 85% entro il 2000
J+1 90% entro il 2001
J+1 90% entro il 2002
J+2 95% entro il 2000
J+2 99% entro il 2001
J+2 99% entro il 2002
J+3 99% entro il 2000
|
Posta prioritaria con destinazione extraurbana
J+2 90% entro il 2000
J+2 95% entro il 2001
J+2 95% entro il 2002
J+3 97% entro il 2000
J+3 99% entro il 2001
J+3 99% entro il 2002
J+4 99% entro il 2000
|
Pacchi
ordinari
J+5 80% entro il 2000
J+5 85% entro il 2001
J+5 90% entro il 2002
|
3. Gli indici di qualità sui tempi
di recapito degli invii di corrispondenze
internazionali in partenza
dall'Italia sono i seguenti
Corriere prioritario internazionale
| Area |
Destinazione |
Giorni |
% |
| --- |
--- |
--- |
--- |
|
1
|
Europa
|
G+3
|
85
|
|
Bacino Mediterraneo
|
G+4/5
|
85
|
|
2
|
Nord
America
|
G+5/6
|
85
|
|
Resto
d'America
|
G+7/8
|
85
|
|
Africa
|
G+8/9
|
85
|
|
Asia
|
G+7/8
|
85
|
|
3
|
Oceania
|
G+7/8
|
85
|
Corriere ordinario internazionale
| Area |
Destinazione |
Giorni |
% |
| --- |
--- |
--- |
--- |
|
1
|
Europa
|
G+6 |
85
|
|
Bacino Mediterraneo
|
G+10
|
85
|
|
2
|
Nord
America
|
G+14
|
85
|
|
Resto
d'America
|
G+15/20
|
85
|
|
Africa
|
G+15/20
|
85
|
|
Asia
|
G+15/20
|
85
|
|
3
|
Oceania
|
G+15/20
|
85
|
4. L'autorità di regolamentazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede a
periodiche verifiche su base campionaria delle prestazioni rese
avvalendosi di un organismo specializzato indipendente. Gli oneri
inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati, da
effettuare almeno una volta l'anno, sono a carico della società.
5. La società si impegna a ridurre i tempi di attesa del
pubblico agli sportelli tenuto conto degli indirizzi del Governo
formulati nel disegno di legge annuale di semplificazione
amministrativa e secondo gli obiettivi fissati nella carta della qualità del servizio unitamente alle sanzioni in caso di mancata
osservanza.
6. La società è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello
Stato, a titolo di penale, una somma di L. 50.000.000 per ogni mezzo
punto percentuale o frazione di mancato rispetto degli obiettivi in
ciascun semestre dell'anno. Il Ministero, inoltre, sentito il Nucleo
di consulenza per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (NARS),
può valutare l'imposizione di riduzioni tariffarie
o consentire aumenti tariffari nel caso in cui lo scostamento
negativo o positivo rispetto al raggiungimento degli obiettivi sia
superiore a cinque punti percentuali.
Art. 7.
Servizio postale universale
1. La società, sulla base della separazione contabile istituita
ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999, entro il mese di
giugno di ogni anno fornisce al Ministero i dati relativi all'onere
di servizio universale per l'esercizio di competenza, determinati
sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente, non coperti dai
ricavi dell'area riservata e dal fondo di compensazione.
2. I costi determinati, in via provvisoria, ai sensi del comma 1
danno luogo a compensazioni a carico del bilancio dello Stato nella
misura massima prevista dal piano d'impresa 1999-2002 pari a 480
miliardi di lire per l'anno 2000, 430 miliardi di lire per l'anno
2001 e 380 miliardi di lire per il 2002.
3. La compensazione del servizio universale per l'esercizio 1999 è determinata nella misura massima di 480 miliardi di lire indicata
nel piano d'impresa, previo accertamento da parte del Ministero
dell'onere effettivo del servizio universale, non coperto dai ricavi
dell'area riservata, sostenuto dalla società nello stesso anno.
4. Qualora dai dati di consuntivo emerga un onere del servizio
universale, non coperto dalla riserva, diverso dall'importo già
corrisposto per lo stesso anno, la differenza positiva o negativa è imputata all'importo da compensare in via provvisoria per l'anno
successivo, sempre entro i limiti indicati al comma 2.
Art. 8
Settori agevolati
1. Per la durata prevista per lo svolgimento del servizio
pubblico in regime di tariffa agevolata, connesso alla distribuzione
attraverso il canale postale di
a) libri;
b) giornali quotidiani e
riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al
registro nazionale della stampa;
c) pubblicazioni informative di
enti; enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di
lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero
determina, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe
agevolate per le categorie sopra indicate. Tali agevolazioni non
devono determinare ricavi inferiori ai costi sostenuti per il
servizio, individuati sulla base della separazione contabile di cui
all'art. 10. Ove la società ritenga che la determinazione
ministeriale contrasti con tali principi può avanzare, entro trenta
giorni dalla comunicazione, motivate osservazioni.
2. La società, fino a quando permane il regime di agevolazioni
tariffarie di cui al comma 1, trasmette al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e per conoscenza al
Ministero delle comunicazioni, entro il 30 aprile di ciascun
esercizio, la previsione relativa all'esercizio successivo per
ciascuna compensazione di cui al comma 1. Sulla base di tale
documento, le parti incaricano, di comune accordo, entro trenta
giorni, una società di revisione di compiere una verifica sulla
coerenza delle metodologie adottate con i criteri di separazione
contabile di cui presente contratto. La verifica deve essere ultimata
entro i successivi due mesi al fine di consentire - per quanto di
interesse del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - l'iscrizione dei risultati di previsione
nel disegno di legge finanziaria dello Stato.
3. Sulla base delle previsioni risultanti dal procedimento
indicato, la società emette fattura al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'acconto dell'80% su
base trimestrale.
4. Le compensazioni a carico del bilancio dello Stato, ai sensi
dei commi precedenti, saranno contenute entro i limiti di importo
indicati nel piano d'impresa 1998-2002 e comunque nell'ambito degli
stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e fino al momento
dell'entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 41, comma 2
della legge n. 448/1998 come modificato dall'art. 27, comma 7 della
legge n. 488/1999.
5. La società provvede, conformemente al disposto di cui
all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 261 del 1999, alle
spedizioni postali agevolate della propaganda connessa alle
consultazioni elettorali.
6. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la società trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica le fatture relative al saldo delle
prestazioni di cui ai commi 3 e 5. Le stesse sono supportate da una
relazione certificata dalla società di revisione di cui al comma 2,
inviata allo stesso Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, per conoscenza, al Ministero delle
comunicazioni.
7. A tutti i pagamenti su fattura previsti dal presente
contratto, decorsi tre mesi, si applicano gli interessi legali.
Art. 9.
Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi
1. Le tariffe dei servizi riservati, sentito il NARS ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e i prezzi
delle prestazioni non riservate facenti parte del servizio universale
sono determinati nella misura massima dall'Autorità di
regolamentazione. In particolare, per le tariffe dei servizi
riservati si applica il metodo del price cap previsto dalla delibera
CIPE del 24 aprile 1996 recante "linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità", integrata dalla delibera CIPE del
17 marzo 2000 concernente "direttive per il contenimento
dell'inflazione":
l'adeguamento tariffario è determinato sottraendo al tasso
d'inflazione programmato l'obiettivo (X) di recupero di
produttività; la formula tiene conto inoltre di una componente di
variazione tariffaria in funzione di miglioramenti o peggioramenti
della qualità del servizio. Per l'anno 2000 le tariffe del corriere
ordinario e del corriere prioritario sono quelle definite dai decreti
ministeriali 24 maggio 1999 e 27 gennaio 2000, pubblicati,
rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 128 del 3 giugno 1999 e
n. 36 del 14 febbraio 2000. Per il periodo 2001-2002 l'aumento medio
ponderato per il paniere costituito dagli invii e dagli scaglioni di
peso di cui ai richiamati decreti ministeriali è determinato
sottraendo al tasso di inflazione programmato una X di recupero di
produttività fissata in misura pari all'1% per ciascun anno del
periodo. La componente di variazione tariffaria per la qualità
s'intende costituita da quanto indicato all'art. 6, comma 6.
2. La società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii,
può indicare
tariffe e prezzi inferiori a quelli di cui al comma 1 sulla scorta di
criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. L'autorità di regolamentazione
può richiedere informazioni sulla
tipologia dei criteri adottati e può disporne la pubblicazione.
3. La società s'impegna a conseguire gli obiettivi specificati
nell'art. 6. Il recupero della qualità del servizio pacchi ordinari
deve essere assicurato applicando prezzi determinati, nella misura
massima, dall'autorità di regolamentazione nel rispetto dei criteri
fissati dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del
1999 e tenuto conto degli standard e dei prezzi medi europei.
Art. 10.
Separazione contabile
1. La società è obbligata, ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 261 del 1999, ad effettuare la separazione contabile
per ciascun servizio compreso nell'area riservata, per i servizi
facenti parte del servizio universale non riservato e per i
rimanenti.
Art. 11.
Emissione di carte valori postali - Filatelia
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 32 del
vigente codice postale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 212, 213, 214 e
215 del regolamento dei servizi postali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 29 maggio 1982, n. 655, salvo quanto
previsto dal regio decreto 7 marzo 1926, n. 401, istitutivo della
giunta d'arte, la formulazione dei programmi di emissione di carte
valori postali sono di esclusiva competenza del Ministero. La società ne cura la distribuzione e la commercializzazione.
2. La società collabora alla formulazione del programma annuale
di emissione avanzando proposte e trasmettendo al Ministero, entro il
30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione, le
proposte e le segnalazioni eventualmente pervenute alla società.
Anche con riferimento al secondo capoverso dell'art. 213 del citato
decreto n. 655 del 1982, in nessun caso la società può assumere con
terzi impegni relativi all'emissione di carte valori postali o alla
loro realizzazione.
3. Il Ministero, sentito il parere della consulta per la
filatelia di cui al decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 31 maggio 1983, stabilisce il programma di
emissione dandone comunicazione alla società entro il 31 dicembre
del secondo anno precedente quello di emissione.
4. La società, ricevuto il programma, indica tempestivamente al
Ministero la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o
di ciascun "intero postale" sulla base delle esigenze derivanti
dall'espletamento del servizio postale nonché dal mercato
filatelico.
5. Ogni costo di progettazione e di stampa delle carte valori
postali è a carico della società.
6. La società si impegna a trasmettere al Ministero entro il
mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata
relazione sull'attività svolta nel settore filatelico secondo gli
indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e
sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.
Art. 12.
Rapporti internazionali
1. La società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché gli altri
accordi che il Governo italiano stipula con i Governi esteri.
Nell'ambito dei rapporti con enti analoghi operanti in altri Paesi
competenti in materia di servizi postali e di bancoposta, la società è tenuta al rispetto dei poteri di regolazione e rappresentanza
attribuiti al Ministero dalla normativa vigente.
2. La società partecipa, per quanto di competenza ed in
collaborazione con il Ministero, alle conferenze indette da
organizzazioni internazionali competenti in materia per le attività
di cui all'art. 3 del presente contratto. Ove il Ministero ritenga di
delegare la società a rappresentarlo nelle conferenze di cui sopra,
la società deve attenersi alle direttive impartite dal Ministero
stesso.
3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di
partecipazione all'Unione postale universale (UPU), le parti
convengono che le stesse abbiano la seguente articolazione:
a) la spesa di contribuzione obbligatoria, corrispondente alle
venticinque unità contributive dovute dall'Italia, è a carico del
Ministero;
b) ogni altra spesa, comunque inerente alla partecipazione
dell'Italia all'attività dell'Unione postale universale, quale ad
esempio la spesa derivante dall'appartenenza ad un gruppo
linguistico, la spesa per l'attività di cooperazione, la spesa per
la promozione del servizio EMS, la spesa per le manifestazioni di
rappresentanza o protocollari, la spesa per l'acquisizione di
documentazione UPU, la spesa connessa con i servizi usufruiti durante
le riunioni (interpretazione, servizio telefonico, servizio telex e
servizio fac-simile) è a carico della società;
c) qualora la spesa complessiva di cui al punto b) sia
inferiore al 30% dell'ammontare del contributo annuale obbligatorio
di cui al punto a), versato dal Ministero, la società è tenuta a
corrispondere la differenza;
d) la ripartizione degli oneri fra il Ministero e la società
viene effettuata appena è disponibile la documentazione emessa dall'UPU in ordine alle spese relative all'anno solare di
riferimento.
Art. 13.
F o r o
1. In caso di controversie circa l'interpretazione e
l'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma
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