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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi; Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, riguardante l'istituzione dello Spazio economico europeo (SEE); Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 17; Visto l'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la direttiva 14 novembre 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "linee guida per il miglioramento dell'efficienza del servizio postale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997; Visti il manuale della convenzione dell'Unione postale universale ed il suo regolamento di esecuzione; Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale, nonché l'art. 13, concernente la determinazione delle tariffe mediante provvedimenti dell'Autorità di regolamentazione; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1999, di istituzione del servizio di corriere prioritario e conseguente rimodulazione delle tariffe del corriere ordinario per l'area nazionale e, conseguentemente, per i Paesi dello Spazio economico europeo (S.E.E.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1999; Ritenuto necessario di procedere alla armonizzazione dei prodotti e dei livelli dell'offerta dei servizi postali mediante l'estensione del servizio di corriere prioritario al traffico postale con i Paesi diversi da quelli appartenenti allo S.E.E. ed alla contemporanea rimodulazione degli scaglioni tariffari degli invii di corrispondenza ordinari nonché alla riduzione delle zone geografiche di destinazione da 5 a 3; Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.) reso nella seduta del 3 novembre 1999; Ritenuta opportuna l'adozione delle proposte contenute nel citato parere del N.A.R.S. circa la determinazione della nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati prevista dal combinato disposto dell'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; Decreta: Art. 1. 1. Il servizio di corriere prioritario internazionale, da intendersi quale servizio di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg della categoria normalizzata più rapida, è esteso al traffico postale con i Paesi diversi da quelli appartenenti allo S.E.E. con obiettivi medi di recapito specificati per aree geografiche nell'allegato 1. 2. Gli indicatori di qualità contenuti nell'allegato 1 sono da intendersi quale risultante della ponderazione dei diversi flussi di traffico con destinazioni internazionali e sono, da parte della società Poste Italiane, oggetto di mera garanzia di tipo statistico. 3. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a rendere noti i risultati di qualità del traffico internazionale prioritario ove disponibili e certificati da enti o società internazionali impegnandosi, per la parte di servizio svolto in via diretta, al rispetto degli standard di qualità fissati per le spedizioni nazionali di invii di corrispondenza prioritaria ed ordinaria. 4. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a relazionare periodicamente al Ministero delle comunicazioni circa il conseguimento degli obiettivi di qualità ed a tenere a disposizione del medesimo Ministero i dati relativi alla contabilità analitica del prodotto. 5. Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di avviare autonome verifiche circa il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente decreto. Art. 2. 1. Le tariffe del servizio di corriere prioritario internazionale sono stabilite nell'allegato 2 al presente decreto secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2. 2. Le tariffe del corriere prioritario internazionale sono rideterminate in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 maggio 1999, citato nelle premesse. 3. Sono fatte salve eventuali revisioni a seguito della applicazione della contabilità analitica del prodotto. Art. 3. 1. Le tariffe del servizio di corriere ordinario internazionale sono rideterminate nell'allegato 2 al presente decreto secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2. 2. La rideterminazione di cui al comma 1, decorre dalla data di attivazione del servizio del corriere prioritario internazionale. 3. Gli obiettivi di qualità del corriere ordinario internazionale sono determinati nella misura prevista dall'allegato 1 al presente decreto. 4. Gli indicatori di qualità contenuti nell'allegato 1 sono da intendersi quale risultante della ponderazione dei diversi flussi di traffico con destinazioni internazionali e sono, da parte della società Poste Italiane, oggetto di mera garanzia di tipo statistico. 5. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a rendere noti i risultati di qualità del traffico internazionale ordinario ove disponibili e certificati da enti e società internazionali impegnandosi, per la parte di servizio svolto in via diretta, al rispetto degli standard di qualità fissati per le spedizioni nazionali di invii di corrispondenza prioritaria ed ordinaria. Art. 4. 1. Le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 sono considerate quali prezzi massimi unitari dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché dall'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 2. La sovrattassa aerea per le corrispondenze internazionali è abolita. Art. 5. 1. Poste Italiane S.p.a. dà notizia all'utenza dell'attivazione del servizio di corriere prioritario internazionale, della rimodulazione tariffaria del corriere ordinario internazionale nonché della semplificazione degli scaglioni di peso con congruo anticipo ricorrendo ad ogni opportuna forma di comunicazione. Poste Italiane S.p.a. è, altresì, tenuta a rendere pubblici presso gli uffici postali gli obiettivi di qualità dei servizi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Poste Italiane S.p.a. assicura, attraverso l'attivazione di adeguate installazioni presso la propria rete postale, modalità distinte di raccolta per il corriere ordinario internazionale e per il corriere prioritario internazionale con l'indicazione dell'ora ultima di levata del corriere che rileva ai fini degli indicatori di qualità sui tempi di recapito. Art. 6. 1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2000 Il Ministro: Cardinale Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2000 Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 400
Allegato 1 Indici di qualità sui tempi di recapito degli invii di corrispondenze internazionali in partenza dall'Italia Corriere prioritario internazionale AREA PAESE STANDARD GIORNI %:sp; 1 Europa G+3 85 Bacino Mediterraneo G+4/5 85 2 Nord America G+5/6 85 Resto d'America G+7/8 85 Africa G+8/9 85 Asia G+7/8 85 3 Oceania G+7/8 85 Corriere ordinario internazionale AREA PAESE STANDARD GIORNI %:sp; 1 Europa G+6 85 Bacino Mediterraneo G+10 85 2 Nord America G+14 85 Resto d'America G+15/20 85 Africa G+15/20 85 Asia G+15/20 85 3 Oceania G+14 85 Allegato 2 TARIFFE PER GLI INVII DI CORRIERE PRIORITARIO "INTERNAZIONALE" ===================================================================== P E S O ZONA 1 ZONA 2 Zona 3 Europa e bacino America, Africa **, Oceania mediterraneo Asia ** --------------------------------------------------------------------- Lire Euro Lire Euro Lire Euro --------------------------------------------------------------------- fino a 20 g. normalizzato * 1.200 0.62 1.500 0.77 1.500 0.77 fino a 100 g 2.400 1.24 3.000 1.55 3.500 1.81 da 101 g fino a 349 g 3.600 1.86 8.000 4.13 8.500 4.39 da 350 g fino a 1000 g 9.600 4.96 16.000 8.26 20.000 10.33 da 1001 g fino a 2000 g 15.600 8.06 32.000 16.53 40.000 20.66 ** Agli invii non normalizzati fino a 20 gr si applicano le tariffe del secondo scaglione di peso. ** Escluso bacino del Mediterraneo. TARIFFE PER GLI INVII DI CORRIERE ORDINARIO "INTERNAZIONALE" ===================================================================== P E S O ZONA 1 ZONA 2 Zona 3 Europa e bacino America, Africa **, Oceania mediterraneo Asia ** --------------------------------------------------------------------- Lire Euro Lire Euro Lire Euro --------------------------------------------------------------------- fino a 20 g normalizzato 800 0.41 1.000 0.52 1.000 0.52 da 21 g fino a 100 g 1.500 0.77 2.000 1.03 2.400 1.24 da 101 g fino a 349 g 3.000 1.55 4.500 2.32 5.000 2.58 da 350 g fino a 1000 g 7.000 3.62 7.500 3.87 8.000 4.13 da 1001 g fino a 2000 g 12.000 6.20 13.000 6.71 14.000 7.23 ** Agli invii non normalizzati fino a 20 gr si applicano le tariffe del secondo scaglione di peso. ** Escluso bacino del Mediterraneo. | inizio pagina | |