a cura dell' delle Comunicazioni

 

 DECRETO 15 febbraio 2006, n. 129.

 Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73.
(pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006)

Allegati


 

    Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

    Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

    Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi in materia di erogazione dei servizi pubblici”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;

    Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;

    Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle Comunicazioni e l’articolo 5 che prevede l’emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell’ambito del servizio universale;

    Visto, altresì, l’articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che affida a Poste Italiane s.p.a. l’espletamento del servizio postale universale;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed in particolare l’articolo 11, che dispone in tema di qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi;

    Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che dispone in materia di rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

    Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 con il quale è stata confermata la concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane  s.p.a. pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;

    Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l’offerta al pubblico dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2000 e successive modificazioni;

    Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

    Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto la predetta direttiva 2002/39/CE;

Visto l’articolo 14, comma 5 bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come integrato dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;

    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di funzioni e di struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;

    Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002 concernente l’ambito della riserva per il mantenimento del servizio universale pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  304 del 30 dicembre 2002;

    Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio 2004 concernente la modifica alla deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002, recante la definizione dell’ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004 ;

    Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005;

    Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota GM/144224/4693/DL del 22 dicembre 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000

1.  La lettera a) dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituita dalla seguente:

“ a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2  Kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonché della pubblicità diretta per corrispondenza, nell’ambito di quanto stabilito dall’Autorità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo;”

Art. 2

Modifiche all’art. 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000

1.  L’articolo  3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dal seguente:

“1. Il titolare di una licenza individuale di cui all’articolo 2 è tenuto:

a)  ad osservare le esigenze essenziali indicate nell’articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999;

b)  a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

c)  ad adottare un sistema di contabilità separata, in linea con le norme in materia di bilancio d’impresa ai sensi della normativa vigente, che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attività non soggette a licenza;

d)  ad adottare la carta della qualità dei servizi di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, nella quale sono fornite informazioni circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi, al livello di qualità, alle procedure di reclamo;

e)  ad istituire le procedure di reclamo di cui alla lettera d), prevedendo un sistema di rimborso o compensazione per i disservizi;

f)  a rendere disponibile agli utenti la carta della qualità dei servizi, e a trasmetterla all’Autorità all’atto della presentazione della domanda di licenza e successivamente in caso di aggiornamenti;

g)  a pubblicare e trasmettere all’Autorità, con periodicità annuale, le informazioni relative al numero di reclami ad alle modalità con cui sono stati gestiti;

h)  ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l’istruttoria e l’attività di verifica e controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

i)  a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;

l)  a comunicare all’Autorità ogni eventuale modifica, estensione, riduzione degli elementi della licenza, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del presente regolamento nonché ogni altra variazione;

m)  a fornire, su richiesta dell’Autorità, informazioni sull’attività svolta, per gli studi del settore di competenza dell’Autorità medesima.”

Art. 3

Modifiche all’art. 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000

1.  L’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dal seguente:

“2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l’avvio dell’attività; copia dell’attestato di avvenuto pagamento è inviata all’Autorità.”.

Art.4

Procedura di rilascio della licenza individuale

1.  L’allegato 1 di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dall’allegato 1 al presente regolamento.

2.  L’allegato 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dall’allegato 2 al presente regolamento.

Art. 5

Norme transitorie

1.  I soggetti già titolari di licenza individuale si conformano agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

 

        Roma, 15 febbraio 2006       

IL MINISTRO: LANDOLFI