DELIBERAZIONE 22 dicembre 2000.
Ambito della riserva postale per il mantenimento del
servizio universale. (Deliberazione
n. 012)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
SETTORE POSTALE
Vista la direttiva
97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997,
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
Visto il decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto nell'ordinamento
italiano la predetta direttiva;
Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto
legislativo n. 261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle
comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale;
Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto
legislativo n. 261 del 1999, che fa obbligo all'Autorità di regolamentazione di
determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della
verifica degli oneri del servizio universale;
Visto l'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 261 del
1999 concernente i criteri di separazione contabile per ciascun servizio
compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati;
Vista la documentazione presentata dalla società per
azioni Poste italiane trasmessa in allegato alla nota prot. n. 3180 del 30
agosto 2000;
Considerato che i prospetti della separazione contabile operata da Poste
italiane sono stati approvati dal consiglio di amministrazione e certificati
dalla società di revisione Reconta Ernst & Young;
Considerato che, sulla scorta della metodologia sancita
dalla direttiva 97/67/CE e del decreto legislativo n. 261 del 1999, la società
Poste Italiane ha corretta- mente suddiviso i costi nelle seguènti quattro
categorie logiche: costi direttamente attribuiti ai prodotti, 'costi diretti di
produzione, costi indiretti di produzione, costi indiretti di corporate; .
Considerato che la società Poste italiane, relativamente
all'esercizio 1999 i cui dati sono disponibili, ha indicato l'onere del servizio
universale in 3.139 miliardi di lire;
Ritenuto che tale cifra deve essere depurata delle
seguenti voci in quanto non ascrivibili al servizio universale: lire 36 miliardi
per invii di stampe senza indirizzo; 480 miliardi per compensazioni; che,
conseguentemente, l'onere per servizio postale universale è da fissare,
relativamente all'esercizio 1999, in 1989 miliardi di lire;
Tenuto conto che, in linea di massima, il fondo di compensazione, di cui
all'art. 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, non potrà essere attivato
che dal secondo semestre 2001;
Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, lettera p), del
decreto legislativo n. 261 del 1999 prevede, a cura dell'autorità di
regolamentazione, la definizione del «numero significativo di persone» alle
quali deve essere inviata la «pubblicità diretta per corrispondenza» allo
scopo di una diversificazione di detta «pubblicità» dai comuni «invii di
corrispondenza»;
Considerato che l'ambito della riserva, come espressamente
sancito dalla direttiva 97/67/CE e dal decreto legislativo n. 261 del 1999, deve
essere fissato nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale;
Delibera:
Art. 1.
Oggetto
1. Le premesse sono parte integrante della presente
deliberazione.
Art. 2.
Riserva
1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la riserva di cui all'art. 4 dello stesso
decreto legislativo, ai fini del mantenimento del servizio universale,
comprende: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii
di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa,
il cui presso sia inferiore a L. 6.000 ed il cui peso sia inferiore a 350
grammi.
2. Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al
comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del
decreto legislativo n. 261 del 1999.
Art.3.
Pubblicità diretta per corrispondenza
1. Il numero significativo di persone, di cui all'art. 1,
comma 2, lettera h), e 2, comma 2, lettera p), del decreto
legislativo n. 261 del 1999, è fissato in L. 10.000 per ciascuna campagna
pubblicitaria.
2. La pubblicità diretta per corrispondenza deve recare
apposita stampigliatura ed essere ispezionabile.
La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: CARDINALE
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