Regolamento del
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
Con Decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 1995 n. 166, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 dello stesso anno è
stato emanato il regolamento "recante riorganizzazione del Ministero delle Poste e
delle Telecomunicazioni". Il testo legislativo consta di 12 articoli. Eccone il testo
integrale.
Art. 1
Uffici ausiliari
- Il Ministro si avvale del gabinetto, dell'ufficio
legislativo, della segreteria particolare, dell'ufficio stampa. I Sottosegretari di Stato
si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.
- Nell'ambito dei suoi uffici ausiliari il Ministro può
avvalersi di esperti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (*) come modificato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 , n. 546.
Detti incarichi possono essere conferiti ad un numero massimo di tre esperti.
Art. 2
Uffici centrali
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in
uffici centrali ed uffici circoscrizionali ;
Sono uffici centrali :
- il Segretariato generale ;
- la Direzione generale per gli affari generali e per il
personale ;
- la Direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni ;
- la Direzione generale per la pianificazione e la gestione
delle frequenze ;
- la Direzione generale per la regolamentazione e la qualità
dei servizi ;
- l'Istituto
superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
Art. 3
Segretariato Generale
Il segretario generale, in esecuzione delle direttive
impartite dal Ministro per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo
- coordina l'attività delle direzioni generali e
dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e, a tal fine, può
richiedere documenti, notizie ed informazioni ai rispettivi dirigenti ;
- vigila sull'attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti dal Ministro ai sensi della lettera a) dell'articolo 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ;
- esprime le proprie valutazioni sulle proposte formulate dai
dirigenti generali ;
- organizza la presenza del Ministero nelle sedi comunitarie
ed internazionali, d'intesa con il gabinetto del Ministro ;
- provvede alla raccolta ed al coordinamento dei dati e degli
elementi necessari per l'elaborazione delle relazioni periodiche al Parlamento previste
dalle vigenti disposizioni ;
- svolge le funzioni di relazione con il
pubblico di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 993, n. 29, e successive
modificazioni ;
- garantisce l'unità d'azione dell'amministrazione, anche per
gli aspetti connessi alla gestione complessiva delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e dei sistemi informatici ;
- provvede alla raccolta delle pratiche riservate su richiesta
dei Ministeri dell'interno e della difesa
- svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'istituto
postelegrafonici ;
- coadiuva il Ministro nell'esercizio delle sue funzioni in
materia di emissioni filateliche e di cartevalori postali ;
- sovrintende all'attività della Biblioteca - Centro di documentazione
e del Museo storico.
Gli uffici di supporto all'attività del segretario
generale, alla cui articolazione si provvede secondo la procedura di cui all'art. 6, comma
1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
costituiscono il Segretariato generale.
Art. 4
Direzione generale per gli affari
generali e per il personale
La Direzione generale per gli affari generali e per il
personale :
- collabora con il Ministro nella definizione degli obiettivi
e degli indirizzi dell'amministrazione del personale ;
- svolge le funzioni relative al reclutamento del personale,
al trattamento giuridico ed economico, alla gestione della mobilità, al trattamento di
quiescenza, al contenzioso relativo al personale e cura i rapporti con le organizzazioni
sindacali, coordinando l'attività di contrattazione ;
- raccoglie e predispone, sulla base delle indicazioni delle
singole direzioni generali e dell'l'Istituto
superiore delle poste e delle telecomunicazioni, gli elementi per la
formazione del bilancio del Ministero e provvede alla gestione dei relativi capitoli per
la parte non direttamente assegnata al Ministero a ciascuna direzione generale, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ;
- ha alle sue dipendenze gli uffici del cassiere centrale, del
consegnatario, dell'agente contabile e dell'ufficiale rogante ;
- svolge funzioni di coordinamento con amministrazioni, enti e
società, in materia di attività sociali ;
- cura la segreteria degli organi collegiali del Ministero e
delle commissioni consultive istituite dal Ministro, ad eccezione della segreteria del
Consiglio superiore tecnico delle poste e
delle telecomunicazioni.
Art. 5
Direzione generale per le concessioni
e le autorizzazioni
La Direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni :
- predispone gli atti di concessione e le relative concessione
e le relative convenzioni ovvero rilascia le concessioni, licenze, autorizzazioni, e
certificazioni di propria competenza ;
- coordina l'attività degli uffici periferici volta al
rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, nonché alle relative
verifiche ;
- esercita, sia a livello centrale che attraverso gli uffici
periferici, le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi da parte
dei concessionari ;
- formula disciplinari di gara per i servizi gestiti in regime
di concorrenza ;
- compie gli atti di gestione amministrativo-contabile
attinenti alle concessioni, curando, d'intesa con il cassiere centrale del Ministero
l'acquisizione dei canoni ;
- svolge l'attività tecnica inerente alle concessioni,
assegnando le frequenze e vigilando sul rispetto delle modalità tecniche contenute nelle
concessioni ed autorizzazioni nonché nei contratti di programma e di servizio ;
- autorizza la connessione alla rete pubblica delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni e rilascia i relativi certificati di
omologazione ;
- approva i piani di sviluppo ed esecutivi delle
concessionarie e le relative modifiche ;
- partecipa ai lavori degli organismi nazionali ed
internazionali di normazione per la parte di propria competenza.
Art. 6
Direzione generale per la
pianificazione e la gestione delle frequenze
La Direzione generale per la pianificazione e la gestione
delle frequenze :
- predispone il piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni in applicazione del regolamento delle radiocomunicazioni predispone i
piani di ripartizione e di assegnazione delle frequenze a livello nazionale e vigila sulla
loro attuazione ;
- espleta direttamente il controllo delle emissioni
radioelettriche, assicurando una corretta gestione dello spettro-radio, per ottimizzarne
l'utilizzazione nonché dei contratti di programma e di servizio ;
- coordina l'attività tecnica di controllo dello spettro
radioelettrico espletata negli uffici periferici ;
- collabora alla definizione degli aspetti tecnici delle
concessioni, delle autorizzazioni e delle convezioni in materia radioelettrica nonché dei
contratti di programma e di servizio ;
- partecipa, per la parte di competenza, alla stesura di norme
e regole tecniche per l'omologazione degli apparati e per la regolamentazione dei
servizi ;
- esprime i pareri tecnici per il rilascio delle licenze e
delle omologazioni e autorizzazioni di apparati radioelettrici e relative certificazioni
di propria competenza ;
- coadiuva il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
nell'esercizio delle funzioni a quest'ultimo affidate in materia radiotelevisiva,
nell'ambito del monitoraggio tecnico dei programmi trasmessi ;
- collabora con gli organismi internazionali preposti alla
pianificazione e alla regolamentazione delle radiofrequenze nonché alla redazione della
normativa internazionale del settore radioelettrico.
Art. 7
Direzione generale per la
regolamentazione e la qualità dei servizi
La Direzione generale per la regolamentazione e la qualità
dei servizi :
- predispone i contratti di programma e di servizio con gli
enti e le società vigilati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ;
- svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dalle
leggi, dai regolamenti e dai contratti di programma e di servizio ;
- elabora le metodologie per la definizione delle tariffe ed
il loro periodico aggiornamento, verificando l'andamento dei costi di gestione e delle
reti e dei servizi affidati in concessione ;
- definisce i livelli di qualità dei servizi e ne controlla
il rispetto secondo le procedure fissate nei contratti di programma e di servizio ;
- cura, sulla base degli indirizzi emanati dal Ministro, gli
adempimenti oggetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
di qualità dei servizi resi al pubblico e di tutela degli utenti ;
- formula proposte per il recepimento e l'attuazione delle
direttive dell'Unione europea e l'adeguamento della normativa interna alla
regolamentazione internazionale dei servizi postali e di telecomunicazioni ;
- promuove ed attua studi, anche comparatistici, circa le
prospettive di evoluzione dei settori delle poste e delle telecomunicazioni ;
- partecipa ai lavori degli organismi nazionali ed
internazionali di normazione per la parte di propria competenza.
Art. 8
Istituto
superiore delle poste e delle telecomunicazioni
L'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni :
- predispone ed adotta specifiche norme e regole tecniche per
il collaudo e l'omologazione degli apparati di reti e delle apparecchiature terminali e
rilascia i rapporti di prova, gli attestati di conformità e i certificati di omologazione
di propria competenza ;
- concorre alla definizione degli standards di qualità dei
servizi, delle linee guida per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica dei servizi e dei
contratti di programma ;
- effettua studi e ricerche scientifiche anche connessi ai
compiti affidatigli ;
- coordina i programmi di ricerca e sperimentazione operando
anche attraverso convenzioni con enti ed istituti specializzati nel settore delle poste,
delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione ;
- partecipa alle attività degli organismi nazionali ed
internazionali di normazione tecnica in materia di poste e telecomunicazioni, promuovendo
la partecipazione nazionale ;
- organizza corsi e seminari di formazione e specializzazione
professionale del personale del Ministero e promuove lo svolgimento dei corsi
post-universitari di alta specializzazione tecnica tramite la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ;
- gestisce i laboratori di prova del Ministero, nonché i
sistemi e gli impianti necessari per svolgere i compiti di istituto e fornisce il supporto
all'attività ministeriale di vigilanza e di controllo ;
- svolge attività diretta a certificare la qualità di
aziende manifatturiere ed i relativi prodotti nei settori di competenza, anche in base a
collaborazioni ed intese con organismi del settore ;
- certifica in merito alla compatibilità elettromagnetica e
alla protezione e sicurezza dell'utenza, del personale e degli apparati ;
- effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche ed economiche per conto di organismi pubblici e privati.
- Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 12,
comma 1, lettera b) , del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'ordinamento dell'Istituto, per quanto
non previsto dal comma precedente, continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti.
Art. 9
Uffici circoscrizionali
Sono uffici periferici del Ministero gli uffici di
controllo delle concessioni, delle autorizzazioni e delle emissioni radioelettriche aventi
le seguenti circoscrizioni territoriali :
- Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino ;
- Liguria con sede a Genova ;
- Lombardia con sede a Milano ;
- Veneto con sede a Venezia ;
- Friuli -Venezia Giulia con sede a Trieste ;
- Trentino Alto-Adige con sede a Bolzano ;
- Emilia-Romagna con sede a Bologna ;
- Toscana con sede a Firenze
- Marche, Umbria con sede ad Ancona ;
- Lazio con sede A Roma ;
- Abruzzo e Molise con sede a Sulmona ;
- Sardegna con sede a Cagliari ;
- Campania con sede a Napoli ;
- Puglia e Basilicata con sede a Bari ;
- Calabria con sede a Reggio Calabria ;
- Sicilia con sede a Palermo ;
Gli uffici gi dipendenti dei circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche, addetti a compiti di controllo delle concessioni di
telecomunicazioni, ovvero di controllo delle emissioni radioelettriche, aventi sedi in
località diverse da quelle indicate nel comma 1, restano nelle sedi attuali alle dipendenze
dell'ufficio circoscrizionale territorialmente competente.
Art. 10
Competenze degli uffici
circoscrizionali
Agli uffici circoscrizionali sono preposti funzionari con
qualifica di dirigente e sono attribuite le seguenti funzioni :
- la verifica degli standards di qualità degli impianti e
delle reti e della loro corretta gestione e realizzazione ;
- il controllo tecnico della qualità e disponibilità dei
servizi attraverso l'analisi ed il rilievo dei relativi indicatori ;
- le verifiche tecniche delle concessioni telefoniche ad uso
privato e delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni ;
- la gestione dei rapporti con gli utenti ed i reclami ;
- il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire impianti
telefonici interni ;
- l'esecuzione del controllo amministrativo, contabile e
gestionale delle concessionarie di telecomunicazioni ;
- il rilascio delle licenze di esercizio per stazioni radio
navali e di aeromobili, dei certificati RTF, delle autorizzazioni di competenza, dei nulla
osta per le antenne di ricezione per la radiodiffusione via satellite, delle concessioni
per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori, delle autorizzazioni di ascolto
SWL ;
- l'esame per il rilascio dei certificati RTF e delle patenti
per radioamatori ;
- l'effettuazione di ispezioni e collaudi a stazioni di
aeromobili e navi nonché la protezione delle radiocomunicazioni dei servizi pubblici
essenziali ;
- il controllo tecnico ed amministrativo sull'esclusività
delle radiocomunicazioni ;
- il controllo tecnico per l'individuazione ed i conseguenti
provvedimenti in materia di interferenze radioelettriche e per l'esame delle interferenze
elettriche ;
- l'esecuzione su disposizione dell'autorità giudiziaria, dei
controlli sulle radiocomunicazioni ;
- lo svolgimento degli adempimenti relativi ai controlli dei
programmi radiotelevisivi per conto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
- lo svolgimento degli adempimenti relativi ai controlli dei
programmi radiotelevisivi per conto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Restano in ogni caso attribuite agli uffici
circoscrizionali di cui al presente articolo tutte le competenze dei reparti III degli ex
circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e relative dipendenze, nonché dei
reparti V, VI, VII e VIII addetti al controllo concessioni della cessata Azienda di Stato
per i servizi telefonici.
Art. 11
Attribuzione di incarichi particolari
Il Ministro, con proprio decreto, può attribuire incarichi
particolari o compiti ispettivi a dirigenti generali non preposti a singole direzioni
generali.
Art. 12
Procedure contrattuali
Il segretario generale, ciascuna Direzione generale e
l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito delle proprie
competenze e con riferimento alle quote di bilancio assegnate dal Ministero ai sensi della
lettera b) del comma 1 dell' art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedono in
materia di contratti per forniture, lavori e servizi, predisponendo i relativi
disciplinari di gara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1995
SCALFARO
Dini, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del Tesoro
Gambino, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli Mancuso
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1995
Atti di Governo registro n. 95, foglio n. 26
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