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Legge 5 agosto 1981,
n. 416
Disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l'editoria
Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215.
TITOLO
I - Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici
1.
Titolarità delle imprese.
2. Trasferimento di azioni.
3.
Intestazione a società con azioni quotate in borsa.
4.
Concentrazioni nella stampa quotidiana.
5.
Cessazione di testata giornalistica.
6.
Cooperative giornalistiche.
7.
Bilanci delle imprese.
8.
Garante dell'attuazione della legge.
9.
Funzioni del Garante.
10.
Servizio dell'editoria.
11.
Registro nazionale della stampa.
12.
Imprese concessionarie di pubblicità.
13.
Pubblicità di amministrazioni pubbliche.
14.
Autorizzazioni per la vendita.
15.
Diffusione di giornali nelle scuole.
16.
Distribuzione.
17.
Prezzo dei giornali quotidiani.
18.
Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e
di agenzie di stampa.
19.
Esclusioni dall'applicazione della normativa.
20.
Organi di partiti, sindacati e comunità religiose.
21. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione
o comunicazione.
TITOLO II
- Provvidenze per l'editoria
22.
Contributi sul prezzo della carta da quotidiani.
23. Condizioni per la concessione delle
integrazioni.
24. Contributi ai periodici.
25. Pubblicazioni di elevato valore culturale.
26. Contributi per la stampa italiana all'estero.
27. Contributi alle agenzie di stampa.
28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali
e dei trasporti.
29. Programmi ammessi al finanziamento agevolato.
30. Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva.
31. Durata e modalità dei finanziamenti.
32. Dotazione finanziaria e gestione del
fondo per il finanziamento agevolato.
33. Fondo centrale di garanzia.
34. Mutui agevolati in favore dell'editoria
libraria per opere di elevato valore culturale.
35. Trattamento straordinario di integrazione
salariale.
36. Risoluzione del rapporto di lavoro.
37. Esodo e prepensionamento.
38. INPGI.
39. Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta.
40. Divieto di cumulo di provvidenze.
41. Copertura finanziaria.
TITOLO III
- Modifiche alle disposizioni sulla stampa
42.
Diritto di rettifica.
43. Norme processuali.
TITOLO IV
- Disposizioni transitorie e finali
44.
Sanatoria.
45. Proroga delle provvidenze.
46. Contributi alle pubblicazioni periodiche
di elevato valore culturale.
47. Iscrizioni e comunicazioni al registro
nazionale della stampa.
48. Riorganizzazione delle imprese editrici
di giornali quotidiani.
49. Concentrazioni nella stampa quotidiana.
50. Rilascio delle autorizzazioni per la
vendita dei quotidiani e periodici.
51. Mutui agevolati.
52. Cooperative nel settore giornalistico.
53. Sanzioni amministrative.
54. Disposizioni di attuazione.
Allegato
A . Dati statistici
TITOLO I
Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici
1. Titolarità delle imprese.
-
L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è
riservato alle persone fisiche nonché alle società in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità
limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società
cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività
editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.
-
Agli effetti della presente legge le società in accomandita
semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone
fisiche.
-
Quando l'impresa è costituita in forma di società per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata,
le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate
a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita
semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica.
È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.
-
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate
a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto
o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche.
Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio
dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
-
Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti
diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore
alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee
ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere
intestate a tali soggetti a condizione che:
-
sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria,
la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di
tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone
fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti
morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà
o il controllo;
-
sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della
società che esercita la impresa editrice, di aver provveduto
a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto
nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società
stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare
di tale interdizione tutti i soci(1);
-
rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a)
del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente
quarto comma(2).
-
È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere
della maggioranza delle azioni o delle quote delle società
editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società
per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata
o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo
delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle
società che direttamente o indirettamente controllino le società
editrici di giornali quotidiani(3).
-
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al
servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul
registro di cui all'articolo 11:
-
le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché
i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
-
i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione
in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
-
qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco
dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità
delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi
diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della
società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea
stessa(4);
-
nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società
per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono
intestate le azioni o le quote della società che esercita
l'impresa giornalistica o delle società che comunque la
controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero
delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.
-
Le persone fisiche e le società che controllano una società
editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria
delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne
comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio
dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina
l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza
dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile.
Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante
prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando
ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
-
la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
-
il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella
di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o
ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
-
una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto
ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza
dei rapporti stessi; ovvero
-
l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero
-
l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori
e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori
delle testate edite(5).
-
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento
o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti
le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani
o periodici(5).
-
In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati
nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della
stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere
concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione
stessa viene effettuata.
-
Quando una società a prevalente partecipazione statale o un
ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o
quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono
dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.
-
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori
che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si
applicano agli amministratori delle società alle quali sono
intestate le azioni o le quote della società alle quali sono
intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa
giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente
o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali
quotidiani l'elenco dei propri soci(6).
-
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici
e le società a prevalente partecipazione statale, nonché
quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire
nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici
che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività
dell'ente o della società.
-
A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa
editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in
forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz.
Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 25 febbraio
1987, n. 67.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.
10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(4) Lettera così sostituita dall'art. 1,
L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(5) Comma così sostituito dall'art. 1, L.
25 febbraio 1987, n. 67.
(6) Comma così sostituito dall'art. 1, L.
30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata
in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Trasferimento di azioni.
-
Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria,
per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di
ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni
o quote di proprietà di società editrici di giornali
quotidiani, che interessino più del dieci per cento del capitale
sociale o della proprietà. Tale limite è ridotto al
due per cento del capitale sociale o della proprietà, qualora
il trasferimento riguardi azioni di società editrici di giornali
quotidiani quotate in borsa(1).
-
La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata
su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.
-
Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento,
il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa,
nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento
viene effettuato.
-
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più
soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengono
a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore
ai limiti indicati al primo comma del presente articolo(1).
-
Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci
di società titolari di testate di giornali quotidiani, che
ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano
alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione
di cui al primo comma.
-
Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì
al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà
delle società intestatarie di azioni o quote di società
editrici di giornali quotidiani.
-
L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante,
nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano
le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione
fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.
-
Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società
editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo
è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque
titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni
o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto
della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto
del quarto comma del precedente articolo(2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 30 aprile 1983,
n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), e poi così sostituito
dall'art. 2, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985,
n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
3. Intestazione a società con azioni quotate in borsa.
-
Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa
editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni
aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali
quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote di società
editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche
ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma
dell'articolo 1.
-
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma
dell'art. 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati
ai sensi degli artt. 14 e 33 del codice civile è parificata
all'intestazione a persone fisiche.
-
Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma
non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del
settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione
dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione
del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi più
del cinque per cento del capitale sociale(1).
- Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle
società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito
e pubblicazione dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31
marzo 1975, n. 136(2).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(2) Comma sostituito prima dall'art. 3, L. 30 aprile
1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119) e poi dall'art.
3, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10),
entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
4.Concentrazioni nella stampa quotidiana.
-
Gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra
vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di aziende
editrici di giornali quotidiani e i contratti di affitto o affidamento
in gestione delle testate sono nulli ove per effetto del trasferimento
o dei contratti di affitto o affidamento in gestione l'avente causa
venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.
-
Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per
effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà,
di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata,
i giornali quotidiani editi dalla medesima, o da imprese controllate
o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre
il venti per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali
quotidiani in Italia.
-
Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti
del presente articolo, la posizione dell'impresa che viene in possesso
o che si trova a controllare, per effetto di trasferimento di azioni,
partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento
in gestione della testata, un numero di testate:
-
superiore al cinquanta per cento di quelle edite nell'anno solare
precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito
di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;
-
che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il cinquanta
per cento, delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani
aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale.
Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali
quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle di Aosta,
Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto
Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella
del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi;
quella del sud comprendente le rimanenti regioni.
-
L'impresa editrice che, per espansione delle vendite o per nuove
iniziative, giunge a controllare quotidiani la cui tiratura annua
supera un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani
in Italia perde per l'anno solare successivo e quello in cui abbia
superato tale limite, il diritto a tutte le provvidenze e agevolazioni
di cui al titolo II della presente legge.
-
Il Garante di cui all'articolo 8, quando riscontra che si verificano
le condizioni di cui al primo comma, deve presentare domanda al tribunale
competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità
degli atti di cui al medesimo primo comma.
-
L'azione di nullità di cui al comma precedente può
essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.
-
Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici
giorni i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze,
più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della
eventuale dichiarazione di nullità.
-
È competente il tribunale del luogo presso il quale è
stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito
il controllo. In caso di più giornali è competente il
tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più
alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile.
I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il
tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo
2, della avvenuta proposizione dell'azione di cui al quinto comma
del presente articolo(1).
(1) Abrogato dall'art. 3, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
5. Cessazione di testata giornalistica.
-
Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale
quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio
dell'editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali.
-
Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano
o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore,
la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo
comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata
stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria
entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
-
Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte
di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate
dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso,
ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui
al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino
entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle
più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia
stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo
comma.
-
Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata
è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo,
il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale
composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto
di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale
competente per territorio.
-
Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale
quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di
un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di
cui al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto
di cessione in uso della testata alle stesse condizioni già
praticate con il precedente editore.
-
Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta
per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata
dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza
della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma,
provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la
ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida
nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare
la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso
in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in
cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o
il consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione
in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate
con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.
-
Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi,
la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facoltà
di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata
alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il
precedente editore.
-
Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato
da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto,
deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione
per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di
accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale
composto nei modi di cui al quarto comma.
6. Cooperative giornalistiche.
-
Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono
le società cooperative composte di giornalisti costituite ai
sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel
registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
14 dicembre 1947, n 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L.
2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della L. 17 febbraio
1971, n. 127.
-
Ai fini della presente legge si intendono altresí per cooperative
giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del
predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato
dall'articolo 5 della predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127, tra una
società cooperativa composta da giornalisti e una società
cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che
intendono partecipare alla gestione dell'impresa.
-
Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate
nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione
di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote
sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.
-
Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono
associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti
aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro
giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime
,ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata
ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti
debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli
altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e
clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi,
per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali
del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure
ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi(1).
-
Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta
per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa
o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata
ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi
statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori
a tempo pieno che ne facciano richiesta(1).
-
Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono
per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli
eligendi.
-
Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i
rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti
convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le
modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente
legge.
-
L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per
appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se
la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina,
con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali
curano tutte le attività necessarie per la costituzione della
cooperativa e per l'acquisto della testata.
-
Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della
testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea
dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei
dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza
assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società
cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica.
Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato,
uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le
attività necessarie per la costituzione della cooperativa e
provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti,
alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.
(1) Comma così sostituito dall'art.
4, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
7. Bilanci delle imprese.
-
Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro
il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria che ne cura il
deposito presso il registro di cui all'articolo 11, i propri bilanci
redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso,
nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (1).
-
Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per
quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole
testate edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite.
-
Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato
A della presente legge, nonché l'indicazione dell'impresa concessionaria
della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito
e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonché un
elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori
a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nell'anno
a favore dell'impresa e delle testate da essa edite.
-
Le società che controllano ai sensi del settimo comma dell'articolo
1, una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono
presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria
il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito
con le modalità di cui al primo comma.
-
I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite,
anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della
pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire, devono, a
decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da società
aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136, all'uopo autorizzate dalla
commissione nazionale per le società e la borsa. Per i ricavi
annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche
in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori
ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicità(2).
-
Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci
delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui
complessivi delle vendite, anche in abbonamento dei quotidiani editi,
escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi
di lire.
-
Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio,
ciascuna testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite
ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda
editrice, nonché eventualmente il bilancio consolidato del
gruppo al quale appartiene l'azienda stessa.
-
L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa
che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio
secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma,
ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci
milioni di lire.
-
In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui
all'articolo 2621 del codice civile(3).
(1) Vedi il D.P.R. 8 marzo 1983, n. 73.
(2) Così sostituito dall'art. 4, L. 30
aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119).
(3) Abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre
1996, n. 545.
8. Garante dell'attuazione della legge.
-
Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza
del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito
un organo di garanzia.
-
Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite
del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria,
alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni
e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché
dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulle
materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento
ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari;
esercita le altre funzioni previste dalla presente legge(1).
-
[Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano
ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero
che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione
della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei
conti(2).
-
[Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare
per la durata del suo mandato alcuna attività professionale
né essere amministratore di enti pubblici e privati né
ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina
il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato
in aspettativa; se magistrato in attività di servizio viene
collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione
pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale](3).
-
[Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria
composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori
ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante
medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro(3).
-
[Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria
è soggetto a controllo della Corte dei conti](3).
-
[Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso](3)
(4).
-
[Nei casi in cui lo ritenga opportuno, ii Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti o di società di consulenti](3).
(1) Per l'abrogazione delle disposizioni contenute nel presente
comma, vedi l'art. 1, comma 22, L. 31 luglio 1997, n. 249.
(2) Comma abrogato dall'art. 6, L. 6 agosto 1990,
n. 223.
(3) Comma abrogato dall'art. 6, L. 6 agosto 1990,
n. 223.
(4) Vedi il D.P.R. 17 novembre 1988, n. 519.
9. Funzioni del Garante.
-
Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della
presente legge, riceve tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo
10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a)
e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto
dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto
comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle
delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani,
delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma
dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei
contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e
27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione
delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma
dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione
dei contributi previsti dal medesimo articolo.
-
Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure
di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere a)
e b), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto
e sesto.
-
Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio
delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai
competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare
l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti
che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici
di quotidiani o periodici(1).
-
Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le
giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla Magistratura
di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di
polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità
delle imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché
la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo
di cui all'ottavo comma dell'articolo 1(2).
-
Il garante esercita altresì dinanzi al giudice competente
l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione
dei divieti disposti dalla presente legge(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz.
Uff. 3 maggio 1983, n. 119).
(2) Comma da ultimo così sostituito dall'art.
1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
10. Servizio dell'editoria.
-
È istituito il servizio dell'editoria. Fino a quando non si
provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione,
detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con
l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà
letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri(1).
-
I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato
II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sono integrati da un numero di
posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato
a seguito del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente
viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, L.
30 settembre 1978, n. 583.
-
La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del
personale della direzione generale di cui al primo comma è
determinata aumentando nella misura del trenta per cento il numero
del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del D.P.R.
19 febbraio 1960, n. 212.
-
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti
ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonché le dotazioni
organiche per ogni qualifica funzionale.
-
Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali
si provvede in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957,
n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto
della riserva di posti di cui all'art. 14, L. 11 luglio 1980, n. 312.
-
Il capo del servizio dell'editoria fa parte del consiglio di amministrazione
di cui all'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 19 febbraio 1960,
n. 212, e successive modificazioni(2).
(1) Vedi, anche, l'art. 30, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 30 aprile 1983,
n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
11. Registro nazionale della stampa.
-
È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta
è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.
-
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale
della stampa gli editori di:
-
giornali quotidiani;
-
periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 18;
-
agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 18.
-
I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione
nel registro nazionale della stampa, devono depositare:
-
una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale
rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il
nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica
o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché
di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione
di tale testata;
-
copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea
che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in carica,
nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa
editrice siano costituite in forma di società;
-
una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e,
per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.
-
Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo
registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità
sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità
sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste,
all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:
-
una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti
il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;
-
copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea
che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel
caso che l'imprenditore sia una società;
-
una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche
servite(1).
-
Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al
terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria,
entro trenta giorni.
-
Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione
al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta
d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione
al Garante.
-
Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui
al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art.
5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli aggiornamenti
del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa L. 8 febbraio
1948, n. 47.
-
Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'art. 5 del
D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante
il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria,
violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e
di cui all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse
pene gli amministratori della società titolari di azioni o
quote di società editrici che comunque controllino, direttamente
o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle
imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado
il formale invito da parte del servizio dell'editoria(2).
-
Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al
quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti
la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto
adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario
precedente.
-
L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli
imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle
imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro
quinto del codice civile.
-
Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro
istituito dall'art. 8, L. 6 giugno 1975, n. 172(3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 30 aprile 1983,
n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119).
(2) Comma così sostituito dall'art. 4, L.
10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(3) L'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249, ha abrogato
tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa, ivi comprese quelle contenute nel
presente articolo.
12. Imprese concessionarie di pubblicità.
-
[Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo
dell'iscrizione al registro nazionale della stampa sono tenute a depositare
presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio,
integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze
contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui
giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo
un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente
le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità,
i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie
di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della
concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi
all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13](1).
-
Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio
delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un
elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva
della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto
di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di
pubblicità(2).
-
Nessuna società concessionaria di pubblicità può
esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura
complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.
-
La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo
1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata
da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli
una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria
per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato
il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno
solare precedente(2).
-
È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo
2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso
le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione
di cui alla presente legge.
-
Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti
le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al
servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo
11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende
stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal
sesto comma dell'articolo 1.
- [È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità
di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti
di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente
superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi
dell'anno precedente. Ai fini del computo di tale aumento, non viene
tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle
variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi
garantiti o di anticipazioni nel primo anno di ubblicazione di un quotidiano
che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere
recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade
immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti
dalla presente legge e la concessionaria è punita con la sanzione
amministrativa(3) pari alla differenza
fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e
comunque non inferiore ai dieci milioni di lire](4).
(1) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 30 aprile 1983, n. 137
(Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119) e poi abrogato dall'art. 1, comma
46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 10
gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Successivamente
il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 34, D.L. 23
ottobre 1996, n. 545.
(10/d) La sanzione originaria della multa è
stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24
novembre 1981, n. 689.
(11) Comma abrogato dall'art. 5, L. 10 gennaio 1985,
n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.
-
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali,
con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare
alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota
non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità
previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito
capitolo di bilancio.
-
Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente
nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di
pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana
o periodica(1).
-
La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione
al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni
statali affinché la destinazione della pubblicità, delle
informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni
e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.
-
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità
finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione,
nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che
la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate
che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate
a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.
-
Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli
enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione,
anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate
nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con
meno di 40.000 abitanti(1).
-
Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non
possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma,
ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati
a norma del presente articolo(1).
(1) Comma così modificato dall'art. 8, L. 30
aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
14. Autorizzazioni per la vendita.
-
Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica
gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio
delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste,
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo
comma.
-
Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema
di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali
di vendita, si attengono alle seguenti prescrizioni:
-
deve essere prevista la consultazione delle associazioni più
rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori,
e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a
livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie
che ne facciano richiesta;
-
per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle
autorizzazioni in ragione della densità della popolazione,
del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche
e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle
vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi
due anni, nonché delle condizioni di accesso;
-
per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio
di autorizzazioni a carattere stagionale;
-
per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane
si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;
-
per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze
derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione
alle precedenti lettere b), c) e d).
-
L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può
essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti,
o affini fino al terzo grado. È consentita la collaborazione
di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento
in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento
per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.
-
Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui
è stata affidata la rivendita.
-
Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani
e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani
comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.
-
L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici
può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche.
Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione
può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche.
Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di
una autorizzazione.
-
L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande
distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende,
qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali
quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati
a tal fine nei piani comunali di cui al presente articolo.
-
I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o
la loro riformulazione in base al presente articolo, devono essere
adottati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
-
In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune,
di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non
esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare
l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti
fra quelli di cui al settimo comma del presente articolo. È
parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano
altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata
per il percorso più breve, di 400 metri.
-
In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita
o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi,
questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti
la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non
è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione
possono provvedere direttamente.
-
Non è necessaria alcuna autorizzazione:
-
per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità
religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni
specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito,
sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a
scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita
nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni
distaccate, dei giornali da esse editi;
-
per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite
nelle edicole;
-
per la consegna, porta a porta e per la vendita ambulante da
parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso,
quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze,
le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi
dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve
essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo
25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima
della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi
determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività
non superiore a tre;
-
per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce
un servizio ai clienti.
- I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici
dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento
alle diverse testate(1).
(1) Così sostituito dall'art. 7, L. 25 febbraio 1987, n.
67.
15. Diffusione di giornali nelle scuole.
-
In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono
posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché
un locale per la loro lettura.
- Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme
per l'attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando
comunque criteri di imparzialità(1).
(1) Vedi il D.M. 10 febbraio 1982.
16. Distribuzione.
-
Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di
condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie
distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche
che ne facciano richiesta.
-
Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione
di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare
la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure
di sostegno.
17. Prezzo dei giornali quotidiani.
-
Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno
una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione,
il prezzo dei giornali quotidiani.
-
Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio
1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni
del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente
primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle
che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino
al 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo
22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un
prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore
per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore
di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore
di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in
media non più di sedici pagine rapportate al formato di centimetri
43 per 59(1).
-
A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale è libero(1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 15, L.
25 febbraio 1987, n. 67.
18. Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie
di stampa.
-
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7,
11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno
un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti
a tempo pieno.
-
Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze
da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento,
da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo
11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla
presente legge.
-
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione
di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di
stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27
nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo
articolo 27.
-
[Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono
depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo
7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative
contabili](1).
-
[Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre
commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure
di cui al primo comma dell'articolo 7](1).
- L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è
condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.
(1) Comma abrogato dall'art.
1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
19. Esclusioni dall'applicazione della normativa.
- I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera
nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino
meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti
dalla presente legge.
- Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte
degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione
per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
- Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le
provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano
in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
20. Organi di partiti, sindacati e comunità religiose.
- I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita
menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di
enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti
dall'articolo 5.
21. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione.
-
L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante
il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere,
determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo
secondo(1).
- Qualora la inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente
una concessionaria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire(2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983,
n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(2) Per l'interpretazione autentica del presente
articolo 21, vedi l'art. 32, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
TITOLO II
Provvidenze per l'editoria
22. Contributi sul prezzo della carta da quotidiani.
-
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti,
alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente
misura, per ciascuna testata:
-
lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie
di tiratura media giornaliera;
-
lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;
-
lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;
-
lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere eccedenti le duecentomila.
-
Tali contributi sono proporzionalmente ridotti, proporzionalmente
al relativo scaglione di tirature, nel caso di testate il cui numero
medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere
fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere
fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere
fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere
eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia
viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59(1).
-
I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale
pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.
-
Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia
e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati
con riferimento a periodi semestrali.
-
I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per
cento per le testate edite dalle cooperative di cui all'articolo 6,
nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua
italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse
regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla
parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.
-
I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani
posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui
siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo
casi di forza maggiore. Spettano altresì alle pubblicazioni
di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al
termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione,
a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta
numeri.
-
I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati
in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata
dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi
al consumo verificatasi nell'anno precedente.
-
Per i fini di cui al precedente articolo, le tirature medie, il numero
delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere
indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno
per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché
la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli
acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture.
-
Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di
cui al presente articolo sono così erogati:
-
dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della
esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque
alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle
domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati
in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto
pubblicitario dichiarato dalla impresa;
-
dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario
delle singole testate viene erogato il saldo(2).
- Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore
circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti
non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze
previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali
di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate,
la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del
nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo
erogabile per l'anno successivo(2).
(1) Comma così modificato dall'art. 9, L. 30 aprile 1983,
n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) L'art. 7, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff.
12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, ha così aggiunto un comma
dopo l'ottavo comma e sostituito l'originario nono comma. Vedi,
anche, l'art. 8, L. 25 febbraio 1987, n.67.
23. Condizioni per la concessione delle integrazioni.
- I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti a condizione
che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta
di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento
del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento
nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985.
- Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di
48,8 grammi al metro quadrato è determinato dal Comitato interministeriale
dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando
di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso
tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.
24. Contributi ai periodici.
-
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata
la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di
contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la
stampa.
-
I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti
misure:
-
lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata,
fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;
-
lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo
mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;
-
lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo
mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.
-
I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati
in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno
precedente.
-
Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo
6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.
-
Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi
di carta direttamente fatturati da fornitori agli editori, i giornali
periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della
commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale,
religioso, economico, sportivo o culturale.
-
Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni
in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11.
-
Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi
di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.
-
Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di
cui al presente articolo sono così erogati:
-
dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa
delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti
dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato
tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine
pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;
-
dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate
viene erogato il saldo(1).
- La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste
è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo,
semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L'impresa perde
il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti
non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali
di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore
riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno
successivo(1).
(1) Gli attuali commi ottavo e nono così sostituiscono l'originario
ottavo comma per effetto dell'art. 8, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz.
Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore, il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
25. Pubblicazioni di elevato valore culturale.
-
A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le
cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori
al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano
riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico
con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi
contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in
ragione d'anno(1).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai
regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti
i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed
è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti
per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani
di ripartizione(2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 18, L.
25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R.
2 maggio 1983, n. 254.
26. Contributi per la stampa italiana all'estero.
-
A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione
dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno,
di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero
e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite
in Italia e diffuse prevalentemente all'estero(1).
-
La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni
di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro
diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura
e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza
dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.
-
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi
regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione
dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione
incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione
ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione(2).
-
Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi
per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.
- [La carta destinata alla stampa dei periodici non è assoggettata
al pari di quella dei quotidiani, al contributo a favore dell'Ente nazionale
cellulosa e carta di cui alla L. 13 giugno 1940, n. 868 e successive
modificazioni, purché il consumo per testata non superi i 100
quintali l'anno](3)
(1) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(2) Vedi il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48.
(3) Comma abrogato dall'art. 19, L. 25 febbraio
1987, n. 67.
27. Contributi alle agenzie di stampa.
-
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata
la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire
quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa
a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma
seguente da almeno tre anni(1).
-
Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale
le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali
in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle
loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più
di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più
di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di
trasmissione al giorno.
-
Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese
manifatturiere ai sensi dell'art. 1, D.L. 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n.
102, dell'art. 1, L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art.
2, L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2, D.L. 6 luglio 1978,
n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata L. 5
agosto 1978, n. 502, dell'art. 1, D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 e dell'art.
1, L. 13 agosto 1979, n. 375(2),
e successivi provvedimenti.
-
L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale
è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in
parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente
al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle
reti utilizzate e delle ore di trasmissione.
-
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata
la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500
milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo
provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie
dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma
del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente
contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato
la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio
con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa"
o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille
notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la
testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano
emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila
notizie nell'anno precedente.
-
L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente
articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali
fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni.
Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo
conto:
-
del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi;
-
dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;
-
del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.
-
Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti
i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
- Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo
globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute
per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio
risultino eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui
ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono
utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti
in favore delle agenzie di stampa(3).
(1) Vedi, anche, l'art. 16, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Recante proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni
relative al contenimento del costo del lavoro.
(3) Il D.P.C.M. 14 luglio 1982 (Gazz. Uff. 19 luglio
1982, n. 169) ha così disposto: "Le domande annuali
per l'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art.
27, legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere presentate entro
il 1° marzo dell'anno successivo a quello per il quale i contributi
vengono richiesti.
Le domande annuali per l'erogazione dei contributi di cui al quinto
comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere
presentate entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello per
il quale i contributi vengono richiesti.
Per quanto riguarda l'anno 1981, le domande dei contributi di cui
al primo ed al quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, dovranno essere presentate entro il termine di tre mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Le domande dovranno essere compilate secondo i moduli A) e B) allegati
al presente decreto".
28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.
-
A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori
dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo
11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva
di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta
per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute
alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo
unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro
documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le
altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione
attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate
in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali(1).
-
La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la
cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica,
telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza
delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea,
telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché
alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle
imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle
stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione
delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista
dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R.
29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi
diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione,
salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della
L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo
di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione
che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo
art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria,
che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale(2).
-
Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in
quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.
-
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.
-
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato
ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei,
terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi
servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di
trasporto ferroviario ed automobilistico.
-
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato,
altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali
e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione
dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio
personale(3).
-
[Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta
dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte
nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo
parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54](4).
-
Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie
di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro
nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme
da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie
in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni
relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi
annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei
servizi stessi(5).
- Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo
le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle
vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse.
Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre
1976, n. 726, e successive modificazioni.
(1) Comma così modificato dall'art. 55, comma 16, L. 27 dicembre
1997, n. 449.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L.
2 marzo 1989, n. 65. Successivamente, l'art. 4, D.L. 22 maggio 1993,
n. 155 ha abrogato il secondo e il terzo periodo del presente comma
secondo.
(3) Vedi il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 49.
(4) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 22 maggio 1993,
n. 155.
29. Programmi ammessi al finanziamento agevolato.
-
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio
dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore
della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le
condizioni stabilite nel presente articolo e nei successiv(1).
-
I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al
presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:
-
la situazione patrimoniale dell'impresa;
-
la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa
ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione
tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione
analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette
finalità;
- i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo
del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario
ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni
di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere
l'obiettivo suddetto(2) (3).
(1) Con L. 4 agosto 1984, n. 428 (Gazz. Uff. 9 agosto 1984, n.
219), è stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993, quale ulteriore
contributo dello Stato al Fondo.
(2) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981, nonché
l'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67, ed il D.P.C.M. 6 aprile
1987.
(3) Vedi, anche, l'art.
10, L. 7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996,
n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio 1996-2000, delle
disposizioni di cui al presente articolo.
30. Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva.
-
I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere
esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti
-
l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento
e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti
di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione
e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione
sonora, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
di immobili e l'acquisto del terreno(1);
-
introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego
di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli
operativi;
-
riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di
nuove tecnologie;
-
costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da
impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità
e continuità di questa;
-
realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali,
anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle
spese correnti connesse alla loro pubblicazione(2).
-
I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese
editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali
periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27,
alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste
nella stampa dei giornali quotidiani e periodici(3).
-
I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono
essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché
alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato
relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese
tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni
di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma(4).
-
I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati
alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica
solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b)
e c) del primo comma e connesse all'attività delle imprese
beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto.
È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti
alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite
in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese
di distribuzione e tra rivenditori.
-
La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel
primo comma assistita da contributo in conto interessi non può
superare il settanta per cento del complesso delle spese previste
per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo
comma dell'art. 16, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste
per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al
quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.
-
Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative
assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta
per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.
-
Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in
conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.
-
Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione
ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano
edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni
agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività
esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni
impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della
stampa quotidiana e periodica.
-
La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.
-
Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio
termine, di cui all'articolo 19 della L. 25 luglio 1952, n. 949, sono
autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti
disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti
di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.
-
Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare
investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere
accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo
29(5).
-
I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori
all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le
operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal
quinto al nono.
-
I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.
-
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui
al secondo comma dell'articolo 17, L. 2 maggio 1976, n. 183(6)(7).
(1) Lettera così modificata
dall'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250.
(2) Per l'interpretazione autentica del primo comma,
vedi l'art. 45, comma 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(3) Comma così sostituito dall'art. 20, L.
25 febbraio 1987, n. 67.
(4) Comma così modificato dall'art. 20, L.
25 febbraio 1987, n. 67.
(5) Comma così sostituito dall'art. 20, L.
25 febbraio 1987, n. 67.
(6) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981, nonché
l'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(7) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n.
250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga,
per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente
articolo.
31. Durata e modalità dei finanziamenti.
-
Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica
il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio,
pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo
20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento
per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente
legge.
-
La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni,
di cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata
del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni
sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione
dei contributi.
-
Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano
le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
-
Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti
e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione
sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro(1)(2).
(1) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981, nonché
l'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n.
250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga,
per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente
articolo.
32. Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento
agevolato.
-
Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo
29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo
9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo
dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario
successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi
di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque
miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.
-
I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera
di un Comitato composto da:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, che lo presiede;
b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato;
d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente
del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono
il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà
letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;
f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;
g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato;
h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani(1);
i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici(1);
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti(1);
m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con
cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)(1);
n) un rappresentante degli editori radiofonici(2).
-
Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale
delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica
e scientifica.
-
Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo
in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di
libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di
editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri(3)(4).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 10, L. 7 agosto 1990,
n. 250.
(3) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n.
250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga,
per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente
articolo.
(4) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
33. Fondo centrale di garanzia.
-
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà
letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia
per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire,
concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefìci di
cui allo stesso articolo. A tal fine è autorizzata apposita
gestione ai sensi dell'articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041.
-
La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può
essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta
dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
-
La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste
dal primo comma dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 (19/e),
e successive modificazioni ed integrazioni(1).
-
La dotazione finanziaria del fondo è costituita:
-
dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura
corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare
una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario
dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni
di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per
cento;
-
da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo
pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del
quinto comma dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, numero
675, modificato dall'articolo 12-bis del D.L. 30 gennaio 1979,
n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 marzo
1979, n. 91;
-
da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno
dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore
della presente legge;
- dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo(2)(3).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1984,
n. 428 (Gazz. Uff. 9 agosto 1984, n. 219).
(2) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 febbraio 1987,
n. 67. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la
proroga delle disposizioni di cui al presente articolo per il
quinquennio 1996-2000.
(3) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981.
34. Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato
valore culturale.
-
Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono
autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a
1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese
editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione
di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano
un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo
commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.
-
Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai
compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti
di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.
-
Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non
può superare il cinquanta per cento dei costi accertati per
la pubblicazione delle opere.
-
Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo
si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa
ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento
di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
-
Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti
di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro
per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo
25.
-
Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti
previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero
per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo
dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario
successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni
di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per
l'ultimo esercizio(1).
(1) Vedi, anche, il D.M. 23 marzo 1983. L'art. 9,
L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), ha
così disposto: "Art. 9. Ai finanziamenti concessi alle
imprese editrici ai sensi dell'art. 34 della L. 5 agosto 1981, n.
416, può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito
a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'art. 20 della
L. 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente
al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il
CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio
di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro
per i beni culturali ed ambientali".
35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
-
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo
2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, è esteso, con le modalità previste per
gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese
editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione
nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate.
-
L'importo del trattamento di integrazione salariale non può
essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale
previsto per i lavoratori dell'industria.
-
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può
essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici
di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo
comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo
2, quinto comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi
di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del
personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione
dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento(1).
-
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli
accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'articolo 2 della
L. 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione
del trattamento sopra indicato per periodi semestrali consecutivi
e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono
applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3
e 4 della L. 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.
-
Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal
presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI)(2)
(3).
(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art.
4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
(2) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n.
67, nonché l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(3) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996,
n. 318.
36. Risoluzione del rapporto di lavoro.
- I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le
quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero
per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale,
di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali
competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità
di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari
a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui sopra
sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni(1)(2).
(1) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987,
n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(2) Così modificato dall'art. 10, L. 10 gennaio
1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
37. Esodo e prepensionamento.
-
Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà
di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di
cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento
medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità
contributiva richiesta, per i seguenti benefìci:
-
per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro
che possano far valerenell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360
contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui,
rispettivamente, alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata
di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per
i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo
35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del
beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianità
contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta
anni;
-
per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di
unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione
in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età,
nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità
contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
(INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale
1° gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del
14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione
nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo
2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo
3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per
l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo
3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto
decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998 (1)(2);
-
corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle
lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennità
pari all'indennità di anzianità maturata per gli
anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad
un massimo di dieci anni (3);
-
concessione di un credito agevolato alle condizioni previste
dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui
all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della
indennità corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo
di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda
artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento
ad una cooperativa operante nello stesso settore.
-
I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato
la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo
2 della L. 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari
requisiti di anzianità contributiva sono ammessi a godere,
a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente
comma.
-
I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con
quelli previsti dalla lettera d), nonché con le prestazioni
a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
-
La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore,
per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando
per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita
da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati
dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due
terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari
e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
-
Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso
dello Stato, previsti dall'articolo 12 della L. 5 novembre 1968, n.
1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi
straordinari.
-
Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto
a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
-
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente
articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione
di anzianità di cui all'articolo 22 della L. 30 aprile 1969,
n. 153.
- Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è
compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione(4).
(1) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996,
n. 318.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 59,
comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) Lettera così sostituita dal primo comma
dell'art. 11, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985,
n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Il secondo comma del citato art. 11 ha inoltre disposto
che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della
L. 5 agosto 1981, n. 416.
(4) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987,
n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
38. INPGI.
-
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" (INPGI), che, a norma della L. 20 dicembre 1951, n.
1564, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza
obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede
ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all'articolo
33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69(1).
-
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede
a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:
-
il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto
dall'articolo 35;
-
la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;
-
l'indennità prevista dal precedente art. 37, lettera
c)(2).
-
Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b)
del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto(2).
-
Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione
ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione
di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del
Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito
presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre
1965 e 3 maggio 1977.
-
Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate
con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi
delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive(3).
-
Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente
articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per
l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in considerazione dell'inapplicabilità
all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge medesima(4).
(1) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono
i commi primo e secondo per effetto dell'art. 26, L. 25 febbraio
1987, n. 67.
(2) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così
sostituiscono i commi primo e secondo per effetto dell'art. 26,
L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(3) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(4) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 25 febbraio
1987, n. 67.
39. Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
-
Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli
articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui
al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto
alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi
ad esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive
modificazioni.
-
L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato
in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.
-
Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente,
deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su
apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive
per le quote acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.
-
La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato,
integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale
per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati
articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità
speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso(1).
(1) Vedi, anche, l'art. 10, L. 26 aprile 1983, n. 130, l'art. 35,
L. 27 dicembre 1983, n. 730 e l'art. 14, L. 22 dicembre 1984, n.
887.
40. Divieto di cumulo di provvidenze.
- I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974,
n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti
pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione
dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi,
se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute
a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, così
come definiti dall'articolo 20.
41. Copertura finanziaria.
-
All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente
le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie
di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante
l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli
8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione
della presente legge per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981,
si provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico dello stanziamento
di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire
94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto
capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario
1981.
-
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO III
Modifiche alle disposizioni sulla stampa
42. Diritto di rettifica.
L'articolo così modificato, è riportato nel testo della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante disposizioni sulla stampa.
43. Norme processuali.
Trattasi di disposizione superatata essendo intervenuta la depenalizzazione
del reato di omissione di rettifica con la legge 24 novembre 1989, n.
689.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
44. Sanatoria.
-
Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti
adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti
in essere in applicazione delle norme del D.L. 15 febbraio 1980, n.
27(1).
- Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad
esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni,
integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla
data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri
stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo
comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani
e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al
30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo
1° luglio 1978-30 giugno 1979(2).
(1) Il D.L. 15 febbraio 1980, n. 27, non è stato convertito
in legge.
(2) Il D.P.C.M. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 15
dicembre 1981, n. 343) ha così disposto:
"Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici
di giornali periodici, delle domande di partecipazione alle integrazioni
sul prezzo della carta stabilite dall'art. 4, L. 5 agosto 1981 è
prorogato al 31 gennaio 1982.
Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici
di giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa,
delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della
carta e ai contributi previsti dall'art. 45, L. 5 agosto 1981, n.
416, rimane confermato alla data del 15 ottobre 1981". Detto
termine è stato ancora prorogato dal D.P.C.M. 25 febbraio
1982 (Gazz. Uff. 5 marzo 1982, n. 63) di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del decreto stesso.
45. Proroga delle provvidenze.
-
Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
l'erogazione in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani
e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonché dei
periodici editi da cooperative costituite a norma dell'articolo 6
o dell'articolo 52 delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente
articolo per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, è
autorizzata, in favore dello stesso Ente. la corresponsione di un
contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.
-
Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposti
agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le
analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi
ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive
modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato
di cui al comma precedente(1).
-
Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi
di cui all'articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma,
anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1° luglio
1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
adottato prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato
interministeriale dei prezzi.
-
È autorizzata la corresponsione di contributi a favore di
giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni
con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse
prevalentemente all'estero per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre
1980. L'importo complessivo di tali contributi è pari all'ammontare
dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26 ed è posto
a carico del fondo di cui al precedente primo comma. La corresponsione
dei suddetti contributi è effettuata in conformità ai
criteri, alle modalità e alle procedure previsti dal precedente
articolo 26 per le analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente
dal 1° gennaio 1981 ed è autorizzata soltanto in favore dei
giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati continuativamente
editi durante l'anno 1980.
(1) Il D.P.C.M. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1981, n.
343) ha così disposto:
"Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici
di giornali periodici, delle domande di partecipazione alle integrazioni
sul prezzo della carta stabilite dall'art. 4, L. 5 agosto 1981 è
prorogato al 31 gennaio 1982.
Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici
di giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa,
delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della
carta e ai contributi previsti dall'art. 45, L. 5 agosto 1981, n.
416, rimane confermato alla data del 15 ottobre 1981". Detto
termine è stato ancora prorogato dal D.P.C.M. 25 febbraio
1982 (Gazz. Uff. 5 marzo 1982, n. 63) di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del decreto stesso.
46. Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
- L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato
a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a
norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati
con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo,
contributi per l'importo di 1.000 miliardi di lire per ciascuna delle
annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute
di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti
per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno
1975, n. 172.
47. Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa.
-
Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 relative
a situazioni verificatesi prima della istituzione, del registro nazionale
della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-
Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione
di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori
e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto
comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione
della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di
comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge
stessa.
48. Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani.
-
Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni
di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni
di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata
in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione,
sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a
favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine
di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata
in vigore della presente legge.
-
Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero
o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca
gli amministratori della società e nomina un amministratore
giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il
quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere
alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto
di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i
nuovi organi sociali(1).
(1) Così modificata dall'art. 10, L. 30 aprile 1983, n. 137
(Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
49. Concentrazioni nella stampa quotidiana.
-
Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una
impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate
la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento
delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali
quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione
di testate, azioni, partecipazioni, quote di società o alla
cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo
da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite società
controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore
al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia.
In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione
sono sempre cedibili, malgrado patto contrario(1).
-
Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente,
il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse,
ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà
a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.
(1) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 10 gennaio 1985,
n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10) entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
50. Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici.
- Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo
14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici
sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle
organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.
- Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo
14 è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino
alla definizione dei piani comunali.
51. Mutui agevolati.
- Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'art. 29 le somme
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora
disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, L. 6 giugno
1975, n. 172, e all'art. 2, L. 1° agosto 1978, n. 428.
52. Cooperative nel settore giornalistico.
- Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche
anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite
tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili
aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento
cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici
di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale
entro la stessa data.
53. Sanzioni amministrative.
- Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate
dall'autorità e con la procedura stabilita dalla L. 24 dicembre
1975, n. 706(1).
(1) Tale legge è stata abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre
1981, n. 689.
54. Disposizioni di attuazione.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso,
sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni
di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione
tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore
della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento
delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti
di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27(1).
(1) Comma così modificato dall'art. 11, L. 30 aprile 1983,
n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche,
il D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.
ALLEGATO A
DATI STATISTICI
(su base annuale per ciascuna testata edita)
Giorni di uscita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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lunedì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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altri giorni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Copie tirate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Copie vendute in edicola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Copie vendute in abbonamento normale. . . . . . . . . . .
Copie vendute in abbonamento speciale . . . . . . . . . .
Totale copie vendute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Totale pagine pubblicate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Totale pagine di pubblicità pubblicate. . . . . . . . . . .
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