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Legge 25 febbraio 1987, n. 67 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria. 1.
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Omissis. 2.
Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Omissis. 3.
Concentrazioni
nella stampa quotidiana. 1. Si considera dominante nel mercato
editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo; a) giunga ad editare o a controllare
società che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell’anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento
della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero b) giunga ad editare o a controllare
società che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle edite nell’anno solare precedente e
aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell’ambito
di una stessa regione e sempre che vi sia piu` di una testata; ovvero c) giunga ad editare o a controllare
società che editano un numero di testate che abbiano tirato nell’anno solare precedente oltre il 50 per cento delle
copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale.
Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte,
Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud,
comprendente le rimanenti regioni; ovvero d) diventi titolare di collegamenti con
società editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell’anno solare precedente, al 30 per
cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia. 2. Il controllo e` definito ai sensi del
primo comma dell’articolo 2359 del codice civile nonche´ ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 1 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma
dell’articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in
essere nei confronti della società editrice da parte di società direttamente o indirettamente controllate. Il
collegamento e` definito ai sensi del secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile. Ai fini della individuazione
della posizione di collegamento, e` rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una società
direttamente o indirettamente controllata. 3. [Le disposizioni del precedente comma 2 costituiscono interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano alle operazioni realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416](Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo-4 aprile 1990, n. 155). 4. Gli atti di cessione, i contratti di
affitto o affidamento in gestione di testate, nonche´ il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di
società editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al comma
1. 5. Quando per effetto di atti diversi da
quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di
società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso
Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il
quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell’editoria comunica tempestivamente al Garante le
informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del
presente comma. 6. Alla scadenza del termine fissato, il
Garante richiede al tribunale competente la adozione dei provvedimenti necessari per l’eliminazione della situazione
di posizione dominante, compresi, se necessari, l’annullamento degli atti in questione e la vendita forzata di azioni,
partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante richiede la vendita forzata di testate, il cancelliere deve darne
immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell’impresa editrice. Deve successivamente comunicare
l’avvenuta aggiudicazione e le relative condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero alla cooperativa o al
consorzio costituiti a norma del primo e secondo comma dell’articolo 6 della legge
5 agosto 1981, n. 416. La cooperativa o il consorzio hanno diritto di prelazione sull’acquisto delle testate a
parità di condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione. 7. Quando per effetto di trasferimento a
causa di morte uno stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si applicano le disposizioni
dei precedenti commi 4, 5 e 6. 8. Le imprese editrici di cui ai commi
precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge per il periodo
durante il quale sussiste la posizione dominante. 9. L’impresa che, per espansione delle
vendite o per nuove iniziative, giunga ad editare o controllare società editrici che editino giornali quotidiani, la
cui tiratura annua superi un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, perde per
l’anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite il diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni
di cui alla presente legge. 10. Il Garante di cui all’articolo 8
della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve presentare domanda al
tribunale competente: a) ai fini dell’eventuale dichiarazione
di nullità quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 4; b) domanda di adozione dei provvedimenti
necessari quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 5. 11. L’azione di nullità di cui al
precedente comma 10 puo` essere altresi` proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica. 12. Su richiesta motivata del Garante il
tribunale decide entro 15 giorni sull’adozione dei provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, piu`
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. 13. È competente il tribunale del luogo
presso il quale e` stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo o il collegamento. In
caso di piu` giornali e` competente il tribunale del luogo ove e` registrato il giornale con la piu` alta tiratura. La
suddetta competenza territoriale e` inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il
tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all’articolo 2 della legge
5 agosto 1981, n. 416, dell’avvenuta proposizione delle azioni di cui al comma 10 del presente articolo. 14. L’articolo 4 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e` abrogato. 4.
Cooperative giornalistiche. (Sostituisce i comma 4 e 5 dell’art. 6, l. 5 agosto 1981, n. 416).
5. Pubblicità
di amministrazioni pubbliche. 1. Le amministrazioni statali e gli enti
pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su
quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte
nell’apposito capitolo di bilancio. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono
tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla
pubblicità. 3. È fatto divieto alle amministrazioni
statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o
contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. 4. Le amministrazioni statali, le regioni
e gli enti locali, e le loro aziende, nonche´ le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per piu` di 40 mila
abitanti, nonche´ gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al
Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo
analitico. 5. Sono esentati dalla comunicazione
negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. 6. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri — Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e
scientifica, e` istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale
sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell’editoria e della pubblicità,
che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e
della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare
riferimento all’illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una piu` diffusa conoscenza
delle relative problematiche nonche´ sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve
avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti
specificamente interessati. 7. A tal fine le amministrazioni statali
interessate dovranno presentare entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la
illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in
riferimento all’apposito capitolo di bilancio, nonche´ dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella
realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 6
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi
dell’articolo 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 8. La commissione istituita ai sensi del
precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese
necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni,
dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le
dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l’esercizio
finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni statali nel
capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi. 9. I pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la
multa da lire un milione a 10 milioni. 6.
Pubblicità
dei bilanci degli enti pubblici. 1. Le regioni, le province, i comuni con
piu` di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all’articolo 27-nonies del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonche´ le
unità sanitarie locali che gestiscono servizi per piu` di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno
due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonche´ su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. 2. L’estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti. (Con il D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90 sono stati approvati i modelli degli estratti di bilancio) 3. Le norme in materia di pubblicità
degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a
trattativa privata. 7.
Autorizzazioni per la vendita. (Sostituisce l’art. 14, l. 5 agosto 1981, n. 416). 8.
Contributi ai
quotidiani. 1. Salvo quanto diversamente previsto
dall’articolo 9, i contributi di cui all’articolo 22 della legge
5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalità che seguono. 2. Per l’anno 1986 sono corrisposti,
alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all’estero,
contributi nella seguente misura, per ciascuna testata: a) lire 55 per copia stampata per le prime
cinquantamila copie di tiratura media giornaliera; b) lire 51 per copia stampata per le quote
delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila; c) lire 33 per copia stampata per le quote
delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila; d) lire 28 per copia stampata per le quote
delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila. 3. Per l’anno 1987 i contributi di cui
al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento. 4. I suddetti contributi sono
proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio
di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per
tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila
copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per
copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59. 5. I contributi sono ridotti di una
percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio. 6. Le tirature medie giornaliere, il
numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a
periodi semestrali. 7. I contributi sono aumentati del 15 per
cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome
Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in
una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l’aumento del contributo è limitato alla parte del giornale
pubblicata nella lingua non italiana. 8. I contributi spettano alle imprese
editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati
pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione
la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno
dall’inizio delle pubblicazioni. 9. Per i fini di cui al presente articolo,
le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati
dall’editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia,
nonché la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati
con le copie delle relative fatture, anche nell’ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili
notificate all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. 10. I contributi di cui al presente
articolo sono cosi` erogati: a) dopo l’accertamento della tiratura
delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purché sia stata
verificata l’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi
calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall’impresa; b) dopo l’accertamento della percentuale
di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo. 11. Qualora la dichiarazione
dell’editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata
e` esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto
pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata e` esclusa dalle provvidenze di cui alla
lettera b) del comma 10 del presente articolo. 12. L’Ente nazionale per la cellulosa e
per la carta e` autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non
superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di
carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo
vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea. 13. Il Comitato interministeriale per i
prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1o luglio ed al 1o gennaio di ciascun anno, in relazione
alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre. 14. È fatto obbligo alle società che,
sulla base dell’ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell’articolo 7 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo
nell’impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell’impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la
decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416. 9.
Contributi ad
imprese editrici di particolare valore. 1. Alle imprese editrici di giornali
quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell’articolo 6 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall’articolo 4 della presente legge, nonche´ dell’articolo 52 della
medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5. 2. La disposizione del precedente comma 1
si applica altresi` alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri —
Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica — la
decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e,
nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalità estranee a quelle
dell’impresa, nell’esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione
dell’ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle società di persone dai soci all’unanimità, e nelle
società di capitali dall’assemblea, con le maggioranze dell’assemblea straordinaria. 3. Ove nei cinque anni dalla riscossione
dell’ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società
deliberi la fusione o l’imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in società che non abbia assunto o
assuma analogo impegno, la società o l’imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati
degli interessi al tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al
Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la società o l’impresa individuale siano posti in liquidazione, la
società o l’imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei
limiti pero` del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti
calcolata dovrà essere versata dalla società o dall’imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci
annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l’impegno assunto. 4. I contributi di cui ai commi precedenti
sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell’anno
precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
dell’impresa per l’anno medesimo risultanti da bilancio. 5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono
fissati nella seguente misura: a) un contributo fisso annuo di importo
pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la
prima applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni
di lire, nonche´: b) contributi variabili nelle seguenti
misure: 1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all’anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera
dalle 30.000 alle 150.000 copie; 2) 100.000.000 di lire all’anno ogni
10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie; 3) 50.000.000 di lire all’anno ogni
10.000 copie di tiratura oltre le 250.000 copie. 6. Alle imprese editrici di quotidiani o
periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici
rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e` corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo
pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e
comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici; b) un contributo variabile calcolato
secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un
ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene
comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie. 7. I contributi di cui al comma 6 sono
concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 ne´ direttamente ne´
indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse
controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le
controllano. 8. I contributi di cui al comma 6 sono
corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi
comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge 5 agosto
1981, n. 416. 9. I contributi di cui al comma 6 del
presente articolo e al comma 2 dell’articolo 11 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o
una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico. 10. Le imprese editrici di cui al presente
articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all’art. 7, quinto comma,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall’art. 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere
dall’ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall’ammontare dei
ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell’art. 11. 10.
Contributi ad
altri periodici. 1. Per il quinquennio 1986-1990 i
contributi di cui all’articolo 8 sono corrisposti altresi` alle imprese editrici di giornali plurisettimanali,
settimanali o quindicinali a condizione che: a) abbiano un assetto proprietario che
risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 9; b) non abbiano acquisito nell’anno
precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti,
dell’impresa per l’anno medesimo, risultanti dal bilancio; c) editino giornali con caratteristiche
editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all’articolo 8; d) abbiano pubblicato nei due anni
antecedenti l’entrata in vigore della presente legge e nell’anno di riferimento dei contributi, non meno di 45
numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali. 2. La Commissione di cui all’art. 54,
L. 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento dei requisiti di
ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo. 11.
Contributi ad
imprese radiofoniche di informazione. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che
abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a
decorrere dal 1o gennaio 1991 (Alinea cosi` modificato dall’art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323): a) alle riduzioni tariffarie di cui
all’art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso dell’80 per cento delle
spese per l’abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale (Comma cosi`
sostituito dall’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 250). 2. Alle imprese radiofoniche che risultino
essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata
giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30
per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino,
direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell’articolo 9; viene corrisposto a cura del Servizio
dell’Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L.
5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2
hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28 della
L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonche´ alle
agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche´ per la verifica periodica della loro persistenza. (Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, vedi D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410) 12.
Mutui agevolati. 1. Gli istituti e le aziende di credito di
cui al decimo comma dell’art. 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416,
sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali — di
cui agli artt. 9, 10 e 11 comma 2 — mutui di durata massima ventennale per l’estinzione dei debiti emergenti dal
bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato. 2. Ai mutui di cui al precedente comma,
che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all’estinzione delle passività aziendali, si applicano le
agevolazioni e le modalità di cui agli artt. 31, 32 e 33 della L.
5 agosto 1981, n. 416, quest’ultimo come modificato dall’art. 2 della L. 4 agosto 1984, n. 428. 3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica — apposito fondo la cui dotazione finanziaria e` costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006 (La dotazione del Fondo è stata incrementata dall’art. 1, L. 5 agosto 1988, n. 338) 13.
Modalità
di erogazione dei contributi. 1. In base a quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, le domande di contributi di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, S ervizio Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell’anno successivo (Termine differito a tre mesi dopo l’entrata in vigore della legge stessa dall’art.1 della legge 8 maggio 1989, n. 177, che ha inoltre disposto che detto termine "si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all’art. 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67) 2. Sono comunque considerate nei termini
le domande presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 14.
Obblighi per le
imprese editrici. 1. Le imprese editrici di giornali
quotidiani o periodici di cui alla presente legge, nonche´ le imprese editrici di agenzie di stampa aventi i requisiti
di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge continuano ad essere soggette agli obblighi stabiliti nel titolo I
della L. 5 agosto 1981, n. 416, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 18 della medesima legge. 15. Prezzo dei giornali quotidiani. (Sostituisce i comma 2 e 3 dell’art. 17, l.
5 agosto 1981, n. 416). 16.
Contributi alle
agenzie di stampa a diffusione nazionale. 1. I contributi di cui al primo comma
dell’art. 27 della L. 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati
secondo quanto previsto dai successivi commi. 2. Per il biennio decorrente dal 1o
gennaio 1986 e` autorizzata la corresponsione di contributi per l’importo complessivo di lire quattro miliardi e
ottocento milioni, in ragione di anno, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, in favore delle agenzie di
stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni. 3. Ai sensi della L.
5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per
telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno
quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu`
di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e piu` di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo
di dodici ore di trasmissione al giorno. 4. Le agenzie di stampa a diffusione
nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell’art. 1 del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, dell’art. 1 della L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo
modificato dall’art. 2 della L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2 del D.L. 6 luglio 1978, n. 353, convertito in
legge, con modificazioni, dalla citata L. 5 agosto 1978, n. 502, dell’art. 1 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 20,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92, e dell’art. 1 della L. 13 agosto 1979, n. 375,
e successivi provvedimenti. 5. L’erogazione dei contributi alle
agenzie di stampa a diffusione nazionale e` effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti dell’importo
complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma
dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa. 6. Nessuna agenzia di stampa puo` comunque
ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e
per le strutture. (Con D.P.C.M. 23 dicembre 1987 e` stato stabilito il termine di presentazione, da parte delle agenzie di stampa, delle domande di ammissione all’erogazione di contributi fissati dagli artt. 16 e 17 della presente legge) 17.
Contributi alle
altre agenzie di stampa. 1. Per il biennio decorrente dal 1°
gennaio 1986, nello stanziamento di cui all’articolo 16, comma 2, viene riservata una quota di lire 500 milioni in
ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo. 2. L’erogazione dei contributi viene
effettuata ripartendo in parti uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che abbiano alle proprie
dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto
abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la
cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica di agenzia di informazione per la stampa o analoga
da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la
testata cosi` come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non
meno di cinquemila notizie nell’anno precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni e` ripartito fra le agenzie
di stampa quotidiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che
siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti almeno cinquemila notizie e
nell’anno precedente almeno duecento notiziari. 3. Nessuna agenzia di stampa puo` comunque
ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate sostenute per il personale e
per le strutture. (Con D.P.C.M. 23 dicembre 1987 e` stato stabilito il termine di presentazione, da parte delle agenzie di stampa, delle domande di ammissione all’erogazione di contributi fissati dagli artt. 16 e 17 della presente legge) 18. Pubblicazioni di elevato valore culturale. (Sostituisce il comma 1 dell’art. 25, l. 5 agosto 1981, n. 416) 19.
Contributi per la
stampa italiana all’estero. 1. (Sostituisce il comma 1 dell’art. 26, l. 5 agosto 1981, n. 416). 2. Il quinto comma dell’articolo 26
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e` abrogato. 20.
Finanziamenti
agevolati. 1. Le disposizioni di cui agli articoli
29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990. 2. Le disposizioni richiamate dal comma
precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di
periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all’articolo 27 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l’utilizzazione dei servizi dei satelliti per
telecomunicazioni. 3. Nel caso di formazione di consorzi tra
imprese ai fini dell’utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle
disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma
dell’articolo 30 e al primo comma dell’articolo 31 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. 4. È autorizzata la spesa di 15 miliardi
di lire per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al
1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell’art. 29 della
L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a
carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica. 5. La gestione del fondo di cui al
presente articolo, nonche´ di quello istituito ai sensi dell’art. 33 della
L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla L. 4 agosto 1984, n. 428, sarà effettuata con l’applicazione
delle norme generali della contabilità di Stato, emanate con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. 6. Omissis. 7. È data precedenza nella valutazione
delle domande di finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e ai consorzi
fra cooperative di cui all’articolo 6 della L. 5 agosto 1981, n.
416, come modificato dall’art. 4 della presente legge. 8. Il limite massimo di finanziamento
assistibile, di cui al settimo comma dell’art. 30 della L. 5
agosto 1981, n. 416, e` aumentato a 15 miliardi. 9. (Sostituisce il comma 11 dell’art. 30,
l. 5 agosto 1981, n. 416) 10. (Aggiunge le lettere h, i), l) e m) al
comma 2 dell’art. 32, l. 5 agosto 1981, n. 416). 11. (Modifica il comma 3 dell’art. 30, l. 5 agosto 1981, n. 416). 21.
Mutui agevolati in
favore dell’editoria libraria per opere di elevato valore culturale. 1. È autorizzata la spesa di 4 miliardi
di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al
sesto comma dell’articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 22.
Agevolazioni
fiscali. 1. Ai fini dell’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani,
nonche´ quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e
importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i
giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal 1o gennaio
1988. 23.
Contributo a favore dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. 1. La carta destinata alla stampa dei
periodici e dei libri non e` assoggettata al contributo a favore dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta,
di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura
di ciascun periodico o libro. 2. Sono ammessi al beneficio di cui al
comma 1 i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli
annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi. 24.
Misure in favore
dei dipendenti di imprese editrici. 1. Per cinque anni a far data
dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti
dipendenti dalle imprese editrici di periodici con le modalità ivi previste. 2. Il trattamento straordinario di
integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell’articolo 35 della legge
5 agosto 1981, n. 416, nonche´ i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come
modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle
imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici,
i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso
dell’anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti
prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali. 3. L’indennità di cui alla lettera c)
del primo comma dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416. 25.
Assunzioni in
deroga. 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1
dell’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, le imprese che abbiano fatto ricorso ai trattamenti straordinari di cui agli articoli 35 e 36
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell’articolo 24
della presente legge possono assumere lavoratori in attuazione di contratti di formazione di cui all’articolo 3 della
citata legge n. 863, nei limiti del venti per cento dei lavoratori che hanno usufruito dei trattamenti di cui
all’articolo 24. 26.
Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani. (Modifica l’art. 38, l.
5 agosto 1981, n. 416). 27.
Estensione ai
tele-cineoperatori. 1. Le disposizioni della presente legge
concernenti i giornalisti professionisti, nonche´ le altre disposizioni normative in materia, si applicano anche ai
telecineoperatori di testate giornalistiche televisive, iscritti all’Albo dei giornalisti professionisti. 28.
Ente nazionale per
la cellulosa e la carta. 1. Alla corresponsione dei contributi di
cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l’Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo
straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese
istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive
modificazioni. 2. L’ammontare del contributo
straordinario dello Stato è determinato in lire 80 miliardi per l’anno 1986, in lire 75 miliardi per l’anno 1987,
in lire 25 miliardi per l’anno 1988, in lire 25 miliardi per l’anno 1989 e in lire 25 miliardi per l’anno 1990. 3. Il contributo straordinario dello
Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito
capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell’anno cui si riferisce il
bilancio stesso. 4. La gestione relativa sia al contributo
straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell’Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilità speciale
autonoma, da allegare al bilancio dell’Ente stesso. 5. A valere sugli stanziamenti di cui al
presente articolo e` riservato un contributo straordinario di 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e
distribuzione dell’editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro
magnetico e braille. (Per il regolamento di attuazione del comma
5, v. D.P.R. 3 aprile 1990, n. 78, Regolamento di attuazione dell’art. 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n.
67, concernente contributi straordinari all’editoria speciale periodica per non vedenti). 29.
Commissione
paritetica. 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e` istituita
presso la Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica
una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al
miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all’ampliamento della rete di vendita, all’accesso alle
informazioni, all’utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo
dell’acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione. 2. La commissione sarà integrata dai
rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della
collaborazione di esperti. 3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la
commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le trasmetterà con proprie
osservazioni e proposte al Parlamento. (Per la normativa di attuazione, v. D.P.C.M.
6 aprile 1987, Composizione della commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici di cui all’art. 29
della legge 25 febbraio 1987, n. 67) 30.
Dotazione organica
della Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. 1. La dotazione organica cumulativa delle
qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge
5 agosto 1981, n. 416, è rideterminata aumentando nella misura del 10 per cento il numero del personale presente
nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982. 2. La dotazione organica di ogni qualifica
funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica sarà determinata con uno o piu` provvedimenti,
secondo la procedura di cui al quarto comma dell’articolo 10 della legge
5 agosto 1981, n. 416. 3. Alla copertura dei posti comunque
disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvederà immediatamente con l’assunzione degli idonei
dell’ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell’articolo
10 della legge
n. 416. (Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 3 aprile 1990, n. 78) 4. I ruoli organici di cui al quadro A
della tabella I dell’allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, integrati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono
aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai già esistenti posti delle
qualifiche dirigenziali. 5. Il consiglio di amministrazione della
predetta direzione generale e` composto secondo le disposizioni di cui all’ottavo comma dell’articolo 146 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall’articolo 7 della legge 18
marzo 1968, n. 249. 31.
Ammodernamento
delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà
letteraria, artistica e scientifica. 1. È autorizzato lo stanziamento di lire
1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione
del Ministero del tesoro — Rubrica Provveditorato Generale dello Stato — per l’acquisto di mobili, di macchine da
scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e
quant’altro possa occorrere per l’ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle
informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. 2. Gli acquisti di cui al precedente comma
sono effettuati dal Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore generale
delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale
dello Stato. 32.
Interpretazione
autentica del primo comma dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 1. L’applicazione del primo comma
dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come
modificato dall’articolo 9 della legge 30 aprile 1983, n. 137, deve essere effettuata secondo il criterio
interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini
di legge in conformità alla normativa generale sulle società. 33.
Copertura
finanziaria. 1. All’onere derivante dall’attuazione
del-la presente legge valutato in lire 123.300 milioni per l’anno 1986, 145.300 milioni per l’anno 1987, 121.000
milioni per l’anno 1988 e 114.000 milioni per l’anno 1989, si provvede: a) per l’anno 1986 quanto a lire 120
miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 3 miliardi
e 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo utilizzando parzialmente
l’accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"; b) per l’anno 1987, quanto a lire 50
miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1986 utilizzando l’accantonamento "Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università"; quanto
a lire 8 miliardi mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo utilizzando l’accantonamento "Fondo
speciale per l’immigrazione"; quanto a lire 3 miliardi e 700 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo
utilizzando parzialmente l’accantonamento: "Riordinamento del Ministero affari esteri"; quanto a lire 83
miliardi e 600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parte della quota 1987 dello specifico accantonamento; c)
per l’anno 1988 quanto a lire 73,4 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando la quota residua per il 1987 dello specifico accantonamento, quanto a lire
47,6 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando
parte della quota per il 1988 dello specifico accantonamento; d) per l’anno 1989 quanto a lire 74,4 miliardi con
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando la quota residua
per il 1988 dello specifico accantonamento e quanto a lire 51 miliardi con riduzione del medesimo capitolo utilizzando
la quota 1989 dello specifico accantonamento. 2. Il Ministro del tesoro e` autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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