| MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI DECRETO 4
febbraio 2000, n. 73.
Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali nel settore postale.
Allegati
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha
approvato il regola- mento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione dei Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il
regolamento di riorganizzazione dei Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996,
n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dei
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;
Vista la direttiva 97167/CE dei Parlamento europeo e dei Consiglio dei 15 dicembre 1997
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari ed il miglioramento della qualità dei servizio;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria
1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;
Vista il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta
direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale
autorità di regolamentazione dei settore postale il Ministero delle comunicazioni e
l'articolo 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle
licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del
servizio universale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere dei Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per
gli atti normativi dei 24 gennaio 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 dei 1988, effettuata con nota GM/122492 del 3 febbraio
2000;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. l. Oggetto ed ambito di applicazione
1. L'Autorità di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero
delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, è detta di seguito "Autorità".
2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute
nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel
campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
4. È necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle
seguenti attività:
a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii
postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano
superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del
1999;
b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi
postali fino a 20 kg;
c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che
non siano attinenti alle procedure amministrative e giudizi arie e che superino i limiti
di cui all'articolo 4, comma l, del decreto legislativo n. 261 del 1999.
5. Il rilascio della licenza è necessario anche nel caso di svolgimento di singole
fasi dei servizi sopra descritti.
Art.2. Procedura di rilascio della licenza individuale
1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio
economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati
all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a
mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorità una domanda redatta
conformemente allo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto contenente le
necessarie informazioni sul richiedente e sull'attività che si intende svolgere nonché
le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta.
2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa
è di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte
dell'Autorità, che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni
dal ricevimento della domanda.
3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso
fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorità. In caso di mancato riscontro entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata.
4. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del ricevimento della
comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale.
5. La licenza individuale non può essere rilasciata se gli amministratori della
società richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo
superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
6. Il rilascio di licenza individuale a società non appartenenti allo Spazio economico
europeo (SEE) è subordinato al rispetto del principio di reciprocità, fatte salve le
limitazioni derivanti da accordi internazionali.
7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione,
che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, è comunicata,
entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi
trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione
motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.
8. La licenza individuale ha una validità non superiore a sei anni, è rinnovabile,
previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non può essere
ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorità.
Art.3. Obblighi connessi alla licenza individuale
1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 è tenuto:
a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2,
lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999;
b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari
della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle
condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualità, dandone comunicazione
all'Autorità;
c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non
colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
d) ad adottare un sistema di contabilità separata e certificata che distingua i
ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto
delle altre attività non soggette a licenza;
e) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale
sulla base dell'arto 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
f) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e
l'attività di verifica e controllo;
g) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le
denunce di disservizi presentate dagli utenti.
Art.4 Obblighi di servizio universale
1. L'Autorità di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessità, può disporre, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, obblighi
di servizio universale al momento del rilascio della licenza individuale, valutando la
possibilità di concedere una riduzione della misura della contribuzione al fondo di
compensazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Art.5. Contributi
l. La licenza individuale, nonché le richieste di modifica, di estensione, di
riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di
contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità:
a) per l'istruttoria della pratica;
b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del
mantenimento delle relative condizioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza
della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo
quanto previsto per l'avvio dell'attività.
3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999,
sono stabiliti:
a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;
b) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio
dell'attività ed all'attività medesima a regime;
c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.
4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi
versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
Art.6. Pubblico Registro
Presso lAutorità è tenuto un pubblico registro delle licenze individuali
rilasciate ai sensi del presente Regolamento.
Art.7. Controlli e verifiche
1. Il titolare di licenza individuale è sottoposto a controlli da parte degli organi
competenti, il cui personale ha facoltà di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta
o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalità di svolgimento del
servizio e di richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attività oggetto della
licenza.
2. Il titolare di licenza individuale tiene presso ciascun ufficio o sede idonea
documentazione, anche fiscale, che renda possibile la verifica del rispetto della riserva
prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonché dei dati relativi
alla raccolta, al trasporto, allo smistamento ed alla distribuzione degli invii postali di
cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.
Art.8. Sospensione revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi
compreso quello del versamento dei contributi, la licenza individuale, previa diffida,
può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma l, si
verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza individuale è pronunciata quando venga meno uno dei
requisiti previsti dal presente regolamento.
4. L'Autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261
del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
Art.9. Disposizione transitoria
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico
i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data
anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all'articolo 2: in attesa
del rilascio della licenza nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, è consentita la
prosecuzione dell'attività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma. 4 febbraio 2000
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 125
Il Ministro: CARDINALE
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui
trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1999, n. 25,
recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998".
"Art. 1 ( Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -1. Il
Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio
dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma lo
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni".
Per opportuna conoscenza si riporta l'allegato B della predetta legge n. 25/1999:
ALLEGATO B
(articolo 1, commi 1 e 3)
96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti,
96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente raccordo quadro sul
congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a
esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.
97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997,
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualità del servizio".
Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
recante: "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità di servizio"
"Art.2 ( Autorità di regolamentazione). -1. L'autorità di regolamentazione del
settore postale è il Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorità di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio uni- versale conformemente
alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime
transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;
e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di
controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi
servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;
g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta
transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di
distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale
pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;
i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme
tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date
pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in
particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e
il livello di qualità;
m) procede al rilascio delle licenze individuali per I'espletamento di prestazioni singole
rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per
l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'art. 1;
comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle
tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi
applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla
Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di
pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui
sono stati gestiti".
"Art.5 (Licenza individuale). -1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non
riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al
rilascio di licenza individuale.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e
dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del
servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed
all'esecuzione dei servizi in questione.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di novanta
giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al
ricevimento di questi ultimi.
4; Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti per il
rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze
stesse, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione
degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza
individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei
principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza".
-L'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988; n. 400, recante "Disciplina
dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
è il seguente: .
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".
Note all'art. 1:
-Per l'art. del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n, 261, si vedano note
alle premesse. "
-Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261:
"Art. 1 (Definizioni). -1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo
smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la
realizzazione e l 'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di
preminente interesse generale.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il
trasporto è la distribuzione degli invii postali;
b) "rete postale pubblica": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni
tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare:
a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali
coperti dall'obbligo di servizio universale;
b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino
al centro di distribuzione;
c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punto di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le
cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del
fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti
nella rete postale pubblica;
d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti
di accesso;
e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato
di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;
f) "invio postale": l'invio al momento in cui viene preso in consegna dal
fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di
libri, cataloghi, giornali, periodici e similari, nonché di pacchi postali contenenti
merci con o senza valore commerciale;
g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma scritta, anche generata
mediante I'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che
viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o
sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;
h) "pubblicità diretta per corrispondenza": comunicazione indirizzata ad un
numero significativo di persone, definito ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera p),
consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso
messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del
destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da
inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o
sull'involucro, Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche
non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente
pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per
corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;
i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel garantire forfettariamente
contro i rischi di smarrimento, furto o danneggia- mento e che fornisce al mittente una
prova dell'avvenuto deposito del- l'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al
destinatario;
l) "invio assicurato": servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per
il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro Stato membro o da o verso
un Paese terzo;
n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi, compresa la messa a
disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per
consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di
invii postali tra utenti abbonati al servizio;
o) "fornitore del servizio universale": l'organismo che fornisce l'intero
servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;
p) "prestatori del servizio universale": i soggetti che forniscono prestazioni
singole dei servizio universale;
q) "autorizzazioni": ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi
specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se
del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi. sotto forma di
"autorizzazione generale" "oppure di licenza individuale" definite
come segue:
1) per "autorizzazione generale" si intende ogni autorizzazione che non
richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte
dell'Autorità di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti
dall'autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una
"licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno
per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione che richiede una
previa decisione dell'Autorità di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti
ed obblighi specifici ad un'impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti
nel servizio universale;
r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio universale
incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli
invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un Paese terzo;
s) "mittente": la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii
postali
t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una
prestazione dei servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;
u) "esigenze essenziali": le esigenze essenziali sono costituite dalla
riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia
di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione
dei dati, dalla tutela dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione dei dati
comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni tra- smesse
o conservate nonché la tutela della vita privata".
"Art. 3 (Servizio universale). -1. Il servizio universale assicura le prestazioni
in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti
del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali
fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a
20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Il servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:
a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella
normativa europea;
b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno" ;
c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione
secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti
di accesso;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai
costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale
4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come
minimo cinque giorni a settimana salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorità di
regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via, di deroga,
alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o
ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore:
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste
dell'utenza.
"Art.4 (Servizi riservati). -1. Al fornitore del servizio universale, nella misura
necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il
trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e
transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al
quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello
di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il peso degli oggetti
sia inferiore a 350 grammi.
2. La riserva di cui al comma I comprende ciascuna fase in sé considerata.
3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da
inviare all'estero da ricevere dall'estero.
4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di
cui al comma I quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al
comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per
procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica",
Nota all'art. 2:
-La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio
economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio
1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles
il 17 marzo 1993".
Nota all'art. 3:
-Per I'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano note
all'art. 2.
-L'art. 10 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è il seguente:
"Art. 10 (Fondo di compensazione). -1. È istituito il fondo di compensazione degli
oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle
comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è
alimentato nel caso e nella mira in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del
predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti
sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali
entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attività
autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione
e proporzionalità, è effettuata dall'autorità di regolamentazione sulla base dei costi
di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei
corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non trovano
compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati.
4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto
entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con
propri decreti, alla riassegnazione ed apposita unità previsionale dello stato di
previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle Comunicazioni, di concerto don il Ministro del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di
funzionamento del fondo di compensazione
Note all'art: 4:
-Per l'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note alle
premesse.
-Per l'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note
all'art.3.
Nota all'art. 5:
-L'art. 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è il seguente:
"Art. 15 (Contributi). -1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione
generale rimborsano all'autorità di regolamentazione le spese amministrative di
istruttoria e per controlli sostenute dalI' autorità stessa; aderenti ai costi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i
relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonché le modalità di
versamento all'entrata del bilancio dello Stato".
Nota all'art. 7:
-Per l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note all'art.
1.
Nota all'art. 8:
-L'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è il seguente:
"Art. 21 (Sanzioni). -1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni
degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati,
è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento
milioni.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del
servizio universale, l'autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la
revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale è
punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni,
salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver
conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver
prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di
tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione lire dieci
milioni.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione
pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi
del Ministero delle comunicazioni".
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