Ministero delle Comunicazioni - Normativa
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 144 Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento di esecuzione in materia di servizi di bancoposta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989, n. 256; 

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza e del mercato; 

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero; 

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane; 

Vista la delibera dell'Assemblea del 28 febbraio 1998 di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni; 

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il riordino della Cassa depositi e prestiti; 

Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che autorizza il Governo ad emanare apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, nonché a definire le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche; 

Considerata l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, come previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; 

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente regolamento:

Titolo I
Disposizioni generali 

Art. 1.
Definizioni 1. 

Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Poste: la società per azioni Poste Italiane istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000; 

b) testo unico bancario: il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; 

c) testo unico finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

d) conto corrente postale: il conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.p.a.; 

e) assegno postale: l'assegno tratto su Poste; 

f) vaglia postale: lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste; 

g) bollettino di conto corrente postale: il modulo emesso da Poste per il versamento di fondi su un conto corrente postale;

h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.   

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge i regolamenti. 

- Il testo del comma 2, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." 

- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n.256 reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)". 

- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". 

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 reca: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". 

- Il testo del comma 4 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente: "4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche." 

- Il testo dell'art. 146 della decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente: "Art. 146 (Vigilanza sui sistemi di pagamento). - 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.". Note all'art. 1: - Per l'oggetto della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, si fa rinvio alle premesse. - Per il titolo del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 si fa rinvio alle premesse. - Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda in nota alle premesse. 

Art. 2.
Attività di bancoposta 

1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: 

a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; 
b) raccolta del risparmio postale; 
c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; 
d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12. 

2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi. 

3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario. 

4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195. 

5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n.287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti. 

6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili. 

7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione. 

8. Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

9. Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. è tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività. 

Note all'art. 2: - Il testo del comma 1 dell'art, 11 del citato decreto legislativo. n. 385/1993, è il seguente: "1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.". 

- Il testo del comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 385/1993, è il seguente: "2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) (Omissis);
d) (Omissis);
e) (Omissis); f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività
di: 1) (Omissis);
2) (Omissis);
3) (Omissis);
4) servizi di pagamento; 
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di 
credito, "travellers cheques", lettere di credito). 

- Il testo degli articoli 5, 12, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, 56, 57 e 58, 65, 66 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, 127, 128, 129, 134, 140, 143, 144, 145, del citato decreto legislativo n. 385/1993, è, rispettivamente, il seguente: 

"Art. 5 (Finalità e destinatari della vigilanza). - 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari. 

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.". 

"Art. 12 (Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche). - 1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore. 

2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati. 

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n.3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile. 

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410. 

5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. 

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione. 

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.". 

"Art. 20 (Obblighi di comunicazione). - 1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia. 

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. 

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2. 

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.". 

"Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l`indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione. 

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle società e degli enti controllanti. 

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti. 

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri. 

5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.". 

"Art. 22. (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona". 

"Art. 23 (Nozione di controllo). 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in
base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.". 

"Art. 24 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione). - 1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'art. 20. 

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.". 

"Art. 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti). - 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche. 

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. 

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.". 

"Art. 26 (Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. 

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.". 

"Art. 50. (Decreto ingiuntivo). - 1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art.633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.". 

"Art. 51 (Vigilanza informativa). - 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.". 

"Art. 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti). - 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. 

2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportate un giudizio negativo, in giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2. 

"Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili; d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. 

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 

3. La Banca d'Italia può: 
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; 
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.". 

"Art. 54 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 

"Art. 56 (Modificazioni statutarie). - 1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione. 

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.". 

"Art. 57 (Fusioni e scissioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. è fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 1. 3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni. 

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione. "

Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.  

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. 

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente. 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.". 

"Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: 
a) società appartenenti a un gruppo bancario; 
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca
italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69;
e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d);
f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);
g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;
h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. 

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.". 

"Art. 66 (Vigilanza informativa). - 1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata. 

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1. 

3. La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art. 65. 

4. Le società indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. 

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.". 

"Art. 67 (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: 
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;

d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. 

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma l possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell'art.65.

"Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.". 

"Art. 78 (Banche autorizzate in Italia). - 1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.". 

"Art. 115 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. 

2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.". 

"Art. 116 (Pubblicità). - 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi. 

2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: 
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento. 

3. Il CICR: 
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quanti previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi. 

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.". 

"Art. 117. (Contratti). - 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 

5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. 

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: 
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari
del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della
durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.". 

"Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. 

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. 

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.". 

"Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela). - 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.". 

"Art. 120 (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi). - 1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. 

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.". 

"Art. 121 (Nozione). 

- 1. (Omissis). 

2. (Omissis). 

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.". 

"Art. 127 (Regole generali). - 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte
valere solo dal cliente. 

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art.106.". 

"Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. 

2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'art. 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità. 

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. 

4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma l e a irrogare le sanzioni previste dagli art. 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. 

5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.". 

"Art. 129 (Emissione di valori mobiliari). - 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti. 

2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1, sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati. 

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative. 

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1, ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1. 

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano: 
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione europea e conformi alle disposizioni dell'Unione. 

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione. 

7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6. 8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.". 

"Art. 134 (Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria). - 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.". 

"Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti ad un gruppo bancario e di intermediari finanziari). - 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1, fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.". 

"Art. 143 (Emissione di valori mobiliari). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.". 

"Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. 

2. Le sanzioni previste nel comma 1, si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1. 

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. 

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a). 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 

6. (Soppresso)". 

"Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni. 

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. 

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art.144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8. 

4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni. 

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. 

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti. 

7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'art. 8. 

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n.602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. 

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". 

- Il testo degli articoli 5, 6, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, 21, 22, 23, 25, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, e 195 del citato decreto legislativo n. 58/1998, è, rispettivamente, il seguente: "Art. 5 (Finalità e destinatari della vigilanza). - 1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario. 

2. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. 

3. La CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 

4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. 

5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.". 

"Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) (omissis). 

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento: 
a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; 
d) i
flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte.". 

"Art. 7 (Interventi sui soggetti abilitati). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: 
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). 

2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'art. 6, comma 1, lettera a).". 

"Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. 

2. I poteri previsti dal comma l possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile. 

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV. 

4. Le società incaricate della revisione contabile delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. 

5. I commi 3 e 4 si applicano anche ai collegi sindacali e alle società incaricate della revisione contabile delle società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. 

6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.". 

"Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. 

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.". 

"Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: 
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.". 

"Art. 22 (Separazione patrimoniale). - 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. 

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario. 

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.". 

"Art. 23 (Contratti). - 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 

2. è nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto. 

3. Nei casi previsti dai commi l e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. 

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsti dall'art. 1, comma 6, lettera f).  

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), non si applica l'art. 1933 del codice civile. 

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.". 

"Art. 25 (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'art.67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani. 

2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste. 

3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.". 

"Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: 
a) di strumenti finanziari in luogo diversa dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. 

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c);
b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento.
Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5), lettera c). 

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.
La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'art. 32. 

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente. 

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea. 

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'art.100, comma 1, lettera f).". 

"Art. 31 (Promotori finanziari). - 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. 

2. (Omissis). 

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. 

4. (Omissis). 

5. (Omissis). 

6. (Omissis). 

7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.". 

"Art. 32 (Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari). - 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei princìpi stabiliti nell'art. 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell'art. 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari". 

"Art. 51 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali ed extracomunitari). - 1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità. 

2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando: 
a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.". 

"Art. 59 (Sistemi di indennizzo). - 1. L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo. 

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza. 

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. 

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. 

6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.".

 "Art. 168 (Confusione di patrimoni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.". 

"Art. 171 (Tutela dell'attività di vigilanza). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del testo unico bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attività svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni e le attività stesse, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del testo unico bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. 

"Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. 

2. Omissis. 

e sanzioni previste dai commi l e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". 

"Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze. 

2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte. 

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. 

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti. 

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima. 

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.". 

- Per il titolo della legge n. 287/1990 si fa rinvio alle premesse. 

- Per il titolo del decreto legislativo n. 487/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71/1994, e del decreto legislativo n. 284/1999 si fa rinvio alle premesse. 

Art. 3.
Rapporti con i clienti 

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali. 2. Fatte salve le disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario, la comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti. 3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all'ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all'operazione richiesta. 4. Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la forma richiesta per l'atto da compiere, è conservata presso l'ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca. 5. La legittimazione del cliente è controllata in base: a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da questa indicato;
b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge. 

Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 118 del citato decreto legislativo n.385/1993, si veda in nota all'art. 2.

Titolo II
Il conto corrente postale
 

Art. 4.
Il bollettino di conto corrente postale 

1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini stampati da Poste, su cui può essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiro. 

2. Poste può autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini. 

3. L'uso di bollettini non autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente.

 4. I bollettini di versamento devono essere presentati già compilati in ogni loro parte agli uffici postali, i quali accertano esclusivamente la integrale compilazione e la corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel bollettino.
L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni pubbliche. 

5. Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità del correntista. 

6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Titolo III
Servizi di pagamento

Capo I
Generalità
 

Art. 5.
Tipologie 

1. Poste può svolgere servizi di pagamento, compreso il servizio di riscossione di crediti, nei confronti del pubblico. 2. Il servizio di trasferimento fondi può avere luogo tramite vaglia postale, assegno postale e in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento.

Titolo III
Servizi di pagamento

Capo II
Il vaglia postale
 

Art. 6.
Caratteristiche 

1. Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario. 

2. Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità. 

3. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.

4. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare.

Titolo III
Servizi di pagamento

Capo III
L'assegno postale
 

Art. 7.
Caratteristiche 

1. Gli assegni postali possono essere ordinari o vidimati. 

2. L'assegno postale ordinario è tratto su conto corrente postale. All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilità dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente. 

3. L'assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste. 

4. Agli assegni postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno bancario.

 Art. 8.
Termini di validità 

1. Gli assegni ordinari sono pagabili entro il termine di sessanta giorni dalla data di traenza. 

2. Gli assegni vidimati sono pagabili a vista, entro il termine di due mesi dal momento in cui viene apposta la vidimazione.

 Art. 9.
Assegno di pagamento estero 

1. L'assegno di pagamento estero è utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario. 2. L'assegno è emesso da Poste con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il quale non può essere pagato, né rinnovato.

Titolo III
Servizi di pagamento

Capo IV
Altre operazioni di trasferimento fondi
 

Art. 10.
Integrazione nei sistemi di trasferimento fondi 

1. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146 del testo unico bancario, adotta le misure necessarie ad assicurare l'integrazione di Poste nei sistemi di pagamento e l'interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario. Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 146 citato decreto legislativo n.385/1993, si veda in nota alle premesse. 

Art. 11.
Trasferimenti internazionali di fondi 

1. Ai trasferimenti internazionali di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.

Titolo IV
I servizi di investimento
 

Art. 12.
Prestazioni dei servizi di investimento 

1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), ed e), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento. 

2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.

  Note all'art. 12: - Il testo dei commi 5, lettere b), c) ed e) e 6, lettere a), b), d), e), f) e g) dell'art. 1, del citato decreto legislativo n.58/1998 è, rispettivamente, il seguente: 5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: 
a) (omissis);
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) (omissis);
e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione. 6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) (omissis);
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento. - Per il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n.58/1998, si veda in nota all'art. 2.

Titolo V
Disposizioni finali e transitorie
 

Art. 13.
Norma finale 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti esistenti tra Poste e clientela alla data di entrata in vigore delle stesse, fatti salvi gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della normativa previgente. 

2. Sono abrogati: 
a) gli articoli da 100 a 137, 138, comma 2, da 139 a 142, 144 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
b) gli articoli da 1 a 5, da 7 a 13, da 16 a 63, da 67 a 95, 96 comma 2, da 97 a 100, da 102 a 104, 105, comma 1, limitatamente alle parole da: "il correntista" a: "tuttavia", nonché i commi 3 e 4, da 106 a 121, 122, comma 1, limitatamente alla lettera a), ed alle parole da: "rettificare" a: "od" della lettera b), da 123 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989, n. 256;
c) tutte le istruzioni per i servizi di bancoposta;
d) gli articoli 4, comma 3-bis, 8, comma 3, e 11 del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte relativa ai servizi di bancoposta, nonché tutte le disposizioni emanate in applicazione degli stessi. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 14 marzo 2001 

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2001

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