MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 4 febbraio 2000, n.
75.
Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel
settore postale
Allegati
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 29 maggio
1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e
dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la
trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico
economico e la riorganizzazione dei Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1995, n. 166, concernente il regolamento dì riorganizzazione del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale dei Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle
relative funzioni;
Visto il decreto dei Ministro delle comunicazioni 31
dicembre 1997, riguardante la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei
casellari privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del
17 febbraio 1998;
Vista la direttiva 97/67/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della
qualità dei servizio;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio
1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta
direttiva 97/67/CE;
Visto il decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97167/CE ed, in
particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale Autorità di regolamentazione
dei settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 6 che prevede
l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni
generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23,agosto 1988,
n. 400;
'Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000.
Vista la comunicazione alla Presidenza dei Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, effettuata con
nota GM/122491 del 3 febbraio 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Ai fini delle disposizioni dei presente regolamento si
intendono per:
a) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a
svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del servizio postale universale che si
consegue sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo, un predeterminato periodo di
tempo dalla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato;
b) "autorizzazione generale ad effetto
immediato", un'autorizzazione a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del
servizio universale che si consegue contestualmente alla presentazione della dichia-
razione del soggetto interessato.
Art. 2.
Oggetto ed ambito di applicazione
1. L'autorità di regolamentazione per il settore postale,
individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è detta di seguito "Autorità".
2. Si intendono recepite nel presente regolamento le
definizioni contenute nell'articolo 1 dei decreto legislativo n. 261 dei 1999.
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il
conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel
campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Art. 3.
Procedura per il conseguimento delle autorizzazioni
1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei
Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993,
n. 300, interessati al conseguimento di una autorizzazione generale o di una
autorizzazione generale ad effetto immediato, sono tenuti a presentare all'Autorità, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione redatta conformemente
agli schemi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto contenenti le necessarie
informazioni sul richiedente e sull'attività che si intende svolgere nonché le
indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla autorizzazione da conseguire.
2. Qualora l'attività sia soggetta ad autorizzazione
generale, questa si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso ove,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione, non
pervenga all'interessato un provvedimento negativo dell'Autorità ovvero la richiesta di
chiarimenti o di documenti.
3. In caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il
termine di cui al comma 2, rimane sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto
dall'Autorità. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
determina la decadenza della domanda.
4. Il servizio di esercizio di casellario privato può essere avviato contestualmente
alla presentazione all'Autorità della inerente dichiarazione a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
5. L'autorizzazione non puo essere conseguita se gli amministratori dell'impresa
richiedente sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai
sei mesi o sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
6. Il conseguimento di autorizzazione da parte di società non appartenenti allo Spazio
economico europeo (SEE) è subordinato al rispetto del principio di reciprocità, fatte
salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.
7. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa
documentazione, che sia intervenuta successivamente al conseguimento della autorizzazione,
è comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorità la quale,
entro i successivi trenta giorni, se ne ravvede l'esigenza, richiede all'interessato, con
decisione motivata, la presentazione di una nuova dichiarazione.
8. L'autorizzazione ha una validità non superiore a sei anni, è rinnovabile, previa
nuova dichiarazione da presentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, e non
può essere trasferita a terzi senza preventiva informazione all'Autorità.
Art. 4.
Obblighi connessi all'autorizzazione
1. Il titolare di un'autorizzazione di cui all'articolo 1 è tenuto:
a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera u),
del decreto legislativo n. 261 dei 1999;
b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della
medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle
condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualità, dandone comunicazione
all'Autorità;
c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non
colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
d) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attività
di verifica e controllo;
e) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per
valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.
Art.5.
Contributi
1. L'autorizzazione, nonché le richieste di modifica, di
estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al
pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti
dallAutorità:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) Per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e dei
mantenimento delle relative condizioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad
anno,
compreso quello di decorrenza dell'autorizzazione, e, salvo quanto previsto per l'avvio
dell'attività, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2,
dei decreto legislativo n. 261/1999 sono stabiliti:
a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli
stessi;
b) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio
dell'attività ed all'attività medesima a regime;
c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.
4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza
dell'autorizzazione, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio
dello Stato.
Art. 6.
Controlli e verifiche
1. Il titolare di un'autorizzazione è sottoposto a
controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facoltà di accedere negli
uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le
modalità dello svolgimento dei servizio, di richiedere, se del caso, documentazione
inerente le attività oggetto dell'autorizzazione e di riscontrare il rispetto della
riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Art. 7.
Sospensione -.interdizione dall'attività - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal
presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi,
l'autorizzazione, previa diffida può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla pronuncia d'interdizione dall'attività
allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza
degli obblighi.
3. La decadenza dalla autorizzazione è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti
previsti dal presente regolamento.
4. L'autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 21
del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2 dei presente articolo.
Art. 8.
Disposizione transitoria
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore dei presente
regolamento, offra al pubblico un servizio oggetto di autorizzazione generale o di
autorizzazione generale ad effetto immediato deve, entro sessanta giorni dalla data
anzidetta, presentare l'inerente dichiarazione e può proseguire nell'attività.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana . È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roina, 4 febbraio 2000
Il Ministro: CAPDINALE
Visto, il Guardasigilli.- DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 126
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
NOTE
Note alle premesse.
L'art. 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza del
l'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998" è il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttiva comunitaria). - 1. Il
Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttiva comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro
competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B,. a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio
dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
commissioni Competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il governo può emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
- 96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro
sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
- 97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a
esposizioni mediche e che abroga la direttiva 841466 /EURATOM.
- 97167/CE: direttiva del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 15 dicembre 1997,
concernente regole comuni per la sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualità del servizio".
Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, recante: "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio":
"Art. 2 (Autorità di regolamentazione). - 1. L'autorità di
regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorità di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente
alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime
transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio
universale;
e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di
controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi
servizi in relazione all'espletamento del servizio universale
g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta
transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di
distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorio;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale
pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;
i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme
tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date
pubblicamente agli, utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in
particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e
il livello di qualità;
m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni
singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per
l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui
all'art.1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle
tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi
applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla
Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di
pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui
sono stati gestiti".
"Art. 6 (Autorizzazione generale). - 1. L'offerta al pubblico di
servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati
per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale
dell'autorità di regolamentazione.
2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui è
possibile avviare l'attività contestualmente all'invio all'autorità di regolamentazione
della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali
l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell'autorità di
regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine
è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente
formato, è annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio
entro il termine assegnatogli.
3. Con il regolamento di cui al comma 9 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei
soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, le modalità dei
controlli presso le sedi di attività nonché le procedure di diffida, di sospensione e di
interdizione dell'attività in caso di violazione degli obblighi".
L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".
Note all'art. 2:
Per l'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta. il. testo degli articoli I e 3 del citato decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. La fornitura dei servizi relativi alla
raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché
la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di
preminente interesse generale.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo
smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;
b) "rete postale pubblica": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi
di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in
particolare:
a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali
coperti dall'obbligo di servizio universale;
b) il trasporto e il trattamento dì tali invii dal punto di accesso alla rete postale
fino al centro di distribuzione;
c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punto di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le
cassette postali messe a disposizione dei pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del
fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti
nella rete postale pubblica;
d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei
punti di accesso;
e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato
di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;
f) "invio postale": l'invio al momento in cui, viene preso in consegna dal
fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza,, di
libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti
merci con o senza valore commerciale;
g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma scritta, anche
generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura
che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso
o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;
h) "pubblicità diretta per corrispondenza", comunicazione indirizzata ad un
numero significativo di persone, definito ai seni dell'art. 2, comma 2, lettera p),
consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso
messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del
destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da
inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o
sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche
non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente
pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per
corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;
i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel garantire forfettariamente
contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una
prova all'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al
destinatario;
l) "invio assicurato": servizio che Consiste nell'assicurare l'invio postale
per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro Stato membro o da o
verso un Paese terzo;
n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi, compresa la messa a
disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per
consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di
invii postali tra utenti abbonati al servizio;
o) "fornitore del servizio universale": l'organismo che fornisce l'intero
servizio postale universale su lutto il territorio nazionale;
p) "prestatori del servizio universale": i soggetti che forniscono
prestazioni singole del servizio universale;
q) "autorizzazioni", ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi
specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se
del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di
"autorizzazione generale" "oppure di licenza individuale" definite
come segue:
1) per "autorizzazione generale si intende ogni autorizzazione che non richiede
all'impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell'Autorità di
regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione
indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per
categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una
procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione che richiede una
previa decisione dell'Autorità di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti
ed obblighi specifici ad un'impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti
nel servizio universale;
r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio universale
incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli
invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un Paese terzo;
s) "mittente": la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii
postali;
t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una
prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;
u) "esigenze essenziali": le esigenze essenziali sono costituite dalla
riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia
di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione
dei dati, dalla tutela dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione dei dati
comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
conservate nonché la tutela della vita privata".
"Art 3 (Servizio universale), - 1. Il servizio universale assicura le
prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in
tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii
postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali
fino a,20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. Serie generale
3. Il servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:
a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento
nella normativa europea;
b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno,
c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova
specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo
numero di punti di accesso;
d) la determinazione del 'prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai
costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come
minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorità di
regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga,
alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni
appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o
ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle
richieste dell'utenza".
Nota all'art. 3:
- La legge 28 luglio 1993, n.300, reca: "Ratifica ed esecuzione dellaccordo
Spazio Economico Europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2
maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a
Bruxelles il 17 marzo 1993".
Nota all'art, 4:
Per l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nelle note
all'art. 2.
Nota all'art. 5:
1. Il testo dell'art. 15 dei citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è il
seguente:
"Art, 15 (Contributi). - f. I titolari di licenza individuale e di
autorizzazione generale rimborsano all'autorità di regolamentazione le spese
amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorità stessa, aderenti ai
costi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le misure dei
contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonché le
modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato".
Nota all'art 6:
Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è il
seguente:
"Art. 4 (Servizi riservati) - 1. Al fornitore dei servizio universale,
nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza
interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore
al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo
livello di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il peso degli
oggetti sia inferiore a 350 grammi.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in sé considerata.
3 La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da
inviare all'estero o da ricevere dall'estero.
4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza
di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui
al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;
per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della
pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica".
Nota all'art. 7.
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, è il seguente:
"Art. 21 (Sanzioni). - 1. II fornitore dei servizio universale, in caso di
violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei
servizi riservati, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni
a lire cento milioni.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del
servizio universale, l'autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la
revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale
è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento
milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto
occasionale.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver
conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver
prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di
tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione
pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presento articolo spetta agli
organi del Ministero delle comunicazioni".
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