DECRETO 7 agosto 2000
Modificazione delle tariffe dei servizi postali relative alle
corrispondenze raccomandate e assicurate
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.09.2000
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITA' DI AUTORITA' DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto· del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, n. 655, che ha
approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni,
da!la legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto l'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il provvedimento del 30 aprile 1997 con il quale il Presidente dell'Ente Poste italiane ha
determinato le tariffe dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1997;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, di attuazione della direttiva
97/67/CE, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, che ha individuato nel Ministero delle Comunicazioni l'Autorita di regolamentazione del
settore postale, nonché l'art, 13, concernente la determinazione delle tariffe mediante provvedimenti dell'Autorità
di regolamentazione;
Considerato che la società Poste italianie ha avanzato richiesta di revisione delle tariffe della corrispondenza
raccomandata e assicurata, proponendo in particolare:
di elevare da lire 4000 a lire 4200 il diritto di raccomandazione onde recuperare, in parte, i
costi aggiuntivi
sostenuti per l'introduzione del sistema di tracciatura elettronica «tracking & tracing»;
dl eliminare·l'assicurata convenzionale;
di aumentare per l'interno il limite del valore massimo dichiarato degli invii assicurati da lire 2.000.000 a
lire 4.000.000;
di introdurre, sia per l'interno che per l'estero, cinque scaglioni di valore assicurato;
di rimodulare il diritto di assicurazione, tenendo conto della situazione del relativo mercato;
Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei
servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.) reso nella seduta del 24 luglio 2000, tenendo anche conto degli
effetti sull'indice dei prezzi dei servizi postali;
Ritenuto di accogliere le indicazioni contenute nel predetto parere del N.A.R.S.;
Decreta:
Art. 1
Raccomandazione
1. Il diritto di raccomandazione per la corrispondenza indirizzata sia all'interno che all'estero è elevato
da lire 4.000 a lire 4.200.
Art. 2
Assicurazione
1. È soppresso il diritto di assicurazione convenzionale per le corrispondenze.
2. Sono introdotti, sia per l'interno che per l'estero, i cinque seguenti scaglioni di valore assicurato per le
corrispondenze, a fianco di ciascuno dei quali è indicato il relativo diritto
di assicurazione:
fino a lire 100.000, lire 5.000;
fino a lire 500.000, lire 10.000;
fino a lire 1.000.000, lire 15.000;
fino a lire 2.000.000, lire 20.000;
fino a lire 4.000.000 lire 25.000.
3. Resta fermo il limite massimo di valore dichiarabile per l'estero (DTS 1633 = lire 3.934.000).
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei
Conti per la registrazione, entra il vigore il primo giorno
del mese successivo a quello della sua.pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2000
II Ministro: CARDINALE
Registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2000
Registro n. 5 Ufficio riscontro Comunicazioni, foglio n. 395
00A12378
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