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DELIBERAZIONE 1° agosto 2001.
Contributo al Fondo di compensazione per il servizio postale universale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26;

Visto che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/ CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, ed in particolare:

Visto l'art. 7 che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

Visto l'art. 10 che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Fondo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del giorno 8 marzo 2001;

Vista la deliberazione dell'autorità di regolamentazione del settore postale 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Considerato che, ai sensi degli articoli le 4 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Vista la documentazione presentata dalla società per azioni Poste Italiane relativa all'esercizio 2000, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 1843 del 13 giugno 2001;

Considerato che i prospetti della separazione conta- bile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della soc. Poste Italiane e certificati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2000, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni editoria ed invii elettorali pari a lire 564 miliardi e per compensazioni pari a lire 850 miliardi, è risultato pari a lire 1.306 miliardi;

Vista la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2000, pari a lire 930 milioni circa;

Ritenuto che debba procedersi a fissare la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità ed anche di equità, non tralasciando di considerare i costi di gestione del servizio universale che non trovano compensazione nei proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati;

Delibera

Art.1.

1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2000, è fissata nel tre per cento degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2001.

La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il Ministro: GASPARRI


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