
DECRETO 17 novembre 2000
Modalità di funzionamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, che ha dato
attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualità del servizio ed in particolare:
l'art. 2, comma 1, che designa quale autorità di
regolamentazione del settore postale il Ministero delle
comunicazioni;
l'art. 7 che impone al fornitore del servizio universale di
istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato,
per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e
per i servizi non facenti parte del servizio universale;
l'art. 10 che, nell'istituire il fondo di compensazione degli
oneri del servizio universale, demanda ad un decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di compensazione;
Vista la deliberazione
dell'autorità di regolamentazione
2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
5 febbraio 2000, concernente l'ambito della riserva postale per il
mantenimento del servizio universale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2000,
concernente il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle
licenze individuali nel settore postale;
Ravvisata l'esigenza di determinare le modalità di funzionamento
del menzionato fondo di compensazione;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione dell'onere
-
L'autorità di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun
anno, determina l'entità degli oneri del servizio universale
espletato da Poste Italiane S.p.a. non coperti dalle entrate dei
servizi riservati e provvede a richiedere la pubblicazione di un
comunicato al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 2.
Richiesta agli operatori
-
L'autorità di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun
anno, invita gli operatori titolari di licenza individuale,
rilasciata ai sensi del decreto 4 febbraio 2000, n.
73, a comunicare
entro il 31 maggio i dati contabili relativi agli introiti lordi
derivanti dall'attività prevista dalla licenza; la nota deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante della società o della ditta.
-
La richiesta è rivolta anche ai soggetti nei riguardi dei quali
sia stato accertato e sanzionato l'espletamento di attività soggetta
al previo rilascio di licenza individuale.
Art. 3.
Misura del contributo
-
L'autorità di regolamentazione, sulla base delle risultanze
contabili di cui agli articoli 1 e 2, determina la misura del
contributo da richiedere ai titolari di licenza, fermo restando
quanto previsto dall'art. 4 del decreto 4 febbraio 2000, n.
73.
-
L'autorità di regolamentazione comunica ai soggetti tenuti al
pagamento l'entità della somma da versare entro il 30 giugno.
Art. 4.
Modalità di pagamento
-
Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto
puo' essere effettuato con le seguenti modalità:
-
versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato;
-
versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
Tesoreria provinciale dello Stato;
-
versamento con vaglia postale intestato alla sezione di
Tesoreria provinciale dello Stato.
-
La causale del versamento deve contenere il codice fiscale del
versante, l'indicazione dell'anno per il quale si versa il contributo nonché l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata
del bilancio dello Stato, capo 26, capitolo 3317.
-
Copia della attestazione di versamento deve essere trasmessa al
Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Art. 5.
Ritardato o mancato pagamento
-
In caso di ritardato versamento delle somme dovute, e comunque
non oltre il 31 ottobre, le stesse sono aumentate degli interessi
decorrenti dalla scadenza del termine fissato nell'art. 3, calcolati
secondo il tasso legale vigente.
-
In caso di mancato pagamento delle somme dovute e degli
interessi, si provvede al loro recupero a norma delle vigenti
disposizioni in materia.
Art. 6.
Riassegnazione
-
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su richiesta del Ministro delle comunicazioni, con le
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, provvede alla riassegnazione, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni, delle somme versate ai sensi del presente
decreto.
Art. 7.
Accreditamento
- L'autorità di regolamentazione provvede a corrispondere le
somme di cui all'art. 6 alla società Poste Italiane S.p.a., quale
fornitore del servizio universale.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2000
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Il Ministro delle
comunicazioni
Cardinale
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p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 33
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