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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2000, n. 377 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare
le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni
informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro;
Visto il comma 2 dello stesso articolo che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari del
contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti
editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e
le modalità per usufruirne;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
1. Possono accedere al contributo diretto introdotto, con
decorrenza dal 1o ottobre 2000, dall'articolo 41, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27,
comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le imprese editrici di
giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n.
249,
ovvero al registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si
intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro
quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e
religiosi, gli enti ecclesiastici.
Nota al titolo: Si riporta il testo vigente dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 41 (Tariffe postali agevolate).
Il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportato nelle note al titolo. Il testo dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è il seguente: "7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonchè i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.".
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, è il seguente:
Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, è il seguente: Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 41, comma 1 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 27, comma 7, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda in nota al titolo.
Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, è il seguente:
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta gli utili o di avanzi di gestione:
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1. 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e e le associazioni di categoria.". - Per il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, vedasi la Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991. Il testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, è il seguente: 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'art. 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative 2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo. 3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
Art. 2.
1. Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che
contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per
cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi
abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari
per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli
abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali
di pubblicità; di promozione delle vendite di beni o servizi; di
vendita per corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in
vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui ai comma
1, lettera c) dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti
pubblici; quelli contenenti supporti integrativi o altri beni diversi
da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini
dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonché i
giornali pornografici. Per giornali di pubblicità si intendono
quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi contraddistinti
con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di
prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle
caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali posti in
vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o per
abbonamento. Sono considerate pubblicazioni a carattere postulatorio
quelle finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero
elargizioni di somme di denaro. Ai fini dell'applicazione della legge
23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti gli
organismi, comprese le società, riconducibili allo Stato ovvero ad
altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione.
Nota all'art. 2:
Per il testo dell'art. 41, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, vedasi nota al titolo.
Il testo dell'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, è il seguente: "Art. 74. - 1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta è dovuta: a)-b) (Omissis); c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrati'vi e di cataloghi, in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'imposta è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al 50 per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l' imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempre che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50 per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al 10 per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per l'avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35 presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.". Art. 3.
1. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione dei
contributi, la gestione delle somme stanziate per l'erogazione dei
contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 41
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'erogazione dei contributi
stessi compresi gli anticipi a favore delle imprese il cui fatturato
non superi i cinque miliardi di lire annui, possono essere affidati
in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ad una
struttura bancaria o finanziaria.
2. Le imprese editrici che intendono usufruire del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono presentare alla società titolare della concessione, che sarà resa nota mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, semestralmente, nel termine perentorio del 31 luglio per il primo semestre e del 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre di ciascun anno di riferimento del contributo, una domanda in regola con la normativa sul bollo spedita mediante raccomandata postale. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni attestante:
3. La struttura prescelta dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - l'elenco completo dei rimborsi effettuati per i susseguenti accertamenti a campione. A tal fine le imprese beneficiarie dei rimborsi dovranno tenere a disposizione del predetto Dipartimento, fino al secondo anno successivo a quello in cui avviene la relativa liquidazione, la collezione completa delle testate per le quali sono stati ottenuti i contributi di cui al presente regolamento e tutta la documentazione comprovante le attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al precedente comma 2 del presente articolo e le società che hanno provveduto alla spedizione dovranno fornire, a richiesta, allo stesso Dipartimento tutte le informazioni e la documentazione relativa alla spedizione stessa. Note all'art. 3: Per il testo dell'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 vedasi nota al titolo
Il testo dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n.
15, è il seguente: Per il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, vedasi nota all'art. 1.
La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto
1981).
Art. 4. 1. Le somme disponibili in bilancio rispettivamente per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per quelle di cui alla lettera c) dello stesso comma sono attribuite a ciascuno degli aventi diritto in misura non superiore ai costi sostenuti nel semestre precedente da parte delle aziende editoriali per il recapito delle pubblicazioni degli abbonati. Nei casi in cui le predette somme non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse a favore di ciascun richiedente viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei propri costi moltiplicato per il risultato della divisione tra lo stanziamento disponibile e l'ammontare totale dei costi di tutti i richiedenti aventi titolo ad ottenere il contributo. 2. Al fine di garantire il trattamento privilegiato per l'editoria minore, da identificarsi nelle imprese il cui fatturato, nell'anno precedente, non abbia superato i 5 miliardi di lire, i costi sostenuti da tali imprese vengono convenzionalmente aumentati del 10 per cento, ai fini del calcolo del contributo spettante a tutti i richiedenti. Le predette imprese, nel secondo anno di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono chiedere un anticipo del contributo nella misura massima del 50 per cento di quello spettante nell'anno precedente. Alla domanda tendente ad ottenere tale anticipazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa ha proseguito la spedizione della testata di cui trattasi anche nell'anno in corso nonché un atto di impegno a restituire la somma eventualmente percepita in misura superiore a quella dovuta a consuntivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vedasi in nota al titolo. Roma, 4 ottobre 2000
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000
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