A cura dell'
delle Comunicazioni

Il Ministro
delle Attività Produttive


DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLE COMUNICAZIONI, DELLA SALUTE,
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2002, concernente le modalità di utilizzo dei proventi delle licenze UMTS, di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto in particolare l'articolo 1 lettera d) che prevede come finalità dell'intervento la promozione di nuove tecnologie nel campo dei sistemi radianti delle tecniche di trasmissione;

Visto l'articolo 4 dello stesso DPCM, che stanzia per gli interventi relativi alle finalità di cui alla citata lettera d), Euro 12.911.422,48;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Vista la direttiva del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso, per l'utilizzo del predetto stanziamento, ad un procedimento selettivo attraverso l'emanazione di un bando tematico secondo le procedure stabilite dalla direttiva del 16 gennaio 2001 per i programmi di innovazione tecnologica;

D'intesa con la Conferenza Unificata, sentita nella riunione del 29 aprile 2004;

DECRETANO

Art. 1
(Finalità, risorse e modalità di attuazione dell'intervento)

1. L'intervento è volto alla promozione di nuove tecnologie nel campo dei sistemi radianti delle tecniche di trasmissione in grado di ridurre le emissioni mediante l'ottimizzazione dei parametri di irradiazione e della condivisione delle infrastrutture da parte di più operatori.
2. Lo stanziamento di Euro 12.911.422,48 assegnati al Ministero delle attività produttive dall'articolo 4 del DPCM 28.3.2002, è erogato secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 17 febbraio 1982 e della direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 79 del 4 aprile 2001.

Art. 2
(Obiettivo dei programmi)

1. I programmi devono avere come obiettivo prioritario un significativo miglioramento tecnologico rispetto alle conoscenze e allo stato dell'arte esistente nello specifico settore di intervento al fine di ottenere una riduzione della esposizione ai campi elettromagnetici nei confronti della popolazione.

Art. 3
(Criteri di valutazione dei programmi)

1. I programmi sono valutati, oltre che sulla base dei requisiti previsti dalla direttiva 16 gennaio 2001, tenendo conto dei seguenti criteri :

1. entità e qualità di riduzione delle emissioni elettromagnetiche;

2. potenzialità di sviluppo di mercato e di capacità produttive anche in termini di crescita del know-how;

3. economicità ed integrabilità con i sistemi radianti già installati, tenuto anche conto dell'inserimento paesaggistico.

 

Art. 4
(Istituzione Commissione mista interministeriale)

1. E' istituita una Commissione congiunta costituita, rispettivamente, da tre rappresentanti del Ministero delle Attività produttive, di cui uno con funzione di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della Salute, nonchè da un rappresentante designato dalle regioni e da un rappresentante designato dalle Autonomie locali.
In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

2. Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:

- istituire, unitamente ai competenti uffici del Ministero delle Attività produttive, i programmi di sviluppo precompetitivo di cui al precedente articolo 2, valutandone la coerenza con le finalità e gli obiettivi dell'intervento;
- monitorare e accompagnare l'attuazione del bando;
- valutare gli esiti del bando.

3. Con successivo decreto della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle Attività produttive, verranno nominati i componenti della suddetta Commissione.

4. La Commissione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I componenti della Commissione partecipano alle riunioni nell'ambito delle attività istituzionali e delle amministrazioni di appartenenza.


Art. 5
(Pubblicazione del bando)

I1. Il Ministero delle Attività produttive, sentito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, cura l'emanazione del bando tematico stabilendo i tempi e le procedure di partecipazione, i metodi di selezione delle domande ai criteri di cui al precedente articolo 3, la determinazione e la concessione delle agevolazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 11 della direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

 

Roma, 8 luglio 2005

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 

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